CASS
Sentenza 19 settembre 2022
Sentenza 19 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2022, n. 34573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34573 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: - avvocato VISCOMI GREGORIO del foro di CATANZARO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - avvocato STAIANO SALVATORE del foro di CATANZARO che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, ha annullato senza rinvio, limitatamente all'aggravante di cui all'art. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34573 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/05/2022 416-bis.1 cod. peri. la sentenza, in data 8 luglio 2019, con cui la Corte di assise di appello di Catanzaro, decidendo quale giudice di rinvio, aveva dichiarato IT MA colpevole del reato di omicidio ai danni di NI Nlacrì, contestato al capo C) della rubrica, condannandolo alla pena dell'ergastolo con isolamento per mesi 6, ritenuta la continuazione con l'ulteriore reato di omicidio ascritto al capo L), l'accertamento del quale era già divenuto definitivo. 2 Ricorre ai sensi dell'art. 625-bis ,cod. proc. pen. IT MA a mezzo dei difensori di fiducia, eccependo errore percettivo di fatto. Premette che, con la sentenza del 3 luglio 2015, la Corte di assise di appello di Catanzaro, nel definire il primo giudizio di appello, aveva dichiarato MA colpevole del reato di omicidio ai danni di NI RÌ, contestato al capo C), riconoscendo l'aggravante della premeditazione. Tanto si evince dal dispositivo che indica l'esclusione della sola aggravante di cui all'art. 61 n. 2) cod. pen. In sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte calabrese, discostandosi da tale statuizione, non aveva tenuto conto dell'aggravante della premeditazione fissando la pena finale 30 anni di reclusione in luogo di quella dell'ergastolo. Avverso tale sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro, muovendo dal falso presupposto che la premeditazione fosse stata esclusa, proponeva ricorso per cassazione denunciando la mancata applicazione della circostanza aggravante, senza, però, aggredire il profilo della determinazione della pena che, pertanto, anche se erroneamente computata, non era più modificabile se non violando il divieto di refcIrmatio in peius. A seguito di annullamento della Corte di cassazione, la sentenza emessa in esito al secondo giudizio di rinvio, ha inflitto al MA la pena dell'ergastolo per il reato di cui al capo C), riconoscendo l'aggravante della premeditazione. Nel confermare la condanna per omicidio aggravato dalla premeditazione, la Corte di cassazione è partita dal presupposto erroneo che la sentenza emessa in esito al primo giudizio di appello avesse escluso l'aggravante della premeditazione in relazione al reato di cui al capo C) e che il Procuratore generale avesse proposto ricorso su questo specifico punto. Al contrario, la Corte di assise di appello aveva escluso l'aggravante de qua per altre imputazioni, ma non per il reato contestato al capo C), ritenuto in primo grado il reato più grave proprio perché circostanziato a differenza delle altre ipotesi omicidiarie. Si chiede pertanto l'emenda del delineato errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. e la conseguente commutazione della pena dell'ergastolo in quella di anni 30 di reclusione. 2 RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere azionato solo per fare valere errori "materiali" o "di fatto" nei quali possa essere incorsa la Corte di cassazione sull'assunto che siffatti vizi debbano consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti propri del giudizio di legittimità, che si sia risolto nell'inesatta percezione delle risultanze processuali, con determinante influenza nel processo formativo della volontà, tanto da portare a una decisione diversa da quella che, in mancanza, sarebbe stata adottata;
sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, esso non può essere proposto per errore di diritto (cfr. Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, Rv. 273062 - 01) e neppure per dedurre "vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuaii riguardanti il giudizio di legittimità, da cui deriva una erronea supposizione che dà luogo alla affermazione dell'esistenza di un fatto sicuramente escluso ovvero dell'inesistenza di un fatto indiscutibilmente accertato" (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Rv. 225258) -01). 2. Ciò posto, in linea di principio, ritiene il Collegio che l - errore materiale o di fatto", denunciato dal ricorrente, nei termini in precedenza riportati, non sussista. 2.1. Come si evince dalla lettura dell'intera motivazione nonché dalla misura della pena determinata in dispositivo, la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, in data del 3 luglio 2015, nei definire il primo giudizio di appello, aveva escluso l'aggravante della premeditazione anche in relazione al reato di omicidio commesso ai danni di NI RÌ, contestato al capo C). In tal senso depongono chiaramente le argomentazioni contenute nella pagina 112, richiamata dal ricorrente. La Corte di assise di appello, con espressione sintetica ma inequivocabilmente rivolta a tutte le imputazioni interessate, ha chiaramente ricollegato la scelta di escludere la premeditazione per tutti i reati di omicidio, compreso quello di cui al capo C), alla necessità di adeguarsi alla motivazione posta dalla sentenza appellata a fondamento dell'esclusione di tale aggravante in ordine all'omicidio Simbari, contestato al capo L), imputazione per la quale non era stato interposto appello da parte del pubblico ministero ("Deve invece escludersi l'aggravante della 3 99 premeditazione che è stata esclusa, con statuizione non oggetto di gravame da parte del Pubblico ministero e della Procura generale, per il delitto di cui al capo L) ..."). Coerente con l'esclusione della premeditazione anche per l'omicidio ai danni di NI RÌ è la determinazione della pena per tale imputazione sulla base dei limiti edittali previsti per' dell'omicidio non aggravato ai sensi dell'art. 577 n. 3) cod. pen. Senza incorrere in alcun errore, il Procuratore generale della Corte di appello ha impugnato questo capo della sentenza, legittimando l'intervento peggiorativo per l'imputato della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, prima, e del giudice del rinvio, dopo. 2.2. Anche ammesso che la Corte di assise di appello;
in esito al primo giudizio, avesse riconosciuto la sussistenza dell'aggravante nei termini prospettati dalla difesa, salvo infliggere all'imputato una pena più mite perché erroneamente correlata all'omicidio non premeditato, il ricorso per cassazione del Procuratore generale su questo specifico capo sarebbe stato comunque consentito a prescindere dall'esplicito riferimento alla dosimetria della pena nell'atto di impugnazione. E t pacifico, infatti, che all'invocato riconoscimento dell'elemento circostanziale, consegue necessariamente un corrispondente aumento della pena inflitta , a prescindere da una richiesta specifica di modifica del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza con la conseguente condanna del ricorrente . al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, manifestamente infondata-, di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in roma 18maggio 2022.
sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: - avvocato VISCOMI GREGORIO del foro di CATANZARO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - avvocato STAIANO SALVATORE del foro di CATANZARO che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, ha annullato senza rinvio, limitatamente all'aggravante di cui all'art. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34573 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/05/2022 416-bis.1 cod. peri. la sentenza, in data 8 luglio 2019, con cui la Corte di assise di appello di Catanzaro, decidendo quale giudice di rinvio, aveva dichiarato IT MA colpevole del reato di omicidio ai danni di NI Nlacrì, contestato al capo C) della rubrica, condannandolo alla pena dell'ergastolo con isolamento per mesi 6, ritenuta la continuazione con l'ulteriore reato di omicidio ascritto al capo L), l'accertamento del quale era già divenuto definitivo. 2 Ricorre ai sensi dell'art. 625-bis ,cod. proc. pen. IT MA a mezzo dei difensori di fiducia, eccependo errore percettivo di fatto. Premette che, con la sentenza del 3 luglio 2015, la Corte di assise di appello di Catanzaro, nel definire il primo giudizio di appello, aveva dichiarato MA colpevole del reato di omicidio ai danni di NI RÌ, contestato al capo C), riconoscendo l'aggravante della premeditazione. Tanto si evince dal dispositivo che indica l'esclusione della sola aggravante di cui all'art. 61 n. 2) cod. pen. In sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte calabrese, discostandosi da tale statuizione, non aveva tenuto conto dell'aggravante della premeditazione fissando la pena finale 30 anni di reclusione in luogo di quella dell'ergastolo. Avverso tale sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro, muovendo dal falso presupposto che la premeditazione fosse stata esclusa, proponeva ricorso per cassazione denunciando la mancata applicazione della circostanza aggravante, senza, però, aggredire il profilo della determinazione della pena che, pertanto, anche se erroneamente computata, non era più modificabile se non violando il divieto di refcIrmatio in peius. A seguito di annullamento della Corte di cassazione, la sentenza emessa in esito al secondo giudizio di rinvio, ha inflitto al MA la pena dell'ergastolo per il reato di cui al capo C), riconoscendo l'aggravante della premeditazione. Nel confermare la condanna per omicidio aggravato dalla premeditazione, la Corte di cassazione è partita dal presupposto erroneo che la sentenza emessa in esito al primo giudizio di appello avesse escluso l'aggravante della premeditazione in relazione al reato di cui al capo C) e che il Procuratore generale avesse proposto ricorso su questo specifico punto. Al contrario, la Corte di assise di appello aveva escluso l'aggravante de qua per altre imputazioni, ma non per il reato contestato al capo C), ritenuto in primo grado il reato più grave proprio perché circostanziato a differenza delle altre ipotesi omicidiarie. Si chiede pertanto l'emenda del delineato errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. e la conseguente commutazione della pena dell'ergastolo in quella di anni 30 di reclusione. 2 RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere azionato solo per fare valere errori "materiali" o "di fatto" nei quali possa essere incorsa la Corte di cassazione sull'assunto che siffatti vizi debbano consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti propri del giudizio di legittimità, che si sia risolto nell'inesatta percezione delle risultanze processuali, con determinante influenza nel processo formativo della volontà, tanto da portare a una decisione diversa da quella che, in mancanza, sarebbe stata adottata;
sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, esso non può essere proposto per errore di diritto (cfr. Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, Rv. 273062 - 01) e neppure per dedurre "vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuaii riguardanti il giudizio di legittimità, da cui deriva una erronea supposizione che dà luogo alla affermazione dell'esistenza di un fatto sicuramente escluso ovvero dell'inesistenza di un fatto indiscutibilmente accertato" (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Rv. 225258) -01). 2. Ciò posto, in linea di principio, ritiene il Collegio che l - errore materiale o di fatto", denunciato dal ricorrente, nei termini in precedenza riportati, non sussista. 2.1. Come si evince dalla lettura dell'intera motivazione nonché dalla misura della pena determinata in dispositivo, la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, in data del 3 luglio 2015, nei definire il primo giudizio di appello, aveva escluso l'aggravante della premeditazione anche in relazione al reato di omicidio commesso ai danni di NI RÌ, contestato al capo C). In tal senso depongono chiaramente le argomentazioni contenute nella pagina 112, richiamata dal ricorrente. La Corte di assise di appello, con espressione sintetica ma inequivocabilmente rivolta a tutte le imputazioni interessate, ha chiaramente ricollegato la scelta di escludere la premeditazione per tutti i reati di omicidio, compreso quello di cui al capo C), alla necessità di adeguarsi alla motivazione posta dalla sentenza appellata a fondamento dell'esclusione di tale aggravante in ordine all'omicidio Simbari, contestato al capo L), imputazione per la quale non era stato interposto appello da parte del pubblico ministero ("Deve invece escludersi l'aggravante della 3 99 premeditazione che è stata esclusa, con statuizione non oggetto di gravame da parte del Pubblico ministero e della Procura generale, per il delitto di cui al capo L) ..."). Coerente con l'esclusione della premeditazione anche per l'omicidio ai danni di NI RÌ è la determinazione della pena per tale imputazione sulla base dei limiti edittali previsti per' dell'omicidio non aggravato ai sensi dell'art. 577 n. 3) cod. pen. Senza incorrere in alcun errore, il Procuratore generale della Corte di appello ha impugnato questo capo della sentenza, legittimando l'intervento peggiorativo per l'imputato della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, prima, e del giudice del rinvio, dopo. 2.2. Anche ammesso che la Corte di assise di appello;
in esito al primo giudizio, avesse riconosciuto la sussistenza dell'aggravante nei termini prospettati dalla difesa, salvo infliggere all'imputato una pena più mite perché erroneamente correlata all'omicidio non premeditato, il ricorso per cassazione del Procuratore generale su questo specifico capo sarebbe stato comunque consentito a prescindere dall'esplicito riferimento alla dosimetria della pena nell'atto di impugnazione. E t pacifico, infatti, che all'invocato riconoscimento dell'elemento circostanziale, consegue necessariamente un corrispondente aumento della pena inflitta , a prescindere da una richiesta specifica di modifica del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza con la conseguente condanna del ricorrente . al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, manifestamente infondata-, di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in roma 18maggio 2022.