Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 586
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non sia generalizzato per i tributi non armonizzati e non sia applicabile ai controlli 'a tavolino', come quello in esame, ma solo alle verifiche presso i locali del contribuente.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica dell'accertamento e estinzione della società

    La Corte ha rigettato tali doglianze, richiamando l'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, che consente l'emissione di atti impositivi nei confronti delle società estinte e dei soci entro il termine quinquennale dalla cancellazione.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva della contribuente

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, poiché ai sensi dell'art. 5 del TUIR, il reddito delle società di persone è imputato ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione.

  • Rigettato
    Sottoscrizione dell'atto

    La Corte ha considerato prive di pregio tali doglianze, dato che l'avviso era sottoscritto da funzionario validamente delegato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 586
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 586
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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