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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/10/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4304/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4304/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Claudia Bellotti e dell'Avv. Emanuela Frigerio che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Valentina Alessia Sala e dell'Avv. SS Moscatelli che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
“Rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
in Alzate Brianza (CO), in data 15.06.1987 e trascritto nel Registro Atti di Parte_2 Matrimonio del predetto Comune come segue: anno 1987 – numero 14 - parte II – serie A - Ufficio 1, con ogni conseguente statuizione, disponendo inoltre per l'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi di legge, alle seguenti condizioni: pagina 1 di 3 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, attualmente concessa in locazione dalla al sig. in forza di CP_1 Pt_2 contratto avente scadenza al 31.05.2026, con tutto quanto l'arreda, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra . Il sig. si impegna a provvedere al pagamento in favore del locatore dei Parte_1 Pt_2 relativi canoni di locazione, delle spese condominiali ordinarie, delle utenze (quali gas, corrente, acqua) e dell'assicurazione per i danni prevista dal contratto di locazione, e ciò sino al termine massimo del 31.05.2034. Le parti si danno reciprocamente atto che la con comunicazione CP_1 del 13.12.2024, si è già dichiarata disponibile a rinnovare il contratto alla scadenza del 31.05.2026, mantenendo ferme le attuali condizioni ed aggiornando il canone di locazione con riferimento alla variazione in aumento o in diminuzione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, in misura del 100% della variazione stessa verificatosi nell'anno precedente.
Le parti, di comune accordo, stabiliscono che tale impegno da parte del sig. ribadito in Pt_2 questa sede di divorzio, costituisce e costituirà integrazione dell'assegno divorzile una tantum di cui al successivo punto 3).
3) Il sig. si impegna altresì a trasferire alla sig.ra , entro 30 (trenta) giorni dal Pt_2 Parte_1 deposito della sentenza di divorzio pronunciata all'esito del ricorso congiunto, a titolo di assegno divorzile una tantum, la piena proprietà dell'immobile sito in AN (MB) – piazza San Giacomo, 14, un appartamento uso abitazione posto al piano primo con annessa cantina, oltre a due vani pertinenziali ad uso autorimessa a piano interrato, il tutto catastalmente censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 8, mappale 268, subalterni 755-756 e 748-749, attualmente concessi in comodato d'uso gratuito al figlio . Pt_3
Il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile suddetto, soggetto alla disciplina dei Beni Culturali, in favore della sig.ra verrà effettuato senza corrispettivo in denaro, ed anche Parte_1 senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione e completa definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, costituendo corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 co. 8 L. n. 898/1970.
Gli onorari notarili, nonché le eventuali spese, tasse e imposte relative al trasferimento stesso, i cui successivi adempimenti verranno eseguiti nel rispetto delle norme di legge, verranno sostenute integralmente dal sig. con l'intesa che il sig. si avvarrà dei benefici fiscali Pt_2 Pt_2 connessi al trasferimento immobiliare fra coniugi ex lege n.74/87.
4) tutti i gioielli ed oggetti personali, ivi comprese le n. 5 pellicce e gli orologi facenti parte dell'eredità dei genitori del sig. di cui all'elenco “gioielli e orologi SS (eredità nonna Pt_2
)” che si allega (doc. 05), ancora presenti nella ex casa coniugale restano di esclusiva proprietà Per_1 della sig.ra , che si impegna a trasmetterne la proprietà ai figli. Parte_1
5) i sig.ri e si danno reciprocamente atto di aver già definito ogni altro loro Pt_2 Parte_1 rapporto patrimoniale non regolato dalle presenti condizioni e rinunciano ad ogni rispettiva eventuale pretesa relativa al pregresso.
6) le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. pagina 2 di 3 Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 950/25 emessa dal Tribunale di Monza in data 8.5.2025 e pubblicata il 12.5.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. III. Quanto corrisposto dal sig. ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 1/12/1970 Parte_2 n. 898, appare equo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Alzate Brianza (CO) il 15.6.1987 Parte_1 Parte_2 (trascritto al n. 14 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1987) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alzate Brianza (CO) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4304/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Claudia Bellotti e dell'Avv. Emanuela Frigerio che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Valentina Alessia Sala e dell'Avv. SS Moscatelli che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
“Rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
in Alzate Brianza (CO), in data 15.06.1987 e trascritto nel Registro Atti di Parte_2 Matrimonio del predetto Comune come segue: anno 1987 – numero 14 - parte II – serie A - Ufficio 1, con ogni conseguente statuizione, disponendo inoltre per l'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi di legge, alle seguenti condizioni: pagina 1 di 3 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, attualmente concessa in locazione dalla al sig. in forza di CP_1 Pt_2 contratto avente scadenza al 31.05.2026, con tutto quanto l'arreda, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra . Il sig. si impegna a provvedere al pagamento in favore del locatore dei Parte_1 Pt_2 relativi canoni di locazione, delle spese condominiali ordinarie, delle utenze (quali gas, corrente, acqua) e dell'assicurazione per i danni prevista dal contratto di locazione, e ciò sino al termine massimo del 31.05.2034. Le parti si danno reciprocamente atto che la con comunicazione CP_1 del 13.12.2024, si è già dichiarata disponibile a rinnovare il contratto alla scadenza del 31.05.2026, mantenendo ferme le attuali condizioni ed aggiornando il canone di locazione con riferimento alla variazione in aumento o in diminuzione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, in misura del 100% della variazione stessa verificatosi nell'anno precedente.
Le parti, di comune accordo, stabiliscono che tale impegno da parte del sig. ribadito in Pt_2 questa sede di divorzio, costituisce e costituirà integrazione dell'assegno divorzile una tantum di cui al successivo punto 3).
3) Il sig. si impegna altresì a trasferire alla sig.ra , entro 30 (trenta) giorni dal Pt_2 Parte_1 deposito della sentenza di divorzio pronunciata all'esito del ricorso congiunto, a titolo di assegno divorzile una tantum, la piena proprietà dell'immobile sito in AN (MB) – piazza San Giacomo, 14, un appartamento uso abitazione posto al piano primo con annessa cantina, oltre a due vani pertinenziali ad uso autorimessa a piano interrato, il tutto catastalmente censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 8, mappale 268, subalterni 755-756 e 748-749, attualmente concessi in comodato d'uso gratuito al figlio . Pt_3
Il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile suddetto, soggetto alla disciplina dei Beni Culturali, in favore della sig.ra verrà effettuato senza corrispettivo in denaro, ed anche Parte_1 senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione e completa definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, costituendo corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 co. 8 L. n. 898/1970.
Gli onorari notarili, nonché le eventuali spese, tasse e imposte relative al trasferimento stesso, i cui successivi adempimenti verranno eseguiti nel rispetto delle norme di legge, verranno sostenute integralmente dal sig. con l'intesa che il sig. si avvarrà dei benefici fiscali Pt_2 Pt_2 connessi al trasferimento immobiliare fra coniugi ex lege n.74/87.
4) tutti i gioielli ed oggetti personali, ivi comprese le n. 5 pellicce e gli orologi facenti parte dell'eredità dei genitori del sig. di cui all'elenco “gioielli e orologi SS (eredità nonna Pt_2
)” che si allega (doc. 05), ancora presenti nella ex casa coniugale restano di esclusiva proprietà Per_1 della sig.ra , che si impegna a trasmetterne la proprietà ai figli. Parte_1
5) i sig.ri e si danno reciprocamente atto di aver già definito ogni altro loro Pt_2 Parte_1 rapporto patrimoniale non regolato dalle presenti condizioni e rinunciano ad ogni rispettiva eventuale pretesa relativa al pregresso.
6) le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. pagina 2 di 3 Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 950/25 emessa dal Tribunale di Monza in data 8.5.2025 e pubblicata il 12.5.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. III. Quanto corrisposto dal sig. ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 1/12/1970 Parte_2 n. 898, appare equo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Alzate Brianza (CO) il 15.6.1987 Parte_1 Parte_2 (trascritto al n. 14 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1987) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alzate Brianza (CO) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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