CA
Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/09/2025, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2993 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Saggese. Parte_1 C.F._1
- PARTE APPELLANTE-
e
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Maria.
- PARTE APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4917/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
24.5.2021 e notificata il 25.5.2021, in tema di risarcimento danni cagionati da cosa in custodia”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 12.5.2025 sia dalla difesa di che dalla difesa dell Parte_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (notificato a mezzo PEC il 24.06.2021), ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, l proponendo appello avverso la sentenza n. 4917/2021 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 24.5.2021 e notificata il 25.5.2021.
pagina 1 di 9 ****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1 [...]
, al fine di sentirla condannare – ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. Controparte_1
2043 c.c. – al risarcimento di tutti i danni (quantificati in euro 10.908,38 o in altra somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria) da lei (dall'attrice, si intende) patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 5.9.2012, alle ore 9:00 circa, in Ponticelli (Napoli), allorquando, secondo la prospettazione dei fatti contenuta in citazione, mentre si accingeva ad entrare nella sala di ingresso della stazione della circumvesuviana “ (la Controparte_2 cui manutenzione era affidata alla società convenuta), era scivolata su un gradino rotto e reso viscido dalla presenza di liquidi putridi, rovinando al suolo e riportando lesioni per le quali era stato necessario il ricorso alle cure mediche del Presidio Ospedaliero Villa Betania di Napoli, ove i sanitari le avevano diagnosticato la “frattura del malleolo peroneale a destra”, con postumi permanenti nella misura del 6%, ITT per 35 gg. e ITP al 50% per 40 gg.
Costituitasi in giudizio, l a aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, Controparte_1 sostenendo che le scale della stazione fossero in buono stato manutentivo poiché sottoposte a Controparte_2 pulizia costante (avendo il personale della impresa di pulizia, in servizio presso la stazione oggetto di causa, precisato che proprio quella mattina, dalle ore 7:00 alle ore 12:00, oltre ad essere stata pulita l'intera stazione, non si fosse verificato alcun incidente) e che l'evento lesivo fosse addebitabile esclusivamente ad una disattenzione dell'attrice al momento del presunto (e non provato) evento lesivo.
Il Tribunale di Napoli, all'esito dell'istruttoria (ctu medico - legale e prova testimoniale), con la sentenza n.
4917/2021 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda di , ponendo definitivamente a Parte_1 carico di quest'ultima le spese di consulenza tecnica d'ufficio e condannandola (in base al principio della soccombenza) al pagamento dei compensi professionali (liquidati in €.4.835,00 come per legge) in favore dell'ente convenuto.
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo che non vi fosse la prova della dinamica così come descritta dall'attrice in citazione (ossia che fosse scivolata su un gradino rotto e reso viscido dalla presenza di liquami putridi) e che la responsabilità della caduta andasse ascritta esclusivamente a quest'ultima in quanto non era stata dimostrata, né tanto meno allegata, una condizione di non visibilità del gradino e/o di una qualsiasi altra anomalia che avrebbe potuto causare l'inciampo.
Secondo il Tribunale, in particolare: “La foto n. 4 indicata dalla teste mostra una piccola rottura di pochi centimetri sul bordo di marmo del gradino che è talmente piccola da non ridurre in modo significativo l'area della superficie del piano di appoggio del piede. Neppure crea un dislivello o una condizione di instabilità o di scivolosità di tale piano di appoggio. Di conseguenza, il gradino non appare intrinsecamente idoneo a causare l'inciampo. Ne consegue che, poiché il gradino,
pagina 2 di 9 benché leggermente rotto, non era intrinsecamente idoneo a causare né uno scivolamento, né un inciampo, la caduta può spiegarsi solo col fatto che l'attrice non mise correttamente il piede sul piano di appoggio del gradino.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 4917/2021 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
Con il primo ha lamentato la violazione del disposto dell'art. 2051 c.c., sostenendo che il primo giudice avesse disatteso il carattere oggettivo della responsabilità dell' , tenuto alla manutenzione della Controparte_1 circumvesuviana a regola d'arte e alla segnalazione dell'anomalia.
In particolare, secondo l'appellante, non potendo il danneggiato essere gravato anche della prova dell'insidia e del trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., così come della condotta omissiva o commissiva del custode (dovendo invero limitarsi a dimostrare la sussistenza dell'evento ed il suo rapporto di causalità con la cosa), ha sostenuto di avere fornito tali prove attraverso l'escussione dei testi, avendo essi confermato che l'evento si era verificato a causa della rottura del gradino posto all'ingresso della stazione, reso viscido dalla presenza di liquidi.
Con il secondo motivo ha criticato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale, Parte_1 nell'interpretare erroneamente le risultanze istruttorie, le ha attribuito la responsabilità esclusiva dell'accaduto.
Sul punto ha evidenziato che, alla luce del materiale probatorio in atti, il suo (dell'attrice, si intende) comportamento non avrebbe potuto - in quanto privo di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità - interrompere il nesso causale tra bene in custodia ed evento dannoso, potendo, tutt'al più, concorrere al verificarsi di tale evento.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione del disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di primo grado illegittimamente e ingiustamente interpretato le prove testimoniali, avendo i testi escussi confermato l'assunto dedotto nel libello introduttivo, riferendo che ella cadde a causa di un gradino rotto e coperto di liquidi oleosi, inciampando per tali motivi.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame ha sostenuto, in subordine, che la propria domanda Parte_1 meritasse accoglimento quantomeno ai sensi dell'art. 2043 c.c., avendo ella dimostrato l'anomalia del bene di proprietà dell'Ente convenuto e l'esistenza della c.d. insidia o trabocchetto, rappresentata dalla presenza della rottura del gradino e della sua scivolosità, peraltro senza che fosse visibile e prevedibile, non essendo in alcun modo segnalata.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha così concluso: “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 4917/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, sussistendo i presupposti previsti dalla legge, in quanto l'appellante versa in precarie condizioni economiche essendo una pensionata minima;
2) nel merito, accertare e dichiarare l' in p.l.r.p.t., unico Controparte_1 ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; 3) in via gradata, accertare e dichiarare l' Controparte_1 pagina 3 di 9 in p.l.r.p.t., responsabile del sinistro per cui è causa in misura concorsuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2051 e 1227 c.c.; 4) in via ancora più subordinata e gradata, accertare e dichiarare l'Ente in p.l.r.p.t., unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa, Controparte_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i motivi tutti di cui in premessa;
5) per l'effetto condannare l' in p.l.r.p.t., al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti dalla sig.ra , a seguito delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa per i danni patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 compreso danno biologico, danno morale, ITP e ITT, incidente sulla capacità lavorativa specifica, per spese mediche, per spostamenti e per qualunque altra voce di danno, che si quantificano in € 10.908,38 come da relazione medico legale di parte depositata in atti, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali, con rivalutazione monetaria secondo ISTAT ed interessi legali dalla domanda;
6) in caso di conferma della sentenza impugnata, riformulare in ogni caso il capo relativo alle spese processuali, nel senso di compensare o ridurre l'importo liquidato, poiché non corrispondente ai parametri previsti dalla normativa vigente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 3.8.2021, l ha contestato Controparte_1
l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata e con il favore delle spese del grado di giudizio.
Con ordinanza del 2.11.2021 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 28.2.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 23.4.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 20.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 12.5.2025 sia dalla difesa di che dalla difesa dell' Parte_1 [...]
, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20.5.2025, con la concessione alle parti, Controparte_1 ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dall'ente appellato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile,
pagina 4 di 9 ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
****
Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne Parte_1 rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte, essendo corretta la decisione del primo giudice, sia pure integrandone la motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n.
26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Ciò valutando congiuntamente i motivi di gravame, in quanto strettamente connessi.
Va innanzitutto riportata la condivisibile impostazione seguita, anche di recente, dalla Suprema Corte, in merito alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., norma specificamente applicabile al caso di specie (e non anche quella generale di cui all'art. 2043 c.c., trattandosi, per l'appunto, di danni cagionati, secondo la prospettazione attorea, dall'anomalia del bene custodito dalla parte convenuta/appellante).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
pagina 5 di 9 Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Applicando tali principi al caso di specie, ad avviso di questa Corte il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha fatto corretta applicazione dell'art. 2051 c.c., ritenendo sostanzialmente che, sulla base delle risultanze istruttorie, non fosse stata raggiunta la prova certa e tranquillizzante dell'esatta dinamica così come descritta dall'attrice - e, in particolare, della sussistenza del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento lesivo occorso all'appellante – e che, invece, il comportamento colposo della danneggiata avesse integrato il c.d. caso fortuito, con conseguente esclusione della invocata responsabilità del custode (ossia della società convenuta).
Al riguardo va detto quanto segue.
Innanzitutto va rilevato che dei due testimoni escussi solo , nuora dell'attrice, aveva confermato Testimone_1 che “la pavimentazione era scivolosa, come se fosse cosparsa di una patina di olio” (cfr. verbale di udienza del
7.4.2016, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), mentre il teste , escusso Tes_2 all'udienza del 20.4.2017 (cfr. il relativo verbale, ridepositato in questo grado dall'appellato), aveva dichiarato:
“…non ricordo se pioveva o meno, ma ricordo che sul gradino c'era del liquido oleoso, anzi preciso che so solo che il gradino era scassato. Non sono sicuro che ci fosse del liquido.”.
pagina 6 di 9 Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, dunque, la presenza di una sostanza oleosa, che avrebbe reso scivoloso il gradino, non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di entrambi i testimoni escussi.
Anzi, va sottolineato che dalle dette dichiarazioni è emersa una netta discrasia, sul punto.
E una discrasia si riscontra anche tra la dinamica descritta dal legale dell'attrice nelle lettere di messa in mora inviate, rispettivamente, alla e alla (ridepositate in questo grado dall'appellato), e Controparte_3 CP_4 quella riportata nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado.
Ed infatti, mentre nelle lettere di messa in mora il legale di aveva descritto il sinistro sostenendo Parte_1 che la propria assistita fosse scivolata a causa di “gradini resi viscidi per la presenza di liquami”, nell'atto di citazione la caduta era stata, invece, addebitata alla presenza di “un gradino rotto e reso viscido dalla presenza di liquami”.
A ciò va aggiunto, quanto alla rottura del gradino, che il tribunale ha correttamente ritenuto che, trattandosi di una rottura (insistente sul bordo di marmo del gradino) talmente piccola da non ridurre in modo significativo l'area della superficie del piano di appoggio del piede, non creando neppure un dislivello o una condizione di instabilità o di scivolosità di tale piano di appoggio, il gradino non apparisse intrinsecamente idoneo a causare l'inciampo, potendo così la caduta spiegarsi solo nel senso che l'attrice non mise correttamente il piede sul piano di appoggio del gradino.
Invero, dalla documentazione fotografica agli atti (ridepositata telematicamente in questo grado sia dall'appellante che dall'appellato) emerge soltanto una piccola rottura localizzata sul margine del gradino, la cui conformazione rende difficile considerarla come fonte di pericolo per la circolazione dei pedoni.
E, sempre da tale documentazione fotografica risulta che, a parte tale piccola rottura, sia il gradino in questione che l'intera pavimentazione di cui esso faceva parte fossero in buono stato manutentivo.
Ragion per cui è ragionevole ritenere che l'attrice potesse comunque agevolmente accorgersi di tale lieve spaccatura ed evitarla, usando l'ordinaria diligenza nell'utilizzo del bene pubblico, anche considerato che il sinistro, come dalla stessa dedotto in citazione, era avvenuto alle ore 9:00 circa di un giorno (il 5) di settembre.
In conclusione, le segnalate incongruenze circa la dinamica del sinistro, insieme alle condizioni di visibilità della lieve spaccatura del gradino in questione, portano a condividere il giudizio del tribunale in merito alla sussistenza del c.d. caso fortuito, integrato dal comportamento negligente della danneggiata e, quindi, in ordine all'esclusione della responsabilità del custode (ossia dell' . Controparte_1
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per pagina 7 di 9 tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024,
n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della parte appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €. 26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore indeterminabile (ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia.
Ciò in ragione della formula utilizzata dall'appellante nel quantificare la somma richiesta a titolo risarcitorio, ossia
“€ 10.908,38 come da relazione medico legale di parte depositata in atti, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali”, posto che, secondo quanto chiarito di recente dalla
Suprema Corte, a Sezioni Unite, in caso di rigetto integrale della domanda, la clausola che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo ma contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” o similare, può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile soltanto laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore, come nel caso di specie, a quella consentita in base alla quantificazione espressa (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805).
****
Va anche precisato che nelle conclusioni dell'atto di appello aveva anche chiesto che, in caso di Parte_1 conferma della sentenza impugnata, fosse riformulato in ogni caso il capo relativo alle spese processuali, nel senso di compensare o ridurre l'importo liquidato, poiché non corrispondente ai parametri previsti dalla normativa vigente.
Ma, anche a voler considerare insito in tale domanda anche un ulteriore motivo di appello (concernente la critica alla liquidazione dei compensi del primo grado operata dal Tribunale di Napoli), tale motivo è comunque infondato.
Non risultavano sussistenti, infatti, né i presupposti di cui all'art. 92, co.2, c.p.c. (anche dopo la formulazione scaturente dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale) per la compensazione delle spese di lite (ciò a fronte della totale soccombenza dell'attrice in relazione alla domanda risarcitoria proposta), né quelli per la invocata riduzione - in base ai parametri previsti dal DM n.55/2014- dell'importo liquidato dal Tribunale.
Sul punto si rileva, invero, che il primo giudice, nel liquidare i compensi (in favore della parte vittoriosa) nella misura complessiva di euro 4.835,00, ha applicato i parametri (medi) previsti dalla tabella 2 (riguardante i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale) allegata al D.M. n.55/2014 con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00 anziché, come avrebbe dovuto (secondo quanto sopra chiarito in relazione alla clausola adottata dalla pagina 8 di 9 stessa attrice nella quantificazione del danno richiesto), tenendo conto dello scaglione superiore (da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00), trattandosi di causa di valore indeterminabile (ex art. 5, co.6, di tale decreto).
Dunque si è trattato di una liquidazione che, sebbene operata erroneamente in relazione ad uno scaglione diverso (ma inferiore) rispetto a quello al quale il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto fare riferimento, è risultata comunque più favorevole per l'attrice soccombente (e, di conseguenza, meno vantaggiosa per la controparte vittoriosa).
Ragion per cui tale liquidazione, in virtù del divieto di reformatio in pejus ed in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte appellata, non può essere modificata in questa sede (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
29/05/2023, n. 14947).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2993/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4917/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 24.5.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'Ente in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del presente grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dei cui all'art. 13, co. 1 – quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.9.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2993 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Saggese. Parte_1 C.F._1
- PARTE APPELLANTE-
e
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Maria.
- PARTE APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4917/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
24.5.2021 e notificata il 25.5.2021, in tema di risarcimento danni cagionati da cosa in custodia”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 12.5.2025 sia dalla difesa di che dalla difesa dell Parte_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (notificato a mezzo PEC il 24.06.2021), ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, l proponendo appello avverso la sentenza n. 4917/2021 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 24.5.2021 e notificata il 25.5.2021.
pagina 1 di 9 ****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1 [...]
, al fine di sentirla condannare – ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. Controparte_1
2043 c.c. – al risarcimento di tutti i danni (quantificati in euro 10.908,38 o in altra somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria) da lei (dall'attrice, si intende) patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 5.9.2012, alle ore 9:00 circa, in Ponticelli (Napoli), allorquando, secondo la prospettazione dei fatti contenuta in citazione, mentre si accingeva ad entrare nella sala di ingresso della stazione della circumvesuviana “ (la Controparte_2 cui manutenzione era affidata alla società convenuta), era scivolata su un gradino rotto e reso viscido dalla presenza di liquidi putridi, rovinando al suolo e riportando lesioni per le quali era stato necessario il ricorso alle cure mediche del Presidio Ospedaliero Villa Betania di Napoli, ove i sanitari le avevano diagnosticato la “frattura del malleolo peroneale a destra”, con postumi permanenti nella misura del 6%, ITT per 35 gg. e ITP al 50% per 40 gg.
Costituitasi in giudizio, l a aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, Controparte_1 sostenendo che le scale della stazione fossero in buono stato manutentivo poiché sottoposte a Controparte_2 pulizia costante (avendo il personale della impresa di pulizia, in servizio presso la stazione oggetto di causa, precisato che proprio quella mattina, dalle ore 7:00 alle ore 12:00, oltre ad essere stata pulita l'intera stazione, non si fosse verificato alcun incidente) e che l'evento lesivo fosse addebitabile esclusivamente ad una disattenzione dell'attrice al momento del presunto (e non provato) evento lesivo.
Il Tribunale di Napoli, all'esito dell'istruttoria (ctu medico - legale e prova testimoniale), con la sentenza n.
4917/2021 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda di , ponendo definitivamente a Parte_1 carico di quest'ultima le spese di consulenza tecnica d'ufficio e condannandola (in base al principio della soccombenza) al pagamento dei compensi professionali (liquidati in €.4.835,00 come per legge) in favore dell'ente convenuto.
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo che non vi fosse la prova della dinamica così come descritta dall'attrice in citazione (ossia che fosse scivolata su un gradino rotto e reso viscido dalla presenza di liquami putridi) e che la responsabilità della caduta andasse ascritta esclusivamente a quest'ultima in quanto non era stata dimostrata, né tanto meno allegata, una condizione di non visibilità del gradino e/o di una qualsiasi altra anomalia che avrebbe potuto causare l'inciampo.
Secondo il Tribunale, in particolare: “La foto n. 4 indicata dalla teste mostra una piccola rottura di pochi centimetri sul bordo di marmo del gradino che è talmente piccola da non ridurre in modo significativo l'area della superficie del piano di appoggio del piede. Neppure crea un dislivello o una condizione di instabilità o di scivolosità di tale piano di appoggio. Di conseguenza, il gradino non appare intrinsecamente idoneo a causare l'inciampo. Ne consegue che, poiché il gradino,
pagina 2 di 9 benché leggermente rotto, non era intrinsecamente idoneo a causare né uno scivolamento, né un inciampo, la caduta può spiegarsi solo col fatto che l'attrice non mise correttamente il piede sul piano di appoggio del gradino.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 4917/2021 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
Con il primo ha lamentato la violazione del disposto dell'art. 2051 c.c., sostenendo che il primo giudice avesse disatteso il carattere oggettivo della responsabilità dell' , tenuto alla manutenzione della Controparte_1 circumvesuviana a regola d'arte e alla segnalazione dell'anomalia.
In particolare, secondo l'appellante, non potendo il danneggiato essere gravato anche della prova dell'insidia e del trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., così come della condotta omissiva o commissiva del custode (dovendo invero limitarsi a dimostrare la sussistenza dell'evento ed il suo rapporto di causalità con la cosa), ha sostenuto di avere fornito tali prove attraverso l'escussione dei testi, avendo essi confermato che l'evento si era verificato a causa della rottura del gradino posto all'ingresso della stazione, reso viscido dalla presenza di liquidi.
Con il secondo motivo ha criticato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale, Parte_1 nell'interpretare erroneamente le risultanze istruttorie, le ha attribuito la responsabilità esclusiva dell'accaduto.
Sul punto ha evidenziato che, alla luce del materiale probatorio in atti, il suo (dell'attrice, si intende) comportamento non avrebbe potuto - in quanto privo di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità - interrompere il nesso causale tra bene in custodia ed evento dannoso, potendo, tutt'al più, concorrere al verificarsi di tale evento.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione del disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di primo grado illegittimamente e ingiustamente interpretato le prove testimoniali, avendo i testi escussi confermato l'assunto dedotto nel libello introduttivo, riferendo che ella cadde a causa di un gradino rotto e coperto di liquidi oleosi, inciampando per tali motivi.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame ha sostenuto, in subordine, che la propria domanda Parte_1 meritasse accoglimento quantomeno ai sensi dell'art. 2043 c.c., avendo ella dimostrato l'anomalia del bene di proprietà dell'Ente convenuto e l'esistenza della c.d. insidia o trabocchetto, rappresentata dalla presenza della rottura del gradino e della sua scivolosità, peraltro senza che fosse visibile e prevedibile, non essendo in alcun modo segnalata.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha così concluso: “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 4917/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, sussistendo i presupposti previsti dalla legge, in quanto l'appellante versa in precarie condizioni economiche essendo una pensionata minima;
2) nel merito, accertare e dichiarare l' in p.l.r.p.t., unico Controparte_1 ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; 3) in via gradata, accertare e dichiarare l' Controparte_1 pagina 3 di 9 in p.l.r.p.t., responsabile del sinistro per cui è causa in misura concorsuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2051 e 1227 c.c.; 4) in via ancora più subordinata e gradata, accertare e dichiarare l'Ente in p.l.r.p.t., unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa, Controparte_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i motivi tutti di cui in premessa;
5) per l'effetto condannare l' in p.l.r.p.t., al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti dalla sig.ra , a seguito delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa per i danni patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 compreso danno biologico, danno morale, ITP e ITT, incidente sulla capacità lavorativa specifica, per spese mediche, per spostamenti e per qualunque altra voce di danno, che si quantificano in € 10.908,38 come da relazione medico legale di parte depositata in atti, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali, con rivalutazione monetaria secondo ISTAT ed interessi legali dalla domanda;
6) in caso di conferma della sentenza impugnata, riformulare in ogni caso il capo relativo alle spese processuali, nel senso di compensare o ridurre l'importo liquidato, poiché non corrispondente ai parametri previsti dalla normativa vigente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 3.8.2021, l ha contestato Controparte_1
l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata e con il favore delle spese del grado di giudizio.
Con ordinanza del 2.11.2021 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 28.2.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 23.4.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 20.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 12.5.2025 sia dalla difesa di che dalla difesa dell' Parte_1 [...]
, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20.5.2025, con la concessione alle parti, Controparte_1 ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dall'ente appellato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile,
pagina 4 di 9 ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
****
Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne Parte_1 rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte, essendo corretta la decisione del primo giudice, sia pure integrandone la motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n.
26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Ciò valutando congiuntamente i motivi di gravame, in quanto strettamente connessi.
Va innanzitutto riportata la condivisibile impostazione seguita, anche di recente, dalla Suprema Corte, in merito alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., norma specificamente applicabile al caso di specie (e non anche quella generale di cui all'art. 2043 c.c., trattandosi, per l'appunto, di danni cagionati, secondo la prospettazione attorea, dall'anomalia del bene custodito dalla parte convenuta/appellante).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
pagina 5 di 9 Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Applicando tali principi al caso di specie, ad avviso di questa Corte il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha fatto corretta applicazione dell'art. 2051 c.c., ritenendo sostanzialmente che, sulla base delle risultanze istruttorie, non fosse stata raggiunta la prova certa e tranquillizzante dell'esatta dinamica così come descritta dall'attrice - e, in particolare, della sussistenza del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento lesivo occorso all'appellante – e che, invece, il comportamento colposo della danneggiata avesse integrato il c.d. caso fortuito, con conseguente esclusione della invocata responsabilità del custode (ossia della società convenuta).
Al riguardo va detto quanto segue.
Innanzitutto va rilevato che dei due testimoni escussi solo , nuora dell'attrice, aveva confermato Testimone_1 che “la pavimentazione era scivolosa, come se fosse cosparsa di una patina di olio” (cfr. verbale di udienza del
7.4.2016, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), mentre il teste , escusso Tes_2 all'udienza del 20.4.2017 (cfr. il relativo verbale, ridepositato in questo grado dall'appellato), aveva dichiarato:
“…non ricordo se pioveva o meno, ma ricordo che sul gradino c'era del liquido oleoso, anzi preciso che so solo che il gradino era scassato. Non sono sicuro che ci fosse del liquido.”.
pagina 6 di 9 Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, dunque, la presenza di una sostanza oleosa, che avrebbe reso scivoloso il gradino, non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di entrambi i testimoni escussi.
Anzi, va sottolineato che dalle dette dichiarazioni è emersa una netta discrasia, sul punto.
E una discrasia si riscontra anche tra la dinamica descritta dal legale dell'attrice nelle lettere di messa in mora inviate, rispettivamente, alla e alla (ridepositate in questo grado dall'appellato), e Controparte_3 CP_4 quella riportata nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado.
Ed infatti, mentre nelle lettere di messa in mora il legale di aveva descritto il sinistro sostenendo Parte_1 che la propria assistita fosse scivolata a causa di “gradini resi viscidi per la presenza di liquami”, nell'atto di citazione la caduta era stata, invece, addebitata alla presenza di “un gradino rotto e reso viscido dalla presenza di liquami”.
A ciò va aggiunto, quanto alla rottura del gradino, che il tribunale ha correttamente ritenuto che, trattandosi di una rottura (insistente sul bordo di marmo del gradino) talmente piccola da non ridurre in modo significativo l'area della superficie del piano di appoggio del piede, non creando neppure un dislivello o una condizione di instabilità o di scivolosità di tale piano di appoggio, il gradino non apparisse intrinsecamente idoneo a causare l'inciampo, potendo così la caduta spiegarsi solo nel senso che l'attrice non mise correttamente il piede sul piano di appoggio del gradino.
Invero, dalla documentazione fotografica agli atti (ridepositata telematicamente in questo grado sia dall'appellante che dall'appellato) emerge soltanto una piccola rottura localizzata sul margine del gradino, la cui conformazione rende difficile considerarla come fonte di pericolo per la circolazione dei pedoni.
E, sempre da tale documentazione fotografica risulta che, a parte tale piccola rottura, sia il gradino in questione che l'intera pavimentazione di cui esso faceva parte fossero in buono stato manutentivo.
Ragion per cui è ragionevole ritenere che l'attrice potesse comunque agevolmente accorgersi di tale lieve spaccatura ed evitarla, usando l'ordinaria diligenza nell'utilizzo del bene pubblico, anche considerato che il sinistro, come dalla stessa dedotto in citazione, era avvenuto alle ore 9:00 circa di un giorno (il 5) di settembre.
In conclusione, le segnalate incongruenze circa la dinamica del sinistro, insieme alle condizioni di visibilità della lieve spaccatura del gradino in questione, portano a condividere il giudizio del tribunale in merito alla sussistenza del c.d. caso fortuito, integrato dal comportamento negligente della danneggiata e, quindi, in ordine all'esclusione della responsabilità del custode (ossia dell' . Controparte_1
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per pagina 7 di 9 tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024,
n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della parte appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €. 26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore indeterminabile (ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia.
Ciò in ragione della formula utilizzata dall'appellante nel quantificare la somma richiesta a titolo risarcitorio, ossia
“€ 10.908,38 come da relazione medico legale di parte depositata in atti, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali”, posto che, secondo quanto chiarito di recente dalla
Suprema Corte, a Sezioni Unite, in caso di rigetto integrale della domanda, la clausola che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo ma contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” o similare, può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile soltanto laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore, come nel caso di specie, a quella consentita in base alla quantificazione espressa (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805).
****
Va anche precisato che nelle conclusioni dell'atto di appello aveva anche chiesto che, in caso di Parte_1 conferma della sentenza impugnata, fosse riformulato in ogni caso il capo relativo alle spese processuali, nel senso di compensare o ridurre l'importo liquidato, poiché non corrispondente ai parametri previsti dalla normativa vigente.
Ma, anche a voler considerare insito in tale domanda anche un ulteriore motivo di appello (concernente la critica alla liquidazione dei compensi del primo grado operata dal Tribunale di Napoli), tale motivo è comunque infondato.
Non risultavano sussistenti, infatti, né i presupposti di cui all'art. 92, co.2, c.p.c. (anche dopo la formulazione scaturente dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale) per la compensazione delle spese di lite (ciò a fronte della totale soccombenza dell'attrice in relazione alla domanda risarcitoria proposta), né quelli per la invocata riduzione - in base ai parametri previsti dal DM n.55/2014- dell'importo liquidato dal Tribunale.
Sul punto si rileva, invero, che il primo giudice, nel liquidare i compensi (in favore della parte vittoriosa) nella misura complessiva di euro 4.835,00, ha applicato i parametri (medi) previsti dalla tabella 2 (riguardante i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale) allegata al D.M. n.55/2014 con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00 anziché, come avrebbe dovuto (secondo quanto sopra chiarito in relazione alla clausola adottata dalla pagina 8 di 9 stessa attrice nella quantificazione del danno richiesto), tenendo conto dello scaglione superiore (da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00), trattandosi di causa di valore indeterminabile (ex art. 5, co.6, di tale decreto).
Dunque si è trattato di una liquidazione che, sebbene operata erroneamente in relazione ad uno scaglione diverso (ma inferiore) rispetto a quello al quale il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto fare riferimento, è risultata comunque più favorevole per l'attrice soccombente (e, di conseguenza, meno vantaggiosa per la controparte vittoriosa).
Ragion per cui tale liquidazione, in virtù del divieto di reformatio in pejus ed in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte appellata, non può essere modificata in questa sede (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
29/05/2023, n. 14947).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2993/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4917/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 24.5.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'Ente in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del presente grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dei cui all'art. 13, co. 1 – quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.9.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9