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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 26/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3067/2024 promossa da:
IT SRL (C.F. 04112690963), di seguito per brevità IT, con il patrocinio dell'avv. UBIALI MARIA ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. UBIALI MARIA ELENA
INTIMANTE contro
TR111 SRL (C.F. 10863180963), di seguito, per brevità, TR111, con il patrocinio dell'avv. PANZITTA STEFANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 20010 VANZAGO presso il difensore avv. PANZITTA STEFANIA
INTIMATA
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle domande ed eccezioni in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 05.03.2024 notificato alla società intimata via PEC in data 05.03.2024, IT
intimava a TR111 sfratto per morosità in relazione all'immobile ad uso commerciale sito in Busto Arsizio
via Magenta 66 individuato al NCEU del Comune di Busto Arsizio al foglio 3, particella 6441 subalterno
39, categoria C/1, rendita catastale 2.537,87, con annessi servizi e per un totale di mg. 140,00 (doc. 1).
Si costituiva la società TR111 opponendosi alla convalida dello sfratto negando che la morosità
ammontasse ad euro 7.320,00= iva compresa evidenziando che l'intimante era nel possesso di assegni pagina 1 di 3 emessi dalla parte conduttrice che non aveva messo all'incasso e che al momento dell'intimazione erano in corso trattative tra le parti per la compravendita.
Per tali ragioni chiedeva il rigetto della convalida di sfratto e l'accertamento della morosità effettiva tenuto conto degli assegni di cui disponeva la locatrice.
Con ordinanza del 13.08.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.24, il Giudice ordinava il rilascio dell'immobile de quo fissando per l'inizio dell'esecuzione la data del 15.09.24; rigettava l'istanza ex art. 658 c.c. e, a seguito delle eccezioni del conduttore, disponeva il mutamento di rito fissando apposita udienza per il giorno 27.11.2024 e assegnando alle parti i termini perentori per l'integrazione degli atti introduttivi e la precisazione delle relative domande.
All'udienza del 27/11/2024 veniva disposto il rinvio della causa per consentire l'espletamento della procedura di mediazione, che veniva attivata dall'intimante con esito negativo.
All'udienza del 26/3/2025 l'intimante depositava il verbale di rilascio forzoso dell'immobile nonché attestazione dell'insoluto inerente l'assegno rilasciato da parte intimata a favore dell'intimante e portato all'incasso da quest'ultima.
L'intimata contestava la memoria ultima attorea in rito e nel merito e precisava che, nonostante il rilascio, il deposito cauzionale, non restituito, non poteva essere portato in compensazione con i canoni non saldati.
Sulla base delle conclusioni rassegnate e discusse dalle parti la causa viene decisa con sentenza
Risoluzione del contratto per morosità
La domanda di risoluzione del contratto per morosità merita accoglimento avendo l'intimante allegato il titolo costitutivo del proprio diritto, dal quale discende la morosità per cui è causa, la quale non può ritenersi di scarsa importanza avuto riguardo alle mensilità maturate (art. 5 l. locaz).
L'intimata infatti non ha dimostrato di avere provveduto ad estinguere, nemmeno in parte, il proprio debito a nulla rilevando gli assegni consegnati all'intimante posto che questi sono rimasti insoluti.
Le trattative tra le parti per addivenire alla compravendita dell'immobile non hanno portato alla stipula del definitivo ed è vanamente decorso vanamente il termine previsto a tal fine dal contratto preliminare
(art. 17).
L'unico contratto in essere tra le parti, dunque, è quello locativo ed in relazione ad esso si giustifica la domanda svolta in principalità dall'intimante.
Rilascio dell'immobile
pagina 2 di 3 Il rilascio dell'immobile è già avvenuto e quindi nulla deve disporsi in aggiunta all'ordinanza emessa nella fase di convalida dello sfratto.
Condanna al pagamento dei canoni
Attesa la morosità merita accoglimento la domanda dell'intimante volta ad ottenere il pagamento dei canoni maturati, pari ad euro 17.568,00 (relativi al periodo da novembre 2023 a ottobre 2024 compreso) oltre a quelli maturati successivamente e maturandi sino alla data del rilascio.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste interamente a carico dell'intimato nella misura che si determina come da dispositivo ricomprendendovi anche la fase della mediazione e la fase esecutiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, dichiara la risoluzione del contratto in oggetto per inadempimento della parte intimata;
2) Dà atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile in conformità all'ordinanza sopra richiamata;
3) Condanna la parte intimata a corrispondere all'intimante i canoni maturati, pari ad euro
17.568,00 (relativi al periodo da novembre 2023 a ottobre 2024 compreso) oltre interessi legali maturati alle singole scadenze oltre a quelli maturati successivamente e maturandi sino alla data del rilascio
4) Condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le spese di lite liquidate in euro 5.700,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate (ivi comprese quelle inerenti la fase della mediazione e la fase esecutiva).
Busto Arsizio, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3067/2024 promossa da:
IT SRL (C.F. 04112690963), di seguito per brevità IT, con il patrocinio dell'avv. UBIALI MARIA ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. UBIALI MARIA ELENA
INTIMANTE contro
TR111 SRL (C.F. 10863180963), di seguito, per brevità, TR111, con il patrocinio dell'avv. PANZITTA STEFANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 20010 VANZAGO presso il difensore avv. PANZITTA STEFANIA
INTIMATA
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle domande ed eccezioni in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 05.03.2024 notificato alla società intimata via PEC in data 05.03.2024, IT
intimava a TR111 sfratto per morosità in relazione all'immobile ad uso commerciale sito in Busto Arsizio
via Magenta 66 individuato al NCEU del Comune di Busto Arsizio al foglio 3, particella 6441 subalterno
39, categoria C/1, rendita catastale 2.537,87, con annessi servizi e per un totale di mg. 140,00 (doc. 1).
Si costituiva la società TR111 opponendosi alla convalida dello sfratto negando che la morosità
ammontasse ad euro 7.320,00= iva compresa evidenziando che l'intimante era nel possesso di assegni pagina 1 di 3 emessi dalla parte conduttrice che non aveva messo all'incasso e che al momento dell'intimazione erano in corso trattative tra le parti per la compravendita.
Per tali ragioni chiedeva il rigetto della convalida di sfratto e l'accertamento della morosità effettiva tenuto conto degli assegni di cui disponeva la locatrice.
Con ordinanza del 13.08.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.24, il Giudice ordinava il rilascio dell'immobile de quo fissando per l'inizio dell'esecuzione la data del 15.09.24; rigettava l'istanza ex art. 658 c.c. e, a seguito delle eccezioni del conduttore, disponeva il mutamento di rito fissando apposita udienza per il giorno 27.11.2024 e assegnando alle parti i termini perentori per l'integrazione degli atti introduttivi e la precisazione delle relative domande.
All'udienza del 27/11/2024 veniva disposto il rinvio della causa per consentire l'espletamento della procedura di mediazione, che veniva attivata dall'intimante con esito negativo.
All'udienza del 26/3/2025 l'intimante depositava il verbale di rilascio forzoso dell'immobile nonché attestazione dell'insoluto inerente l'assegno rilasciato da parte intimata a favore dell'intimante e portato all'incasso da quest'ultima.
L'intimata contestava la memoria ultima attorea in rito e nel merito e precisava che, nonostante il rilascio, il deposito cauzionale, non restituito, non poteva essere portato in compensazione con i canoni non saldati.
Sulla base delle conclusioni rassegnate e discusse dalle parti la causa viene decisa con sentenza
Risoluzione del contratto per morosità
La domanda di risoluzione del contratto per morosità merita accoglimento avendo l'intimante allegato il titolo costitutivo del proprio diritto, dal quale discende la morosità per cui è causa, la quale non può ritenersi di scarsa importanza avuto riguardo alle mensilità maturate (art. 5 l. locaz).
L'intimata infatti non ha dimostrato di avere provveduto ad estinguere, nemmeno in parte, il proprio debito a nulla rilevando gli assegni consegnati all'intimante posto che questi sono rimasti insoluti.
Le trattative tra le parti per addivenire alla compravendita dell'immobile non hanno portato alla stipula del definitivo ed è vanamente decorso vanamente il termine previsto a tal fine dal contratto preliminare
(art. 17).
L'unico contratto in essere tra le parti, dunque, è quello locativo ed in relazione ad esso si giustifica la domanda svolta in principalità dall'intimante.
Rilascio dell'immobile
pagina 2 di 3 Il rilascio dell'immobile è già avvenuto e quindi nulla deve disporsi in aggiunta all'ordinanza emessa nella fase di convalida dello sfratto.
Condanna al pagamento dei canoni
Attesa la morosità merita accoglimento la domanda dell'intimante volta ad ottenere il pagamento dei canoni maturati, pari ad euro 17.568,00 (relativi al periodo da novembre 2023 a ottobre 2024 compreso) oltre a quelli maturati successivamente e maturandi sino alla data del rilascio.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste interamente a carico dell'intimato nella misura che si determina come da dispositivo ricomprendendovi anche la fase della mediazione e la fase esecutiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, dichiara la risoluzione del contratto in oggetto per inadempimento della parte intimata;
2) Dà atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile in conformità all'ordinanza sopra richiamata;
3) Condanna la parte intimata a corrispondere all'intimante i canoni maturati, pari ad euro
17.568,00 (relativi al periodo da novembre 2023 a ottobre 2024 compreso) oltre interessi legali maturati alle singole scadenze oltre a quelli maturati successivamente e maturandi sino alla data del rilascio
4) Condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le spese di lite liquidate in euro 5.700,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate (ivi comprese quelle inerenti la fase della mediazione e la fase esecutiva).
Busto Arsizio, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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