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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/08/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 371/2024 del Tribunale di La Spezia promossa da:
, in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2 CP_1
e quali eredi di rappresentati
[...] Parte_3 Persona_1 Parte_4 Persona_2
e difesi dall'Avv. Gianfranco Borrini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in La
Spezia, Via Tommaseo 25, come da mandato in atti
Appellanti contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e rappresentate e difese dall'Avv. Luca Controparte_3
Togliani, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in La Spezia, Via Paolo
Mantegazza n°47, come da mandato in atti Appellate
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettate le domande e le argomentazioni tutte delle appellate:
1. In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.371/2024 emessa dal Tribunale della Spezia, sez.1 civile nel giudizio n.566/2021 R.G. depositata il
17/04/2024, condannare le convenute al pagamento a titolo di risarcimento integrale e satisfattivo di tutti i danni subiti e subendi dagli appellanti, le ulteriori somme precisate in atto, anche in via equitativa, o le somme meglio ritenute dall'Ecc.ma Corte;
2. condannare altresì le convenute al pagamento in favore dell'appellante delle spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello;
3. confermare nel resto la sentenza di primo grado. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate negli atti di primo grado, come reiterate in precisazione delle conclusioni, ove ritenute necessarie dall'Ecc.ma Corte.”
Per le appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis, respingere l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n°371/2024 del Tribunale della Spezia, con condanna delle parti appellanti alla refusione dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed I.V.A..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in proprio e quale procuratore Parte_1 speciale di e CP_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4 Parte_2 rispettivamente fratelli e madre dello stesso, convenivano in giudizio Controparte_3 quale conducente del veicolo Volkswagen Polo targato tg. EK222CM, e Controparte_4
, quale compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del
[...] danno sofferto a seguito della morte del loro congiunto . Persona_2
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: -alle ore 00.50 circa del 04.06.2014,
cittadino marocchino nato il [...], mentre percorreva la S.S. Aurelia alla Persona_2 guida della sua bicicletta, veniva investito all'altezza del Km 398+350 dall'autovettura VW
Polo tg. EK222CM, condotta e di proprietà di ed assicurata per la RCA Controparte_3 presso;
non si fermava a prestare soccorso e l'intervento dei Controparte_4 CP_3 soccorsi veniva richiesto solo dopo circa 40 minuti da parte di due automobilisti sopraggiunti dopo il sinistro;
giungeva al Pronto Soccorso di La Spezia alle ore 02.33, dove Persona_2 rimaneva ricoverato in prognosi riservata fino alle 14.00 del giorno successivo quando decedeva a causa delle gravissime lesioni riportate;
IF era figlio di Per_2 Pt_2
fratello di , e;
[...] Parte_1 CP_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4
-il procedimento penale avviato nei confronti di per i reati di cui agli artt. Controparte_3
589 commi 1 e 2 c.p. e 189 commi 6 e 7 C.d.S., era definito in data 17.02.16 con sentenza ex art. 444 c.p.p. n.150/2016; -in sede stragiudiziale , quale Controparte_4 assicuratore per la RCA del veicolo investitore, mediante tre pagamenti in data 29.08.14,
25.09.14 e 18.11.14, corrispondeva agli attori, a titolo di offerta reale di risarcimento in via transattiva, la somma complessiva di € 345.000,00 liquidata cumulativamente a Parte_1 in forza della procura speciale allo stesso rilasciata dagli altri congiunti, così
[...] espressamente ripartita: (madre non convivente) € 171.913,34; Parte_2 Parte_1
(fratello convivente) € 63.165,30; (fratello non convivente) € 26.905,34;
[...] CP_1
(sorella non convivente) € 26.905,34; (fratello non convivente) € Parte_3 Persona_1
26.905,34; (fratello non convivente) € 26.905,34; rimborso delle spese funerarie Parte_4
€ 2.300,00; -ritenendo gli importi corrisposti da non satisfattivi l'integrale risarcimento CP_4 dei danni causati dall'evento, in proprio e quale procuratore speciale degli Parte_1 altri congiunti, introduceva il giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia.
Gli attori domandavano il risarcimento del danno catastrofale, morale, esistenziale e per perdita di chance patito dal congiunto, oltre al risarcimento del danno patrimoniale emergente subito per le spese funebri sostenute. I fratelli non conviventi e la madre del de cuius richiedevano, inoltre, il riconoscimento del danno da lucro cessante consistente nella perdita dell'apporto economico rappresentato dalle somme di denaro che Persona_2 inviava loro periodicamente.
Si costituiva in giudizio unitamente all'assicurata i Controparte_4 Controparte_3 quali non contestavano l'esclusiva responsabilità di quest'ultima ma contestavano la quantificazione del danno, ritenendo che le somme corrisposte in fase stragiudiziale fossero idonee a risarcire il danno subito. In particolare riconoscevano la sussistenza del danno emergente ma non quella del danno da perdita di chance, né terminale o catastrofale, e ritenevano non provato il danno patrimoniale da lucro cessante.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente e mediante espletamento di CTU volta ad esaminare la domanda relativa al risarcimento richiesto per perdita di chance di sopravvivenza, ritenuta pacifica la dinamica del sinistro, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “-accerta la responsabilità esclusiva di per il sinistro che Controparte_3 ha cagionato il decesso di e per l'effetto - 1) condanna Persona_2 Controparte_4
rappresentanza generale per l'Italia e in solido, al pagamento in
[...] Controparte_3 favore di: in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
quali eredi di della CP_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4 Persona_2 somma complessiva di € 7.500,00, oltre agli accessori come indicato in parte motiva;
-2) liquida il danno complessivo iure proprio subito dagli attori a seguito del predetto sinistro nella somma capitale di € 489.774,00 così suddivisa: € 178.345,00 - Parte_2
€ 97.900, 40 - € 54.064,00 -Aziza € 54.064,00 - Parte_1 Persona_1 Per_2 CP_1
€ 54.064,40 -Fatima € 51.342,00 -3) condanna
[...] Per_2 Controparte_4 rappresentanza generale per l'Italia e in solido tra loro, al pagamento Controparte_3 in favore degli attori della differenza tra la somma di cui al precedente punto 2 (da devalutarsi alla data del sinistro) e gli importi sino ad oggi corrisposti dalla compagnia assicuratrice
(parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento degli acconti e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza;
-condanna rappresentanza generale per Controparte_4
l'Italia e in solido tra loro, al pagamento a favore degli attori della Controparte_3 somma di € 16.150,90 per spese legali stragiudiziali;
-condanna Controparte_4 rappresentanza generale per l'Italia e in solido al pagamento a favore Controparte_3 degli attori delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, € 545,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario. Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.”
Era escluso quindi il danno da lucida agonia, stante lo stato di coma in cui versava il de cuius successivamente all'incidente ed era riconosciuto Il danno biologico terminale patito dal de cuius, risarcito in favore degli attori secondo le rispettive quote ereditarie, oltre il danno patito iure proprio dagli attori.
Avverso la pronuncia proponevano appello in proprio e quale procuratore Parte_1 speciale di e Parte_2 CP_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4 censurando la statuizione di prime cure per: 1) Violazione dell'art. 113 C.P.C. - Violazione di legge – Error in iudicando - non corretta applicazione delle “tabelle” milanesi di liquidazione del danno parametro e) , parametro d) - errata applicazione delle norme di cui agli artt.1226
c.c. e 2727 c.c. in relazione al capo della decisione relativo al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale;
illogicità, contraddittorietà delle motivazioni, mancata ammissione istanze istruttorie. A) Errata interpretazione/applicazione dei criteri interpretativi parametro e) delle tabelle milanesi 2022: illogicità, contraddittorietà delle motivazioni, mancata ammissione istanze istruttorie;
B) Errata interpretazione-applicazione dei criteri interpretativi
Parametro D) delle tabelle milanesi 2022; 2) Violazione art. 113 C.P.C. in relazione all'art. 1223 e 1226 c.c. ; violazione art. 115 C.P.C. Vizio di motivazione, mancata ammissione della prova, errata valutazione dei documenti in causa;
violazione art. 116 C.P.C. - in punto di riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante;
3) Violazione di legge art.113
C.P.C. in relazione agli artt.1223, 1226, 2043, 2056 c.c. - mancato/parziale riconoscimento del danno emergente relativo alle spese di assistenza legale giudiziali e stragiudiziali, già sostenute dagli attori. Errata interpretazione di legge, travisamento, rimborso spese legali fase stragiudiziale e di assistenza nel processo penale a carico della convenuta CP_3
.
[...]
Si costituivano in giudizio e chiedendo respingere Controparte_4 Controparte_3
l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la gravata sentenza del Tribunale di La Spezia.
Rinviata la causa per essere trattenuta in decisione, con provvedimento del 10.7.2025 il
Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data
08.07.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello attiene alla liquidazione del danno parentale. La sentenza appellata ha fatto applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2022, dando atto che “Il Sig. - vittima primaria - aveva 39 anni, la madre – non convivente - Parte_5
66 , i fratelli: – convivente - 34, 40, 42, 37 e 32, Parte_1 Per_3 Pt_3 Pt_4 CP_1 questi ultimi non erano conviventi. L'età della vittima primaria e dei congiunti superstiti, porta
a concludere che l'elisione del rapporto parentale sia avvenuta in modo del tutto prematuro rispetto a quanto statisticamente ci si potrebbe aspettare sulla base della durata della vita media. Con riferimento all'intensità della relazione con la vittima, è pacifico che il deceduto CP_ convivesse in unicamente con il fratello mentre la madre e gli altri fratelli Parte_1 erano rimasti in Marocco, pertanto, in assenza di dimostrazione riguardante viaggi periodici di rientro nel Paese di origine compiuti dal ( che peraltro, possono essere altresì Per_2 ritenuti improbabili in quanto - come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta
– il de cuius per diversi anni è stato privo di permesso di soggiorno ), si deve presumere che
i rapporti con la famiglia d'origine fossero limitati a contatti telefonici, di cui peraltro si ignora la frequenza. Parte attrice ha altresì sostenuto che il fornisse sostegno economico Per_2 alla propria famiglia di origine in adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge Marocchina, tuttavia non si è in grado di verificare la veridicità di tale affermazione perché la documentazione “a campione” inerente tali versamenti, allegata dalla parte, non permette in alcun modo di comprendere da chi provenissero le somme inviate tramite “Western Union”
e neppure con quale frequenza e per quali importi. Tali circostanze non consentirebbero di attribuire alcun punteggio ulteriore in relazione al parametro e). Si deve tuttavia osservare che il comportamento della convenuta conducente del veicolo investitore, che si è allontanata dal luogo teatro del sinistro, senza prestare soccorso al ferito, che in condizioni gravissime è rimasto abbandonato sul ciglio della strada per circa 40 minuti, fino a quando non è stato soccorso da altri automobilisti, con il decorso di ulteriore mezz'ora per l'arrivo dei soccorsi, abbia cagionato ai suoi congiunti una sofferenza particolarmente intensa e superiore rispetto a quella che fisiologicamente sarebbe loro derivata nel caso in cui avessero saputo che il proprio congiunto era stato immediatamente soccorso ed assistito.
Si ritiene pertanto che, alla luce di quanto esposto, nel caso concreto ed in merito al punto
e) possano essere attribuiti 15 punti alla madre del de cuius per il particolare legame che, in assenza di diverse evidenze probatorie contrarie, lega genitori e figli, seppure fisicamente lontani, nonchè in ragione della sofferenza derivante dall'evento innaturale rappresentato dalla sopravvivenza di un genitore al proprio figlio, con una sofferenza acuita dalle modalità con cui il sinistro si è verificato. Si ritiene per tale ultimo motivo che stesso punteggio possa essere attribuito al fratello convivente Ad ognuno degli altri fratelli potranno essere Parte_1 invece attribuiti 5 punti.”
Parte appellante assume l'erronea valutazione di applicazione del parametro e), laddove sono attribuiti solamente 5 punti ai fratelli non conviventi, anziché il valore “medio” di 15 punti previsto dalle tabelle, secondo il danno presunto da ritenersi alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, deducendo che era onere del convenuto fornire la prova della sussistenza di un danno di grado inferiore al “medio” in capo al superstite per la perdita del congiunto. Assume la contraddittorietà della decisione nel respingere le istanze istruttorie volte a provare l'intensità del rapporto tra i congiunti e la vittima, sottolineando che vittima del sinistro ha convissuto per oltre trenta anni con i suoi familiari superstiti.
La richiesta è quindi di ottenere un punteggio di 15 anche per ciascuno dei quattro fratelli non conviventi.
È altresì lamentata da parte appellante l'errata applicazione dei criteri interpretativi del parametro d).
Si tratta del parametro relativo alla sopravvivenza di altri congiunti.
La sentenza appellata considera non attribuibile alcun punto nel caso in cui i congiunti sopravvissuti siano in misura superiore a 3, perché ciò determinerebbe “l'esistenza di una
“rete familiare” idonea ad escludere la “solitudine” dei congiunti superstiti;
favorendone altresì l'elaborazione del lutto”.
Secondo gli appellanti in caso di 4 o più superstiti devono invece essere riconosciuti 6 punti a ciascuno agli stessi a titolo di risarcimento del danno parentale non patrimoniale e quindi
- per la madre: punto € 3365,00 per 6 punti = Euro 20.190.00, - per ciascun fratello: Pt_6 Pt_7
€ 1461.20 per 6 punti = Euro 8767.20, e così in totale : € 64.026.00= o comunque
[...]
l'importo meglio ritenuto dall'Ecc.ma Corte, oltre rivalutazione ed interessi.
Gli appellati e deducono la mancata reiterazione da parte della controparte CP_3 CP_4 delle istanze istruttorie relative alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in sede di udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado.
Orbene, gli attori in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni così instavano:
“Si reiterano inoltre le istanze istruttorie già precisate nella memoria ex art. 183 VI° co. n.2
c.p.c., in punto di accertamento del danno patrimoniale subito relativamente all'attività lavorativa espletata dalla vittima Sig. ”. Persona_2
Effettivamente, quindi, in assenza di elementi di valutazione che non possono più essere ritualmente forniti, alla luce della mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, non vi sono ragioni per addivenire a diversa valutazione.
Del tutto conforme alle tabelle ed alla valutazione equitativa è l'attribuzione operata in sentenza di 15 punti alla madre del de cuius e al fratello convivente e la distinzione Parte_1 con gli altri fratelli non conviventi, considerata la situazione di obiettiva lontananza degli stessi.
Quanto alla mancata attribuzione di ulteriori punti in considerazione dei familiari sopravvissuti, l'allegato alle tabelle non prevede l'assegnazione di ulteriori punti nel caso i superstiti siano più di tre. Il primo motivo deve essere conclusivamente disatteso.
Con il secondo motivo è dedotta l'erroneità della statuizione sotto il profilo del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da “lucro cessante” in capo ai familiari eredi della vittima.
La sentenza impugnata ha affermato che è rimasto indimostrato che inviasse Persona_2 periodicamente somme di denaro alla propria famiglia di origine, in quanto i tre documenti
“Money transfer”, “Western Union” depositati ( doc. 32 ), oltre a non essere sufficienti al fine di dimostrare periodicità ed entità degli importi inviati, non indicano neppure il nominativo del defunto quale “Expediteur”.
Secondo l'assunto di parte appellante vi sarebbe prova che (dall'estratto contributivo C2) che il de cuius abbia svolto l'attività di collaboratore domestico, poi muratore e collaboratore del fratello in attività commerciale. Parte_1
Asseriscono quindi che a fronte di un reddito percepito di circa 800/900 euro mensili, un terzo di tale somma veniva inviata in Marocco per sostenere la famiglia di origine, sottolineando che la vittima era titolare di un conto corrente – carta conto rapp. N. 35315645
- presso Credit Agricole Carispezia.
In ogni caso insistono per una liquidazione del danno anche in via equitativa. CP_ Parte appellata rileva che l'attività lavorativa svolta dalla vittima in risulta molto ridotta e difetta la prova della retribuzione percepita e dell'invio di somme di denaro in Marocco.
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti la prova non è raggiunta.
Va infatti evidenziato che dal C2 storico il de cuius risultava disoccupato, mentre era occupato come collaboratore domestico per qualche mese nel 2009 e poi come operaio edile per un anno nel periodo 2011-2012. E'altresì documentata l'apertura di un conto corrente, in attivo, oltre tre ricevute di trasferimento di denaro tramite Western Union dalle quali non è con chiarezza evincibile l'assunto degli appellanti.
I capitoli di prova richiamati in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado sono generici, quanto alle indicazioni temporali, alla quantificazione di reddito percepito, ed alle somme inviate;
pertanto la mancata ammissione trova conferma, appunto stante l'irrilevanza ai fini decisori conseguente alla genericità delle allegazioni (“Vero che durante la sua permanenza in Italia il Signor ha collaborato con il fratello Persona_2 Parte_1 nell'attività di vendita ambulante da questi svolta, condividendone i profitti?”. - “Vero che CP_ durante la sua permanenza in il Signor ha svolto l'attività di manovale Persona_2 edile?”. - “Vero che, il Sig. ha prestato la propria attività lavorativa presso la Persona_2 CP_ ditta Nuova Edilizia Romitese?”. - “Vero che durante la sua permanenza in il Signor
ha svolto l'attività di collaboratore domestico?”. - “Vero che il Signor Persona_2 [...]
contribuiva al pagamento del canone di locazione dell'appartamento condiviso con Per_2
CP_ il fratello ”. - “Vero che durante la sua permanenza in il Signor Parte_1
[...]
provvedeva ad inviare somme di denaro ai familiari residenti in [...]?”. - “Vero Per_2
CP_ che il Sig. si è trasferito in dopo la morte del padre?”). Persona_2
Il motivo conclusivamente non trova accoglimento.
Con il terzo motivo è chiesto il riconoscimento del diritto degli eredi al rimborso integrale delle spese legali sostenute prima del giudizio in quanto necessitate e comprovate documentalmente (differenza residua pari ad Euro 18349,10), assumendo parte appellante che le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente. Sono altresì chieste le spese di assistenza legale nel procedimento penale.
La sentenza appellata richiama la fattura n 58/2014 emessa dall'avv per Controparte_5
l'importo di € 34.500,00 (e non per il maggior importo richiesto di € 40.952,14) e dallo stesso quietanzata, così statuendo: “Detta fattura si riferisce all'assistenza stragiudiziale prestata in favore degli Eredi del Sig. nella trattativa con la GN , nonché in Per_2 CP_4 relazione al procedimento penale aperto nei confronti di conclusosi con Controparte_3 sentenza di patteggiamento. Appare documentato e non contestato l'intervento in tale fase dell'avv. al quale la in data 18/11/2014 aveva inviato l'offerta di ulteriori € CP_5 CP_4
285.000,00 oltre agli € 60.000,00 già corrisposti ( si vedano docc. 51, 53 ). Pertanto sulla base della tariffa professionale vigente all'epoca dei fatti ( 2014-2018 ) e sulla base dell'importo di € 345.000,00 riconosciuto dalla Zurich in fase stragiudiziale e del risultato ottenuto dal legale, si ritiene corretto riconoscere l'importo medio maggiorato dell'80% come previsto da tale tariffa pari a complessivi € 12.150,90, oltre accessori di legge;
nonché
l'importo di € 4000,00 per l'assistenza penale in fase stragiudiziale, oltre accessori di legge, per un totale di € 16.150,90.”
Quindi il Tribunale ha effettuato una valutazione di congruità, statuendo che le ulteriori somme corrisposte dagli attori, superiori alla tariffa vigente ed eventualmente oggetto di accordo tra cliente ed avvocato, non possono in questa sede essere riconosciute. Tale valutazione di congruità, come correttamente rilevato dalla parte appellata, non è stata oggetto di specifica censura in appello, in quanto non sono contestati i criteri utilizzati dalla sentenza per la liquidazione dell'attività professionale resa fuori dal procedimento civile. Del resto, parte appellata richiama la produzione di n 1 dalla quale risulta che la CP_4 somma offerta dalla compagnia prima dell'instaurazione del giudizio di € 345.000,00 era espressamente indicata come “non comprensiva di onorari legali che verranno concordati al raggiungimento di accordo transattivo e bonario.”
Ne consegue il mancato accoglimento del motivo.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico di parte appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1
e quali eredi di Parte_2 CP_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4
e per l'effetto conferma la sentenza N. 371/2024 del Tribunale di La Spezia. Persona_2
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 5000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico di parte appellante.
Genova, 15.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 371/2024 del Tribunale di La Spezia promossa da:
, in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2 CP_1
e quali eredi di rappresentati
[...] Parte_3 Persona_1 Parte_4 Persona_2
e difesi dall'Avv. Gianfranco Borrini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in La
Spezia, Via Tommaseo 25, come da mandato in atti
Appellanti contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e rappresentate e difese dall'Avv. Luca Controparte_3
Togliani, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in La Spezia, Via Paolo
Mantegazza n°47, come da mandato in atti Appellate
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettate le domande e le argomentazioni tutte delle appellate:
1. In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.371/2024 emessa dal Tribunale della Spezia, sez.1 civile nel giudizio n.566/2021 R.G. depositata il
17/04/2024, condannare le convenute al pagamento a titolo di risarcimento integrale e satisfattivo di tutti i danni subiti e subendi dagli appellanti, le ulteriori somme precisate in atto, anche in via equitativa, o le somme meglio ritenute dall'Ecc.ma Corte;
2. condannare altresì le convenute al pagamento in favore dell'appellante delle spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello;
3. confermare nel resto la sentenza di primo grado. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate negli atti di primo grado, come reiterate in precisazione delle conclusioni, ove ritenute necessarie dall'Ecc.ma Corte.”
Per le appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis, respingere l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n°371/2024 del Tribunale della Spezia, con condanna delle parti appellanti alla refusione dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed I.V.A..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in proprio e quale procuratore Parte_1 speciale di e CP_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4 Parte_2 rispettivamente fratelli e madre dello stesso, convenivano in giudizio Controparte_3 quale conducente del veicolo Volkswagen Polo targato tg. EK222CM, e Controparte_4
, quale compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del
[...] danno sofferto a seguito della morte del loro congiunto . Persona_2
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: -alle ore 00.50 circa del 04.06.2014,
cittadino marocchino nato il [...], mentre percorreva la S.S. Aurelia alla Persona_2 guida della sua bicicletta, veniva investito all'altezza del Km 398+350 dall'autovettura VW
Polo tg. EK222CM, condotta e di proprietà di ed assicurata per la RCA Controparte_3 presso;
non si fermava a prestare soccorso e l'intervento dei Controparte_4 CP_3 soccorsi veniva richiesto solo dopo circa 40 minuti da parte di due automobilisti sopraggiunti dopo il sinistro;
giungeva al Pronto Soccorso di La Spezia alle ore 02.33, dove Persona_2 rimaneva ricoverato in prognosi riservata fino alle 14.00 del giorno successivo quando decedeva a causa delle gravissime lesioni riportate;
IF era figlio di Per_2 Pt_2
fratello di , e;
[...] Parte_1 CP_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4
-il procedimento penale avviato nei confronti di per i reati di cui agli artt. Controparte_3
589 commi 1 e 2 c.p. e 189 commi 6 e 7 C.d.S., era definito in data 17.02.16 con sentenza ex art. 444 c.p.p. n.150/2016; -in sede stragiudiziale , quale Controparte_4 assicuratore per la RCA del veicolo investitore, mediante tre pagamenti in data 29.08.14,
25.09.14 e 18.11.14, corrispondeva agli attori, a titolo di offerta reale di risarcimento in via transattiva, la somma complessiva di € 345.000,00 liquidata cumulativamente a Parte_1 in forza della procura speciale allo stesso rilasciata dagli altri congiunti, così
[...] espressamente ripartita: (madre non convivente) € 171.913,34; Parte_2 Parte_1
(fratello convivente) € 63.165,30; (fratello non convivente) € 26.905,34;
[...] CP_1
(sorella non convivente) € 26.905,34; (fratello non convivente) € Parte_3 Persona_1
26.905,34; (fratello non convivente) € 26.905,34; rimborso delle spese funerarie Parte_4
€ 2.300,00; -ritenendo gli importi corrisposti da non satisfattivi l'integrale risarcimento CP_4 dei danni causati dall'evento, in proprio e quale procuratore speciale degli Parte_1 altri congiunti, introduceva il giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia.
Gli attori domandavano il risarcimento del danno catastrofale, morale, esistenziale e per perdita di chance patito dal congiunto, oltre al risarcimento del danno patrimoniale emergente subito per le spese funebri sostenute. I fratelli non conviventi e la madre del de cuius richiedevano, inoltre, il riconoscimento del danno da lucro cessante consistente nella perdita dell'apporto economico rappresentato dalle somme di denaro che Persona_2 inviava loro periodicamente.
Si costituiva in giudizio unitamente all'assicurata i Controparte_4 Controparte_3 quali non contestavano l'esclusiva responsabilità di quest'ultima ma contestavano la quantificazione del danno, ritenendo che le somme corrisposte in fase stragiudiziale fossero idonee a risarcire il danno subito. In particolare riconoscevano la sussistenza del danno emergente ma non quella del danno da perdita di chance, né terminale o catastrofale, e ritenevano non provato il danno patrimoniale da lucro cessante.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente e mediante espletamento di CTU volta ad esaminare la domanda relativa al risarcimento richiesto per perdita di chance di sopravvivenza, ritenuta pacifica la dinamica del sinistro, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “-accerta la responsabilità esclusiva di per il sinistro che Controparte_3 ha cagionato il decesso di e per l'effetto - 1) condanna Persona_2 Controparte_4
rappresentanza generale per l'Italia e in solido, al pagamento in
[...] Controparte_3 favore di: in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
quali eredi di della CP_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4 Persona_2 somma complessiva di € 7.500,00, oltre agli accessori come indicato in parte motiva;
-2) liquida il danno complessivo iure proprio subito dagli attori a seguito del predetto sinistro nella somma capitale di € 489.774,00 così suddivisa: € 178.345,00 - Parte_2
€ 97.900, 40 - € 54.064,00 -Aziza € 54.064,00 - Parte_1 Persona_1 Per_2 CP_1
€ 54.064,40 -Fatima € 51.342,00 -3) condanna
[...] Per_2 Controparte_4 rappresentanza generale per l'Italia e in solido tra loro, al pagamento Controparte_3 in favore degli attori della differenza tra la somma di cui al precedente punto 2 (da devalutarsi alla data del sinistro) e gli importi sino ad oggi corrisposti dalla compagnia assicuratrice
(parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento degli acconti e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza;
-condanna rappresentanza generale per Controparte_4
l'Italia e in solido tra loro, al pagamento a favore degli attori della Controparte_3 somma di € 16.150,90 per spese legali stragiudiziali;
-condanna Controparte_4 rappresentanza generale per l'Italia e in solido al pagamento a favore Controparte_3 degli attori delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, € 545,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario. Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.”
Era escluso quindi il danno da lucida agonia, stante lo stato di coma in cui versava il de cuius successivamente all'incidente ed era riconosciuto Il danno biologico terminale patito dal de cuius, risarcito in favore degli attori secondo le rispettive quote ereditarie, oltre il danno patito iure proprio dagli attori.
Avverso la pronuncia proponevano appello in proprio e quale procuratore Parte_1 speciale di e Parte_2 CP_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4 censurando la statuizione di prime cure per: 1) Violazione dell'art. 113 C.P.C. - Violazione di legge – Error in iudicando - non corretta applicazione delle “tabelle” milanesi di liquidazione del danno parametro e) , parametro d) - errata applicazione delle norme di cui agli artt.1226
c.c. e 2727 c.c. in relazione al capo della decisione relativo al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale;
illogicità, contraddittorietà delle motivazioni, mancata ammissione istanze istruttorie. A) Errata interpretazione/applicazione dei criteri interpretativi parametro e) delle tabelle milanesi 2022: illogicità, contraddittorietà delle motivazioni, mancata ammissione istanze istruttorie;
B) Errata interpretazione-applicazione dei criteri interpretativi
Parametro D) delle tabelle milanesi 2022; 2) Violazione art. 113 C.P.C. in relazione all'art. 1223 e 1226 c.c. ; violazione art. 115 C.P.C. Vizio di motivazione, mancata ammissione della prova, errata valutazione dei documenti in causa;
violazione art. 116 C.P.C. - in punto di riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante;
3) Violazione di legge art.113
C.P.C. in relazione agli artt.1223, 1226, 2043, 2056 c.c. - mancato/parziale riconoscimento del danno emergente relativo alle spese di assistenza legale giudiziali e stragiudiziali, già sostenute dagli attori. Errata interpretazione di legge, travisamento, rimborso spese legali fase stragiudiziale e di assistenza nel processo penale a carico della convenuta CP_3
.
[...]
Si costituivano in giudizio e chiedendo respingere Controparte_4 Controparte_3
l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la gravata sentenza del Tribunale di La Spezia.
Rinviata la causa per essere trattenuta in decisione, con provvedimento del 10.7.2025 il
Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data
08.07.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello attiene alla liquidazione del danno parentale. La sentenza appellata ha fatto applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2022, dando atto che “Il Sig. - vittima primaria - aveva 39 anni, la madre – non convivente - Parte_5
66 , i fratelli: – convivente - 34, 40, 42, 37 e 32, Parte_1 Per_3 Pt_3 Pt_4 CP_1 questi ultimi non erano conviventi. L'età della vittima primaria e dei congiunti superstiti, porta
a concludere che l'elisione del rapporto parentale sia avvenuta in modo del tutto prematuro rispetto a quanto statisticamente ci si potrebbe aspettare sulla base della durata della vita media. Con riferimento all'intensità della relazione con la vittima, è pacifico che il deceduto CP_ convivesse in unicamente con il fratello mentre la madre e gli altri fratelli Parte_1 erano rimasti in Marocco, pertanto, in assenza di dimostrazione riguardante viaggi periodici di rientro nel Paese di origine compiuti dal ( che peraltro, possono essere altresì Per_2 ritenuti improbabili in quanto - come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta
– il de cuius per diversi anni è stato privo di permesso di soggiorno ), si deve presumere che
i rapporti con la famiglia d'origine fossero limitati a contatti telefonici, di cui peraltro si ignora la frequenza. Parte attrice ha altresì sostenuto che il fornisse sostegno economico Per_2 alla propria famiglia di origine in adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge Marocchina, tuttavia non si è in grado di verificare la veridicità di tale affermazione perché la documentazione “a campione” inerente tali versamenti, allegata dalla parte, non permette in alcun modo di comprendere da chi provenissero le somme inviate tramite “Western Union”
e neppure con quale frequenza e per quali importi. Tali circostanze non consentirebbero di attribuire alcun punteggio ulteriore in relazione al parametro e). Si deve tuttavia osservare che il comportamento della convenuta conducente del veicolo investitore, che si è allontanata dal luogo teatro del sinistro, senza prestare soccorso al ferito, che in condizioni gravissime è rimasto abbandonato sul ciglio della strada per circa 40 minuti, fino a quando non è stato soccorso da altri automobilisti, con il decorso di ulteriore mezz'ora per l'arrivo dei soccorsi, abbia cagionato ai suoi congiunti una sofferenza particolarmente intensa e superiore rispetto a quella che fisiologicamente sarebbe loro derivata nel caso in cui avessero saputo che il proprio congiunto era stato immediatamente soccorso ed assistito.
Si ritiene pertanto che, alla luce di quanto esposto, nel caso concreto ed in merito al punto
e) possano essere attribuiti 15 punti alla madre del de cuius per il particolare legame che, in assenza di diverse evidenze probatorie contrarie, lega genitori e figli, seppure fisicamente lontani, nonchè in ragione della sofferenza derivante dall'evento innaturale rappresentato dalla sopravvivenza di un genitore al proprio figlio, con una sofferenza acuita dalle modalità con cui il sinistro si è verificato. Si ritiene per tale ultimo motivo che stesso punteggio possa essere attribuito al fratello convivente Ad ognuno degli altri fratelli potranno essere Parte_1 invece attribuiti 5 punti.”
Parte appellante assume l'erronea valutazione di applicazione del parametro e), laddove sono attribuiti solamente 5 punti ai fratelli non conviventi, anziché il valore “medio” di 15 punti previsto dalle tabelle, secondo il danno presunto da ritenersi alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, deducendo che era onere del convenuto fornire la prova della sussistenza di un danno di grado inferiore al “medio” in capo al superstite per la perdita del congiunto. Assume la contraddittorietà della decisione nel respingere le istanze istruttorie volte a provare l'intensità del rapporto tra i congiunti e la vittima, sottolineando che vittima del sinistro ha convissuto per oltre trenta anni con i suoi familiari superstiti.
La richiesta è quindi di ottenere un punteggio di 15 anche per ciascuno dei quattro fratelli non conviventi.
È altresì lamentata da parte appellante l'errata applicazione dei criteri interpretativi del parametro d).
Si tratta del parametro relativo alla sopravvivenza di altri congiunti.
La sentenza appellata considera non attribuibile alcun punto nel caso in cui i congiunti sopravvissuti siano in misura superiore a 3, perché ciò determinerebbe “l'esistenza di una
“rete familiare” idonea ad escludere la “solitudine” dei congiunti superstiti;
favorendone altresì l'elaborazione del lutto”.
Secondo gli appellanti in caso di 4 o più superstiti devono invece essere riconosciuti 6 punti a ciascuno agli stessi a titolo di risarcimento del danno parentale non patrimoniale e quindi
- per la madre: punto € 3365,00 per 6 punti = Euro 20.190.00, - per ciascun fratello: Pt_6 Pt_7
€ 1461.20 per 6 punti = Euro 8767.20, e così in totale : € 64.026.00= o comunque
[...]
l'importo meglio ritenuto dall'Ecc.ma Corte, oltre rivalutazione ed interessi.
Gli appellati e deducono la mancata reiterazione da parte della controparte CP_3 CP_4 delle istanze istruttorie relative alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in sede di udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado.
Orbene, gli attori in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni così instavano:
“Si reiterano inoltre le istanze istruttorie già precisate nella memoria ex art. 183 VI° co. n.2
c.p.c., in punto di accertamento del danno patrimoniale subito relativamente all'attività lavorativa espletata dalla vittima Sig. ”. Persona_2
Effettivamente, quindi, in assenza di elementi di valutazione che non possono più essere ritualmente forniti, alla luce della mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, non vi sono ragioni per addivenire a diversa valutazione.
Del tutto conforme alle tabelle ed alla valutazione equitativa è l'attribuzione operata in sentenza di 15 punti alla madre del de cuius e al fratello convivente e la distinzione Parte_1 con gli altri fratelli non conviventi, considerata la situazione di obiettiva lontananza degli stessi.
Quanto alla mancata attribuzione di ulteriori punti in considerazione dei familiari sopravvissuti, l'allegato alle tabelle non prevede l'assegnazione di ulteriori punti nel caso i superstiti siano più di tre. Il primo motivo deve essere conclusivamente disatteso.
Con il secondo motivo è dedotta l'erroneità della statuizione sotto il profilo del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da “lucro cessante” in capo ai familiari eredi della vittima.
La sentenza impugnata ha affermato che è rimasto indimostrato che inviasse Persona_2 periodicamente somme di denaro alla propria famiglia di origine, in quanto i tre documenti
“Money transfer”, “Western Union” depositati ( doc. 32 ), oltre a non essere sufficienti al fine di dimostrare periodicità ed entità degli importi inviati, non indicano neppure il nominativo del defunto quale “Expediteur”.
Secondo l'assunto di parte appellante vi sarebbe prova che (dall'estratto contributivo C2) che il de cuius abbia svolto l'attività di collaboratore domestico, poi muratore e collaboratore del fratello in attività commerciale. Parte_1
Asseriscono quindi che a fronte di un reddito percepito di circa 800/900 euro mensili, un terzo di tale somma veniva inviata in Marocco per sostenere la famiglia di origine, sottolineando che la vittima era titolare di un conto corrente – carta conto rapp. N. 35315645
- presso Credit Agricole Carispezia.
In ogni caso insistono per una liquidazione del danno anche in via equitativa. CP_ Parte appellata rileva che l'attività lavorativa svolta dalla vittima in risulta molto ridotta e difetta la prova della retribuzione percepita e dell'invio di somme di denaro in Marocco.
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti la prova non è raggiunta.
Va infatti evidenziato che dal C2 storico il de cuius risultava disoccupato, mentre era occupato come collaboratore domestico per qualche mese nel 2009 e poi come operaio edile per un anno nel periodo 2011-2012. E'altresì documentata l'apertura di un conto corrente, in attivo, oltre tre ricevute di trasferimento di denaro tramite Western Union dalle quali non è con chiarezza evincibile l'assunto degli appellanti.
I capitoli di prova richiamati in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado sono generici, quanto alle indicazioni temporali, alla quantificazione di reddito percepito, ed alle somme inviate;
pertanto la mancata ammissione trova conferma, appunto stante l'irrilevanza ai fini decisori conseguente alla genericità delle allegazioni (“Vero che durante la sua permanenza in Italia il Signor ha collaborato con il fratello Persona_2 Parte_1 nell'attività di vendita ambulante da questi svolta, condividendone i profitti?”. - “Vero che CP_ durante la sua permanenza in il Signor ha svolto l'attività di manovale Persona_2 edile?”. - “Vero che, il Sig. ha prestato la propria attività lavorativa presso la Persona_2 CP_ ditta Nuova Edilizia Romitese?”. - “Vero che durante la sua permanenza in il Signor
ha svolto l'attività di collaboratore domestico?”. - “Vero che il Signor Persona_2 [...]
contribuiva al pagamento del canone di locazione dell'appartamento condiviso con Per_2
CP_ il fratello ”. - “Vero che durante la sua permanenza in il Signor Parte_1
[...]
provvedeva ad inviare somme di denaro ai familiari residenti in [...]?”. - “Vero Per_2
CP_ che il Sig. si è trasferito in dopo la morte del padre?”). Persona_2
Il motivo conclusivamente non trova accoglimento.
Con il terzo motivo è chiesto il riconoscimento del diritto degli eredi al rimborso integrale delle spese legali sostenute prima del giudizio in quanto necessitate e comprovate documentalmente (differenza residua pari ad Euro 18349,10), assumendo parte appellante che le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente. Sono altresì chieste le spese di assistenza legale nel procedimento penale.
La sentenza appellata richiama la fattura n 58/2014 emessa dall'avv per Controparte_5
l'importo di € 34.500,00 (e non per il maggior importo richiesto di € 40.952,14) e dallo stesso quietanzata, così statuendo: “Detta fattura si riferisce all'assistenza stragiudiziale prestata in favore degli Eredi del Sig. nella trattativa con la GN , nonché in Per_2 CP_4 relazione al procedimento penale aperto nei confronti di conclusosi con Controparte_3 sentenza di patteggiamento. Appare documentato e non contestato l'intervento in tale fase dell'avv. al quale la in data 18/11/2014 aveva inviato l'offerta di ulteriori € CP_5 CP_4
285.000,00 oltre agli € 60.000,00 già corrisposti ( si vedano docc. 51, 53 ). Pertanto sulla base della tariffa professionale vigente all'epoca dei fatti ( 2014-2018 ) e sulla base dell'importo di € 345.000,00 riconosciuto dalla Zurich in fase stragiudiziale e del risultato ottenuto dal legale, si ritiene corretto riconoscere l'importo medio maggiorato dell'80% come previsto da tale tariffa pari a complessivi € 12.150,90, oltre accessori di legge;
nonché
l'importo di € 4000,00 per l'assistenza penale in fase stragiudiziale, oltre accessori di legge, per un totale di € 16.150,90.”
Quindi il Tribunale ha effettuato una valutazione di congruità, statuendo che le ulteriori somme corrisposte dagli attori, superiori alla tariffa vigente ed eventualmente oggetto di accordo tra cliente ed avvocato, non possono in questa sede essere riconosciute. Tale valutazione di congruità, come correttamente rilevato dalla parte appellata, non è stata oggetto di specifica censura in appello, in quanto non sono contestati i criteri utilizzati dalla sentenza per la liquidazione dell'attività professionale resa fuori dal procedimento civile. Del resto, parte appellata richiama la produzione di n 1 dalla quale risulta che la CP_4 somma offerta dalla compagnia prima dell'instaurazione del giudizio di € 345.000,00 era espressamente indicata come “non comprensiva di onorari legali che verranno concordati al raggiungimento di accordo transattivo e bonario.”
Ne consegue il mancato accoglimento del motivo.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico di parte appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1
e quali eredi di Parte_2 CP_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4
e per l'effetto conferma la sentenza N. 371/2024 del Tribunale di La Spezia. Persona_2
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 5000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico di parte appellante.
Genova, 15.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno