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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2024, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R. G. 7614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7614 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Francesca Messina e Pietro Pane in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dagli avvocati Francesca Candiano e Antonio Gaetano in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 5/12/2024):
1 “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune Parte_1 CP_1 di Rignano sull'Arno e di cui all'atto integrale in atti versato;
B) disporre l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dei minori presso la madre;
i minori, pertanto, continueranno a vivere e risiedere con la stessa presso l'alloggio ubicato in Firenze, via Pisana 972.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, sempre tenuto conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni degli stessi.
Nei rispettivi periodi di convivenza, entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione.
In ogni caso, entrambi i genitori dovranno tenersi sempre reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni relative ai figli.
Per quanto concerne la frequentazione genitoriale
B1) Il sig. terrà con sé i figli un fine settimana ogni due e precisamente dal venerdì Pt_1 pomeriggio (dopo l'uscita dalla scuola) al lunedì mattina allorché i figli verranno riaccompagnati a scuola. Nel corso della settimana nella quale è previsto che i figli trascorrano con lo stesso il fine settimana, lo stesso terrà i figli anche nella giornata di martedì dall'uscita della scuola fino al rientro a scuola la mattina successiva. Nel corso della settimana nella quale è invece previsto che i figli trascorrano il fine settimana con la madre, il padre li terrà, con le medesime modalità, nei giorni di martedì e giovedì.
Durante i periodi non scolastici verranno rispettati, nelle settimane nelle quali è previsto che i figli trascorrano con il padre il fine settimana, gli stessi giorni ed orari, salvo modificare il luogo di prelievo/scambio dei figli. Nelle settimane, invece, sempre non scolastiche, nelle quali è previsto che i figli trascorrano il fine settimana con la madre, il giorno del martedì sarà sostituito con quello del mercoledì.
Il ricorrente, fermo quanto sopra, in considerazione dell'età dei figli, terrà con gli stessi contatti diretti concordando autonomamente occasioni di incontro nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali, previo coordinamento con la madre.
2 I genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nell'interesse dei figli, tenendo questi ultimi in caso di motivata assenza dell'uno o dell'altro genitore, comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni.
B2) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori trascorreranno con i figli, con alternanza annuale, due distinti periodi da individuarsi, quanto alle festività natalizie, dal giorno di chiusura delle lezioni fino alle ore 16 del giorno 30 dicembre e dalle ore 16 del giorno 30 dicembre sino al rientro a scuola. Si precisa, salvo quanto sopra, che i figli in ogni caso trascorreranno la Vigilia di Natale e il pranzo di Natale con un genitore, la cena di Natale ed il pranzo del 26 con l'altro genitore, ciò ad anni alterni. In ragione di quanto avvenuto nell'anno 2023, i figli trascorreranno la vigilia di
Natale ed il pranzo di Natale con il padre, mentre la cena di Natale ed il pranzo del 26 con la madre. Per quanto concerne la festività pasquali, i due periodi vengono individuati dalla fine delle lezioni fino alle ore 21 del giorno di Pasqua e dalle ore 21 del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola.
Il giorno del 25 aprile fino alle ore 21,00 i figli staranno con un genitore e il 1 maggio fino alle ore 21 con l'altro ad anni alterni.
B3) Durante le vacanze estive, e dunque nel periodo compreso tra la fine e l'inizio della scuola, i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive.
In considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, la sig.ra omunicherà il proprio CP_1
periodo di ferie entro il giorno 28 febbraio di ogni anno, mentre il sig. provvederà Pt_1
entro il successivo 31 maggio. Resta inteso che dovendo la sig.ra comunicare il CP_1
proprio periodo di ferie entro il 28 febbraio mentre il sig. entro il 31 maggio, ciò Pt_1
comporterà che il si adeguerà alle scelte del periodo feriale fatte dalla Pt_1 CP_1
B4) Durante i periodi di vacanze estive, pasquali, natalizie, festività e/o ponti, nei quali
è sospeso il diritto di visita spettante al genitore che non sta con il figlio in quel periodo di vacanza, il calendario ordinario di frequentazione prosegue senza soluzione di continuità e non verrà alterato (se ad es. durante il periodo di vacanza con la madre, cade un fine settimana paterno, quel fine settimana non verrà recuperato successivamente all'esito del periodo di vacanza con la madre, poiché l'alternanza dei fine settimana rimarrà invariata).
3 B5) I figli trascorreranno, con cadenza annuale alternata e compatibilmente con gli impegni scolastici, il pranzo o la cena con ciascun genitore nel giorno del loro compleanno;
B6) Essendo i figli domiciliati presso la mamma, il sig. nei giorni di sua spettanza Pt_1
li andrà a prendere e li riporterà presso il domicilio della mamma.
C) Quanto ad i rapporti economici il sig. provvederà a concorrere nel Pt_1
mantenimento ordinario di e versando alla sig.ra Per_1 Persona_2 CP_1 mensilmente, ed entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 150,00 per ciascuno
(complessivamente € 300,00 mensili). Gli importi in oggetto saranno rivalutati annualmente, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo le variazioni degli indici ISTAT. Entrambi i genitori concorreranno, infine, nella misura del 50% a sostenere le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dalle Linee Guida approvate dal CNF in data 29.11.2017. Fermo quanto ivi previsto, non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica quali tasse di iscrizione e libri di testo. Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione di idonea documentazione giustificativa. Il sig. Pt_1
corrisponderà, inoltre, a totale definizione di quanto ad oggi dovuto per il mantenimento dei figli e nel periodo gennaio 2019 – febbraio 2024, il Per_1 Persona_2 complessivo importo di € 5.000,00, e precisamente: quanto all'importo di € 4.000,00, esso è versato a mezzo bonifico bancario, entro tre giorni dalla data odierna;
il restante importo di € 1.000,00 entro il 30/7/2025, al ricevimento del quale devono intendersi definiti tutti i rapporti economici pregressi tra le parti che espressamente dichiarano di null'altro avere da chiedere o pretendere, l'uno nei confronti dell'altra, in forza del titolo che regolava la loro separazione personale.
D) I genitori, entrambi lavoratori dipendenti, percepiranno al 50% l'assegno unico, o le diverse agevolazioni e contribuzioni che nel tempo dovessero essere stabilite da disposizioni normative, previo espletamento dei necessari adempimenti.
E) dichiarare entrambi coniugi economicamente autosufficienti e/o nella condizione di non aver diritto, reciprocamente, a richieste di natura patrimoniale;
F) entrambi i genitori sono autorizzati alla richiesta di documento valido per l'espatrio anche per i minori;
4 G) disporre, infine, la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Rignano sull'Arno affinché possa procedere alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
H) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con , la quale si è costituita CP_1 in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, in data 28/11/2017 le parti erano addivenute ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita.
5 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(28/06/2024), erano già trascorsi, dalla data dell'accordo, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sette anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli e , nati entrambi il 03/06/2009, i quali continueranno a vivere con Per_1 Persona_2
la madre, mantenendo un rapporto significativo anche con il padre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rignano
Sull'Arno (FI) in data 10.09.2006 da , n. a FIRENZE (FI) l'08.01.1977, Parte_1
e , n. a FIRENZE (FI) il 27.06.1972, trascritto dall'Ufficiale di CP_1
Stato Civile del Comune di Rignano Sull'Arno (FI) al n. 22, parte II, serie A, anno
2006;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7614 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Francesca Messina e Pietro Pane in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dagli avvocati Francesca Candiano e Antonio Gaetano in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 5/12/2024):
1 “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune Parte_1 CP_1 di Rignano sull'Arno e di cui all'atto integrale in atti versato;
B) disporre l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dei minori presso la madre;
i minori, pertanto, continueranno a vivere e risiedere con la stessa presso l'alloggio ubicato in Firenze, via Pisana 972.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, sempre tenuto conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni degli stessi.
Nei rispettivi periodi di convivenza, entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione.
In ogni caso, entrambi i genitori dovranno tenersi sempre reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni relative ai figli.
Per quanto concerne la frequentazione genitoriale
B1) Il sig. terrà con sé i figli un fine settimana ogni due e precisamente dal venerdì Pt_1 pomeriggio (dopo l'uscita dalla scuola) al lunedì mattina allorché i figli verranno riaccompagnati a scuola. Nel corso della settimana nella quale è previsto che i figli trascorrano con lo stesso il fine settimana, lo stesso terrà i figli anche nella giornata di martedì dall'uscita della scuola fino al rientro a scuola la mattina successiva. Nel corso della settimana nella quale è invece previsto che i figli trascorrano il fine settimana con la madre, il padre li terrà, con le medesime modalità, nei giorni di martedì e giovedì.
Durante i periodi non scolastici verranno rispettati, nelle settimane nelle quali è previsto che i figli trascorrano con il padre il fine settimana, gli stessi giorni ed orari, salvo modificare il luogo di prelievo/scambio dei figli. Nelle settimane, invece, sempre non scolastiche, nelle quali è previsto che i figli trascorrano il fine settimana con la madre, il giorno del martedì sarà sostituito con quello del mercoledì.
Il ricorrente, fermo quanto sopra, in considerazione dell'età dei figli, terrà con gli stessi contatti diretti concordando autonomamente occasioni di incontro nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali, previo coordinamento con la madre.
2 I genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nell'interesse dei figli, tenendo questi ultimi in caso di motivata assenza dell'uno o dell'altro genitore, comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni.
B2) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori trascorreranno con i figli, con alternanza annuale, due distinti periodi da individuarsi, quanto alle festività natalizie, dal giorno di chiusura delle lezioni fino alle ore 16 del giorno 30 dicembre e dalle ore 16 del giorno 30 dicembre sino al rientro a scuola. Si precisa, salvo quanto sopra, che i figli in ogni caso trascorreranno la Vigilia di Natale e il pranzo di Natale con un genitore, la cena di Natale ed il pranzo del 26 con l'altro genitore, ciò ad anni alterni. In ragione di quanto avvenuto nell'anno 2023, i figli trascorreranno la vigilia di
Natale ed il pranzo di Natale con il padre, mentre la cena di Natale ed il pranzo del 26 con la madre. Per quanto concerne la festività pasquali, i due periodi vengono individuati dalla fine delle lezioni fino alle ore 21 del giorno di Pasqua e dalle ore 21 del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola.
Il giorno del 25 aprile fino alle ore 21,00 i figli staranno con un genitore e il 1 maggio fino alle ore 21 con l'altro ad anni alterni.
B3) Durante le vacanze estive, e dunque nel periodo compreso tra la fine e l'inizio della scuola, i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive.
In considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, la sig.ra omunicherà il proprio CP_1
periodo di ferie entro il giorno 28 febbraio di ogni anno, mentre il sig. provvederà Pt_1
entro il successivo 31 maggio. Resta inteso che dovendo la sig.ra comunicare il CP_1
proprio periodo di ferie entro il 28 febbraio mentre il sig. entro il 31 maggio, ciò Pt_1
comporterà che il si adeguerà alle scelte del periodo feriale fatte dalla Pt_1 CP_1
B4) Durante i periodi di vacanze estive, pasquali, natalizie, festività e/o ponti, nei quali
è sospeso il diritto di visita spettante al genitore che non sta con il figlio in quel periodo di vacanza, il calendario ordinario di frequentazione prosegue senza soluzione di continuità e non verrà alterato (se ad es. durante il periodo di vacanza con la madre, cade un fine settimana paterno, quel fine settimana non verrà recuperato successivamente all'esito del periodo di vacanza con la madre, poiché l'alternanza dei fine settimana rimarrà invariata).
3 B5) I figli trascorreranno, con cadenza annuale alternata e compatibilmente con gli impegni scolastici, il pranzo o la cena con ciascun genitore nel giorno del loro compleanno;
B6) Essendo i figli domiciliati presso la mamma, il sig. nei giorni di sua spettanza Pt_1
li andrà a prendere e li riporterà presso il domicilio della mamma.
C) Quanto ad i rapporti economici il sig. provvederà a concorrere nel Pt_1
mantenimento ordinario di e versando alla sig.ra Per_1 Persona_2 CP_1 mensilmente, ed entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 150,00 per ciascuno
(complessivamente € 300,00 mensili). Gli importi in oggetto saranno rivalutati annualmente, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo le variazioni degli indici ISTAT. Entrambi i genitori concorreranno, infine, nella misura del 50% a sostenere le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dalle Linee Guida approvate dal CNF in data 29.11.2017. Fermo quanto ivi previsto, non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica quali tasse di iscrizione e libri di testo. Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione di idonea documentazione giustificativa. Il sig. Pt_1
corrisponderà, inoltre, a totale definizione di quanto ad oggi dovuto per il mantenimento dei figli e nel periodo gennaio 2019 – febbraio 2024, il Per_1 Persona_2 complessivo importo di € 5.000,00, e precisamente: quanto all'importo di € 4.000,00, esso è versato a mezzo bonifico bancario, entro tre giorni dalla data odierna;
il restante importo di € 1.000,00 entro il 30/7/2025, al ricevimento del quale devono intendersi definiti tutti i rapporti economici pregressi tra le parti che espressamente dichiarano di null'altro avere da chiedere o pretendere, l'uno nei confronti dell'altra, in forza del titolo che regolava la loro separazione personale.
D) I genitori, entrambi lavoratori dipendenti, percepiranno al 50% l'assegno unico, o le diverse agevolazioni e contribuzioni che nel tempo dovessero essere stabilite da disposizioni normative, previo espletamento dei necessari adempimenti.
E) dichiarare entrambi coniugi economicamente autosufficienti e/o nella condizione di non aver diritto, reciprocamente, a richieste di natura patrimoniale;
F) entrambi i genitori sono autorizzati alla richiesta di documento valido per l'espatrio anche per i minori;
4 G) disporre, infine, la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Rignano sull'Arno affinché possa procedere alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
H) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con , la quale si è costituita CP_1 in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, in data 28/11/2017 le parti erano addivenute ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita.
5 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(28/06/2024), erano già trascorsi, dalla data dell'accordo, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sette anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli e , nati entrambi il 03/06/2009, i quali continueranno a vivere con Per_1 Persona_2
la madre, mantenendo un rapporto significativo anche con il padre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rignano
Sull'Arno (FI) in data 10.09.2006 da , n. a FIRENZE (FI) l'08.01.1977, Parte_1
e , n. a FIRENZE (FI) il 27.06.1972, trascritto dall'Ufficiale di CP_1
Stato Civile del Comune di Rignano Sull'Arno (FI) al n. 22, parte II, serie A, anno
2006;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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