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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2957/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
21.10.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 17.9.2025
TRA
(C.F. ) e, per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Donvito ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano, via Paolo Andreani, n. 4,
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) e (C.F. ), rappresentati C.F._2 CP_3 C.F._3
pagina 1 di 9 e difesi dagli avv.ti Mario Di Pisa e Giuseppe Brenna ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori, in Monza, via S. Gottardo, 30/32,
Appellati
Controparte_4
Appellata (non costituita)
Oggetto: Rapporti ANri
CONCLUSIONI
Per e, per essa, quale mandataria, Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti,
- accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, in riforma della sentenza di primo grado n. 945/2024 emessa dal Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro
Rossato, in data 16/03/2024 e pubblicata in data 19/03/2024, nel giudizio recante R.G. n. 12147/2019; quindi,
- condannare i signori (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/03/1976 e residente in [...] a Camparada (MB), (C.F. CP_2 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...] a Besana NZ (MB) e CP_3
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
[...] C.F._3
a Besana in NZ (MB), questi ultimi nella loro qualità di eredi del signor Persona_1 deceduto nel 2007, a pagare, in favore quale cessionaria della Controparte_5
e in solido tra loro, la somma di Euro 60.000,00, oltre interessi di Controparte_6 mora e comunque nei limiti del tasso soglia usura, ovvero la somma ritenuta di giustizia;
- condannare, per l'effetto, i signori (C.F. ) nato a [...] C.F._1
Milano il 19/03/1976 e residente in [...] a Camparada (MB), (C.F. CP_2
nato a [...] il [...] e residente in [...] a Besana C.F._2
NZ (MB) e (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente CP_3 C.F._3 in Via Santo Sudario 12 a Besana in NZ (MB), a restituire le somme ricevute da Controparte_7
a titolo di spese legali del giudizio di primo grado per complessivi € 27.157,86, somma
[...] comprensiva di spese generali, CPA, IVA e anticipazioni (oltre tassa di registrazione della sentenza
(cfr. doc.
6-app.);
pagina 2 di 9 - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.
Per , e Controparte_1 CP_2 CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano
In via principale:
- rigettare l'impugnazione proposta da in quanto infondata in fatto ed in Controparte_8 diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 945/2024 emessa dal Tribunale di Monza.
In ogni caso
- condannare alla rifusione dei compensi professionali e delle spese Controparte_8 relative al presente giudizio.
FATTO E PROCESSO
Il Tribunale di Monza, su ricorso depositato il 19.8.2019 da
[...]
(e, per essa, in qualità di procuratrice, Parte_3 Controparte_9
, ha emesso il decreto n. 4732/2019, con cui ha ingiunto:
[...]
- alla Best Company s.r.l., società unipersonale in liquidazione, il pagamento della somma di euro 76.841,85 - oltre interessi e spese come da domanda -, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla predetta società con la
AN ricorrente;
- ai sigg.ri , e (questi ultimi quali Controparte_1 CP_2 CP_3
eredi del sig. , deceduto nel 2007) il pagamento della somma di euro Persona_1
60.000,00, in forza delle fideiussioni omnibus rilasciate il 25.9.2003 da e CP_1
in favore della società, sino al limite di tale importo. Persona_1
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2019 i sigg.ri e la sig.ra hanno CP_1 CP_3
proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo la nullità delle garanzie prestate per conformità delle fideiussioni allo schema Abi, dichiarato contrario alla normativa antitrust, con riferimento agli articoli 2, 6 e 8, dal provvedimento di AN
d'Italia n. 55 del 2/5/2005, e, sulla base della prospettata nullità dell'art. 6, hanno pagina 3 di 9 eccepito la decadenza della AN ex art. 1957 c.c. per non avere la stessa proposto istanza nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale previsto ex lege a seguito del recesso dal rapporto di conto corrente in essere con la società Best Company.
Hanno, inoltre, dedotto la violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte dell'Istituto di credito, la mancata produzione integrale in giudizio degli estratti di conto corrente e la nullità delle pattuizioni afferenti le commissioni di massimo scoperto
(doglianze tutte non riproposte, tuttavia, nel presente giudizio di appello).
Si è costituita in giudizio la (6.8.2020), chiedendo il rigetto Controparte_4
dell'opposizione avversa in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, il credito è stato ceduto alla società Parte_1
(con contratto di cessione di crediti “in blocco” stipulato in data 13 dicembre 2021), che è intervenuta in giudizio ex art. 111 cpc (26.4.2022) e ha chiesto il rigetto dell'opposizione svolta dai fideiussori, associandosi alle conclusioni già rassegnate dalla AN.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 945 resa in data 16.3.2024 e pubblicata il
19.3.2024, ha accolto l'opposizione avanzata dai sigg.ri e revocando il CP_1 CP_3
decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, il primo giudice:
- aderendo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 41994/2021), ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni, con riguardo alle clausole 2, 6 e 8 per conformità allo schema predisposto dall'ABI, risultato, a seguito del provvedimento della AN d'Italia n. 55/2005, contrario alla normativa antitrust;
- ciò premesso, ha accertato che la AN era decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori, avendo proposto un'iniziativa giudiziale nei confronti della società debitrice e dei garanti soltanto dopo la scadenza del termine semestrale sancito dall'art. 1957 c.c.
(in particolare, ha osservato che, a fronte della revoca degli affidamenti e del recesso dal rapporto di pagina 4 di 9 conto corrente avvenuti in data 7.2.2018, la AN aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo soltanto in data 19.8.2019);
- ha condannato la AN e la cessionaria intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti (liquidate in euro 18.333,90 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA ex lege, e in euro 406,50 per spese esenti, oltre alle successive occorrende).
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 21.10.2024, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la AN decaduta dal termine di cui all'art. 1957 c.c.
Secondo la prospettazione dell'appellante, tenuto conto della clausola a prima richiesta contenuta nelle garanzie sottoscritte dai sigg.ri e la creditrice CP_1 Persona_1
avrebbe proposto istanza tempestiva nei confronti degli obbligati, in quanto, contestualmente alla revoca degli affidamenti e al recesso dal rapporto di conto corrente, aveva diffidato la società correntista e i garanti (questi ultimi nei limiti della prestata garanzia)
a provvedere all'integrale estinzione della posizione debitoria risultante dal saldo di conto corrente.
La causa è stata iscritta sub r.g. 2957/2024 e la prima udienza fissata in data 9.4.2025.
Si sono costituiti anche nel presente grado di giudizio i sigg.ri e (17.3.2025) CP_1 CP_3
contestando la fondatezza dell'appello avversario e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza (9.4.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 17.9.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 9.9.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Aderendo pienamente all'orientamento già più volte espresso da questa Corte territoriale
(cfr., ex multis, C. App. Milano nn. 2525/2023, 220/2023 e 890/2021), si rileva che nell'ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della
“semplice richiesta” del creditore, anche la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, rectius deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza n. 13078 del 29.10.2008, ha chiarito che la clausola con cui il debitore si impegni “a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”.
La citata pronuncia ha trovato ulteriore conferma nella sentenza della Suprema Corte n.
22346/2017, che ha evidenziato come deve ritenersi bastevole “la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma [l'art. 1957 c.c.], atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”. Negli stessi termini, Cass 31509/2021, 354/2022 e 660/2025.
Pertanto, la fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato a eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio pagina 6 di 9 del solve et repete ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.
Diversamente opinando e ritenendo che l'adempimento del fideiussore sarebbe subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio da parte del creditore, la clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” verrebbe svuotata di significato, tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente, attraverso un comportamento concludente (sul punto, cfr. Cass. Civ. n.
31509/2021).
Nel caso in esame, deve in primis osservarsi che le fideiussioni omnibus – prestate e sottoscritte dai sigg.ri in favore della società garantita Best Company sino alla CP_1
concorrenza dell'importo di euro 60.000,00 – prevedono espressamente, all'art. 7, che:
“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all , a semplice Parte_4
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (cfr. docc. 6 e 6a fascicolo monitorio AN).
Ciò posto, la AN, con le raccomandate del 7.2.2018 inoltrate rispettivamente alla debitrice principale e agli odierni appellati (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio AN), ha revocato gli affidamenti ed è receduta dal rapporto di conto corrente in essere con la società, richiedendo contestualmente il pagamento delle somme dovute sia alla correntista, sia ai sigg.ri (per questi ultimi, limitatamente all'importo garantito Pt_5 CP_3
dalle fideiussioni).
Ebbene, la raccomandata inviata dalla AN costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale e, per quanto sopra osservato, diviene irrilevante il momento (successivo e pur contenuto) in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria (il pagina 7 di 9 deposito del ricorso è del 19.8.2019), dovendosi ritenere rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida inoltrata contestualmente alla chiusura del rapporto.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello di deve essere Parte_1
accolto e i sigg.ri e devono essere condannati in solido al pagamento in CP_1 CP_3
favore dell'appellante della somma di euro 60.000,00, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico degli odierni appellati. Tali spese, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'impegno in concreto profuso dai difensori, la Corte ritiene congruo liquidare secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento
(52.000 - 260.000,00) e dunque in complessivi € 14.335,50 - di cui € 1.121,00 per la fase monitoria, € 7.052,00 per il primo grado ed € 6.162,50 (di cui euro 4.997,00 per compensi ed euro 1.165,50 per C.U. e marca da bollo) per il presente grado del giudizio -, oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
Infine, le spese del giudizio di primo grado - che la cessionaria ha provveduto a Pt_1
versare in favore dei sigg.ri e in esecuzione della sentenza impugnata (cfr. CP_1 CP_3
doc. 6 appello - devono essere integralmente restituite all'appellante nell'importo Pt_1
complessivo di euro 27.157,86 - oltre interessi legali dalla data del pagamento (9.5.2024) alla restituzione effettiva1 - da parte degli odierni appellati. 1 Cass. 9171/2018: “La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Cass. Sez. I, sentenza 5 agosto 2005, n. 16559; Cass., Sez. I, sentenza 18 settembre 1995, n. 9863)”. Cass. 27943/2022: “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens. Per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 945 resa dal Tribunale di Monza in data 16.3.2024 e pubblicata il 19.3.2024 e, in riforma della stessa, condanna i sigg.ri , e Controparte_1 CP_2 CP_3
in solido fra loro, al pagamento della somma di euro 60.000,00 in favore
[...]
dell'appellante, oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo;
2) condanna in solido i sigg.ri e a rifondere all'appellante le spese di CP_1 CP_3
entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi euro 1d4.335,50, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti;
3) condanna altresì i sigg.ri e in solido fra loro, alla restituzione CP_1 CP_3
dell'importo complessivo di euro 27.157,86, che ebbero a ricevere da Parte_1
in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del
[...]
pagamento - 9.5.2024 - all'effettiva restituzione.
Milano, 17 settembre 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2957/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
21.10.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 17.9.2025
TRA
(C.F. ) e, per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Donvito ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano, via Paolo Andreani, n. 4,
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) e (C.F. ), rappresentati C.F._2 CP_3 C.F._3
pagina 1 di 9 e difesi dagli avv.ti Mario Di Pisa e Giuseppe Brenna ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori, in Monza, via S. Gottardo, 30/32,
Appellati
Controparte_4
Appellata (non costituita)
Oggetto: Rapporti ANri
CONCLUSIONI
Per e, per essa, quale mandataria, Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti,
- accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, in riforma della sentenza di primo grado n. 945/2024 emessa dal Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro
Rossato, in data 16/03/2024 e pubblicata in data 19/03/2024, nel giudizio recante R.G. n. 12147/2019; quindi,
- condannare i signori (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/03/1976 e residente in [...] a Camparada (MB), (C.F. CP_2 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...] a Besana NZ (MB) e CP_3
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
[...] C.F._3
a Besana in NZ (MB), questi ultimi nella loro qualità di eredi del signor Persona_1 deceduto nel 2007, a pagare, in favore quale cessionaria della Controparte_5
e in solido tra loro, la somma di Euro 60.000,00, oltre interessi di Controparte_6 mora e comunque nei limiti del tasso soglia usura, ovvero la somma ritenuta di giustizia;
- condannare, per l'effetto, i signori (C.F. ) nato a [...] C.F._1
Milano il 19/03/1976 e residente in [...] a Camparada (MB), (C.F. CP_2
nato a [...] il [...] e residente in [...] a Besana C.F._2
NZ (MB) e (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente CP_3 C.F._3 in Via Santo Sudario 12 a Besana in NZ (MB), a restituire le somme ricevute da Controparte_7
a titolo di spese legali del giudizio di primo grado per complessivi € 27.157,86, somma
[...] comprensiva di spese generali, CPA, IVA e anticipazioni (oltre tassa di registrazione della sentenza
(cfr. doc.
6-app.);
pagina 2 di 9 - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.
Per , e Controparte_1 CP_2 CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano
In via principale:
- rigettare l'impugnazione proposta da in quanto infondata in fatto ed in Controparte_8 diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 945/2024 emessa dal Tribunale di Monza.
In ogni caso
- condannare alla rifusione dei compensi professionali e delle spese Controparte_8 relative al presente giudizio.
FATTO E PROCESSO
Il Tribunale di Monza, su ricorso depositato il 19.8.2019 da
[...]
(e, per essa, in qualità di procuratrice, Parte_3 Controparte_9
, ha emesso il decreto n. 4732/2019, con cui ha ingiunto:
[...]
- alla Best Company s.r.l., società unipersonale in liquidazione, il pagamento della somma di euro 76.841,85 - oltre interessi e spese come da domanda -, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla predetta società con la
AN ricorrente;
- ai sigg.ri , e (questi ultimi quali Controparte_1 CP_2 CP_3
eredi del sig. , deceduto nel 2007) il pagamento della somma di euro Persona_1
60.000,00, in forza delle fideiussioni omnibus rilasciate il 25.9.2003 da e CP_1
in favore della società, sino al limite di tale importo. Persona_1
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2019 i sigg.ri e la sig.ra hanno CP_1 CP_3
proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo la nullità delle garanzie prestate per conformità delle fideiussioni allo schema Abi, dichiarato contrario alla normativa antitrust, con riferimento agli articoli 2, 6 e 8, dal provvedimento di AN
d'Italia n. 55 del 2/5/2005, e, sulla base della prospettata nullità dell'art. 6, hanno pagina 3 di 9 eccepito la decadenza della AN ex art. 1957 c.c. per non avere la stessa proposto istanza nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale previsto ex lege a seguito del recesso dal rapporto di conto corrente in essere con la società Best Company.
Hanno, inoltre, dedotto la violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte dell'Istituto di credito, la mancata produzione integrale in giudizio degli estratti di conto corrente e la nullità delle pattuizioni afferenti le commissioni di massimo scoperto
(doglianze tutte non riproposte, tuttavia, nel presente giudizio di appello).
Si è costituita in giudizio la (6.8.2020), chiedendo il rigetto Controparte_4
dell'opposizione avversa in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, il credito è stato ceduto alla società Parte_1
(con contratto di cessione di crediti “in blocco” stipulato in data 13 dicembre 2021), che è intervenuta in giudizio ex art. 111 cpc (26.4.2022) e ha chiesto il rigetto dell'opposizione svolta dai fideiussori, associandosi alle conclusioni già rassegnate dalla AN.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 945 resa in data 16.3.2024 e pubblicata il
19.3.2024, ha accolto l'opposizione avanzata dai sigg.ri e revocando il CP_1 CP_3
decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, il primo giudice:
- aderendo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 41994/2021), ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni, con riguardo alle clausole 2, 6 e 8 per conformità allo schema predisposto dall'ABI, risultato, a seguito del provvedimento della AN d'Italia n. 55/2005, contrario alla normativa antitrust;
- ciò premesso, ha accertato che la AN era decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori, avendo proposto un'iniziativa giudiziale nei confronti della società debitrice e dei garanti soltanto dopo la scadenza del termine semestrale sancito dall'art. 1957 c.c.
(in particolare, ha osservato che, a fronte della revoca degli affidamenti e del recesso dal rapporto di pagina 4 di 9 conto corrente avvenuti in data 7.2.2018, la AN aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo soltanto in data 19.8.2019);
- ha condannato la AN e la cessionaria intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti (liquidate in euro 18.333,90 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA ex lege, e in euro 406,50 per spese esenti, oltre alle successive occorrende).
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 21.10.2024, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la AN decaduta dal termine di cui all'art. 1957 c.c.
Secondo la prospettazione dell'appellante, tenuto conto della clausola a prima richiesta contenuta nelle garanzie sottoscritte dai sigg.ri e la creditrice CP_1 Persona_1
avrebbe proposto istanza tempestiva nei confronti degli obbligati, in quanto, contestualmente alla revoca degli affidamenti e al recesso dal rapporto di conto corrente, aveva diffidato la società correntista e i garanti (questi ultimi nei limiti della prestata garanzia)
a provvedere all'integrale estinzione della posizione debitoria risultante dal saldo di conto corrente.
La causa è stata iscritta sub r.g. 2957/2024 e la prima udienza fissata in data 9.4.2025.
Si sono costituiti anche nel presente grado di giudizio i sigg.ri e (17.3.2025) CP_1 CP_3
contestando la fondatezza dell'appello avversario e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza (9.4.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 17.9.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 9.9.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Aderendo pienamente all'orientamento già più volte espresso da questa Corte territoriale
(cfr., ex multis, C. App. Milano nn. 2525/2023, 220/2023 e 890/2021), si rileva che nell'ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della
“semplice richiesta” del creditore, anche la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, rectius deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza n. 13078 del 29.10.2008, ha chiarito che la clausola con cui il debitore si impegni “a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”.
La citata pronuncia ha trovato ulteriore conferma nella sentenza della Suprema Corte n.
22346/2017, che ha evidenziato come deve ritenersi bastevole “la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma [l'art. 1957 c.c.], atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”. Negli stessi termini, Cass 31509/2021, 354/2022 e 660/2025.
Pertanto, la fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato a eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio pagina 6 di 9 del solve et repete ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.
Diversamente opinando e ritenendo che l'adempimento del fideiussore sarebbe subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio da parte del creditore, la clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” verrebbe svuotata di significato, tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente, attraverso un comportamento concludente (sul punto, cfr. Cass. Civ. n.
31509/2021).
Nel caso in esame, deve in primis osservarsi che le fideiussioni omnibus – prestate e sottoscritte dai sigg.ri in favore della società garantita Best Company sino alla CP_1
concorrenza dell'importo di euro 60.000,00 – prevedono espressamente, all'art. 7, che:
“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all , a semplice Parte_4
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (cfr. docc. 6 e 6a fascicolo monitorio AN).
Ciò posto, la AN, con le raccomandate del 7.2.2018 inoltrate rispettivamente alla debitrice principale e agli odierni appellati (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio AN), ha revocato gli affidamenti ed è receduta dal rapporto di conto corrente in essere con la società, richiedendo contestualmente il pagamento delle somme dovute sia alla correntista, sia ai sigg.ri (per questi ultimi, limitatamente all'importo garantito Pt_5 CP_3
dalle fideiussioni).
Ebbene, la raccomandata inviata dalla AN costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale e, per quanto sopra osservato, diviene irrilevante il momento (successivo e pur contenuto) in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria (il pagina 7 di 9 deposito del ricorso è del 19.8.2019), dovendosi ritenere rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida inoltrata contestualmente alla chiusura del rapporto.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello di deve essere Parte_1
accolto e i sigg.ri e devono essere condannati in solido al pagamento in CP_1 CP_3
favore dell'appellante della somma di euro 60.000,00, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico degli odierni appellati. Tali spese, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'impegno in concreto profuso dai difensori, la Corte ritiene congruo liquidare secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento
(52.000 - 260.000,00) e dunque in complessivi € 14.335,50 - di cui € 1.121,00 per la fase monitoria, € 7.052,00 per il primo grado ed € 6.162,50 (di cui euro 4.997,00 per compensi ed euro 1.165,50 per C.U. e marca da bollo) per il presente grado del giudizio -, oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
Infine, le spese del giudizio di primo grado - che la cessionaria ha provveduto a Pt_1
versare in favore dei sigg.ri e in esecuzione della sentenza impugnata (cfr. CP_1 CP_3
doc. 6 appello - devono essere integralmente restituite all'appellante nell'importo Pt_1
complessivo di euro 27.157,86 - oltre interessi legali dalla data del pagamento (9.5.2024) alla restituzione effettiva1 - da parte degli odierni appellati. 1 Cass. 9171/2018: “La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Cass. Sez. I, sentenza 5 agosto 2005, n. 16559; Cass., Sez. I, sentenza 18 settembre 1995, n. 9863)”. Cass. 27943/2022: “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens. Per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 945 resa dal Tribunale di Monza in data 16.3.2024 e pubblicata il 19.3.2024 e, in riforma della stessa, condanna i sigg.ri , e Controparte_1 CP_2 CP_3
in solido fra loro, al pagamento della somma di euro 60.000,00 in favore
[...]
dell'appellante, oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo;
2) condanna in solido i sigg.ri e a rifondere all'appellante le spese di CP_1 CP_3
entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi euro 1d4.335,50, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti;
3) condanna altresì i sigg.ri e in solido fra loro, alla restituzione CP_1 CP_3
dell'importo complessivo di euro 27.157,86, che ebbero a ricevere da Parte_1
in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del
[...]
pagamento - 9.5.2024 - all'effettiva restituzione.
Milano, 17 settembre 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
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