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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4762/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4762/2024 R.G. da
, Parte_1
con l'Avv. PAPPALARDO GIOVANNA M.R., giusta delega in atti e
Parte_2
con l'Avv. UNTERHOLZNER RUTH e l'Avv. OBERHAMMER ULRIKE, giusta delega in atti ricorrenti;
pagina 1 di 4 e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Appiano SSDV
(BZ) il 05/10/2002 da nata a [...] il [...]; Parte_1
pagina 2 di 4 e nato a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Appiano SSDV
(BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 32, Parte
II, Serie A, dell'anno 2002 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. La figlia oramai maggiorenne manterrà la residenza anagrafica Persona_1
presso la madre.
2. I genitori verseranno alla figlia a titolo di contributo di mantenimento Per_1
l'importo mensile complessivo di euro 350,00 così suddiviso: euro 150 mensili saranno a carico della madre, euro 200 a carico del padre, da versarsi direttamente su un conto corrente intestato alla figlia Qualora la ragazza Persona_1
decidesse di fermarsi – durante l'anno “sabbatico”- per periodi significativi di tempo (pari o superiore a mesi 1) presso la madre, quest'ultima provvederà al suo mantenimento diretto, senza versare alcunché alla ragazza, perdurando invece l'obbligo del padre a versare alla figlia il contributo di mantenimento posto a suo carico. Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno divise al 50%.
3. Le parti stabiliscono che le condizioni di cui al precedente punto 3 saranno rivalutate dai genitori, anche per ciò che riguarda la partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie, qualora la situazione della figlia dovesse cambiare.
pagina 3 di 4 4. Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti per redditi e risparmi propri e che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile e/o mantenimento ed assistenza, neanche a titolo di indennizzo compensativo per eventuali contributi forniti a favore della famiglia.
Contestualmente entrambe le parti dichiarano espressamente e irrevocabilmente che per il passato e per il futuro, anche in riferimento alla collaborazione nell'impresa familiare, hanno risolto tutte le reciproche rivendicazioni finanziarie, economiche, commerciali, professionali o di qualsiasi altra natura e che in ogni caso non faranno valere ulteriori rivendicazioni, salvo quanto separatamente concordato tra loro, con separato accordo.
5. Le parti dichiarano inoltre di aver diviso integralmente gli effetti domestici.
6. Eventuali assegni, indennità e/o contributi pubblici per la figlia sono a favore della madre. L'esenzione fiscale potrà essere richiesta per metà dalla madre e per metà dal padre.
7. Con compensazione delle spese del presente procedimento, nel senso che ognuno paga il proprio avvocato.
19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4762/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4762/2024 R.G. da
, Parte_1
con l'Avv. PAPPALARDO GIOVANNA M.R., giusta delega in atti e
Parte_2
con l'Avv. UNTERHOLZNER RUTH e l'Avv. OBERHAMMER ULRIKE, giusta delega in atti ricorrenti;
pagina 1 di 4 e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Appiano SSDV
(BZ) il 05/10/2002 da nata a [...] il [...]; Parte_1
pagina 2 di 4 e nato a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Appiano SSDV
(BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 32, Parte
II, Serie A, dell'anno 2002 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. La figlia oramai maggiorenne manterrà la residenza anagrafica Persona_1
presso la madre.
2. I genitori verseranno alla figlia a titolo di contributo di mantenimento Per_1
l'importo mensile complessivo di euro 350,00 così suddiviso: euro 150 mensili saranno a carico della madre, euro 200 a carico del padre, da versarsi direttamente su un conto corrente intestato alla figlia Qualora la ragazza Persona_1
decidesse di fermarsi – durante l'anno “sabbatico”- per periodi significativi di tempo (pari o superiore a mesi 1) presso la madre, quest'ultima provvederà al suo mantenimento diretto, senza versare alcunché alla ragazza, perdurando invece l'obbligo del padre a versare alla figlia il contributo di mantenimento posto a suo carico. Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno divise al 50%.
3. Le parti stabiliscono che le condizioni di cui al precedente punto 3 saranno rivalutate dai genitori, anche per ciò che riguarda la partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie, qualora la situazione della figlia dovesse cambiare.
pagina 3 di 4 4. Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti per redditi e risparmi propri e che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile e/o mantenimento ed assistenza, neanche a titolo di indennizzo compensativo per eventuali contributi forniti a favore della famiglia.
Contestualmente entrambe le parti dichiarano espressamente e irrevocabilmente che per il passato e per il futuro, anche in riferimento alla collaborazione nell'impresa familiare, hanno risolto tutte le reciproche rivendicazioni finanziarie, economiche, commerciali, professionali o di qualsiasi altra natura e che in ogni caso non faranno valere ulteriori rivendicazioni, salvo quanto separatamente concordato tra loro, con separato accordo.
5. Le parti dichiarano inoltre di aver diviso integralmente gli effetti domestici.
6. Eventuali assegni, indennità e/o contributi pubblici per la figlia sono a favore della madre. L'esenzione fiscale potrà essere richiesta per metà dalla madre e per metà dal padre.
7. Con compensazione delle spese del presente procedimento, nel senso che ognuno paga il proprio avvocato.
19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4