Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.