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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 7211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7211 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 2755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di appello notificato in data 23 e 25 gennaio 2023 e iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 01.02.2023 da
, cod. fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1967, elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA), via Roma n. 43, presso lo studio dall'Avv. Mustafa Ramazan, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona Controparte_1 del procuratore ad negotia, dott. , elettivamente domiciliata in Napoli, via Controparte_2
Caracciolo n. 10, presso lo studio dell'Avv. AR AL, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel I grado di giudizio
APPELLATA nonché
cod. fiscale , nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._2
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 23291/22, pubblicata in data 24.06.2022, in materia di incidente stradale
Conclusioni per l'appellante: si riporta integralmente all'atto di citazione ed alla produzione di parte depositata agli atti, nonché alla successiva documentazione depositata ed alle note depositate telematicamente
[…] si chiede che il Giudice, in considerazione delle problematiche rilevate nella seconda parte dell'elaborato peritale, rimetta la causa sul ruolo cosicché da disporre la rinnovazione delle operazioni del CTU, per le incongruenze precedentemente rilevate dal CTP.
Conclusioni per la compagnia di assicurazione: insiste per il rigetto della domanda di parte appellante con la conferma della sentenza di prime cure, con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello e vittoria di spese, diritti ed onorari, di ambo i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
1 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e della al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_3 Controparte_1 danni da lui subiti a causa del sinistro stradale, che si sarebbe verificato in data 07.07.2020, alle ore 14.00 circa, in Monte di Procida (NA), via G. Marconi.
Secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: - nelle sopradette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura IA GR UN, targata DD863WW, di proprietà del sig. , mentre era ferma nel traffico fu tamponata dall'automobile LT Pt_1
DU, targata DN997BM, di proprietà del sig. ed assicurata per la responsabilità CP_3 civile dalla - a causa dell'impatto, la IA GR UN fu sospinta in avanti e Controparte_1 andò a urtare contro la parte posteriore dell'autovettura Nissan CR targata FD312VZ, che la precedeva sulla stessa corsia di marcia;
- a seguito del doppio impatto, la IA UN riportò danni sia nella parte posteriore che in quella anteriore (“paraurti posteriore, traversa paraurti posteriore, rivestimento lamiera posteriore, portello posteriore, paraurti anteriore, griglia radiatore, griglia di ventilazione paraurti anteriore, assorbitore paraurti centrale anteriore, assorbitore paraurti anteriore, traversa paraurti anteriore, proiettore anteriore sinistro, proiettore anteriore destro, cofano anteriore”), per la cui riparazione si prospettava una spesa di € 3.791,72.
Con sentenza n. 23291/2022, il giudice di pace di Napoli ha respinto la domanda, in quanto non provata, atteso che l'unico teste escusso aveva reso una deposizione scarna, generica e imprecisa e in contrasto con i dati della “scatola nera” installata sull'autovettura del convenuto, che non sono non aveva registrato alcun impatto (c.d. evento crash), ma aveva rilevato la presenza del veicolo in un luogo diverso da quello indicato dall'attore.
Il ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, deducendo che: - il giudice di Pt_1 prime cure aveva errato nel ritenere generica, scarna e imprecisa la deposizione dell'unica teste escussa, atteso che, nel narrare quanto accaduto, la teste aveva descritto sia la dinamica del sinistro sia il luogo in cui era avvenuto sia i danni riportati dai veicoli coinvolti;
- inoltre, il giudice non aveva chiarito quale parte della deposizione era scarna, imprecisa oltre che generica;
- la decisione non era condivisibile anche nella parte in cui aveva dato maggior peso probatorio alle risultanze della scatola nera montata sull'autovettura del;
- tali CP_3 risultanze erano recessive rispetto alla prova testimoniale, in quanto i documenti attestanti le dette risultanze erano “semplici fotocopie”, di cui non era provata la provenienza;
- ancora, il giudice aveva utilizzato i dati emergenti dalla scatola nera senza verificare, tramite CTU, se la stessa fosse funzionante;
- il richiamato art. 145 bis del d.lgs. n. 209 del 2005 violava gli art. 24 e 111, comma 2, della Costituzione nella parte in cui poneva a carico del danneggiato l'onere di provare il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo;
- il danneggiato, infatti, non aveva alcuna possibilità di accedere ad esso per verificarne la
2 funzionalità; - il giudice aveva errato nel dare maggior peso a dei “semplici foglietti di carta”, attestanti (in tesi) le risultanze del dispositivo satellitare, piuttosto che alla “limpida e chiara prova testimoniale”, senza peraltro disporre una CTU volta a verificare il corretto funzionamento del dispositivo montato sull'autovettura di controparte. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In revisione della sentenza di primo grado, Voglia l'adito
Tribunale così provvedere: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del sig.
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3 C.F._2
80070 Monte di Procida (NA) alla Via Roma n. 54, quale proprietario del veicolo LT DU tg. DN997BM assicurato nella produzione del sinistro stradale Controparte_1 causante danni al veicolo IA GR UN tg. DD863WW di proprietà del mio assistito sig.
- condannare C.F. e P.IVA Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in P.IVA_1
40128 Bologna (BO), in Via Stalingrado n. 45, P.E.C.: al Email_1 pagamento della somma di denaro di € 3.791,72 per i danni subìti a titolo di risarcimento, oltre svilimento e sosta forzata dell'autovettura danneggiata, interessi e rivalutazione monetaria, da corrispondersi in favore dell'odierno appellante sig. c.f. Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in 80070 Monte C.F._1 di Procida (NA), in Via Panoramica n. 106, dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo”.
L si è costituita, replicando alle argomentazioni di controparte e concludendo per il CP_1 rigetto dell'appello.
La causa è stata istruita tramite CTU ed è stata assegnata in decisione in data 17.04.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. L'appello è infondato anche se la motivazione della sentenza di I grado va corretta secondo quanto di seguito esposto.
Il giudice di prime cure ha errato nell'attribuire maggior peso istruttorio alle risultanze della scatola nera montata sull'autovettura del Al riguardo, va considerato che l'art 145 CP_3 bis del d.lgs. n. 209 del 2005 è rimasto privo di attuazione, in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, sicché non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (cfr. Cass., sez. III, 16/05/2024, n. 13725).
Tuttavia, l'attendibilità della testa escussa in primo grado è irrimediabilmente minata dalle indagini compiute dal CTU, perito industriale , ad avviso del quale il danno Persona_1 consistente nell'introflessione del portello posteriore della IA GR UN è incompatibile, da un punto di vista altimetrico, con le geometrie anteriori di una LT DU (cfr. pp. 12 e
3 15 CTU). Inoltre, i danni nella parte posteriore sono manifestazione di un urto privo dell'intensità sufficiente a sospingere in avanti il veicolo IA GR UN sino a farlo scontrare con il veicolo che lo precedeva (cfr. pp. 11 e 12 CTU).
Il Tribunale aderisce alle conclusioni del CTU, in quanto congruamente motivate e inappuntabili dal punto di vista tecnico. Il perito , inoltre, ha risposto in modo esaustivo Per_1 alle repliche del consulente di parte appellante, evidenziando, tra l'altro, che: - contrariamente a quanto sostenuto dal CTP, i danni al portellone posteriore erano compresi nell'elenco dei danni subiti dalla IA GR UN (a conferma di ciò è sufficiente leggere l'atto di citazione in
I grado); - la stessa comparazione altimetrica predisposta dal CTP dimostrava come il danno al portellone fosse incompatibile con la dinamica descritta dalla teste (vedi p. 19 CTU e p. 4 delle osservazioni del CTP); - in caso di urto coassiale, i danni alla parte posteriore della IA GR
UN sarebbero stati “di ben altra ampiezza” (vedi repliche alle pp. da 17 a 20 della consulenza).
A questo punto va stigmatizzata la condotta scorretta del CTP di parte appellante, il quale, dopo il deposito della CTU, ha censurato quanto in essa affermato, predisponendo una comparazione altimetrica tra i due veicoli diversa da quella prodotta nel corso delle operazioni peritali, al solo fine di dimostrare la compatibilità dei danni al portellone con il tamponamento da parte di una LT DU.
In conclusione, le condivisibili risultanze della CTU rendono inattendibile la teste, la quale ha espressamente riferito della presenza di danni al “cofano posteriore” della IA GR UN, danni che, come in precedenza esposto, sono incompatibili con il profilo altimetrico della
LT DU. Inoltre, la teste ha riferito di un successivo urto contro la Nissan CR, che appare inverosimile alla luce della tipologia di danni riportati dall'auto dell'attore.
La sentenza di I grado va dunque confermata, stante la mancata prova del fatto costitutivo della pretesa.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
Le spese della CTU devono essere poste in via definitiva a carico di parte appellante.
In mancanza di apposito appello incidentale, non è possibile riformare la statuizione con cui il giudice di I grado ha compensato le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 23291/2022, proposto da nei confronti della e di Parte_1 Controparte_4 CP_3
;
[...]
b) condanna al pagamento delle spese di lite dell'appellata costituita, Parte_1
4 liquidate € 1.900,00 per compenso del difensore (di cui € 350,00 per la fase di studio, €
350,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 600,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. AR
AL
c) pone le spese di CTU a carico di . Parte_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 17.07.2025 Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di appello notificato in data 23 e 25 gennaio 2023 e iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 01.02.2023 da
, cod. fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1967, elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA), via Roma n. 43, presso lo studio dall'Avv. Mustafa Ramazan, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona Controparte_1 del procuratore ad negotia, dott. , elettivamente domiciliata in Napoli, via Controparte_2
Caracciolo n. 10, presso lo studio dell'Avv. AR AL, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel I grado di giudizio
APPELLATA nonché
cod. fiscale , nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._2
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 23291/22, pubblicata in data 24.06.2022, in materia di incidente stradale
Conclusioni per l'appellante: si riporta integralmente all'atto di citazione ed alla produzione di parte depositata agli atti, nonché alla successiva documentazione depositata ed alle note depositate telematicamente
[…] si chiede che il Giudice, in considerazione delle problematiche rilevate nella seconda parte dell'elaborato peritale, rimetta la causa sul ruolo cosicché da disporre la rinnovazione delle operazioni del CTU, per le incongruenze precedentemente rilevate dal CTP.
Conclusioni per la compagnia di assicurazione: insiste per il rigetto della domanda di parte appellante con la conferma della sentenza di prime cure, con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello e vittoria di spese, diritti ed onorari, di ambo i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
1 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e della al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_3 Controparte_1 danni da lui subiti a causa del sinistro stradale, che si sarebbe verificato in data 07.07.2020, alle ore 14.00 circa, in Monte di Procida (NA), via G. Marconi.
Secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: - nelle sopradette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura IA GR UN, targata DD863WW, di proprietà del sig. , mentre era ferma nel traffico fu tamponata dall'automobile LT Pt_1
DU, targata DN997BM, di proprietà del sig. ed assicurata per la responsabilità CP_3 civile dalla - a causa dell'impatto, la IA GR UN fu sospinta in avanti e Controparte_1 andò a urtare contro la parte posteriore dell'autovettura Nissan CR targata FD312VZ, che la precedeva sulla stessa corsia di marcia;
- a seguito del doppio impatto, la IA UN riportò danni sia nella parte posteriore che in quella anteriore (“paraurti posteriore, traversa paraurti posteriore, rivestimento lamiera posteriore, portello posteriore, paraurti anteriore, griglia radiatore, griglia di ventilazione paraurti anteriore, assorbitore paraurti centrale anteriore, assorbitore paraurti anteriore, traversa paraurti anteriore, proiettore anteriore sinistro, proiettore anteriore destro, cofano anteriore”), per la cui riparazione si prospettava una spesa di € 3.791,72.
Con sentenza n. 23291/2022, il giudice di pace di Napoli ha respinto la domanda, in quanto non provata, atteso che l'unico teste escusso aveva reso una deposizione scarna, generica e imprecisa e in contrasto con i dati della “scatola nera” installata sull'autovettura del convenuto, che non sono non aveva registrato alcun impatto (c.d. evento crash), ma aveva rilevato la presenza del veicolo in un luogo diverso da quello indicato dall'attore.
Il ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, deducendo che: - il giudice di Pt_1 prime cure aveva errato nel ritenere generica, scarna e imprecisa la deposizione dell'unica teste escussa, atteso che, nel narrare quanto accaduto, la teste aveva descritto sia la dinamica del sinistro sia il luogo in cui era avvenuto sia i danni riportati dai veicoli coinvolti;
- inoltre, il giudice non aveva chiarito quale parte della deposizione era scarna, imprecisa oltre che generica;
- la decisione non era condivisibile anche nella parte in cui aveva dato maggior peso probatorio alle risultanze della scatola nera montata sull'autovettura del;
- tali CP_3 risultanze erano recessive rispetto alla prova testimoniale, in quanto i documenti attestanti le dette risultanze erano “semplici fotocopie”, di cui non era provata la provenienza;
- ancora, il giudice aveva utilizzato i dati emergenti dalla scatola nera senza verificare, tramite CTU, se la stessa fosse funzionante;
- il richiamato art. 145 bis del d.lgs. n. 209 del 2005 violava gli art. 24 e 111, comma 2, della Costituzione nella parte in cui poneva a carico del danneggiato l'onere di provare il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo;
- il danneggiato, infatti, non aveva alcuna possibilità di accedere ad esso per verificarne la
2 funzionalità; - il giudice aveva errato nel dare maggior peso a dei “semplici foglietti di carta”, attestanti (in tesi) le risultanze del dispositivo satellitare, piuttosto che alla “limpida e chiara prova testimoniale”, senza peraltro disporre una CTU volta a verificare il corretto funzionamento del dispositivo montato sull'autovettura di controparte. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In revisione della sentenza di primo grado, Voglia l'adito
Tribunale così provvedere: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del sig.
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3 C.F._2
80070 Monte di Procida (NA) alla Via Roma n. 54, quale proprietario del veicolo LT DU tg. DN997BM assicurato nella produzione del sinistro stradale Controparte_1 causante danni al veicolo IA GR UN tg. DD863WW di proprietà del mio assistito sig.
- condannare C.F. e P.IVA Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in P.IVA_1
40128 Bologna (BO), in Via Stalingrado n. 45, P.E.C.: al Email_1 pagamento della somma di denaro di € 3.791,72 per i danni subìti a titolo di risarcimento, oltre svilimento e sosta forzata dell'autovettura danneggiata, interessi e rivalutazione monetaria, da corrispondersi in favore dell'odierno appellante sig. c.f. Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in 80070 Monte C.F._1 di Procida (NA), in Via Panoramica n. 106, dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo”.
L si è costituita, replicando alle argomentazioni di controparte e concludendo per il CP_1 rigetto dell'appello.
La causa è stata istruita tramite CTU ed è stata assegnata in decisione in data 17.04.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. L'appello è infondato anche se la motivazione della sentenza di I grado va corretta secondo quanto di seguito esposto.
Il giudice di prime cure ha errato nell'attribuire maggior peso istruttorio alle risultanze della scatola nera montata sull'autovettura del Al riguardo, va considerato che l'art 145 CP_3 bis del d.lgs. n. 209 del 2005 è rimasto privo di attuazione, in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, sicché non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (cfr. Cass., sez. III, 16/05/2024, n. 13725).
Tuttavia, l'attendibilità della testa escussa in primo grado è irrimediabilmente minata dalle indagini compiute dal CTU, perito industriale , ad avviso del quale il danno Persona_1 consistente nell'introflessione del portello posteriore della IA GR UN è incompatibile, da un punto di vista altimetrico, con le geometrie anteriori di una LT DU (cfr. pp. 12 e
3 15 CTU). Inoltre, i danni nella parte posteriore sono manifestazione di un urto privo dell'intensità sufficiente a sospingere in avanti il veicolo IA GR UN sino a farlo scontrare con il veicolo che lo precedeva (cfr. pp. 11 e 12 CTU).
Il Tribunale aderisce alle conclusioni del CTU, in quanto congruamente motivate e inappuntabili dal punto di vista tecnico. Il perito , inoltre, ha risposto in modo esaustivo Per_1 alle repliche del consulente di parte appellante, evidenziando, tra l'altro, che: - contrariamente a quanto sostenuto dal CTP, i danni al portellone posteriore erano compresi nell'elenco dei danni subiti dalla IA GR UN (a conferma di ciò è sufficiente leggere l'atto di citazione in
I grado); - la stessa comparazione altimetrica predisposta dal CTP dimostrava come il danno al portellone fosse incompatibile con la dinamica descritta dalla teste (vedi p. 19 CTU e p. 4 delle osservazioni del CTP); - in caso di urto coassiale, i danni alla parte posteriore della IA GR
UN sarebbero stati “di ben altra ampiezza” (vedi repliche alle pp. da 17 a 20 della consulenza).
A questo punto va stigmatizzata la condotta scorretta del CTP di parte appellante, il quale, dopo il deposito della CTU, ha censurato quanto in essa affermato, predisponendo una comparazione altimetrica tra i due veicoli diversa da quella prodotta nel corso delle operazioni peritali, al solo fine di dimostrare la compatibilità dei danni al portellone con il tamponamento da parte di una LT DU.
In conclusione, le condivisibili risultanze della CTU rendono inattendibile la teste, la quale ha espressamente riferito della presenza di danni al “cofano posteriore” della IA GR UN, danni che, come in precedenza esposto, sono incompatibili con il profilo altimetrico della
LT DU. Inoltre, la teste ha riferito di un successivo urto contro la Nissan CR, che appare inverosimile alla luce della tipologia di danni riportati dall'auto dell'attore.
La sentenza di I grado va dunque confermata, stante la mancata prova del fatto costitutivo della pretesa.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
Le spese della CTU devono essere poste in via definitiva a carico di parte appellante.
In mancanza di apposito appello incidentale, non è possibile riformare la statuizione con cui il giudice di I grado ha compensato le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 23291/2022, proposto da nei confronti della e di Parte_1 Controparte_4 CP_3
;
[...]
b) condanna al pagamento delle spese di lite dell'appellata costituita, Parte_1
4 liquidate € 1.900,00 per compenso del difensore (di cui € 350,00 per la fase di studio, €
350,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 600,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. AR
AL
c) pone le spese di CTU a carico di . Parte_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 17.07.2025 Il Giudice
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