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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/07/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4060/2023 R.G.
Promossa da
nata a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico de Angelis del Foro di Campobasso, presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro la
, in persona del Controparte_1
Commissario straordinario e legale rappresentante p.t., (P. IVA C.F. P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Lorena Vacca, ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il proprio Ufficio Legale
Convenuta
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la lavoratrice dottoressa ha agito in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, contro la domandando il pagamento Controparte_1 CP_1
delle differenze retributive a titolo di indennità, maturate per l'espletamento del lavoro festivo.
Parte ricorrente ha allegato che, nonostante le richiamate previsioni della contrattazione collettiva (art 44, comma 12 C.C.N.L. 1.9.1995; art. 86, comma 13, del C.C.N.L.
pagina 1 Comparto Sanità Pubblica 2016/2018), per tutti i turni notturni festivi da lei svolti, con entrata la domenica (festivo) e uscita il lunedì (giorno feriale successivo), oppure con entrata il giorno coincidente con la festività infrasettimanale e uscita il giorno feriale successivo, malgrado gli stessi fossero stati resi per intero, l' datrice Parte_2
di lavoro, erroneamente, aveva erogato la metà dell'indennità citata, liquidando, per ciascuno di essi, l'importo di euro 8,91 anziché quello di euro 17,82, e procedendo alla liquidazione dell'indennità per intero solo per i turni svolti per intero nell'arco della giornata della domenica, nonché per quelli con entrata nel giorno prefestivo e uscita nel giorno festivo.
2. Parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
3. In corso di causa, con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, i procuratori delle parti hanno entrambi dato atto che esse avevano sottoscritto e portato ad esecuzione un atto di transazione della lite, conformemente agli impegni ivi assunti, ed hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale volesse dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza provvedere sulle spese, essendo state le stesse già regolate dalle parti nell'intesa.
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4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della concorde richiesta delle parti in tal senso.
Le parti hanno, infatti, dato atto che si è verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto, determinando la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire.
5. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, avendo le parti dato reciprocamente atto che le stesse hanno già formato oggetto di specifica regolamentazione in sede transattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese.
Cagliari, 9.7.2025.
pagina 2 Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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