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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
GI ES, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3803/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Moscova N. 2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4684/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240074756526000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1612/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: dichiarare in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza indicata in epigrafe:
- la nullità dell'iscrizione a ruolo qui impugnata, e della conseguente cartella di pagamento, in violazione dell'art. 7 L. n.212/2000, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e in ogni caso del terzo comma dell'art. 3 del Decreto del 7.5.2019;
- in via subordinata e per mero tuziorismo, l'inapplicabilità delle sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 8 del D.
Lgs. n. 546/1992 in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme sopra citate - la condanna dell'Ufficio ex art. 69 del D. Lgs. n 546/1992 al rimborso di ogni spesa che risulterà stata versata dal contribuente alla data della sentenza,inclusa la nota spese del difensore per entrambi i gradi del giudizio di cui ci si riserva la tempestiva presentazione;
- la discussione in pubblica udienza della presente controversia ai sensi del primo comma dell'art. 33 del D.
Lgs n. 546/92.
Resistente/Appellato: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, limitando ad € 1.548,00 la detrazione di imposta non riconoscibile, con proporzionale riduzione di sanzioni ed interessi, e compensava le spese.
Il contenzioso traeva origine da un atto di rettifica scaturito dal controllo formale del mod. unico redditi
2019 ex art. 36 ter c. 4 DPR 600/73 (disconoscimento delle detrazioni spettanti dichiarate nel rigo RP 80 della suddetta dichiarazione a fronte di investimenti effettuati in start up innovative;
decreto 7.5.2019, art.1 c.2 lett.F).
Motivi dell'appello del contribuente :
- errore di diritto per violazione del decreto 7.5.2019 art.2 c.2. ; i giudici di primo grado hanno riconosciuto la sussistenza di tutte le condizioni previste dal decreto de quo limitando tuttavia la misura dell'importo della detrazione spettante al ricorrente.
La Società_1 spa è una società quotata e quindi le agevolazioni fiscali spettano ai suoi investitori in misura piena e non proporzionale.
La Costituzione in giudizio dell'A.E. D.P.I di Milano si basa sui seguenti elementi :
- richiesta di cessazione della materia del contendere, fondata su :
documentazione depositata dal ricorrente nel corso del giudizio interventi interpretativi forniti sul tema specifico conseguente sgravio integrale della cartella di pagamento impugnata
- motivi a supporto della richiesta di compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che la richiesta avanzata dall'Ufficio di dichiarazione di cessazione della materia del contendere debba essere accolta, dato lo sgravio totale della cartella di pagamento oggetto del contenzioso de quo disposto dall'Agenzia Entrate. Deve essere altresì disposta la compensazione delle spese processuali data l'articolata istruttoria effettuata dall'Ufficio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. spese compensate
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
GI ES, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3803/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Moscova N. 2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4684/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240074756526000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1612/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: dichiarare in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza indicata in epigrafe:
- la nullità dell'iscrizione a ruolo qui impugnata, e della conseguente cartella di pagamento, in violazione dell'art. 7 L. n.212/2000, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e in ogni caso del terzo comma dell'art. 3 del Decreto del 7.5.2019;
- in via subordinata e per mero tuziorismo, l'inapplicabilità delle sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 8 del D.
Lgs. n. 546/1992 in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme sopra citate - la condanna dell'Ufficio ex art. 69 del D. Lgs. n 546/1992 al rimborso di ogni spesa che risulterà stata versata dal contribuente alla data della sentenza,inclusa la nota spese del difensore per entrambi i gradi del giudizio di cui ci si riserva la tempestiva presentazione;
- la discussione in pubblica udienza della presente controversia ai sensi del primo comma dell'art. 33 del D.
Lgs n. 546/92.
Resistente/Appellato: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, limitando ad € 1.548,00 la detrazione di imposta non riconoscibile, con proporzionale riduzione di sanzioni ed interessi, e compensava le spese.
Il contenzioso traeva origine da un atto di rettifica scaturito dal controllo formale del mod. unico redditi
2019 ex art. 36 ter c. 4 DPR 600/73 (disconoscimento delle detrazioni spettanti dichiarate nel rigo RP 80 della suddetta dichiarazione a fronte di investimenti effettuati in start up innovative;
decreto 7.5.2019, art.1 c.2 lett.F).
Motivi dell'appello del contribuente :
- errore di diritto per violazione del decreto 7.5.2019 art.2 c.2. ; i giudici di primo grado hanno riconosciuto la sussistenza di tutte le condizioni previste dal decreto de quo limitando tuttavia la misura dell'importo della detrazione spettante al ricorrente.
La Società_1 spa è una società quotata e quindi le agevolazioni fiscali spettano ai suoi investitori in misura piena e non proporzionale.
La Costituzione in giudizio dell'A.E. D.P.I di Milano si basa sui seguenti elementi :
- richiesta di cessazione della materia del contendere, fondata su :
documentazione depositata dal ricorrente nel corso del giudizio interventi interpretativi forniti sul tema specifico conseguente sgravio integrale della cartella di pagamento impugnata
- motivi a supporto della richiesta di compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che la richiesta avanzata dall'Ufficio di dichiarazione di cessazione della materia del contendere debba essere accolta, dato lo sgravio totale della cartella di pagamento oggetto del contenzioso de quo disposto dall'Agenzia Entrate. Deve essere altresì disposta la compensazione delle spese processuali data l'articolata istruttoria effettuata dall'Ufficio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. spese compensate