Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 03/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00500/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Dau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di CI e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto prot. -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di CI e notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di riesame del provvedimento di divieto di detenzione armi già notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti, prodromici, presupposti e consequenziali, anche se non conosciuti, comunque connessi e/o collegati con il provvedimento oggi impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di CI e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che
-OMISSIS-, destinatario del divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di CI il -OMISSIS- in quanto querelato dalla nuora per il reato di percosse, a seguito del decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di CI del -OMISSIS-, disposto su istanza del PM per “ infondatezza della notizia di reato ” ai sensi dell’art. 408 c.p.p., ha impugnato il rigetto della richiesta di riesame, emesso, in data -OMISSIS-, dalla Prefettura di CI, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia;
con ordinanza cautelare n. 62 del 28.2.2025 il Collegio ha ordinato all’Amministrazione il riesame dell’istanza di revisione presentata dal ricorrente;
in data 12.5.2025 l’Amministrazione ha depositato in giudizio la revoca del provvedimento impugnato, affermando che siano venuti meno i motivi ostativi posti alla sua base;
all’udienza camerale del 28.5.2025 il difensore di parte ricorrente, dando atto della sopraggiunta revoca, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese di lite, essendosi su tale aspetto l’Avvocatura dello Stato rimessa alla decisione del Tribunale;
Ritenuto che
ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. sia, pertanto, cessata la materia del contendere, risultando la pretesa del ricorrente pienamente soddisfatta dal provvedimento da ultimo adottato;
le spese vengono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, in forza del principio della soccombenza virtuale, per le ragioni espresse nel provvedimento di remand ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente FF
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Alessandro Fede |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.