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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/10/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. AR CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2119/2019 R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. PETROSILLO Jessica, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti COLARUSSO Romano e CP_1
BA EL come da mandato in atti,
RESISTENTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti COLARUSSO Romano e Controparte_2
BA EL come da mandato in atti,
INTERVENUTA
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il pubblico ministero concludeva con note del 17.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/03/2019, premesso di aver contratto Parte_1 in data 18/12/1997 matrimonio in Capua (CE) con , che dalla loro CP_1 unione era nata la figlia in data 25.07.1999, chiedeva pronunziarsi la Per_1 separazione con addebito all'altro coniuge, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile, a causa della condotta assunta dal uomo CP_1 dal carattere dispotico e prevaricatore che si manifestava in comportamenti vessatori sia in danno della parte attrice sia della figlia;
deduceva che il CP_1 intratteneva una relazione extraconiugale ed aveva violentemente cacciato la moglie dalla casa coniugale lasciandola priva di sostentamento. Quanto alle ulteriori pronunce accessorie, chiedeva l'assegnazione sé della casa coniugale, che il coniuge fosse obbligato a provvedere in via integrale al mantenimento della figlia e a versare alla ricorrente la somma mensile di € 1.000,00 a titolo Per_1 di mantenimento per sé, unitamente al pagamento delle rimanenti rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi), con condanna del alle spese del giudizio. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, l'odierno resistente contestava le avverse deduzioni, chiedendo addebitarsi l'insorgere della crisi coniugale al comportamento della la quale si allontanava dalla casa coniugale il 24.6.2018 dopo aver Parte_1 dichiarato al coniuge e alla figlia di essere innamorata di un altro uomo, Per_1 avviando plurime relazioni extraconiugali;
quanto alle ulteriori domande accessorie, chiedeva l' assegnazione a sé della casa coniugale con tutti i mobili che la arredano, in considerazione della convivenza con lui della figlia, di porre a carico della l'onere di corrispondere un contributo per il mantenimento di Pt_1
con condanna delle controparte al pagamento delle spese e Per_1 competenze del giudizio.
In data 06.09.2019 interveniva in giudizio deducendo di volere Controparte_3 convivere con il padre nella casa familiare dove la medesima aveva sempre vissuto dopo l'allontanamento della madre.
In data 23.09.2019 venivano adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, con cui, prendendo atto dello stato di disoccupazione della ricorrente, dell'avvenuto allontanamento della stessa dalla casa coniugale, della incontestata convivenza da allora della figlia con il padre e dell'onere di mantenimento della prole su quest'ultimo gravante in via esclusiva (in ragione dello stato di disoccupazione della ricorrente), assegnava la casa coniugale al resistente e poneva a carico dello stesso l'obbligo di versare in favore della ricorrente un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 su base mensile.
Con sentenza non definitiva n. 746/2020 del 06.04.2020 il Tribunale pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse. Espletata la prova orale ed acquisita idonea documentazione, all'udienza del 27/11/2023 sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 29.12.2024 il Collegio, rilevato che la parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale aveva rappresentato circostanze nuove, potenzialmente incidenti sulle determinazioni da assumere in merito all'assegnazione della casa coniugale ed alla commisurazione degli oneri di mantenimento della prole, disponeva la rimessione della causa sul ruolo. In data
28.02.2025 le parti, comparse dinanzi al G.I. e da questo interrogate liberamente, precisavano nuovamente le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini di cui al 190 c.p.c..
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Passando all'esame del merito relativo alle questioni accessorie, la separazione va pronunziata senza addebito alle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Osserva a tal proposito il collegio che le reciproche richieste di addebito sono rimaste prive di prova, non avendo le parti fornito allegazioni dettagliate e circostanziate dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande.
Ed infatti, nel corso dell'istruttoria è emersa una indiscussa condizione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, senza tuttavia che sia venuta in evidenza in modo inconfutabile la ascrivibilità delle cause della rottura esclusivamente alla condotta di un coniuge oggettivamente contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Quando alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, l'istruttoria non ha fornito alcuna prova certa della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del non risultando sul punto formulata dalla parte ricorrente prova orale o CP_1 documentale ammissibile, entro il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. Parimenti privo di riscontro probatorio sono rimaste le accuse di parte ricorrente circa la condotta violenta e vessatoria consumatasi in ambito familiare per mano del sul punto giova evidenziare la genericità CP_1 degli assunti di parte ricorrente, la quale ha omesso di riferire episodi specifici di violenza o prevaricazione. Per l'effetto, alcun valore probatorio di riscontro può rivestire una conversazione a mezzo chat intervenuta tra il resistente e la figlia non meglio collocata sul piano temporale e comunque riferibile ad un Per_1 periodo successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale;
peraltro nella citata chat (allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) la figlia fa esplicito riferimento all'elevato tasso di litigiosità che connotava i rapporti tra i coniugi, mentre estraneo al tema dell'addebito restano i rapporti padre – figlia come sviluppatisi in epoca successiva alla rottura dell'affectio coniugalis.
Anche con riferimento all'incontestato allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale in data 24 giugno 2018, alcun riscontro probatorio ha ricevuto la tesi attorea, secondo cui la US veniva violentemente cacciata di casa, minacciata con un pugnale da combattimento.
Ai fini della prova dell'addebito, il Collegio richiama e fa proprie le argomentazioni spese dal G.I. in sede di rigetto (con ordinanza del 13.10.2021) della richiesta di interrogatorio formale di , formulata dalla parte Controparte_3 ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto inidonea a provocare la confessione della figlia intervenuta su fatti a sé sfavorevoli. Peraltro, la prova è stata formulata su capitoli che attengono, in parte, a fatti estranei ai profili di addebito, in parte a fatti relativi al rapporto padre-figlia, come tali irrilevanti nel presente giudizio, in virtù della maggiore età di Per_1
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente.
L'istruttoria svolta, inoltre, consente di escludere che, secondo la ricostruzione dei motivi di addebito formulata dalla parte convenuta in riconvenzionale, la separazione sia derivata dalla violazione da parte della del dovere di fedeltà Pt_1 coniugale.
L'esistenza di una relazione extraconiugale della con si Pt_1 Testimone_1 fonda sulla testimonianza resa dai testi di parte resistente e Testimone_2
, amici della coppia che ospitarono la in data 24.6.2018 e Testimone_3 Pt_1 che raccolsero le confidenze di quest'ultima proprio con riferimento alla predetta relazione.
Tuttavia, l'allontanamento della dalla casa coniugale, a cui seguivano le Pt_1 confidenze fatte dalla stessa ai due predetti amici, è riportabile ad un'epoca in cui la crisi della coppia già era ampiamente in atto, posto che il 2 luglio 2018, ossia a distanza di soli 8 giorni, le parti già depositavano ricorso congiunto per l'omologa della separazione consensuale (giudizio poi abbandonato).
A parere del collegio, pertanto, appare ragionevolmente ipotizzabile che tali eventi, posti a fondamento della domanda di addebito formulata del convenuto, siano chiaramente riferibili ad un momento in cui la crisi era già stata reciprocamente manifestata da entrambi i coniugi, non potendo per l'effetto configurarsi come causa determinante la rottura dell'affectio coniugalis.
Sul punto invece, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.
143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”.( Cass
11929/2017).
Osserva il collegio in definitiva che nel corso del giudizio il convenuto non risulta aver fornito prova certa di comportamenti della moglie cui possa inequivocabilmente addebitarsi la rottura dei rapporti coniugali ed ai quali possa quindi senza incertezza alcuna attribuirsi la responsabilità della separazione.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla parte convenuta in riconvenzionale.
Quanto alla figlia , emerge l'ingresso della giovane nel mondo del Per_1 lavoro mediante un contratto di apprendistato, tanto da non poter fondatamente ritenere che la stessa abbia raggiunto una condizione di autosufficienza sul piano economico e abitativo. Su quest'ultimo punto, risulta non contestato che ella continui a vivere presso la casa familiare, mentre sfornita di prova alcuna sono rimasti gli assunti di parte ricorrente, secondo cui il avrebbe lasciato la casa CP_1 coniugale. Ne consegue l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale, in ragione della convivenza con la figlia maggiorenne e non ancora Per_1 economicamente autosufficiente.
Quanto al mantenimento della figlia, tenuto conto delle risorse economiche che comunque trae dall'attività lavorativa svolta, comparata la condizione Per_1 reddituale e lavorativa delle parti e considerata l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi) in favore del il Collegio reputa CP_1 congruo confermare le statuizioni provvisoriamente assunte in sede presidenziale, nella parte in cui pongono a carico del in via integrale il mantenimento della CP_1 figlia Per_1
Quanto all'assegno di mantenimento del coniuge già previso in Parte_1 sede presidenziale, è opportuno procedere alla sua conferma, in quanto nel corso dell'istruttoria è stata adeguatamente provata la condizione economica più vantaggiosa goduta dal coniuge . CP_1
, infatti, in qualità di Ufficiale della Marina, può contare su stabili CP_1 redditi da lavoro dipendente, che la parte medesima in sede di comparsa di costituzione ha documentato in € 51.200,00 circa su base annua (reddito lordo CU
2019); dal punto di vista patrimoniale è proprietario al 50% della casa coniugale, assegnatagli in virtù della stabile convivenza con la figlia Sulla citata Per_1 produzione reddituale gravano i costi connessi al mantenimento in via integrale della minore a far data dalla cessazione della convivenza coniugale.
Avuto riguardo alla condizione economica della parte attrice, non Parte_1 può contare su una stabile e regolare attività lavorativa. Irrilevante si palesa il richiamo all'omessa riscossione da parte della della sua quota parte di un Pt_1 premio assicurativo, interamente riscosso dal in quanto trattasi questione CP_1 afferente a presunte ragioni creditorie che la part ha l'onere di far valere in separato giudizio.
Ritiene il Collegio che la misura dell'assegno, fissata in via provvisoria in sede presidenziale in € 400,00 su base mensile, non possa trovare tuttavia conferma, in quanto, pur permanendo una deteriore capacità economica e lavorativa in capo alla stessa rispetto a quella del deve adeguatamente tenersi conto pure CP_1 dell'età della beneficiaria all'epoca dell'avvio del giudizio di separazione e dell'alleggerimento da qualsivoglia incombenza connessa alla cura delle esigenze della prole maggiorenne, rimasta a convivere con il quali fattori incidenti CP_1 positivamente sull'attitudine al lavoro proficuo della (vedi Cassazione Pt_1
Sez. 1 - , Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021), in assenza di elementi fattuali di segno contrario, con onere a carico di chi richieda il mantenimento, in ordine alle difficoltà oggettivamente incontrate, nel corso del giudizio, nel reperimento di adeguata attività lavorativa.
Alla luce delle predette considerazioni, tenuto conto dell'età della ricorrente all'epoca dell'avvio del presente giudizio e del tempo trascorso dalla adozione dei provvedimenti presidenziali (settembre 2019) e dalla cessazione della convivenza matrimoniale (giugno 2018), considerata la idoneità al lavoro della , in Pt_1 mancanza di ragioni ostative al suo inserimento nel tessuto lavorativo, comparate le attuali capacità reddituali delle parti, tenuto conto della assegnazione della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi) al resistente e degli oneri su quest'ultimo ricadenti in via integrale per il mantenimento della figlia il Collegio Per_1 reputa congruo stabilire in euro 200,00 l'importo che il è tenuto a versare CP_1 alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, con decorrenza dal gennaio 2023.
Sul punto, il collegio rileva che non risulta provata da parte del resistente l'instaurazione da parte di di una convivenza more uxorio con Parte_1 un'altra persona, che abbia assunto i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita. La circostanza non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria orale, mentre, avuto riguardo alle produzioni documentali di parte resistente, il Collegio ne rileva l'inammissibilità, in quanto depositate tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni.
In considerazione della materia del contendere, della reciproca soccombenza in punto di addebito della separazione, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di , dando atto della intervenuta separazione dei coniugi, CP_1 pronunziata con sentenza del Tribunale di Taranto n. 746/2020 del 06.04.2020 disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno CP_1 mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge , Parte_1 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal gennaio 2023; conferma per il pregresso periodo e con decorrenza dalla domanda, l'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale del 21.9.2019 (dep. il
23.9.2019); 2) pone integralmente a carico di l'onere di provvedere al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne;
Controparte_3
3) assegna a la casa coniugale sita in Taranto S. Vito (TA) alla Via CP_1
CI n.8;
4) rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
5) compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente
AR OL
Il Giudice est.
AN ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. AR CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2119/2019 R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. PETROSILLO Jessica, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti COLARUSSO Romano e CP_1
BA EL come da mandato in atti,
RESISTENTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti COLARUSSO Romano e Controparte_2
BA EL come da mandato in atti,
INTERVENUTA
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il pubblico ministero concludeva con note del 17.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/03/2019, premesso di aver contratto Parte_1 in data 18/12/1997 matrimonio in Capua (CE) con , che dalla loro CP_1 unione era nata la figlia in data 25.07.1999, chiedeva pronunziarsi la Per_1 separazione con addebito all'altro coniuge, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile, a causa della condotta assunta dal uomo CP_1 dal carattere dispotico e prevaricatore che si manifestava in comportamenti vessatori sia in danno della parte attrice sia della figlia;
deduceva che il CP_1 intratteneva una relazione extraconiugale ed aveva violentemente cacciato la moglie dalla casa coniugale lasciandola priva di sostentamento. Quanto alle ulteriori pronunce accessorie, chiedeva l'assegnazione sé della casa coniugale, che il coniuge fosse obbligato a provvedere in via integrale al mantenimento della figlia e a versare alla ricorrente la somma mensile di € 1.000,00 a titolo Per_1 di mantenimento per sé, unitamente al pagamento delle rimanenti rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi), con condanna del alle spese del giudizio. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, l'odierno resistente contestava le avverse deduzioni, chiedendo addebitarsi l'insorgere della crisi coniugale al comportamento della la quale si allontanava dalla casa coniugale il 24.6.2018 dopo aver Parte_1 dichiarato al coniuge e alla figlia di essere innamorata di un altro uomo, Per_1 avviando plurime relazioni extraconiugali;
quanto alle ulteriori domande accessorie, chiedeva l' assegnazione a sé della casa coniugale con tutti i mobili che la arredano, in considerazione della convivenza con lui della figlia, di porre a carico della l'onere di corrispondere un contributo per il mantenimento di Pt_1
con condanna delle controparte al pagamento delle spese e Per_1 competenze del giudizio.
In data 06.09.2019 interveniva in giudizio deducendo di volere Controparte_3 convivere con il padre nella casa familiare dove la medesima aveva sempre vissuto dopo l'allontanamento della madre.
In data 23.09.2019 venivano adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, con cui, prendendo atto dello stato di disoccupazione della ricorrente, dell'avvenuto allontanamento della stessa dalla casa coniugale, della incontestata convivenza da allora della figlia con il padre e dell'onere di mantenimento della prole su quest'ultimo gravante in via esclusiva (in ragione dello stato di disoccupazione della ricorrente), assegnava la casa coniugale al resistente e poneva a carico dello stesso l'obbligo di versare in favore della ricorrente un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 su base mensile.
Con sentenza non definitiva n. 746/2020 del 06.04.2020 il Tribunale pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse. Espletata la prova orale ed acquisita idonea documentazione, all'udienza del 27/11/2023 sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 29.12.2024 il Collegio, rilevato che la parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale aveva rappresentato circostanze nuove, potenzialmente incidenti sulle determinazioni da assumere in merito all'assegnazione della casa coniugale ed alla commisurazione degli oneri di mantenimento della prole, disponeva la rimessione della causa sul ruolo. In data
28.02.2025 le parti, comparse dinanzi al G.I. e da questo interrogate liberamente, precisavano nuovamente le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini di cui al 190 c.p.c..
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Passando all'esame del merito relativo alle questioni accessorie, la separazione va pronunziata senza addebito alle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Osserva a tal proposito il collegio che le reciproche richieste di addebito sono rimaste prive di prova, non avendo le parti fornito allegazioni dettagliate e circostanziate dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande.
Ed infatti, nel corso dell'istruttoria è emersa una indiscussa condizione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, senza tuttavia che sia venuta in evidenza in modo inconfutabile la ascrivibilità delle cause della rottura esclusivamente alla condotta di un coniuge oggettivamente contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Quando alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, l'istruttoria non ha fornito alcuna prova certa della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del non risultando sul punto formulata dalla parte ricorrente prova orale o CP_1 documentale ammissibile, entro il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. Parimenti privo di riscontro probatorio sono rimaste le accuse di parte ricorrente circa la condotta violenta e vessatoria consumatasi in ambito familiare per mano del sul punto giova evidenziare la genericità CP_1 degli assunti di parte ricorrente, la quale ha omesso di riferire episodi specifici di violenza o prevaricazione. Per l'effetto, alcun valore probatorio di riscontro può rivestire una conversazione a mezzo chat intervenuta tra il resistente e la figlia non meglio collocata sul piano temporale e comunque riferibile ad un Per_1 periodo successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale;
peraltro nella citata chat (allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) la figlia fa esplicito riferimento all'elevato tasso di litigiosità che connotava i rapporti tra i coniugi, mentre estraneo al tema dell'addebito restano i rapporti padre – figlia come sviluppatisi in epoca successiva alla rottura dell'affectio coniugalis.
Anche con riferimento all'incontestato allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale in data 24 giugno 2018, alcun riscontro probatorio ha ricevuto la tesi attorea, secondo cui la US veniva violentemente cacciata di casa, minacciata con un pugnale da combattimento.
Ai fini della prova dell'addebito, il Collegio richiama e fa proprie le argomentazioni spese dal G.I. in sede di rigetto (con ordinanza del 13.10.2021) della richiesta di interrogatorio formale di , formulata dalla parte Controparte_3 ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto inidonea a provocare la confessione della figlia intervenuta su fatti a sé sfavorevoli. Peraltro, la prova è stata formulata su capitoli che attengono, in parte, a fatti estranei ai profili di addebito, in parte a fatti relativi al rapporto padre-figlia, come tali irrilevanti nel presente giudizio, in virtù della maggiore età di Per_1
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente.
L'istruttoria svolta, inoltre, consente di escludere che, secondo la ricostruzione dei motivi di addebito formulata dalla parte convenuta in riconvenzionale, la separazione sia derivata dalla violazione da parte della del dovere di fedeltà Pt_1 coniugale.
L'esistenza di una relazione extraconiugale della con si Pt_1 Testimone_1 fonda sulla testimonianza resa dai testi di parte resistente e Testimone_2
, amici della coppia che ospitarono la in data 24.6.2018 e Testimone_3 Pt_1 che raccolsero le confidenze di quest'ultima proprio con riferimento alla predetta relazione.
Tuttavia, l'allontanamento della dalla casa coniugale, a cui seguivano le Pt_1 confidenze fatte dalla stessa ai due predetti amici, è riportabile ad un'epoca in cui la crisi della coppia già era ampiamente in atto, posto che il 2 luglio 2018, ossia a distanza di soli 8 giorni, le parti già depositavano ricorso congiunto per l'omologa della separazione consensuale (giudizio poi abbandonato).
A parere del collegio, pertanto, appare ragionevolmente ipotizzabile che tali eventi, posti a fondamento della domanda di addebito formulata del convenuto, siano chiaramente riferibili ad un momento in cui la crisi era già stata reciprocamente manifestata da entrambi i coniugi, non potendo per l'effetto configurarsi come causa determinante la rottura dell'affectio coniugalis.
Sul punto invece, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.
143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”.( Cass
11929/2017).
Osserva il collegio in definitiva che nel corso del giudizio il convenuto non risulta aver fornito prova certa di comportamenti della moglie cui possa inequivocabilmente addebitarsi la rottura dei rapporti coniugali ed ai quali possa quindi senza incertezza alcuna attribuirsi la responsabilità della separazione.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla parte convenuta in riconvenzionale.
Quanto alla figlia , emerge l'ingresso della giovane nel mondo del Per_1 lavoro mediante un contratto di apprendistato, tanto da non poter fondatamente ritenere che la stessa abbia raggiunto una condizione di autosufficienza sul piano economico e abitativo. Su quest'ultimo punto, risulta non contestato che ella continui a vivere presso la casa familiare, mentre sfornita di prova alcuna sono rimasti gli assunti di parte ricorrente, secondo cui il avrebbe lasciato la casa CP_1 coniugale. Ne consegue l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale, in ragione della convivenza con la figlia maggiorenne e non ancora Per_1 economicamente autosufficiente.
Quanto al mantenimento della figlia, tenuto conto delle risorse economiche che comunque trae dall'attività lavorativa svolta, comparata la condizione Per_1 reddituale e lavorativa delle parti e considerata l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi) in favore del il Collegio reputa CP_1 congruo confermare le statuizioni provvisoriamente assunte in sede presidenziale, nella parte in cui pongono a carico del in via integrale il mantenimento della CP_1 figlia Per_1
Quanto all'assegno di mantenimento del coniuge già previso in Parte_1 sede presidenziale, è opportuno procedere alla sua conferma, in quanto nel corso dell'istruttoria è stata adeguatamente provata la condizione economica più vantaggiosa goduta dal coniuge . CP_1
, infatti, in qualità di Ufficiale della Marina, può contare su stabili CP_1 redditi da lavoro dipendente, che la parte medesima in sede di comparsa di costituzione ha documentato in € 51.200,00 circa su base annua (reddito lordo CU
2019); dal punto di vista patrimoniale è proprietario al 50% della casa coniugale, assegnatagli in virtù della stabile convivenza con la figlia Sulla citata Per_1 produzione reddituale gravano i costi connessi al mantenimento in via integrale della minore a far data dalla cessazione della convivenza coniugale.
Avuto riguardo alla condizione economica della parte attrice, non Parte_1 può contare su una stabile e regolare attività lavorativa. Irrilevante si palesa il richiamo all'omessa riscossione da parte della della sua quota parte di un Pt_1 premio assicurativo, interamente riscosso dal in quanto trattasi questione CP_1 afferente a presunte ragioni creditorie che la part ha l'onere di far valere in separato giudizio.
Ritiene il Collegio che la misura dell'assegno, fissata in via provvisoria in sede presidenziale in € 400,00 su base mensile, non possa trovare tuttavia conferma, in quanto, pur permanendo una deteriore capacità economica e lavorativa in capo alla stessa rispetto a quella del deve adeguatamente tenersi conto pure CP_1 dell'età della beneficiaria all'epoca dell'avvio del giudizio di separazione e dell'alleggerimento da qualsivoglia incombenza connessa alla cura delle esigenze della prole maggiorenne, rimasta a convivere con il quali fattori incidenti CP_1 positivamente sull'attitudine al lavoro proficuo della (vedi Cassazione Pt_1
Sez. 1 - , Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021), in assenza di elementi fattuali di segno contrario, con onere a carico di chi richieda il mantenimento, in ordine alle difficoltà oggettivamente incontrate, nel corso del giudizio, nel reperimento di adeguata attività lavorativa.
Alla luce delle predette considerazioni, tenuto conto dell'età della ricorrente all'epoca dell'avvio del presente giudizio e del tempo trascorso dalla adozione dei provvedimenti presidenziali (settembre 2019) e dalla cessazione della convivenza matrimoniale (giugno 2018), considerata la idoneità al lavoro della , in Pt_1 mancanza di ragioni ostative al suo inserimento nel tessuto lavorativo, comparate le attuali capacità reddituali delle parti, tenuto conto della assegnazione della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi) al resistente e degli oneri su quest'ultimo ricadenti in via integrale per il mantenimento della figlia il Collegio Per_1 reputa congruo stabilire in euro 200,00 l'importo che il è tenuto a versare CP_1 alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, con decorrenza dal gennaio 2023.
Sul punto, il collegio rileva che non risulta provata da parte del resistente l'instaurazione da parte di di una convivenza more uxorio con Parte_1 un'altra persona, che abbia assunto i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita. La circostanza non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria orale, mentre, avuto riguardo alle produzioni documentali di parte resistente, il Collegio ne rileva l'inammissibilità, in quanto depositate tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni.
In considerazione della materia del contendere, della reciproca soccombenza in punto di addebito della separazione, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di , dando atto della intervenuta separazione dei coniugi, CP_1 pronunziata con sentenza del Tribunale di Taranto n. 746/2020 del 06.04.2020 disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno CP_1 mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge , Parte_1 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal gennaio 2023; conferma per il pregresso periodo e con decorrenza dalla domanda, l'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale del 21.9.2019 (dep. il
23.9.2019); 2) pone integralmente a carico di l'onere di provvedere al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne;
Controparte_3
3) assegna a la casa coniugale sita in Taranto S. Vito (TA) alla Via CP_1
CI n.8;
4) rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
5) compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente
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Il Giudice est.
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