Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2017, n. 22338
CASS
Sentenza 9 marzo 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l'attivazione della relativa procedura. (Fattispecie di rigetto di riesame di un sequestro preventivo successivamente revocato, nella quale la S.C. ha giudicato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per l'annullamento del provvedimento reiettivo del Tribunale della libertà, del quale era comunque stato richiesto l'accoglimento ai fini delle spese del procedimento di riesame).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2017, n. 22338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22338
    Data del deposito : 9 marzo 2017

    Testo completo