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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3291/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229044761148000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080274855847000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110047180165000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110291992456000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110291992557000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130095006488000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130329547034000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130345066310001 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140049692326000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140088259224000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140126262660000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140211140124000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140288677860000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150038501371001 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150038507742000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160139570825000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120071176471001 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 297/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16/2024, pronunziata il 6.12.2023 e depositata il 2.1.2024, la CGT di 1° grado di Roma ha rigettato, con compensazione delle spese di causa, il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro l'ADER, avverso l'avviso di intimazione n. 097 2022 9044761148000 e le sottese cartelle di pagamento riferite a tributi vari per un importo complessivo di € 73.129,01.
Avverso la predetta sentenza – che ha ritenuto che l'annullamento, avvenuto con precedente sentenza, di altra intimazione di pagamento non avesse coinvolto le cartelle esattoriali sottese all'avviso di intimazione oggetto di giudizio;
che per i tributi diretti la prescrizione è decennale;
che per i crediti soggetti a prescrizioni più brevi era intervenuta una valida interruzione essendo stata notificata a mezzo pec in data
25.11.2016 altra intimazione di pagamento;
che il procedimento notificatorio era stato conforme a quanto previsto dall'art. 60 comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall'art. 26 del d.P.R. n. 603 del 1972 sia per la suddetta intimazione, sia per la cartella n. 09720160139570825000, per IRPEF 2012, mai azionata prima, anch'essa notificata a mezzo pec il 13.10.2016 – ha interposto appello il contribuente chiedendone l'integrale riforma non potendosi ritenere valide ed efficaci le notifiche a mezzo pec essendo egli una persona fisica, in pensione, priva di una posta elettronica certificata.
Ha resistito l'Ufficio che ha insistito sulla legittimità del proprio operato in tutto conforme alle previsioni normative come precisate dall'art. 60, comma 7 DPR 600/73, chiedendo la conferma della sentenza impugnata debitamente e congruamente motivata, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio la causa è stata chiamata all'udienza del 14 gennaio 2026 e dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e nei limiti che si diranno va accolto.
Si legge, nella sentenza impugnata: “Parte ricorrente assume che la modalità di notificazione seguita non sarebbe valida perché il signor Ricorrente_1 è persona fisica, pensionato, non iscritto in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, quindi non sarebbe stato soggetto obbligato ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC. L'assunto è smentito dalla circostanza che l'indirizzo utilizzato dall'Agenzia notificante è stato reperito mediante consultazione telematica ed estrazione dell'indirizzo dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, sicché sarebbe stato onere del destinatario provare la mancata riconducibilità alla sua persona dell'indirizzo utilizzato per la notificazione. A tutto ciò si aggiunga che il signor Ricorrente_1 risulta avere ricevuto la lettera raccomandata con la quale gli è stata data notizia dell'avvenuta notificazione con le modalità contestate”.
Questo giudicante non condivide tale impostazione. La prova dell'avvenuta corretta notifica degli atti impositivi deve essere offerta dal notificante, il quale, al cospetto di una dichiarazione della parte di non essere titolare di posta elettronica certificata, ben avrebbe potuto – ma non lo ha fatto - produrre in giudizio l'estratto della visura camerale della sua esistenza, all'epoca (2016) dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, e della riconducibilità al contribuente. Le dichiarazioni dell'esattore non godono di fede privilegiata, né può sostenersi che fosse onere della parte fornire la prova (negativa) contraria. Ne consegue che non possono ritenersi valide ed efficaci le notifiche a mezzo pec sia della intimazione di pagamento sia della cartella esattoriale avvenute nel 2016 non essendo affatto sufficiente la raccomandata informativa di una notifica di fatto inesistente.
Ciò posto perché possa confermarsi la sussistenza di un credito azionato con l'intimazione di pagamento oggetto di causa diventa necessario esaminare le singole cartelle alla stessa sottese, tenendo conto dei diversi termini prescrizionali applicabili e della data di notifica di ciascuna cartella di pagamento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della notifica delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio avvenuta mediante consegna a persona diversa dal destinatario, in assenza della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa, atteso che essa notifica è stata effettuata a mezzo messo notificatore ai sensi dell'art. 60, comma 1, che, tra l'altro, prescrive che se il consegnatario è persona diversa dal destinatario “il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La norma richiamata, pertanto, non richiede che una raccomandata semplice, della cui esistenza l'Ufficio ha dato riscontro tramite l'allegazione del prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., rilasciato dalle Poste Italiane che vi hanno apposto regolare timbro.
Per comodità di esposizione, tenuto conto che l'odierna intimazione è stata notificata il 12 gennaio 2023, vengono replicate, qui di seguito, le cartelle oggetto di riesame seguendo l'ordine dato dal contribuente, eliminando, per le ragioni innanzi dette, la parola “asseritamente” ed evidenziando l'esattezza o meno dell'assunto attoreo.
1. Per la cartella n. 09720080274855847000, per IRPEF 2005, notificata il 12/2/2009, la prescrizione risulta maturata - ESATTO
2. Per la cartella n. 09720110047180165000, per IRPEF 2007, notificata il 15/3/2011, la prescrizione risulta maturata - ESATTO
3. Per la cartella n. 09720110291992456000, per IRPEF 2008, notificata il 20/1/2012, la prescrizione risulta maturata pur calcolando la sospensione COVID;
ESATTO
4. Per la cartella n. 09720110291992557000, per Contributo Unificato 2009, notificata il 10/2/2012; la prescrizione risulta maturata pur calcolando la sospensione COVID;
ESATTO
5. Per la cartella n. 09720120071176471001, per Diritto annuale CCIAA 2009, notificata il 23/3/2012 la prescrizione decennale risulta maturata pur calcolando la sospensione COVID;
ESATTO
6. Per la cartella n. 09720130095006488000, per sanzioni e interessi relativi a IRPEF 2009, notificata il 27/2/2013 la prescrizione quinquennale risulta maturata;
ESATTO
7. Per la cartella n. 09720130329547034000, per Contributo Unificato 2010, notificata il 21/5/2014 la prescrizione NON risulta maturata;
ERRATO
8. Per la cartella n. 0972013034506631001, per Diritto annuale CCIAA 2011, notificata il 9/2/2015 la prescrizione decennale NON risulta maturata;
ERRATO
9. Per la cartella n. 09720140049692326000, per IRPEF 2010, notificata il 4/6/2014 la prescrizione delle sanzioni e interessi risulta maturata;
ESATTO
10. Per la cartella n. 09720140088259224000, per IRPEF 2010, notificata il 16/10/2014 la prescrizione delle sanzioni e interessi risulta maturata;
ESATTO
11. Per la cartella n. 0972014012626266000, per sanzione C.U. 2010, notificata il 16/10/2014 la prescrizione risulta maturata;
ESATTO
12. Per la cartella n. 09720140211140124000, per sanzione C.U. 2008, notificata il 28/11/2014 la prescrizione risulta maturata;
ESATTO
13. Per la cartella n. 09720140288677860000, per IRPEF 2011, notificata il 29/5/2015 la prescrizione delle sanzioni e interessi risulta maturata pur calcolando il periodo di sospensione Covid;
ESATTO
14. Per la cartella n. 09720150038501371001, per Diritto annuale CCIAA 2012 notificata il 4/8/2015 la prescrizione decennale NON risulta maturata;
ERRATO
15. Per la cartella n. 09720150038507742000, per Diritto annale CCIAA 2012, notificata il 4/8/2015 la prescrizione decennale NON risulta maturata;
ERRATO
Naturalmente le cartelle per le quali sono prescritte le sole sanzioni e gli interessi, conservano efficacia riguardo alla sorte capitale ed agli interessi maturati successivamente alla loro notifica.
Dal che il parziale accoglimento dell'appello con integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello del contribuente. Spese interamente compensate. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3291/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229044761148000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080274855847000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110047180165000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110291992456000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110291992557000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130095006488000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130329547034000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130345066310001 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140049692326000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140088259224000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140126262660000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140211140124000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140288677860000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150038501371001 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150038507742000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160139570825000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120071176471001 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 297/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16/2024, pronunziata il 6.12.2023 e depositata il 2.1.2024, la CGT di 1° grado di Roma ha rigettato, con compensazione delle spese di causa, il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro l'ADER, avverso l'avviso di intimazione n. 097 2022 9044761148000 e le sottese cartelle di pagamento riferite a tributi vari per un importo complessivo di € 73.129,01.
Avverso la predetta sentenza – che ha ritenuto che l'annullamento, avvenuto con precedente sentenza, di altra intimazione di pagamento non avesse coinvolto le cartelle esattoriali sottese all'avviso di intimazione oggetto di giudizio;
che per i tributi diretti la prescrizione è decennale;
che per i crediti soggetti a prescrizioni più brevi era intervenuta una valida interruzione essendo stata notificata a mezzo pec in data
25.11.2016 altra intimazione di pagamento;
che il procedimento notificatorio era stato conforme a quanto previsto dall'art. 60 comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall'art. 26 del d.P.R. n. 603 del 1972 sia per la suddetta intimazione, sia per la cartella n. 09720160139570825000, per IRPEF 2012, mai azionata prima, anch'essa notificata a mezzo pec il 13.10.2016 – ha interposto appello il contribuente chiedendone l'integrale riforma non potendosi ritenere valide ed efficaci le notifiche a mezzo pec essendo egli una persona fisica, in pensione, priva di una posta elettronica certificata.
Ha resistito l'Ufficio che ha insistito sulla legittimità del proprio operato in tutto conforme alle previsioni normative come precisate dall'art. 60, comma 7 DPR 600/73, chiedendo la conferma della sentenza impugnata debitamente e congruamente motivata, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio la causa è stata chiamata all'udienza del 14 gennaio 2026 e dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e nei limiti che si diranno va accolto.
Si legge, nella sentenza impugnata: “Parte ricorrente assume che la modalità di notificazione seguita non sarebbe valida perché il signor Ricorrente_1 è persona fisica, pensionato, non iscritto in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, quindi non sarebbe stato soggetto obbligato ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC. L'assunto è smentito dalla circostanza che l'indirizzo utilizzato dall'Agenzia notificante è stato reperito mediante consultazione telematica ed estrazione dell'indirizzo dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, sicché sarebbe stato onere del destinatario provare la mancata riconducibilità alla sua persona dell'indirizzo utilizzato per la notificazione. A tutto ciò si aggiunga che il signor Ricorrente_1 risulta avere ricevuto la lettera raccomandata con la quale gli è stata data notizia dell'avvenuta notificazione con le modalità contestate”.
Questo giudicante non condivide tale impostazione. La prova dell'avvenuta corretta notifica degli atti impositivi deve essere offerta dal notificante, il quale, al cospetto di una dichiarazione della parte di non essere titolare di posta elettronica certificata, ben avrebbe potuto – ma non lo ha fatto - produrre in giudizio l'estratto della visura camerale della sua esistenza, all'epoca (2016) dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, e della riconducibilità al contribuente. Le dichiarazioni dell'esattore non godono di fede privilegiata, né può sostenersi che fosse onere della parte fornire la prova (negativa) contraria. Ne consegue che non possono ritenersi valide ed efficaci le notifiche a mezzo pec sia della intimazione di pagamento sia della cartella esattoriale avvenute nel 2016 non essendo affatto sufficiente la raccomandata informativa di una notifica di fatto inesistente.
Ciò posto perché possa confermarsi la sussistenza di un credito azionato con l'intimazione di pagamento oggetto di causa diventa necessario esaminare le singole cartelle alla stessa sottese, tenendo conto dei diversi termini prescrizionali applicabili e della data di notifica di ciascuna cartella di pagamento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della notifica delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio avvenuta mediante consegna a persona diversa dal destinatario, in assenza della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa, atteso che essa notifica è stata effettuata a mezzo messo notificatore ai sensi dell'art. 60, comma 1, che, tra l'altro, prescrive che se il consegnatario è persona diversa dal destinatario “il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La norma richiamata, pertanto, non richiede che una raccomandata semplice, della cui esistenza l'Ufficio ha dato riscontro tramite l'allegazione del prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., rilasciato dalle Poste Italiane che vi hanno apposto regolare timbro.
Per comodità di esposizione, tenuto conto che l'odierna intimazione è stata notificata il 12 gennaio 2023, vengono replicate, qui di seguito, le cartelle oggetto di riesame seguendo l'ordine dato dal contribuente, eliminando, per le ragioni innanzi dette, la parola “asseritamente” ed evidenziando l'esattezza o meno dell'assunto attoreo.
1. Per la cartella n. 09720080274855847000, per IRPEF 2005, notificata il 12/2/2009, la prescrizione risulta maturata - ESATTO
2. Per la cartella n. 09720110047180165000, per IRPEF 2007, notificata il 15/3/2011, la prescrizione risulta maturata - ESATTO
3. Per la cartella n. 09720110291992456000, per IRPEF 2008, notificata il 20/1/2012, la prescrizione risulta maturata pur calcolando la sospensione COVID;
ESATTO
4. Per la cartella n. 09720110291992557000, per Contributo Unificato 2009, notificata il 10/2/2012; la prescrizione risulta maturata pur calcolando la sospensione COVID;
ESATTO
5. Per la cartella n. 09720120071176471001, per Diritto annuale CCIAA 2009, notificata il 23/3/2012 la prescrizione decennale risulta maturata pur calcolando la sospensione COVID;
ESATTO
6. Per la cartella n. 09720130095006488000, per sanzioni e interessi relativi a IRPEF 2009, notificata il 27/2/2013 la prescrizione quinquennale risulta maturata;
ESATTO
7. Per la cartella n. 09720130329547034000, per Contributo Unificato 2010, notificata il 21/5/2014 la prescrizione NON risulta maturata;
ERRATO
8. Per la cartella n. 0972013034506631001, per Diritto annuale CCIAA 2011, notificata il 9/2/2015 la prescrizione decennale NON risulta maturata;
ERRATO
9. Per la cartella n. 09720140049692326000, per IRPEF 2010, notificata il 4/6/2014 la prescrizione delle sanzioni e interessi risulta maturata;
ESATTO
10. Per la cartella n. 09720140088259224000, per IRPEF 2010, notificata il 16/10/2014 la prescrizione delle sanzioni e interessi risulta maturata;
ESATTO
11. Per la cartella n. 0972014012626266000, per sanzione C.U. 2010, notificata il 16/10/2014 la prescrizione risulta maturata;
ESATTO
12. Per la cartella n. 09720140211140124000, per sanzione C.U. 2008, notificata il 28/11/2014 la prescrizione risulta maturata;
ESATTO
13. Per la cartella n. 09720140288677860000, per IRPEF 2011, notificata il 29/5/2015 la prescrizione delle sanzioni e interessi risulta maturata pur calcolando il periodo di sospensione Covid;
ESATTO
14. Per la cartella n. 09720150038501371001, per Diritto annuale CCIAA 2012 notificata il 4/8/2015 la prescrizione decennale NON risulta maturata;
ERRATO
15. Per la cartella n. 09720150038507742000, per Diritto annale CCIAA 2012, notificata il 4/8/2015 la prescrizione decennale NON risulta maturata;
ERRATO
Naturalmente le cartelle per le quali sono prescritte le sole sanzioni e gli interessi, conservano efficacia riguardo alla sorte capitale ed agli interessi maturati successivamente alla loro notifica.
Dal che il parziale accoglimento dell'appello con integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello del contribuente. Spese interamente compensate. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2026