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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 838/2019 depositato il 04/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2672/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 12/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011H01949 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011H01949 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TY7011H01949/2016, relativo all'anno d'imposta 2011,
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa procedeva alla rideterminazione
Resistente_1del reddito di partecipazione imputato alla contribuente sig.ra , quale socia al 90% della società “Società_1 ”, ai sensi dell'art. 5 del
TUIR, recuperando a tassazione maggiori componenti positivi di reddito ai fini IRPEF e addizionale regionale.
La contribuente impugnava l'atto deducendo plurimi profili di illegittimità, tra cui la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 per asserita mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa al contraddittorio preventivo.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento ai tributi non armonizzati, nonché riproponendo le difese svolte in primo grado sui motivi ritenuti assorbiti.
L'appello veniva ritualmente notificato a mezzo PEC in data 10 gennaio 2019.
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa veniva decisa coma da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. La sentenza impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione in materia di contraddittorio endoprocedimentale, avendo ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento per la sola mancata attivazione del contraddittorio preventivo in relazione a imposte dirette.
È principio ormai definitivamente chiarito che, in materia di tributi non armonizzati,
l'Amministrazione finanziaria non è gravata da un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, la cui omissione determini l'invalidità dell'atto impositivo, salvo che tale obbligo sia espressamente previsto da una specifica disposizione normativa. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
24823 del 9 dicembre 2015, cui ha dato continuità la successiva giurisprudenza di legittimità.
L'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, invocato dal giudice di primo grado, trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite presso i locali del contribuente e non è estensibile ai controlli c.d. “a tavolino”, come quello oggetto del presente giudizio, fondato sulla mera rettifica del reddito di partecipazione imputato per trasparenza.
Ne deriva che la decisione di primo grado, fondata su un'interpretazione estensiva e non consentita della norma, risulta assunta in violazione del diritto vivente, avendo fatto leva su valutazioni di carattere equitativo estranee al dato normativo e non compatibili con l'indirizzo vincolante della giurisprudenza di legittimità.
Devono, altresì, essere rigettate le ulteriori doglianze proposte dalla contribuente e rimaste assorbite.
Le censure relative all'asserita inesistenza giuridica dell'accertamento e alla estinzione della società non tengono conto della disciplina di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, applicabile ratione temporis, che consente l'emissione di validi atti impositivi nei confronti delle società estinte e dei soci entro il termine quinquennale dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Parimenti infondate risultano le eccezioni concernenti la legittimazione passiva della contribuente, atteso che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, il reddito delle società di persone è imputato ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione.
Le doglianze formali relative alla sottoscrizione dell'atto risultano prive di pregio, essendo l'avviso sottoscritto da funzionario validamente delegato, in conformità all'art. 42 del d.P.R.
n. 600 del 1973 e ai principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo.
Le spese di giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Condanna l'appellata sig.ra Resistente_1 al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi euro 2.000,00, per ogni grado di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso, in Siracusa, il 30 SETTEMBRE 2024.
Il Presidente est.
NZ AC
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 838/2019 depositato il 04/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2672/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 12/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011H01949 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011H01949 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TY7011H01949/2016, relativo all'anno d'imposta 2011,
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa procedeva alla rideterminazione
Resistente_1del reddito di partecipazione imputato alla contribuente sig.ra , quale socia al 90% della società “Società_1 ”, ai sensi dell'art. 5 del
TUIR, recuperando a tassazione maggiori componenti positivi di reddito ai fini IRPEF e addizionale regionale.
La contribuente impugnava l'atto deducendo plurimi profili di illegittimità, tra cui la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 per asserita mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa al contraddittorio preventivo.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento ai tributi non armonizzati, nonché riproponendo le difese svolte in primo grado sui motivi ritenuti assorbiti.
L'appello veniva ritualmente notificato a mezzo PEC in data 10 gennaio 2019.
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa veniva decisa coma da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. La sentenza impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione in materia di contraddittorio endoprocedimentale, avendo ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento per la sola mancata attivazione del contraddittorio preventivo in relazione a imposte dirette.
È principio ormai definitivamente chiarito che, in materia di tributi non armonizzati,
l'Amministrazione finanziaria non è gravata da un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, la cui omissione determini l'invalidità dell'atto impositivo, salvo che tale obbligo sia espressamente previsto da una specifica disposizione normativa. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
24823 del 9 dicembre 2015, cui ha dato continuità la successiva giurisprudenza di legittimità.
L'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, invocato dal giudice di primo grado, trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite presso i locali del contribuente e non è estensibile ai controlli c.d. “a tavolino”, come quello oggetto del presente giudizio, fondato sulla mera rettifica del reddito di partecipazione imputato per trasparenza.
Ne deriva che la decisione di primo grado, fondata su un'interpretazione estensiva e non consentita della norma, risulta assunta in violazione del diritto vivente, avendo fatto leva su valutazioni di carattere equitativo estranee al dato normativo e non compatibili con l'indirizzo vincolante della giurisprudenza di legittimità.
Devono, altresì, essere rigettate le ulteriori doglianze proposte dalla contribuente e rimaste assorbite.
Le censure relative all'asserita inesistenza giuridica dell'accertamento e alla estinzione della società non tengono conto della disciplina di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, applicabile ratione temporis, che consente l'emissione di validi atti impositivi nei confronti delle società estinte e dei soci entro il termine quinquennale dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Parimenti infondate risultano le eccezioni concernenti la legittimazione passiva della contribuente, atteso che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, il reddito delle società di persone è imputato ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione.
Le doglianze formali relative alla sottoscrizione dell'atto risultano prive di pregio, essendo l'avviso sottoscritto da funzionario validamente delegato, in conformità all'art. 42 del d.P.R.
n. 600 del 1973 e ai principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo.
Le spese di giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Condanna l'appellata sig.ra Resistente_1 al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi euro 2.000,00, per ogni grado di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso, in Siracusa, il 30 SETTEMBRE 2024.
Il Presidente est.
NZ AC