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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6747 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3039/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.cont. 3039/2021 promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gioacchino Abete ed Parte_1
UE ST IG;
APPELLANTE contro oggi rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv.to Giampiero Di Lorenzo;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.10.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 8 Con sentenza n. 357/2021, pubblicata in data 23.02.2021, il Tribunale di Nola disattendeva la domanda presentata dall'odierna appellata
[...]
nei confronti del con cui chiedeva, - Parte_2 Controparte_1
previa declaratoria di nullità dell'anatocismo, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, valute e spese applicati dalla banca sui rapporti di conto corrente e di conto anticipi tra di essi intercorsi - la rideterminazione dei saldi di detti conti e la restituzione delle somme ad essa illegittimamente addebitate, oltre al risarcimento del danno.
Il giudice di prime cure, in particolare, dichiarava inammissibile la domanda in ragione di una transazione, qualificata novativa, stipulata dalla società ricorrente con la banca convenuta il 3 agosto 2007 (ovvero prima della instaurazione del giudizio), con la quale la prima, in cambio del riconoscimento da parte della banca di un debito della di importo minore (€ 24.000,00) rispetto a quello Pt_1
risultante contabilmente dal saldo passivo dei conti bancari in oggetto, avrebbe di contro rinunciato ad ogni azione ed eccezione nei confronti della banca relativa ai rapporti bancari “de quo”. Riteneva a riguardo che detta transazione precludeva ogni successiva azione di ripetizione e di risarcimento del danno nei confronti della considerato anche che i conti erano stati chiusi subito CP_3
dopo la stipula di tale accordo.
II. Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_2
che, con un unico motivo di gravame, deduceva l'erroneità in diritto della pronuncia impugnata chiedendone la riforma integrale, previa rinnovazione dell'istruttoria mediante CTU contabile, il cui espletamento era già stato richiesto negli scritti difensivi di primo grado e che veniva riproposto nell'atto di citazione in appello.
pagina 2 di 8 Secondo la odierna appellante il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la suddetta transazione come novativa e, pertanto, preclusiva della proponibilità dell'azione da essa proposta fondata sull'accertamento della nullità delle clausole bancarie applicate illecitamente ai contratti in oggetto. La Società sostiene che tale accordo transattivo non era diretto a costituire un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello preesistente, ma si limitava a definire provvisoriamente l'entità del debito contestato (cd. saldo e stralcio), senza incidere sulla causa del rapporto sottostante, né sul titolo originario. In altre parole, a dire della appellante, la transazione in parola aveva un carattere meramente dichiarativo o conservativo, e non precludeva affatto detto accertamento delle dedotte nullità del rapporto bancario.
Ritenendo dunque che il Tribunale avesse erroneamente respinto la domanda da essa proposta in primo grado, omettendo di pronunciarsi sulla eccezione di nullità della transazione ex art. 1972 c.c per illiceità derivante da violazione di norme imperative - artt. 1283 c.c. (divieto di anatocismo) e 1815 cc e 644 c.p.
(divieto di interessi usurari) – e quindi erroneamente non esaminando nel merito le questioni di nullità delle clausole contrattuali da essa sollevate, concludeva per l'accoglimento delle proprie domande in riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva la convenuta chiedendo in via preliminare, Controparte_4
di dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c., e nel merito, per tutte le ragioni espresse nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede che abbiansi qui per riportate e trascritte, la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese processuali
******************************
pagina 3 di 8 In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'atto di appello sollevate dalla appellata Controparte_4
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi senz'altro il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Anche con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che non si ravvisano i margini per pagina 4 di 8 l'accoglimento dell'istanza. Ad avviso di questo infatti i motivi di appello non sono manifestamente infondati, come d'altra parte già deve desumersi dalla prosecuzione nel merito del giudizio, in quanto l'appellante ha sollevato questioni di fatto e di diritto che elidono i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione
Passando al merito della causa, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le doglianze sollevate dalla società appellante con l'unico motivo di gravame innanzi sinteticamente esposto vanno respinte per le ragioni di seguito esposte.
La appellante ha effettivamente richiesto in primo grado, con la prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., la declaratoria di nullità della transazione in via incidentale al fine di far valere la legittimità della domanda di ripetizione dell'indebito e risarcimento del danno per l'applicazione nel contratto di conto corrente e nei contratti di conto anticipi di clausole a suo dire illegittime.
Tuttavia, è evidente che, per far valere l'illeceità della transazione per contrarietà a norme imperative, accertamento che si ripete costituisce il presupposto logico giuridico delle sue domande, la avrebbe Parte_2
dovuto dimostrare che la Banca avesse in concreto violato le citate norme imperative in materia di usura ed anatocismo, applicando detta usura e capitalizzazione degli interessi passivi nei rapporti bancari di cui è causa.
Orbene, nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dalla società ricorrente che, allo stato degli atti di causa, non risulta aver prodotto alcun documento contabile a sostegno della propria domanda (quali ad esempio: estratti di conto corrente, conti scalari o altra documentazione contabile) volto a dimostrare le movimentazioni operate sul conto e dunque l'applicazione in concreto di tassi usurari e della capitalizzazione degli interessi, documentazione necessaria, si ripete, per consentire al giudice di poter effettuare l'accertamento richiesto, rideterminare se del caso i saldi dei conti pagina 5 di 8 bancari, e verificare la fondatezza o meno della domanda di restituzione dell'indebito e di risarcimento del danno.
L'attrice/appellante si è invece limitata soltanto a richiedere, sia in primo grado che in appello, l'espletamento di una CTU contabile al fine di dimostrare la legittimità delle proprie pretese. Tale CTU, in assenza di detta documentazione contabile, finirebbe evidentemente con l'assumere soltanto una funzione esplorativa vietata dall'ordinamento giuridico, in quanto indebitamente diretta a sanare l'inosservanza del detto onere probatorio gravante sull'attrice medesima ed a supplire alle insufficienze dell'attività assertiva, probatoria o difensiva di parte (vedi tra le altre Cass. 26 aprile 2023, n. 10941).
Dal mancato assolvimento di detto onere probatorio da parte della odierna appellante consegue quindi che non sussistono elementi neanche astrattamente idonei che consentano a questo Collegio di considerare illecita ex art. 1972 cc, e pertanto nulla, la transazione in parola, con la conseguenza che essa non può che ritenersi valida ed efficace tra le parti, a prescindere dalla portata ricognitiva o novativa della stessa, per cui va pienamente confermata la sentenza di primo grado che proprio sulla validità ed operatività di tale transazione si fonda.
In merito, poi, alla eccezione di pretesa usurarietà dei tassi di interesse,
l'appello si palesa in ogni caso anche inammissibile per genericità delle allegazioni.
Difatti l'appellante, sia in primo grado che in appello, propone sul punto argomentazioni del tutto generiche, senza indicare né la misura del tasso di interesse ultralegale ed usurario che sarebbe stato in concreto applicato dalla banca ab origine e nel corso del rapporto, né il tasso soglia antiusura vigente ex lege al momento del perfezionamento dei contratti bancari e nei periodi successivi di prosecuzione del rapporto, né quindi l'eventuale percentuale di sforamento dello stesso rispetto al tasso soglia anti-usura.
pagina 6 di 8 L'appello, per tutti i motivi innanzi esposti, va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc, la condanna della appellante al Parte_1
pagamento, in favore della appellata (già Controparte_2 Controparte_1
, delle spese processuali del grado di appello che si liquidano, ai sensi
[...]
del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile scaglione di base da € 26.000,00 ad € 52.000,00 ex art. 5 comma 6 del DM), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, la appellante soccombente ha Parte_1
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 357/2021, pubblicata in data 23.02.2021, emessa dal Tribunale di Nola, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1
appellata delle spese del presente grado di giudizio che Controparte_2
si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al pagina 7 di 8 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per la appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 05.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.cont. 3039/2021 promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gioacchino Abete ed Parte_1
UE ST IG;
APPELLANTE contro oggi rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv.to Giampiero Di Lorenzo;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.10.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 8 Con sentenza n. 357/2021, pubblicata in data 23.02.2021, il Tribunale di Nola disattendeva la domanda presentata dall'odierna appellata
[...]
nei confronti del con cui chiedeva, - Parte_2 Controparte_1
previa declaratoria di nullità dell'anatocismo, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, valute e spese applicati dalla banca sui rapporti di conto corrente e di conto anticipi tra di essi intercorsi - la rideterminazione dei saldi di detti conti e la restituzione delle somme ad essa illegittimamente addebitate, oltre al risarcimento del danno.
Il giudice di prime cure, in particolare, dichiarava inammissibile la domanda in ragione di una transazione, qualificata novativa, stipulata dalla società ricorrente con la banca convenuta il 3 agosto 2007 (ovvero prima della instaurazione del giudizio), con la quale la prima, in cambio del riconoscimento da parte della banca di un debito della di importo minore (€ 24.000,00) rispetto a quello Pt_1
risultante contabilmente dal saldo passivo dei conti bancari in oggetto, avrebbe di contro rinunciato ad ogni azione ed eccezione nei confronti della banca relativa ai rapporti bancari “de quo”. Riteneva a riguardo che detta transazione precludeva ogni successiva azione di ripetizione e di risarcimento del danno nei confronti della considerato anche che i conti erano stati chiusi subito CP_3
dopo la stipula di tale accordo.
II. Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_2
che, con un unico motivo di gravame, deduceva l'erroneità in diritto della pronuncia impugnata chiedendone la riforma integrale, previa rinnovazione dell'istruttoria mediante CTU contabile, il cui espletamento era già stato richiesto negli scritti difensivi di primo grado e che veniva riproposto nell'atto di citazione in appello.
pagina 2 di 8 Secondo la odierna appellante il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la suddetta transazione come novativa e, pertanto, preclusiva della proponibilità dell'azione da essa proposta fondata sull'accertamento della nullità delle clausole bancarie applicate illecitamente ai contratti in oggetto. La Società sostiene che tale accordo transattivo non era diretto a costituire un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello preesistente, ma si limitava a definire provvisoriamente l'entità del debito contestato (cd. saldo e stralcio), senza incidere sulla causa del rapporto sottostante, né sul titolo originario. In altre parole, a dire della appellante, la transazione in parola aveva un carattere meramente dichiarativo o conservativo, e non precludeva affatto detto accertamento delle dedotte nullità del rapporto bancario.
Ritenendo dunque che il Tribunale avesse erroneamente respinto la domanda da essa proposta in primo grado, omettendo di pronunciarsi sulla eccezione di nullità della transazione ex art. 1972 c.c per illiceità derivante da violazione di norme imperative - artt. 1283 c.c. (divieto di anatocismo) e 1815 cc e 644 c.p.
(divieto di interessi usurari) – e quindi erroneamente non esaminando nel merito le questioni di nullità delle clausole contrattuali da essa sollevate, concludeva per l'accoglimento delle proprie domande in riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva la convenuta chiedendo in via preliminare, Controparte_4
di dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c., e nel merito, per tutte le ragioni espresse nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede che abbiansi qui per riportate e trascritte, la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese processuali
******************************
pagina 3 di 8 In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'atto di appello sollevate dalla appellata Controparte_4
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi senz'altro il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Anche con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che non si ravvisano i margini per pagina 4 di 8 l'accoglimento dell'istanza. Ad avviso di questo infatti i motivi di appello non sono manifestamente infondati, come d'altra parte già deve desumersi dalla prosecuzione nel merito del giudizio, in quanto l'appellante ha sollevato questioni di fatto e di diritto che elidono i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione
Passando al merito della causa, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le doglianze sollevate dalla società appellante con l'unico motivo di gravame innanzi sinteticamente esposto vanno respinte per le ragioni di seguito esposte.
La appellante ha effettivamente richiesto in primo grado, con la prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., la declaratoria di nullità della transazione in via incidentale al fine di far valere la legittimità della domanda di ripetizione dell'indebito e risarcimento del danno per l'applicazione nel contratto di conto corrente e nei contratti di conto anticipi di clausole a suo dire illegittime.
Tuttavia, è evidente che, per far valere l'illeceità della transazione per contrarietà a norme imperative, accertamento che si ripete costituisce il presupposto logico giuridico delle sue domande, la avrebbe Parte_2
dovuto dimostrare che la Banca avesse in concreto violato le citate norme imperative in materia di usura ed anatocismo, applicando detta usura e capitalizzazione degli interessi passivi nei rapporti bancari di cui è causa.
Orbene, nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dalla società ricorrente che, allo stato degli atti di causa, non risulta aver prodotto alcun documento contabile a sostegno della propria domanda (quali ad esempio: estratti di conto corrente, conti scalari o altra documentazione contabile) volto a dimostrare le movimentazioni operate sul conto e dunque l'applicazione in concreto di tassi usurari e della capitalizzazione degli interessi, documentazione necessaria, si ripete, per consentire al giudice di poter effettuare l'accertamento richiesto, rideterminare se del caso i saldi dei conti pagina 5 di 8 bancari, e verificare la fondatezza o meno della domanda di restituzione dell'indebito e di risarcimento del danno.
L'attrice/appellante si è invece limitata soltanto a richiedere, sia in primo grado che in appello, l'espletamento di una CTU contabile al fine di dimostrare la legittimità delle proprie pretese. Tale CTU, in assenza di detta documentazione contabile, finirebbe evidentemente con l'assumere soltanto una funzione esplorativa vietata dall'ordinamento giuridico, in quanto indebitamente diretta a sanare l'inosservanza del detto onere probatorio gravante sull'attrice medesima ed a supplire alle insufficienze dell'attività assertiva, probatoria o difensiva di parte (vedi tra le altre Cass. 26 aprile 2023, n. 10941).
Dal mancato assolvimento di detto onere probatorio da parte della odierna appellante consegue quindi che non sussistono elementi neanche astrattamente idonei che consentano a questo Collegio di considerare illecita ex art. 1972 cc, e pertanto nulla, la transazione in parola, con la conseguenza che essa non può che ritenersi valida ed efficace tra le parti, a prescindere dalla portata ricognitiva o novativa della stessa, per cui va pienamente confermata la sentenza di primo grado che proprio sulla validità ed operatività di tale transazione si fonda.
In merito, poi, alla eccezione di pretesa usurarietà dei tassi di interesse,
l'appello si palesa in ogni caso anche inammissibile per genericità delle allegazioni.
Difatti l'appellante, sia in primo grado che in appello, propone sul punto argomentazioni del tutto generiche, senza indicare né la misura del tasso di interesse ultralegale ed usurario che sarebbe stato in concreto applicato dalla banca ab origine e nel corso del rapporto, né il tasso soglia antiusura vigente ex lege al momento del perfezionamento dei contratti bancari e nei periodi successivi di prosecuzione del rapporto, né quindi l'eventuale percentuale di sforamento dello stesso rispetto al tasso soglia anti-usura.
pagina 6 di 8 L'appello, per tutti i motivi innanzi esposti, va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc, la condanna della appellante al Parte_1
pagamento, in favore della appellata (già Controparte_2 Controparte_1
, delle spese processuali del grado di appello che si liquidano, ai sensi
[...]
del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile scaglione di base da € 26.000,00 ad € 52.000,00 ex art. 5 comma 6 del DM), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, la appellante soccombente ha Parte_1
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 357/2021, pubblicata in data 23.02.2021, emessa dal Tribunale di Nola, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1
appellata delle spese del presente grado di giudizio che Controparte_2
si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al pagina 7 di 8 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per la appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 05.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8