Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di insolvenza di
con sede legale a Genova in Piazzale Marassi Parte_1
2 (P.I. ), in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Genova Via G.T. Invrea 16/4, presso lo studio dell'avvocato
Paolo Campagna del Foro di Genova, che la rappresenta e difende per mandato in atti
visto il ricorso con cui
− e , entrambi difesi dall'Avv. Carlo OLCESE per mandato in CP_1 CP_2
atti ed elettivamente domiciliati alla Via Assarotti, civ. 8/3-3a, presso e nel suo studio;
− (C.F. , elettivamente domiciliato in Via Parte_2 C.F._1
Assarotti 15/6 bis presso lo studio e la persona dell'Avv. Barbara Bocca, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
hanno chiesto che venga dichiarata l'insolvenza dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
− questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
− il debitore si trova in stato di insolvenza, come riconosciuto dallo stesso difensore all'udienza;
pagina 1 di 2
“dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile e che, pertanto, ad essa non si applica la disciplina fallimentare, così come enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32992/2023 del 28/11/2023: “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art.1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma c.c..” Ciò premesso, per quanto di competenza di questo Ministero, nulla osta a che codesto
Tribunale dichiari lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 297 CCII, qualora ne ravvisi i presupposti”; visto l'art. 297 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA
lo stato di insolvenza di con sede legale a Parte_1
Genova in Piazzale Marassi 2 (P.I. ). P.IVA_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Pietro Spera Roberto Braccialini
pagina 2 di 2