Sentenza 9 marzo 2017
Massime • 1
La condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l'attivazione della relativa procedura. (Fattispecie di rigetto di riesame di un sequestro preventivo successivamente revocato, nella quale la S.C. ha giudicato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per l'annullamento del provvedimento reiettivo del Tribunale della libertà, del quale era comunque stato richiesto l'accoglimento ai fini delle spese del procedimento di riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2017, n. 22338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22338 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2017 |
Testo completo
" 22338-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 441/2017 NN AMOROSO - Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.46604/2016 ANGELO MATTEO SOCCI ANTONELLA DI STASI EM GAI CARLO RENOLDI 18 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE NN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG dott. Pasquale Fimiani: "Rigetto del ricorso". 3 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Benevento, sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro, con ordinanza del 27 settembre 2016, confermava l'ordinanza, di sequestro preventivo, per equivalente finalizzato alla confisca di denaro e di beni immobili, nei confronti di NI NI, del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento del 26 agosto 2016 per reati di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e art. 3, legge n. 74 del 2000, art. 110, 117, 476 e 61 n. 2, cod. pen.
2. Ricorre in Cassazione NI NI, tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza di motivazione e violazione di legge. Per un sequestro preventivo necessitano concreti elementi di colpevolezza in relazione ai reati ipotizzati. Anche il periculum in mora deve essere concreto ed attuale. Il Tribunale non sviluppa motivazione alcuna richiamandosi alla decisione del G.I.P. Il ricorrente nel suo interrogatorio aveva ampiamente chiarito la sua completa estraneità ai fatti di cui all'imputazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. La Procura Generale della corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Fimiani ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il ricorrente con memoria del 7 marzo 2017 ha rappresentato che il sequestro è stato revocato in data 28 novembre 2016, con la precisazione che il P.M. "procederà con richiesta di archiviazione", ha quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata "quantomeno relativamente alle spese". 1 AL MA So CONSIDERATO IN DIRITTO 5. La revoca del sequestro comporta una carenza di interesse sopravvenuta nel corso del giudizio di Cassazione. Il ricorso, quindi, risulta inammissibile per carenza di interesse. L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto (nel caso: revoca del sequestro), non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione (Vedi Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc. Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 23485901). Relativamente alle spese del procedimento di riesame, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato "quantomeno relativamente alle spese". Sul punto deve osservarsi che "La condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l'attivazione della relativa procedura. Ciò in virtù dell'art. 181, comma primo, norme att. cod. proc. pen., il quale dispone che la cancelleria "provvede al recupero nei confronti del condannato", ed "entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza ... di condanna", e anche alla stregua degli artt. 199 e 200 delle stesse norme di attuazione" (Sez. 6, n. 3399 del 30/10/1998 - dep. 27/01/1999, Del Pozzo, Rv. 21221001). procedimento Conseguentemente le spese seguono la sorte del principale. Angelo Mietas Saey 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo MA SOCCI NI AMOROSO Deuscar Auf Malles Saca DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 MAG 2017 CANCELLIERE Luana Mariani 3