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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA LO GI, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Oliena - Via Vittorio Emanuele 4 08025 Oliena NU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 503 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
conclusioni per la Parte ricorrente Ricorrente_1 nel Ricorso introduttivo del 23.1.2025 - ... Voglia annullare e revocare il seguente avviso di accertamento: AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO -
IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). AVVISO DI
ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO E CONTESTUALE
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI N. 503 DEL 11/11/2024 ANNO DI IMPOSTA 2019 - PROT. N. 014771 del 12/11/2024 - a firma del funzionario responsabile del Comune di Oliena la Dott.ssa Nominativo_1 per l'importo complessivo di € 1056,47. • nel merito non dovute le somme richieste dal Comune di
.
Oliena nel sopra descritto avviso di accertamento per insufficienza e/o carenza di motivazione e violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art 5 comma 5 D.Lgs 1992 n. 504 e ss integrazioni. - in via di mero subordine, nella denegata ipotesi che l'accertamento sia confermato, voglia, l'On Collegio rideterminare ex officio il valore delle aree assunte a presupposto d'imposta per la presenza dei descritti vincoli di inedificabilità, secondo giusta previsione di quanto previsto dall'art 7 del D.Lgs 546/1992. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.>>.
conclusioni per la Parte resistente Comune di Oliena - nell'Atto di costituzione in giudizio del 27.2.2025 -
CHIEDE che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado adita, Voglia rigettare integralmente il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 per palese infondatezza e per effetto confermare integralmente l'avviso di accertamento IMU 2019 n° 503 del 11/11/2024 e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.>>
all'udienza del 24.9.2025
Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Il difensore di parte resistente non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso del 23.1.2925 il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il13/05/1934 ed ivi residente in [...]c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
(c.f. CF_Difensore_1), del Foro di Nuoro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Nuoro alla Indirizzo 2 pec: Email_1 fax Telefono_1, agendo in '
contradditorio con il Comune di Oliena, ha impugnato l' "AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO -
IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO E CONTESTUALE
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI N. 503 DEL 11/11/2024 ANNO DI IMPOSTA 2019 PROT. N. 014771 del
12/11/2024... per l'importo complessivo di € 1056,47 notificato il 25/11/2024.", e deduce vizi di illegittimtà dello stesso per difetto/carenza di motivazione, gli immobili intesi assoggettarsi a imposizione sarebbero privi dei requisiti/caratteristiche/qualità e suscettività edificatoria, necessari e indefettibili al fine di poterli assoggettare ad imposizione. Allega documentazione.
Con ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO del 27.2.2025 il Comune di Oliena, Cod. Fisc. P.IVA 1,
e per esso il Responsabile dell'Area Tributaria Demografica e Funzionario Responsabile del tributo, Dr.ssa
Nominativo_1, nata a [...] il [...], residente a [...]in Indirizzo_3, C.F. n.
CF_1, nominata nelle funzioni con deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 11.02.2022 elettivamente domiciliato presso la Casa Municipale, codice fiscale P.IVA_1, casella di posta elettronica certificata Email_2, assume, quanto al "primo motivo ... si ritiene infondato, in quanto, l'atto impositivo impugnato, contiene tutti gli elementi necessari all'identificazione degli immobili soggetti a tassazione e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria. Nella redazione dell'atto sono stati rispettati quei requisiti di chiarezza e precisione previsti dalla legge, al fine di consentire al soggetto passivo d'imposta, con un semplice calcolo e sulla scorta di tutti gli elementi contenuti nell'atto stesso, di sapere come è stata quantificata l'imposta dovuta. La mancata indicazione della superficie ai fini del calcolo della rendita e dell'imposta da versare, non è una carenza tale da pregiudicare la legittimità dell'atto. L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso in conformità alle disposizioni di cui all'art.1, c.162, della Legge n°296/2006 (Finanziaria 2007) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, c.2, dello
Statuto del contribuente. L'illegittimità sollevata dal contribuente in merito alla carenza/insufficienza di motivazione è stata sollevata più volte e da ultimo anche per gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2016 e 2018 ma, Codesta spettabile Corte, con le propria Sentenze n. 20/2023 e n. 93/2024, ha ritenuto il motivo infondato e privo di rilevanza, infatti “La mancata indicazione della superficie ai fini del calcolo della rendita non preclude la possibilità di individuazione dell'immobile interessato e non pregiudica l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, perché il ricorrente può reperire il dato mancante con un semplice accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate"(cfr Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Nuoro n. 93/2024).". Sui motivi del ricorso di cui alle lettere b) e c) "... si ritiene siano infondati sulla base di quanto di seguito esposto: - Preliminarmente, preme evidenziare che, l'edificabilità è un requisito oggettivo, dato dall'inserimento dell'area nel PRG vigente, motivo per cui in tema di imposta municipale propria, un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (cfr. articolo 11- quaterdecies, comma 16, del DI n. 3 203/2005, convertito definitivamente in legge n. 248/2005 e art. 36, comma 2, DI n. 223/2006 convertito definitivamente dalla legge n. 248/2006). - Gli articoli di legge sopra richiamati hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma1, lett. B) del D.Lgs. n. 504/1992 e a seguito dell'entrata in vigore degli stessi, la Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile, con ordinanza n.
19963/2019 ha avuto modo di chiarire che “l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell'area, nè per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità”. . omissis... "L'esistenza di vincoli che condizioni, come nel caso del vicolo idrogeologico, "di fatto” l'edificabilità non esclude il presupposto dell'imposta, ma produce effetti solo sulla base imponibile dell'imposta. In sintesi, un'area fabbricabile in base al piano regolatore comunale è soggetta all'I.C.I., a prescindere dall'esistenza di vincoli fattuali edificatori, incidendo quest'ultimi solamente sul valore venale dell'area e, quindi, sulla base imponibile dell'imposta." - Nello specifico, le aree, censite in catasto al F. 39 - mapp. 92-93 e 624, sono sicuramente da considerarsi edificabili ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile, con ordinanza n. 19963/2019, in quanto ricadono al 100% in ZONA C - zona di espansione residenziale del Piano Urbanistico Comunale, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Resp.le dell'Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Nominativo_3 in data 05/02/2020 (All. 2). - Detto certificato specifica che "Per l'edificazione delle zone C
è prescritta la formazione di un Piano Attuativo. Il Piano dovrà essere esteso all'intera zona C e l'attuazione potrà avvenire anche mediante sub comparti edilizi funzionalmente definiti, nel rispetto delle norme operative e dei parametri urbanistici stabiliti." - II Ministero delle Finanze, con la risoluzione n° 209/E del 17 ottobre
1997, ha chiarito che, l'edificabilità dell'area non è subordinata all'esistenza di piani particolareggiati, ma è sufficiente l'inserimento nel Piano Regolatore generale.
4 - Le aree in questione sono soggette a pianificazione attuativa di iniziativa privata non ancora proposta all'Amministrazione Comunale;
- Nella nota prot. n° 2932 del 14/03/2018 (All. 3), a firma dell'allora Resp.le dell'Area Tecnica Ing. Nominativo_4, si dava atto che all'interno delle proprietà fondiarie del Sig. Ricorrente_1, oggetto del presente ricorso, è individuato un vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di una strada di piano e che tale area occupa una superficie di mq. 879,46. All'interno delle medesime aree vi è la presenza di un compluvio naturale che comporta, ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. f. del R.D. n° 504 del 25/07/1904, il divieto di realizzare opere all'interno della fascia di rispetto (10 metri per parte) ovvero per una superficie di circa 720,00mq. Lo stesso ing. Nominativo_4 precisa anche che "il divieto di cui al punto che precede è da intendersi come divieto assoluto di realizzare e ubicare all'interno della succitata fascia di rispetto, qualsiasi opera tra quelle elencate all'art. 96 del R.D. n. 504 del 25/07/1904, fermo restando che la capacità edificatoria potenziale della superficie della fascia di rispetto non viene ad essere compromessa." - Sempre nella nota a firma dell'ing. Nominativo_4,
"All'interno dei medesimi mappali, non sono individuate aree destinate a servizi così come definiti dall'art. 6 del D.A, n. 2266/U del 20 dicembre 1983, trattandosi di aree soggette a pianificazione attuativa di iniziativa privata non ancora proposta all'amministrazione comunale". - Dunque, il solo fatto che parte di detti mappali ricada in area a rischio idrogeologico, derivante dalla presenza del rio "Mussudorrai", e che all'interno degli stessi sia prevista la realizzazione di infrastrutture stradali di piano, non inficia la natura di "area edificabile"
e quindi la capacità edificatoria. (cfr Corte di Cassazione, Sez. Trib. Ordinanza n. 27896/2023 - La presenza di tale tipologia di vincoli e/o limitazioni incide esclusivamente, a seconda della gravosità, sulla concreta valutazione del relativo valore venale dell'immobile ma non opera riduzioni sulla superficie di riferimento, come invece sostiene il ricorrente e, in ragione di quanto esposto, ai fini del calcolo dell'imposta, deve considerarsi l'intera superfice delle aree oggetto dell'accertamento. - Il Comune ritiene di aver correttamente applicato l'imposta sull'intera superficie, senza operare alcuna detrazione e sul punto vedasi quanto disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Nuoro con le recenti sentenze n. 20/2023 e 93/2024 per gli anni d'imposta 2016 e 2018. 5 - In relazione invece al contestato valore delle aree, l'art. 13, c.3, del citato D.L. n°201/2011
e ss.mm.ii. prevede che la base imponibile dell'IMU è determinata ai sensi dell'art.5 c.1, 3, 5 e 6 del D.Lgs.
n°504/1992. - Nello specifico per le aree fabbricabili l'art.5, c.5 del D.lgs. 504/92 stabilisce che: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche". - L'art. 59 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevedeva la facoltà per i Comuni di determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso". - Il Consiglio Comunale di Oliena, con la deliberazione n° 64 del 28/12/2006
(All. 4), pubblicata nel sito istituzionale, modificando l'art. 5 comma 1 del regolamento ICI e, sulla scorta della relazione tecnica di stima eseguita dall'Agenzia del territorio di Nuoro in data 06/04/2006 (All. 5), ha determinato i nuovi valori di riferimento a metro quadro per le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. - Nella suddetta relazione l'Agenzia del Territorio di Nuoro ha individuato, per ciascuna zona del territorio comunale, sulla base della destinazione urbanistica, del potenziale edificatorio, delle caratteristiche della zona urbana, degli oneri di adattamento del terreno e della dinamica dei prezzi rilevati, i valori medi di riferimento da considerare per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'applicazione dell'ICI. - Per le aree edificabili ubicate in ZONA C del Piano Urbanistico Comunale,
l'Agenzia del territorio ha stabilito un valore medio di riferimento pari a €. 40,00 a mq. - Tuttavia il Consiglio
Comunale, con la deliberazione n° 64/2006, per garantire una corretta rispondenza della stima dei valori standard prefissati con le reali condizioni di dettaglio degli ambiti territoriali omogenei (e dunque con la presenza di vincoli), ha applicato ai valori medi stabiliti, dei coefficienti di adeguamento correttivi e anche per le zone C ha deciso di ridurre a €. 20,00 a mq il valore di mercato da utilizzare ai fini del controllo dell'ICI.
I suddetti valori sono stati confermati anche l'anno d'imposta 2019 con la deliberazione di G.C. n° 45 del
28/11/2018 (all. 4). L'Ufficio Tributi, nell'espletamento dell'attività di accertamento per il recupero dell'evasione dell'IMU 2019, riferita alle aree fabbricabili, ha applicato dunque i valori a mq. fissati con la deliberazione n° 64/2006 sopra citata. - Il ricorrente non ha mai confutato il valore attribuito agli immobili da lui posseduti, pur essendo stato più volte invitato a presentare una perizia di parte. - Per quanto attiene le disposizioni di servizio impartite dall'allora Commissario Straordinario Dott. Nominativo_5, e più volte richiamate dal ricorrente a sostegno delle proprie motivazioni, preme precisare che la D.ssa Nominativo_6 al tempo Responsabile dell'Area Tributaria-Demografica e Funzionario Responsabile del Tributo, in "
riscontro a tali disposizioni, con nota prot. n°2737 del 09/03/2018, (All. 6) ha confermato la regolarità dei provvedimenti emessi a carico del Sig. Ricorrente_1 e ne ha chiesto la revoca. - Non può essere ignorato inoltre il fatto che le aree identificate al F. 39 part. N° 92-93-624 sono possedute in comproprietà al 50% con la Sig.ra Nominativo_7 la quale non ha mai contestato né l'oggetto né il valore imponibile ed ha versato l'IMU alle scadenze previste in base ai valori a mq. stabiliti dal Consiglio Comunale con la citata
Deliberazione n° 64 del 28/12/2006. Motivo del ricorso di cui lettera d): Non si ritiene fondato neppure il motivo di cui alla lettera d) laddove il ricorrente asserisce che le aree identificate al "F. 39 mappali
1245-2568-2569-2570 sono tutte non edificabili in quanto aree di sedime di un fabbricato rurale", sulla base di quanto di seguito esposto: - Dai controlli effettuati negli archivi catastali, è stato accertato tutti i mappali identificati in Catasto al F. 39 mapp. 1245-2568-2569-2570 erano classificati come aree fabbricabili, classificate nel Piano Urbanistico Comunale come zona C - zona di espansione residenziale. - Solamente in data 28/05/2020, le particelle 1245 -2568 - 2569 - 2570 sono state soppresse dai mappali n.2698 e n. 2697 ma, l'imposta accertata, è riferita all'annualità 2019. (Vedi allegati 8-9-10-11) 7 Sulle medesime questioni ed eccezioni si è recentemente espressa Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Nuoro in favore del Comune con la Sentenza 20/2023 e 93/2024. Si evidenzia infine che le medesime questioni ed eccezioni rilevate dal contribuente sono state discusse più volte da Codesta
Spettabile Corte Tributaria di Nuoro la quale, con le sentenze n° 313/2015, n° 88/2019, n. 42/2022, n.
43/2022, n. 20/2023 e 93/2024 si è già espressa in favore del Comune rigettando, e nel caso della Sentenza
43/2022 accogliendo parzialmente, i ricorsi proposti dal Sig. Ricorrente_1 contro gli avvisi di accertamento ICI 2009 e 2010-2011 e IMU 2013, 2014, 2016 e 2018. Le sentenze di 1° grado n. 313/2015 e n. 88/2019 sono state appellate dal contribuente presso la Commissione Tributaria di II° grado la quale, con sentenza
751/2022, ha rigettato l'appello e si è espressa in favore del Comune. Inoltre si ritiene importante e fondamentale sottolineare il fatto che il contribuente/ricorrente ha provveduto al pagamento dell'importo liquidato con Avviso di Accertamento n. 228 del 06/12/2022, notificato il 15/12/2022, riconoscendo con ciò la pretesa tributaria dell'Ente (All. 12).". Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice premette che, con riferimento alla pregressa annualità IMU 2018, altro Giudice (di questa stessa Corte) si è recentemente pronunciato su motivi di doglianza sostanzialmente soprapponibili a quelli contenuti nel Ricorso per cui è causa, avendo emesso la Sentenza n. 93/2024 dep.ta il 21.8.2024 cognita dalle Parti, per evidenziare che nel presente procedimento non risulta prospettata la sostanziale sopravvenuenza di fatti o ragioni differenti, da quelli già delibati nella suddetta pronuncia;
per cui la stessa, ancrche da riferirsi ad altra, pregressa, annulità, è da ritenersi ancora "attuale" anche nei richiami giurisprudenziali.
Per cui, esamimnato il primo motivo, la censura di invalidità dell'avversato atto impositivo si palesa infondata poché esso stesso reca espressa una motivazione tale da lasciar comunque intendere alla contribuente, odierna Ricorrente, le ragioni sottese motive dell'imposizione.
L'atto impositivo, infatti, contiene in se tutti gli elementi necessari all'identificazione degli immobili (peraltro, comunque noti al Ricorrente) soggetti a tassazione e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'atto stesso. Nell'avviso di accertamento sono indicati le unità immobiliari tassate, la rendita, il foglio e la particella, la categoria, la classe, le quote, il periodo di possesso, l'aliquota imponibile, l'imposta lorda e netta. Pertanto, la mancata indicazione della superficie ai fini del calcolo della rendita non preclude la possibilità di individuazione dell'immobile interessato non è tale da aver pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, atteso che a tutto volersi concedere - il Ricorrente bel poteva reperire il dato mancante, attraverso con un semplice accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate.
Parte ricorrente dimostra, altresì, proprio con la stesura dei motivi, si analitici e circostanziati, nel corpo proprio Ricorso, di aver ben compreso tutti i presupposti di fatto e le esaustive ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa impositiva del Comune, di aver potuto esercitare appieno, senza alcun vulnus il proprio diritto di difesa. Avendo, per l'appunto, svolto in modo preciso e puntuale la propria difesa sia in punto di fatto che di diritto. Né lo stesso Ricorrente ha inteso palesare, nel concreto, la misura e lo spessore del pregiudizio che gliene sarebbe derivato.
A questo riguardo, l'orientamento della Suprema Corte è costante nel ritenere che, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l"an" ed il "quantum” dell'imposta. Assume, in più pronunce, sempre la Suprema Corte che "In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva" (Cass. n. 26431 del 2017; Cass. n. 21571 del 2004).
Per cui ove l'accertamento rechi esposti detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso atto impositivo è da ritenersi sufficientemente motivato e legittimamente adottato. Così, quindi in coerenza con il carattere di
"provocatio ad opponendum" riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (Cass. n. 1209 del 2000, Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 14385 del 2010)."
(Sentenza 11 marzo 2020, n. 6796).
Anche a motivo di tanto può ben affermarsi che l'avviso di accertamento impugnato risulti, altresì, essere stato emesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 c.162, della Legge n°296/2006 (Finanziaria 2007)
e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, c.2, dello Statuto del contribuente.
Quanto al secondo motivo di ricorso (lett.b), anch'esso, all'esito del vaglio del giudicante risulta infondato. Atteso che l'assunto del Comune di Oliena, che ha affermato che le aree possedute dal contribuente/ ricorrente, ubicate in Oliena zona Mussudorrai e identificate in Catasto al F. 39 - mapp. 92 - 93 - 624, fossero (e sono) edificabili non è stato scalfito dalle allegazioni del Ricorrente, anche sulla scorta dea documentazione intesa riversarsi in causa.
Sempre restando sul tema, vi è che l'autorevole pronuncia della Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile -
T., con ordinanza n. 19963/2019, ha avuto modo di chiarire che "A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11- quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell'area, né per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità [...] L'esistenza di vincoli che condizioni, come nel caso del vicolo idrogeologico, "di fatto l'edificabilità non esclude il presupposto dell'imposta, ma produce effetti solo sulla base imponibile dell'imposta. In sintesi, un'area fabbricabile in base al piano regolatore comunale è soggetta all'I.C.I., a prescindere dall'esistenza di vincoli fattuali edificatori, incidendo quest'ultimi solamente sul valore venale dell'area e, quindi, sulla base imponibile dell'imposta". E ancora sempre secondo altra pronuncia della suprema Corte è stato eloquentemente affermato che "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 504/1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicché la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile" (Cass., Sez. trib., n.
11853 del 2017. Cfr. anche in tal guisa: Cass., Sez. trib., n..13063 del 2017; Cass., Sez. trib., n. 7340 del
2014; Cass., Sez. trib., n. 5161 del 2014). [...] la edificabilità delle aree (terreni), inserite come tali, nello strumento urbanistico, è rimasta (a fini tributari) anche in presenza dei vincoli pubblicistici, fatta salva la rilevanza di questi vincoli (nella specie idro-geologici) non sull'edificabilità in sé ma sul minor valore di mercato delle aree vincolate" (Cass. Sez. Trib. Sent. n. 26169/2019). In tema di vincolo idrogeologico la Corte di
Cassazione, Sez. Trib., con ordinanza 27896/2023 si è così espressa: "[...] in tema di ICI l'esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l'edificabilità del suolo non esclude, infatti, la natura fabbricabile dall'area - rilevante ex art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune - ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile (cfr. in termini Cass. n. 19963/2019);
1.4. l'edificabilità legale non si esaurisce, invero, in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione;
[...]".
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta dal Comune resistente - segnatamente il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Nominativo_3, in data
05/02/2020 - risulta che le aree, censite in catasto al F. 39 – mapp. 92-93 e 624, sono edificabili in quanto ricadono al 100% in ZONA C zona di espansione residenziale del Piano Urbanistico Comunale. Ebbene,
-
come correttamente osservato dal Comune resistente, il solo fatto che parte di detti mappali ricada in area a rischio idrogeologico, derivante dalla presenza del rio "Mussudorrai", e che all'interno degli stessi sia prevista la realizzazione di infrastrutture stradali di piano, non inficia ex se la natura di "area edificabile” e quindi la capacità edificatoria.
Atteso che la presenza di siffatta tipologia di vincoli e/o limitazioni condiziona, a seconda della gravosità, il valore imponibile dell'immobile ma non opera riduzioni sulla superficie di riferimento - come invece sostiene il ricorrente - e, in ragione di quanto ut sopra esposto, ai fini del calcolo dell'imposta, deve essere ritenuta e considerata l'intera superfice delle aree oggetto dell'accertamento.
Andando oltre nella disamina dei motivi, al vaglio, consegue che anche la doglianza relativa all'eccessivo valore attribuito alle aree sia infondata.
Il disposto dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1992 - con precipuo riferimento alle aree edificabili - prevede quali criteri da considerarsi per stabilire il valore dell'immobile: il valore venale in commercio dello stesso al
1° gennaio dell'anno di imposizione, la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento e i prezzi medi di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali criteri di valutazione sono vincolanti e tassativi per la determinazione dell'imposta dovuta e l'Amministrazione non può non tenerli in considerazione ovvero applicarne solo alcuni. Il necessario rispetto, nella valutazione dei terreni soggetti a tassazione, dei criteri tassativi di cui al menzionato art. 5, comma 5,
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stato più volte ribadito da Corte di Cassazione, e di recente con l'ordinanza n. 27873/2023, precisando che: «[...] detti criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri [...] (Cass 2017 nr 12273)».
Per come è confermato dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza resa in data
8.3., n. 6859, sussiste che in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il comune ben possa determinare, con proprio atto (regolamento consiliare o delibera di giunta) v. Cass. n. 27572/2018 -, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune
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commercio delle aree fabbricabili. Tant'è che la stessa Corte ha più volte affermato che, "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio" (così, di recente, Cass. n. 16620 del 05/07/2017)" (conforme l'Ordinanza resa in data 1.6.2021, n. 15198 dalla stessa Corte).
Rileva, quindi, come nel caso di specie sia incontestato (v.di doc.ti prodotti dal Resistente, che il Consiglio
Comunale di Oliena, con la deliberazione n° 64 del 28/12/2006 - invero mai impugnata dal Ricorrente - pubblicata nel sito istituzionale, modificando l'art. 5, comma 1, del regolamento ICI e, sulla scorta della
Relazione tecnica di stima eseguita dall'Agenzia del territorio di Nuoro in data 06/04/2006, abbia (recte avesse anche per l'annualità di riferimento) determinato i nuovi valori di riferimento a metro quadro per le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Nella suddetta relazione l'Agenzia del Territorio di Nuoro ha individuato, per ciascuna zona del territorio comunale, sulla base della destinazione urbanistica, del potenziale edificatorio, delle caratteristiche della zona urbana, degli oneri di adattamento del terreno e della dinamica dei prezzi rilevati, i valori medi di riferimento da considerare per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'applicazione dell'ICI. Per le aree edificabili ubicate in ZONA C del Piano Urbanistico Comunale, l'Agenzia del territorio ha stabilito un valore medio di riferimento pari a €.
40,00 a mq. Tuttavia il Consiglio Comunale con la deliberazione n° 64/2006, per garantire una corretta rispondenza della stima dei valori standard prefissati con le reali condizioni di dettaglio degli ambiti territoriali omogenei, ai valori medi stabiliti, ha applicato dei coefficienti di adeguamento correttivi e anche per le zone
C ha deciso di ridurre a €. 20,00 a mq il valore di mercato da utilizzare ai fini del controllo dell'ICI. I suddetti valori sono stati confermati anche l'anno d'imposta 2019 con la deliberazione di G.C. n° 45 del 28/11/2018. L'Ufficio Tributi, nell'espletamento dell'attività di accertamento per il recupero dell'evasione dell'IMU 2018, riferita alle aree fabbricabili, ha applicato i valori a mq. fissati con la deliberazione n° 64/2006 sopra citata.
La dicitura "VISTA la Deliberazione di G.C. n.45 del 28/11/2018 con la quale si confermano anche per l'IMU
i valori medi delle aree fabbricabili già ricompresi nella Deliberazione di C.C. n. 64 del 28/12/2006 con la quale sono stati fissati i valori ai fini ICI", riportata nell'avviso di accertamento impugnato, è sufficiente a motivare l'avviso secondo i canoni dell'art. 7 della I. 212/2000 in quanto ha consentito al contribuente di avere conoscenza della delibera in questione, individuata con riferimento alla materia e all'anno di riferimento.
Rileva ancora il fatto - incontestato per come dedotto dal Resistente - "che le aree identificate al F. 39 part. N° 92-93-624 sono possedute in comproprietà al 50% con la Sig.ra Nominativo_7 la quale non ha mai contestato né l'oggetto né il valore imponibile ed ha versato l'IMU alle scadenze previste in base ai valori a mq. stabiliti dal Consiglio Comunale con la citata Deliberazione n° 64 del 28/12/2006.".
Quanto al motivo di doglianza di cui di cui alla lettera d), che vuole - per asserto del Ricorrente - che le aree di cui al "F. 39 mappali 1245-2568-2569-2570 sono tutte non edificabili in quanto aree di sedime di un fabbricato rurale”, ed ancorché dalle risultanze (visure) catastali aggiornate, sia emerso che tutti i mappali identificati in Catasto al F. 39 mapp. 1245-2568-2569-2570 - già individuati come aree fabbricabili, classificate nel Piano Urbanistico Comunale come zona C - zona di espansione residenziale - soltanto in data 28/05/2020, le stesse particelle 1245 -2568 - 2569 - 2570 - siano state soppresse dai mappali n. 2698 e n. 2697,
l'infondatezza dello stesso sotto il dedotto profilo, è insita nel fatto che l'imposta accertata sia riferita all'annualità 2019. (Vedi allegati 8-9-10- 11); per cui le variazioni operate risultano del tutto "inattuali” e inconferenti.
Il ricorrente, contravvenendo di assolvere all'onere a proprio carico non ha inteso fornire, ove sussistenti gli eventuali elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) a dimostrazione del minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'Ufficio impositore. Anche sotto il dedotto profilo il motivo di doglianza risulta infondato.
Per quanto tutto qunto sopra il Ricorso proposto è da rigettarsi.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente 1 al pagamento spese spese di lite in favore del resistente Comune di Oliena, che si liquidano in complessivi €.
400,00.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il Ricorso proposto e condanna il ricorrente Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1 al pagamento spese spese di lite in favore del resistente Comune di Oliena, che si liquidano in complessivi €. 400,00.
Nuoro
Il Giudice
Dott. Paolo Giuseppe Pilia
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA LO GI, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Oliena - Via Vittorio Emanuele 4 08025 Oliena NU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 503 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
conclusioni per la Parte ricorrente Ricorrente_1 nel Ricorso introduttivo del 23.1.2025 - ... Voglia annullare e revocare il seguente avviso di accertamento: AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO -
IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). AVVISO DI
ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO E CONTESTUALE
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI N. 503 DEL 11/11/2024 ANNO DI IMPOSTA 2019 - PROT. N. 014771 del 12/11/2024 - a firma del funzionario responsabile del Comune di Oliena la Dott.ssa Nominativo_1 per l'importo complessivo di € 1056,47. • nel merito non dovute le somme richieste dal Comune di
.
Oliena nel sopra descritto avviso di accertamento per insufficienza e/o carenza di motivazione e violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art 5 comma 5 D.Lgs 1992 n. 504 e ss integrazioni. - in via di mero subordine, nella denegata ipotesi che l'accertamento sia confermato, voglia, l'On Collegio rideterminare ex officio il valore delle aree assunte a presupposto d'imposta per la presenza dei descritti vincoli di inedificabilità, secondo giusta previsione di quanto previsto dall'art 7 del D.Lgs 546/1992. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.>>.
conclusioni per la Parte resistente Comune di Oliena - nell'Atto di costituzione in giudizio del 27.2.2025 -
CHIEDE che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado adita, Voglia rigettare integralmente il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 per palese infondatezza e per effetto confermare integralmente l'avviso di accertamento IMU 2019 n° 503 del 11/11/2024 e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.>>
all'udienza del 24.9.2025
Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Il difensore di parte resistente non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso del 23.1.2925 il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il13/05/1934 ed ivi residente in [...]c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
(c.f. CF_Difensore_1), del Foro di Nuoro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Nuoro alla Indirizzo 2 pec: Email_1 fax Telefono_1, agendo in '
contradditorio con il Comune di Oliena, ha impugnato l' "AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO -
IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO E CONTESTUALE
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI N. 503 DEL 11/11/2024 ANNO DI IMPOSTA 2019 PROT. N. 014771 del
12/11/2024... per l'importo complessivo di € 1056,47 notificato il 25/11/2024.", e deduce vizi di illegittimtà dello stesso per difetto/carenza di motivazione, gli immobili intesi assoggettarsi a imposizione sarebbero privi dei requisiti/caratteristiche/qualità e suscettività edificatoria, necessari e indefettibili al fine di poterli assoggettare ad imposizione. Allega documentazione.
Con ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO del 27.2.2025 il Comune di Oliena, Cod. Fisc. P.IVA 1,
e per esso il Responsabile dell'Area Tributaria Demografica e Funzionario Responsabile del tributo, Dr.ssa
Nominativo_1, nata a [...] il [...], residente a [...]in Indirizzo_3, C.F. n.
CF_1, nominata nelle funzioni con deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 11.02.2022 elettivamente domiciliato presso la Casa Municipale, codice fiscale P.IVA_1, casella di posta elettronica certificata Email_2, assume, quanto al "primo motivo ... si ritiene infondato, in quanto, l'atto impositivo impugnato, contiene tutti gli elementi necessari all'identificazione degli immobili soggetti a tassazione e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria. Nella redazione dell'atto sono stati rispettati quei requisiti di chiarezza e precisione previsti dalla legge, al fine di consentire al soggetto passivo d'imposta, con un semplice calcolo e sulla scorta di tutti gli elementi contenuti nell'atto stesso, di sapere come è stata quantificata l'imposta dovuta. La mancata indicazione della superficie ai fini del calcolo della rendita e dell'imposta da versare, non è una carenza tale da pregiudicare la legittimità dell'atto. L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso in conformità alle disposizioni di cui all'art.1, c.162, della Legge n°296/2006 (Finanziaria 2007) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, c.2, dello
Statuto del contribuente. L'illegittimità sollevata dal contribuente in merito alla carenza/insufficienza di motivazione è stata sollevata più volte e da ultimo anche per gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2016 e 2018 ma, Codesta spettabile Corte, con le propria Sentenze n. 20/2023 e n. 93/2024, ha ritenuto il motivo infondato e privo di rilevanza, infatti “La mancata indicazione della superficie ai fini del calcolo della rendita non preclude la possibilità di individuazione dell'immobile interessato e non pregiudica l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, perché il ricorrente può reperire il dato mancante con un semplice accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate"(cfr Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Nuoro n. 93/2024).". Sui motivi del ricorso di cui alle lettere b) e c) "... si ritiene siano infondati sulla base di quanto di seguito esposto: - Preliminarmente, preme evidenziare che, l'edificabilità è un requisito oggettivo, dato dall'inserimento dell'area nel PRG vigente, motivo per cui in tema di imposta municipale propria, un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (cfr. articolo 11- quaterdecies, comma 16, del DI n. 3 203/2005, convertito definitivamente in legge n. 248/2005 e art. 36, comma 2, DI n. 223/2006 convertito definitivamente dalla legge n. 248/2006). - Gli articoli di legge sopra richiamati hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma1, lett. B) del D.Lgs. n. 504/1992 e a seguito dell'entrata in vigore degli stessi, la Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile, con ordinanza n.
19963/2019 ha avuto modo di chiarire che “l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell'area, nè per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità”. . omissis... "L'esistenza di vincoli che condizioni, come nel caso del vicolo idrogeologico, "di fatto” l'edificabilità non esclude il presupposto dell'imposta, ma produce effetti solo sulla base imponibile dell'imposta. In sintesi, un'area fabbricabile in base al piano regolatore comunale è soggetta all'I.C.I., a prescindere dall'esistenza di vincoli fattuali edificatori, incidendo quest'ultimi solamente sul valore venale dell'area e, quindi, sulla base imponibile dell'imposta." - Nello specifico, le aree, censite in catasto al F. 39 - mapp. 92-93 e 624, sono sicuramente da considerarsi edificabili ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile, con ordinanza n. 19963/2019, in quanto ricadono al 100% in ZONA C - zona di espansione residenziale del Piano Urbanistico Comunale, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Resp.le dell'Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Nominativo_3 in data 05/02/2020 (All. 2). - Detto certificato specifica che "Per l'edificazione delle zone C
è prescritta la formazione di un Piano Attuativo. Il Piano dovrà essere esteso all'intera zona C e l'attuazione potrà avvenire anche mediante sub comparti edilizi funzionalmente definiti, nel rispetto delle norme operative e dei parametri urbanistici stabiliti." - II Ministero delle Finanze, con la risoluzione n° 209/E del 17 ottobre
1997, ha chiarito che, l'edificabilità dell'area non è subordinata all'esistenza di piani particolareggiati, ma è sufficiente l'inserimento nel Piano Regolatore generale.
4 - Le aree in questione sono soggette a pianificazione attuativa di iniziativa privata non ancora proposta all'Amministrazione Comunale;
- Nella nota prot. n° 2932 del 14/03/2018 (All. 3), a firma dell'allora Resp.le dell'Area Tecnica Ing. Nominativo_4, si dava atto che all'interno delle proprietà fondiarie del Sig. Ricorrente_1, oggetto del presente ricorso, è individuato un vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di una strada di piano e che tale area occupa una superficie di mq. 879,46. All'interno delle medesime aree vi è la presenza di un compluvio naturale che comporta, ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. f. del R.D. n° 504 del 25/07/1904, il divieto di realizzare opere all'interno della fascia di rispetto (10 metri per parte) ovvero per una superficie di circa 720,00mq. Lo stesso ing. Nominativo_4 precisa anche che "il divieto di cui al punto che precede è da intendersi come divieto assoluto di realizzare e ubicare all'interno della succitata fascia di rispetto, qualsiasi opera tra quelle elencate all'art. 96 del R.D. n. 504 del 25/07/1904, fermo restando che la capacità edificatoria potenziale della superficie della fascia di rispetto non viene ad essere compromessa." - Sempre nella nota a firma dell'ing. Nominativo_4,
"All'interno dei medesimi mappali, non sono individuate aree destinate a servizi così come definiti dall'art. 6 del D.A, n. 2266/U del 20 dicembre 1983, trattandosi di aree soggette a pianificazione attuativa di iniziativa privata non ancora proposta all'amministrazione comunale". - Dunque, il solo fatto che parte di detti mappali ricada in area a rischio idrogeologico, derivante dalla presenza del rio "Mussudorrai", e che all'interno degli stessi sia prevista la realizzazione di infrastrutture stradali di piano, non inficia la natura di "area edificabile"
e quindi la capacità edificatoria. (cfr Corte di Cassazione, Sez. Trib. Ordinanza n. 27896/2023 - La presenza di tale tipologia di vincoli e/o limitazioni incide esclusivamente, a seconda della gravosità, sulla concreta valutazione del relativo valore venale dell'immobile ma non opera riduzioni sulla superficie di riferimento, come invece sostiene il ricorrente e, in ragione di quanto esposto, ai fini del calcolo dell'imposta, deve considerarsi l'intera superfice delle aree oggetto dell'accertamento. - Il Comune ritiene di aver correttamente applicato l'imposta sull'intera superficie, senza operare alcuna detrazione e sul punto vedasi quanto disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Nuoro con le recenti sentenze n. 20/2023 e 93/2024 per gli anni d'imposta 2016 e 2018. 5 - In relazione invece al contestato valore delle aree, l'art. 13, c.3, del citato D.L. n°201/2011
e ss.mm.ii. prevede che la base imponibile dell'IMU è determinata ai sensi dell'art.5 c.1, 3, 5 e 6 del D.Lgs.
n°504/1992. - Nello specifico per le aree fabbricabili l'art.5, c.5 del D.lgs. 504/92 stabilisce che: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche". - L'art. 59 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevedeva la facoltà per i Comuni di determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso". - Il Consiglio Comunale di Oliena, con la deliberazione n° 64 del 28/12/2006
(All. 4), pubblicata nel sito istituzionale, modificando l'art. 5 comma 1 del regolamento ICI e, sulla scorta della relazione tecnica di stima eseguita dall'Agenzia del territorio di Nuoro in data 06/04/2006 (All. 5), ha determinato i nuovi valori di riferimento a metro quadro per le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. - Nella suddetta relazione l'Agenzia del Territorio di Nuoro ha individuato, per ciascuna zona del territorio comunale, sulla base della destinazione urbanistica, del potenziale edificatorio, delle caratteristiche della zona urbana, degli oneri di adattamento del terreno e della dinamica dei prezzi rilevati, i valori medi di riferimento da considerare per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'applicazione dell'ICI. - Per le aree edificabili ubicate in ZONA C del Piano Urbanistico Comunale,
l'Agenzia del territorio ha stabilito un valore medio di riferimento pari a €. 40,00 a mq. - Tuttavia il Consiglio
Comunale, con la deliberazione n° 64/2006, per garantire una corretta rispondenza della stima dei valori standard prefissati con le reali condizioni di dettaglio degli ambiti territoriali omogenei (e dunque con la presenza di vincoli), ha applicato ai valori medi stabiliti, dei coefficienti di adeguamento correttivi e anche per le zone C ha deciso di ridurre a €. 20,00 a mq il valore di mercato da utilizzare ai fini del controllo dell'ICI.
I suddetti valori sono stati confermati anche l'anno d'imposta 2019 con la deliberazione di G.C. n° 45 del
28/11/2018 (all. 4). L'Ufficio Tributi, nell'espletamento dell'attività di accertamento per il recupero dell'evasione dell'IMU 2019, riferita alle aree fabbricabili, ha applicato dunque i valori a mq. fissati con la deliberazione n° 64/2006 sopra citata. - Il ricorrente non ha mai confutato il valore attribuito agli immobili da lui posseduti, pur essendo stato più volte invitato a presentare una perizia di parte. - Per quanto attiene le disposizioni di servizio impartite dall'allora Commissario Straordinario Dott. Nominativo_5, e più volte richiamate dal ricorrente a sostegno delle proprie motivazioni, preme precisare che la D.ssa Nominativo_6 al tempo Responsabile dell'Area Tributaria-Demografica e Funzionario Responsabile del Tributo, in "
riscontro a tali disposizioni, con nota prot. n°2737 del 09/03/2018, (All. 6) ha confermato la regolarità dei provvedimenti emessi a carico del Sig. Ricorrente_1 e ne ha chiesto la revoca. - Non può essere ignorato inoltre il fatto che le aree identificate al F. 39 part. N° 92-93-624 sono possedute in comproprietà al 50% con la Sig.ra Nominativo_7 la quale non ha mai contestato né l'oggetto né il valore imponibile ed ha versato l'IMU alle scadenze previste in base ai valori a mq. stabiliti dal Consiglio Comunale con la citata
Deliberazione n° 64 del 28/12/2006. Motivo del ricorso di cui lettera d): Non si ritiene fondato neppure il motivo di cui alla lettera d) laddove il ricorrente asserisce che le aree identificate al "F. 39 mappali
1245-2568-2569-2570 sono tutte non edificabili in quanto aree di sedime di un fabbricato rurale", sulla base di quanto di seguito esposto: - Dai controlli effettuati negli archivi catastali, è stato accertato tutti i mappali identificati in Catasto al F. 39 mapp. 1245-2568-2569-2570 erano classificati come aree fabbricabili, classificate nel Piano Urbanistico Comunale come zona C - zona di espansione residenziale. - Solamente in data 28/05/2020, le particelle 1245 -2568 - 2569 - 2570 sono state soppresse dai mappali n.2698 e n. 2697 ma, l'imposta accertata, è riferita all'annualità 2019. (Vedi allegati 8-9-10-11) 7 Sulle medesime questioni ed eccezioni si è recentemente espressa Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Nuoro in favore del Comune con la Sentenza 20/2023 e 93/2024. Si evidenzia infine che le medesime questioni ed eccezioni rilevate dal contribuente sono state discusse più volte da Codesta
Spettabile Corte Tributaria di Nuoro la quale, con le sentenze n° 313/2015, n° 88/2019, n. 42/2022, n.
43/2022, n. 20/2023 e 93/2024 si è già espressa in favore del Comune rigettando, e nel caso della Sentenza
43/2022 accogliendo parzialmente, i ricorsi proposti dal Sig. Ricorrente_1 contro gli avvisi di accertamento ICI 2009 e 2010-2011 e IMU 2013, 2014, 2016 e 2018. Le sentenze di 1° grado n. 313/2015 e n. 88/2019 sono state appellate dal contribuente presso la Commissione Tributaria di II° grado la quale, con sentenza
751/2022, ha rigettato l'appello e si è espressa in favore del Comune. Inoltre si ritiene importante e fondamentale sottolineare il fatto che il contribuente/ricorrente ha provveduto al pagamento dell'importo liquidato con Avviso di Accertamento n. 228 del 06/12/2022, notificato il 15/12/2022, riconoscendo con ciò la pretesa tributaria dell'Ente (All. 12).". Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice premette che, con riferimento alla pregressa annualità IMU 2018, altro Giudice (di questa stessa Corte) si è recentemente pronunciato su motivi di doglianza sostanzialmente soprapponibili a quelli contenuti nel Ricorso per cui è causa, avendo emesso la Sentenza n. 93/2024 dep.ta il 21.8.2024 cognita dalle Parti, per evidenziare che nel presente procedimento non risulta prospettata la sostanziale sopravvenuenza di fatti o ragioni differenti, da quelli già delibati nella suddetta pronuncia;
per cui la stessa, ancrche da riferirsi ad altra, pregressa, annulità, è da ritenersi ancora "attuale" anche nei richiami giurisprudenziali.
Per cui, esamimnato il primo motivo, la censura di invalidità dell'avversato atto impositivo si palesa infondata poché esso stesso reca espressa una motivazione tale da lasciar comunque intendere alla contribuente, odierna Ricorrente, le ragioni sottese motive dell'imposizione.
L'atto impositivo, infatti, contiene in se tutti gli elementi necessari all'identificazione degli immobili (peraltro, comunque noti al Ricorrente) soggetti a tassazione e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'atto stesso. Nell'avviso di accertamento sono indicati le unità immobiliari tassate, la rendita, il foglio e la particella, la categoria, la classe, le quote, il periodo di possesso, l'aliquota imponibile, l'imposta lorda e netta. Pertanto, la mancata indicazione della superficie ai fini del calcolo della rendita non preclude la possibilità di individuazione dell'immobile interessato non è tale da aver pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, atteso che a tutto volersi concedere - il Ricorrente bel poteva reperire il dato mancante, attraverso con un semplice accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate.
Parte ricorrente dimostra, altresì, proprio con la stesura dei motivi, si analitici e circostanziati, nel corpo proprio Ricorso, di aver ben compreso tutti i presupposti di fatto e le esaustive ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa impositiva del Comune, di aver potuto esercitare appieno, senza alcun vulnus il proprio diritto di difesa. Avendo, per l'appunto, svolto in modo preciso e puntuale la propria difesa sia in punto di fatto che di diritto. Né lo stesso Ricorrente ha inteso palesare, nel concreto, la misura e lo spessore del pregiudizio che gliene sarebbe derivato.
A questo riguardo, l'orientamento della Suprema Corte è costante nel ritenere che, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l"an" ed il "quantum” dell'imposta. Assume, in più pronunce, sempre la Suprema Corte che "In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva" (Cass. n. 26431 del 2017; Cass. n. 21571 del 2004).
Per cui ove l'accertamento rechi esposti detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso atto impositivo è da ritenersi sufficientemente motivato e legittimamente adottato. Così, quindi in coerenza con il carattere di
"provocatio ad opponendum" riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (Cass. n. 1209 del 2000, Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 14385 del 2010)."
(Sentenza 11 marzo 2020, n. 6796).
Anche a motivo di tanto può ben affermarsi che l'avviso di accertamento impugnato risulti, altresì, essere stato emesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 c.162, della Legge n°296/2006 (Finanziaria 2007)
e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, c.2, dello Statuto del contribuente.
Quanto al secondo motivo di ricorso (lett.b), anch'esso, all'esito del vaglio del giudicante risulta infondato. Atteso che l'assunto del Comune di Oliena, che ha affermato che le aree possedute dal contribuente/ ricorrente, ubicate in Oliena zona Mussudorrai e identificate in Catasto al F. 39 - mapp. 92 - 93 - 624, fossero (e sono) edificabili non è stato scalfito dalle allegazioni del Ricorrente, anche sulla scorta dea documentazione intesa riversarsi in causa.
Sempre restando sul tema, vi è che l'autorevole pronuncia della Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile -
T., con ordinanza n. 19963/2019, ha avuto modo di chiarire che "A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11- quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell'area, né per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità [...] L'esistenza di vincoli che condizioni, come nel caso del vicolo idrogeologico, "di fatto l'edificabilità non esclude il presupposto dell'imposta, ma produce effetti solo sulla base imponibile dell'imposta. In sintesi, un'area fabbricabile in base al piano regolatore comunale è soggetta all'I.C.I., a prescindere dall'esistenza di vincoli fattuali edificatori, incidendo quest'ultimi solamente sul valore venale dell'area e, quindi, sulla base imponibile dell'imposta". E ancora sempre secondo altra pronuncia della suprema Corte è stato eloquentemente affermato che "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 504/1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicché la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile" (Cass., Sez. trib., n.
11853 del 2017. Cfr. anche in tal guisa: Cass., Sez. trib., n..13063 del 2017; Cass., Sez. trib., n. 7340 del
2014; Cass., Sez. trib., n. 5161 del 2014). [...] la edificabilità delle aree (terreni), inserite come tali, nello strumento urbanistico, è rimasta (a fini tributari) anche in presenza dei vincoli pubblicistici, fatta salva la rilevanza di questi vincoli (nella specie idro-geologici) non sull'edificabilità in sé ma sul minor valore di mercato delle aree vincolate" (Cass. Sez. Trib. Sent. n. 26169/2019). In tema di vincolo idrogeologico la Corte di
Cassazione, Sez. Trib., con ordinanza 27896/2023 si è così espressa: "[...] in tema di ICI l'esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l'edificabilità del suolo non esclude, infatti, la natura fabbricabile dall'area - rilevante ex art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune - ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile (cfr. in termini Cass. n. 19963/2019);
1.4. l'edificabilità legale non si esaurisce, invero, in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione;
[...]".
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta dal Comune resistente - segnatamente il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Nominativo_3, in data
05/02/2020 - risulta che le aree, censite in catasto al F. 39 – mapp. 92-93 e 624, sono edificabili in quanto ricadono al 100% in ZONA C zona di espansione residenziale del Piano Urbanistico Comunale. Ebbene,
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come correttamente osservato dal Comune resistente, il solo fatto che parte di detti mappali ricada in area a rischio idrogeologico, derivante dalla presenza del rio "Mussudorrai", e che all'interno degli stessi sia prevista la realizzazione di infrastrutture stradali di piano, non inficia ex se la natura di "area edificabile” e quindi la capacità edificatoria.
Atteso che la presenza di siffatta tipologia di vincoli e/o limitazioni condiziona, a seconda della gravosità, il valore imponibile dell'immobile ma non opera riduzioni sulla superficie di riferimento - come invece sostiene il ricorrente - e, in ragione di quanto ut sopra esposto, ai fini del calcolo dell'imposta, deve essere ritenuta e considerata l'intera superfice delle aree oggetto dell'accertamento.
Andando oltre nella disamina dei motivi, al vaglio, consegue che anche la doglianza relativa all'eccessivo valore attribuito alle aree sia infondata.
Il disposto dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1992 - con precipuo riferimento alle aree edificabili - prevede quali criteri da considerarsi per stabilire il valore dell'immobile: il valore venale in commercio dello stesso al
1° gennaio dell'anno di imposizione, la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento e i prezzi medi di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali criteri di valutazione sono vincolanti e tassativi per la determinazione dell'imposta dovuta e l'Amministrazione non può non tenerli in considerazione ovvero applicarne solo alcuni. Il necessario rispetto, nella valutazione dei terreni soggetti a tassazione, dei criteri tassativi di cui al menzionato art. 5, comma 5,
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stato più volte ribadito da Corte di Cassazione, e di recente con l'ordinanza n. 27873/2023, precisando che: «[...] detti criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri [...] (Cass 2017 nr 12273)».
Per come è confermato dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza resa in data
8.3., n. 6859, sussiste che in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il comune ben possa determinare, con proprio atto (regolamento consiliare o delibera di giunta) v. Cass. n. 27572/2018 -, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune
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commercio delle aree fabbricabili. Tant'è che la stessa Corte ha più volte affermato che, "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio" (così, di recente, Cass. n. 16620 del 05/07/2017)" (conforme l'Ordinanza resa in data 1.6.2021, n. 15198 dalla stessa Corte).
Rileva, quindi, come nel caso di specie sia incontestato (v.di doc.ti prodotti dal Resistente, che il Consiglio
Comunale di Oliena, con la deliberazione n° 64 del 28/12/2006 - invero mai impugnata dal Ricorrente - pubblicata nel sito istituzionale, modificando l'art. 5, comma 1, del regolamento ICI e, sulla scorta della
Relazione tecnica di stima eseguita dall'Agenzia del territorio di Nuoro in data 06/04/2006, abbia (recte avesse anche per l'annualità di riferimento) determinato i nuovi valori di riferimento a metro quadro per le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Nella suddetta relazione l'Agenzia del Territorio di Nuoro ha individuato, per ciascuna zona del territorio comunale, sulla base della destinazione urbanistica, del potenziale edificatorio, delle caratteristiche della zona urbana, degli oneri di adattamento del terreno e della dinamica dei prezzi rilevati, i valori medi di riferimento da considerare per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'applicazione dell'ICI. Per le aree edificabili ubicate in ZONA C del Piano Urbanistico Comunale, l'Agenzia del territorio ha stabilito un valore medio di riferimento pari a €.
40,00 a mq. Tuttavia il Consiglio Comunale con la deliberazione n° 64/2006, per garantire una corretta rispondenza della stima dei valori standard prefissati con le reali condizioni di dettaglio degli ambiti territoriali omogenei, ai valori medi stabiliti, ha applicato dei coefficienti di adeguamento correttivi e anche per le zone
C ha deciso di ridurre a €. 20,00 a mq il valore di mercato da utilizzare ai fini del controllo dell'ICI. I suddetti valori sono stati confermati anche l'anno d'imposta 2019 con la deliberazione di G.C. n° 45 del 28/11/2018. L'Ufficio Tributi, nell'espletamento dell'attività di accertamento per il recupero dell'evasione dell'IMU 2018, riferita alle aree fabbricabili, ha applicato i valori a mq. fissati con la deliberazione n° 64/2006 sopra citata.
La dicitura "VISTA la Deliberazione di G.C. n.45 del 28/11/2018 con la quale si confermano anche per l'IMU
i valori medi delle aree fabbricabili già ricompresi nella Deliberazione di C.C. n. 64 del 28/12/2006 con la quale sono stati fissati i valori ai fini ICI", riportata nell'avviso di accertamento impugnato, è sufficiente a motivare l'avviso secondo i canoni dell'art. 7 della I. 212/2000 in quanto ha consentito al contribuente di avere conoscenza della delibera in questione, individuata con riferimento alla materia e all'anno di riferimento.
Rileva ancora il fatto - incontestato per come dedotto dal Resistente - "che le aree identificate al F. 39 part. N° 92-93-624 sono possedute in comproprietà al 50% con la Sig.ra Nominativo_7 la quale non ha mai contestato né l'oggetto né il valore imponibile ed ha versato l'IMU alle scadenze previste in base ai valori a mq. stabiliti dal Consiglio Comunale con la citata Deliberazione n° 64 del 28/12/2006.".
Quanto al motivo di doglianza di cui di cui alla lettera d), che vuole - per asserto del Ricorrente - che le aree di cui al "F. 39 mappali 1245-2568-2569-2570 sono tutte non edificabili in quanto aree di sedime di un fabbricato rurale”, ed ancorché dalle risultanze (visure) catastali aggiornate, sia emerso che tutti i mappali identificati in Catasto al F. 39 mapp. 1245-2568-2569-2570 - già individuati come aree fabbricabili, classificate nel Piano Urbanistico Comunale come zona C - zona di espansione residenziale - soltanto in data 28/05/2020, le stesse particelle 1245 -2568 - 2569 - 2570 - siano state soppresse dai mappali n. 2698 e n. 2697,
l'infondatezza dello stesso sotto il dedotto profilo, è insita nel fatto che l'imposta accertata sia riferita all'annualità 2019. (Vedi allegati 8-9-10- 11); per cui le variazioni operate risultano del tutto "inattuali” e inconferenti.
Il ricorrente, contravvenendo di assolvere all'onere a proprio carico non ha inteso fornire, ove sussistenti gli eventuali elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) a dimostrazione del minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'Ufficio impositore. Anche sotto il dedotto profilo il motivo di doglianza risulta infondato.
Per quanto tutto qunto sopra il Ricorso proposto è da rigettarsi.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente 1 al pagamento spese spese di lite in favore del resistente Comune di Oliena, che si liquidano in complessivi €.
400,00.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il Ricorso proposto e condanna il ricorrente Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1 al pagamento spese spese di lite in favore del resistente Comune di Oliena, che si liquidano in complessivi €. 400,00.
Nuoro
Il Giudice
Dott. Paolo Giuseppe Pilia