CASS
Sentenza 5 aprile 2022
Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2022, n. 12523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12523 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste;
nei confronti di: AG ZO, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza n. 357/2021 del Tribunale di NE del 22 marzo 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla confisca. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12523 Anno 2022 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 18/01/2022 RITENUTO IN FATTO Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha, con atto del 17 maggio 2021, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con a quale, il precedente 22 marzo 2021, il Tribunale di NE, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità di AG ZO in ordine al reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere egli omesso, nella qualità di legale rappresentante della società Consorzio Stabile Ecology Group, il versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2014, entro I termine di scadenza previsto per legge, per un importo, superiore alla soglia di punibilità, pari ad euro 1.760.408,00, e lo aveva pertanto, condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre alle sole pene accessorie di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo. Il ricorrente ha lamentato che, in violazione di legge, il Tribunale di NE aveva omesso di ordinare anche la confisca del profitto derivante dal reato commesso, così come disposto dall'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, introdotto per effetto della entrata in vigore del decreto legislativo n. 158 del 2015, in data 22 ottobre, 2015, pertanto prima del dies commissi delicti contestato allo AG, indicato nel capo di imputazione nel 29 dicembre 2015. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa statuizione in tema di confisca. Risulta, infatti, pacifico che con la impugnata sentenza il Tribunale di NE, che pure ha dichiarato la penale responsabilità di AG ZO in ordine al reato a lui contestato, cioè in ordine alla violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere, con riferimento all'anno di imposta 2014, omesso il versamento dell'Iva risultante dalla relativa dichiarazione per un importo, superiore alla prevista soglia di punibilità, pari ad euro 1.760.408,00, e lo ha, perciò, condannato alla pena d giustizia, ha omesso di disporre in merito alla conseguente confisca del profitto del reato perpetrato. Tanto premesso, è sufficiente rilevare che, secondo la previsione di cui all'art. 12-bis del citato dlgs n. 74 del 2000, disposizione introdotta nel testo normativo in questione tramite la novella di cui al dlgs n. 158 del 2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015, quindi anteriormente alla commissione 2 Il Presidente del reato contestato allo AG, essendo la data di essa il 29 dicembre 2015, nel caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dal citato decreto legislativa n. 74 del 2000, è sempre ordinata la confisca del profitto o del prezzo del reato ovvero, laddove non sia possibile aggredire con la misura ablatoria i beni costituenti tali effetti del reato, è ordinata la confisca di beni aventi un valore corrispondente al profitto ovvero al prezzo illecitamente conseguito (sui ristretti limiti ad operare della predetta confisca si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 maggio 2020, n. 14738). • Non avendo il Tribunale di NE provveduto, senza alcuna motivazione (cioè non avendo segnalato la esistenza di ragioni ostative alla confisca), a tale incombente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a detta, ingiustificata, omessa previsione, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste che provvederà al riguardo, valutando la ricorrenza degli elementi di fatto per la adozione del provvedimento ablatorio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore
nei confronti di: AG ZO, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza n. 357/2021 del Tribunale di NE del 22 marzo 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla confisca. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12523 Anno 2022 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 18/01/2022 RITENUTO IN FATTO Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha, con atto del 17 maggio 2021, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con a quale, il precedente 22 marzo 2021, il Tribunale di NE, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità di AG ZO in ordine al reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere egli omesso, nella qualità di legale rappresentante della società Consorzio Stabile Ecology Group, il versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2014, entro I termine di scadenza previsto per legge, per un importo, superiore alla soglia di punibilità, pari ad euro 1.760.408,00, e lo aveva pertanto, condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre alle sole pene accessorie di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo. Il ricorrente ha lamentato che, in violazione di legge, il Tribunale di NE aveva omesso di ordinare anche la confisca del profitto derivante dal reato commesso, così come disposto dall'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, introdotto per effetto della entrata in vigore del decreto legislativo n. 158 del 2015, in data 22 ottobre, 2015, pertanto prima del dies commissi delicti contestato allo AG, indicato nel capo di imputazione nel 29 dicembre 2015. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa statuizione in tema di confisca. Risulta, infatti, pacifico che con la impugnata sentenza il Tribunale di NE, che pure ha dichiarato la penale responsabilità di AG ZO in ordine al reato a lui contestato, cioè in ordine alla violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere, con riferimento all'anno di imposta 2014, omesso il versamento dell'Iva risultante dalla relativa dichiarazione per un importo, superiore alla prevista soglia di punibilità, pari ad euro 1.760.408,00, e lo ha, perciò, condannato alla pena d giustizia, ha omesso di disporre in merito alla conseguente confisca del profitto del reato perpetrato. Tanto premesso, è sufficiente rilevare che, secondo la previsione di cui all'art. 12-bis del citato dlgs n. 74 del 2000, disposizione introdotta nel testo normativo in questione tramite la novella di cui al dlgs n. 158 del 2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015, quindi anteriormente alla commissione 2 Il Presidente del reato contestato allo AG, essendo la data di essa il 29 dicembre 2015, nel caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dal citato decreto legislativa n. 74 del 2000, è sempre ordinata la confisca del profitto o del prezzo del reato ovvero, laddove non sia possibile aggredire con la misura ablatoria i beni costituenti tali effetti del reato, è ordinata la confisca di beni aventi un valore corrispondente al profitto ovvero al prezzo illecitamente conseguito (sui ristretti limiti ad operare della predetta confisca si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 maggio 2020, n. 14738). • Non avendo il Tribunale di NE provveduto, senza alcuna motivazione (cioè non avendo segnalato la esistenza di ragioni ostative alla confisca), a tale incombente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a detta, ingiustificata, omessa previsione, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste che provvederà al riguardo, valutando la ricorrenza degli elementi di fatto per la adozione del provvedimento ablatorio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore