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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14802/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14802/2021
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv DI GIOVANNI GIOVANNA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 5 RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal marito , con addebito allo stesso, l'affido esclusivo della figlia minore Controparte_1 nata a [...] il [...] , con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa Persona_1
coniugale, la regolamentazione degli incontri fra la minore ed il padre, di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno mensile di € 700,00 per il mantenimento delle figlie, e Per_1
, nata a [...] il [...], oltre al 50% delle spese straordinarie, e al pagamento di un Persona_2 assegno di € 200,00 per il proprio mantenimento, di porre a carico del marito l'onere di pagare il mutuo gravante sulla casa coniugale e ordinargli di cambiare la residenza anagrafica.
non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1
Con ordinanza del 6.5.2021, il Giudice con funzioni di Presidente, collocava la minore Per_3
presso la madre, , cui assegnava la casa coniugale, poneva a carico di
[...] Parte_1 CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, per il mantenimento delle figlie , entro il giorno 5 di
[...] ogni mese, un assegno di € 500,00 , con decorrenza dalla domanda , somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie ed un assegno di € 200, per il mantenimento della moglie.
Dopo l'ascolto della minore, il Giudice istruttore , con ordinanza dell'8.9.2022, affidava la minore ad entrambi i genitori, mantenendone il collocamento presso la madre, e disponeva Persona_3
che il padre potesse sempre vederla, compatibilmente con le esigenze dell'altro coniuge e della figlia stessa e, in mancanza di diversi accordi, prevedeva che il padre trascorresse con la minore due pomeriggi la settimana e un fine settimana al mese, dall'uscita da scuola fino alle 20 della domenica, per 15 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, per cinque giorni nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, della festività del Natale e di quella del Capodanno, per tre giorni durante il periodo pasquale, comprensivi, ad anni alterni, della festa di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
pagina 2 di 5 All'udienza del 21.6.2022, parte ricorrente precisava le conclusioni, con ordinanza collegiale dell'8.9.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo, in quanto non risultava prodotta la copia notificata del verbale dell'udienza presidenziale e, con ordinanza del 5.12.2023, la ricorrente veniva rimessa in termini per eseguire la notifica, prima non effettuata.
Veniva acquisita relazione dei servizi sociali del Comune di Catania, il PM chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con tutela dei soggetti fragili e, all'udienza del 30.4.2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, avendo la ricorrente rinunciato al termine per il deposito di conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e degli atti successivi.
Nel merito, la domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo ferma la volontà della ricorrente di non ricostituire l'unità familiare.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, deducendone l'infedeltà.
Dalla relazione del servizio sociale è emerso che l' abbia ammesso di avere lasciato la famiglia CP_1
per avere intrapreso una relazione con un'altra donna, la minore ha raccontato delle proprie difficoltà ad incontrare il padre, in presenza della sua nuova compagna e la ricorrente ha affermato di avere sopportato i vari tradimenti del marito, ma di avere superato il limite e di non volerlo più perdonare
(affermazioni ribadite alle assistenti sociali).
In proposito si deve riportare il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017).
Provata l'infedeltà, è onere del coniuge inadempiente provare la sussistenza all'epoca di un matrimonio già naufragato (c.d. matrimonio formale). Nel giudizio di separazione personale la distribuzione dell'onere della prova vuole che la parte che promuove domanda di addebito deve provare l'inadempimento dell'altra che, a sua volta, per evitare l'addebito, deve provare che l'infedeltà sia conseguenza della già intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza
Nella specie, l' non si è costituito in giudizio e nulla ha dedotto sulle condizioni del matrimonio, CP_1
per cui va accolta la domanda di addebito, proposta dalla ricorrente.
pagina 3 di 5 In relazione all'affido della minore, dall'ascolto è emerso che la stessa abbia un buon rapporto col padre, che desidera trascorrere del tempo con lui, tanto che il Giudice ha mutato il regime dell'affido, da esclusivo a condiviso, anche per responsabilizzare l' nel suo ruolo genitoriale. CP_1
Anche il Servizio Sociale ha valutato positivamente la relazione fra la minore ed il padre e ha riferito dell'intensificazione dei loro incontri, per cui va confermato l'affido ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed anche la regolamentazione degli incontri, disposta con l'ordinanza dell'8.9.2022 , .appare idonea a consentire alla figlia di mantenere una relazione significativa con il genitore non convivente.
A , genitore convivente con le figlie, va assegnata la casa coniugale , sita in Catania Parte_1
via Villaggio S. Agata zona B n. 34..
Quanto al mantenimento: dal matrimonio fra le parti sono nate due figlie, la minore, e Persona_1
, maggiorenne, ma non economicamente autonoma. Persona_2
La ricorrente non lavora dal 2012, subito dopo la nascita della secondogenita e, in ricorso, si deduce che tale decisione sia stato il frutto di una scelta condivisa col marito, circostanza che pare credibile alla luce della nascita di una seconda figlia e dell'impegno che ne deriva.
è dipendente della società La Service e percepisce una retribuzione di € 1800,00 Controparte_1
mensili, per cui appare congruo l'obbligo, posto a suo carico, nell'ordinanza presidenziale, di versare alla moglie un assegno di € 500, per il mantenimento delle figlie, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie ed un assegno di € 200,00 per il mantenimento della moglie.
La ricorrente ha dedotto il protratto inadempimento del marito all'obbligo di versarle il mantenimento, disposto in ordinanza presidenziale, per cui si accoglie la domanda di versamento diretto da parte del datore di lavoro.
Va rigettata la domanda di condanna dell' al pagamento della rata del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto della casa destinata ad abitazione familiare, in quanto trattasi di un contratto stipulato fra le parti ed un terzo estraneo al presente giudizio e il giudice della separazione non può modificare tali condizioni contrattuali, potendo solo tenere conto di tale onere nella determinazione dell'importo del mantenimento.
Non può essere accolta neanche la domanda di obbligare l' a mutare la residenza, ancora fissata CP_1
nella casa familiare: si tratta di un adempimento anagrafico che deve conseguire ad un effettivo allontanamento e trasferimento del domicilio abituale, oggetto di accertamento da parte del Comune.
pagina 4 di 5 In applicazione delle regole sulla soccombenza, va condannato a rifondere a Controparte_1
controparte le spese del presente giudizio e, essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato, la condanna va pronunciata in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia di , pronuncia la separazione fra i coniugi CP_2 Parte_1
e , con addebito all' ,
[...] Controparte_1 CP_1
affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui assegna la Persona_1
casa coniugale;
regolamenta i periodi di permanenza della minore con il padre come stabilito con l'ordinanza del
Giudice Istruttore dell'8.9.2022 pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un Controparte_1 assegno di € 500 per il mantenimento delle figlie, oltre al 70% delle spese straordinarie, ed un assegno di € 200, per il mantenimento della moglie, dispone che tali somme siano versate direttamente alla dalla ditta La Service s.r.l. via del Frassino 6 Catania, detraendoli dalla maggior somma Pt_1
dovuta ad , a titolo di retribuzione, Controparte_1 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2008, atto n. 574, parte II serie A ) rigetta le altre domande condanna a rifondere all'Erario le spese del presente giudizio che liquida in € 3000, Controparte_1
oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14802/2021
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv DI GIOVANNI GIOVANNA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 5 RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal marito , con addebito allo stesso, l'affido esclusivo della figlia minore Controparte_1 nata a [...] il [...] , con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa Persona_1
coniugale, la regolamentazione degli incontri fra la minore ed il padre, di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno mensile di € 700,00 per il mantenimento delle figlie, e Per_1
, nata a [...] il [...], oltre al 50% delle spese straordinarie, e al pagamento di un Persona_2 assegno di € 200,00 per il proprio mantenimento, di porre a carico del marito l'onere di pagare il mutuo gravante sulla casa coniugale e ordinargli di cambiare la residenza anagrafica.
non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1
Con ordinanza del 6.5.2021, il Giudice con funzioni di Presidente, collocava la minore Per_3
presso la madre, , cui assegnava la casa coniugale, poneva a carico di
[...] Parte_1 CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, per il mantenimento delle figlie , entro il giorno 5 di
[...] ogni mese, un assegno di € 500,00 , con decorrenza dalla domanda , somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie ed un assegno di € 200, per il mantenimento della moglie.
Dopo l'ascolto della minore, il Giudice istruttore , con ordinanza dell'8.9.2022, affidava la minore ad entrambi i genitori, mantenendone il collocamento presso la madre, e disponeva Persona_3
che il padre potesse sempre vederla, compatibilmente con le esigenze dell'altro coniuge e della figlia stessa e, in mancanza di diversi accordi, prevedeva che il padre trascorresse con la minore due pomeriggi la settimana e un fine settimana al mese, dall'uscita da scuola fino alle 20 della domenica, per 15 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, per cinque giorni nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, della festività del Natale e di quella del Capodanno, per tre giorni durante il periodo pasquale, comprensivi, ad anni alterni, della festa di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
pagina 2 di 5 All'udienza del 21.6.2022, parte ricorrente precisava le conclusioni, con ordinanza collegiale dell'8.9.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo, in quanto non risultava prodotta la copia notificata del verbale dell'udienza presidenziale e, con ordinanza del 5.12.2023, la ricorrente veniva rimessa in termini per eseguire la notifica, prima non effettuata.
Veniva acquisita relazione dei servizi sociali del Comune di Catania, il PM chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con tutela dei soggetti fragili e, all'udienza del 30.4.2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, avendo la ricorrente rinunciato al termine per il deposito di conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e degli atti successivi.
Nel merito, la domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo ferma la volontà della ricorrente di non ricostituire l'unità familiare.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, deducendone l'infedeltà.
Dalla relazione del servizio sociale è emerso che l' abbia ammesso di avere lasciato la famiglia CP_1
per avere intrapreso una relazione con un'altra donna, la minore ha raccontato delle proprie difficoltà ad incontrare il padre, in presenza della sua nuova compagna e la ricorrente ha affermato di avere sopportato i vari tradimenti del marito, ma di avere superato il limite e di non volerlo più perdonare
(affermazioni ribadite alle assistenti sociali).
In proposito si deve riportare il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017).
Provata l'infedeltà, è onere del coniuge inadempiente provare la sussistenza all'epoca di un matrimonio già naufragato (c.d. matrimonio formale). Nel giudizio di separazione personale la distribuzione dell'onere della prova vuole che la parte che promuove domanda di addebito deve provare l'inadempimento dell'altra che, a sua volta, per evitare l'addebito, deve provare che l'infedeltà sia conseguenza della già intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza
Nella specie, l' non si è costituito in giudizio e nulla ha dedotto sulle condizioni del matrimonio, CP_1
per cui va accolta la domanda di addebito, proposta dalla ricorrente.
pagina 3 di 5 In relazione all'affido della minore, dall'ascolto è emerso che la stessa abbia un buon rapporto col padre, che desidera trascorrere del tempo con lui, tanto che il Giudice ha mutato il regime dell'affido, da esclusivo a condiviso, anche per responsabilizzare l' nel suo ruolo genitoriale. CP_1
Anche il Servizio Sociale ha valutato positivamente la relazione fra la minore ed il padre e ha riferito dell'intensificazione dei loro incontri, per cui va confermato l'affido ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed anche la regolamentazione degli incontri, disposta con l'ordinanza dell'8.9.2022 , .appare idonea a consentire alla figlia di mantenere una relazione significativa con il genitore non convivente.
A , genitore convivente con le figlie, va assegnata la casa coniugale , sita in Catania Parte_1
via Villaggio S. Agata zona B n. 34..
Quanto al mantenimento: dal matrimonio fra le parti sono nate due figlie, la minore, e Persona_1
, maggiorenne, ma non economicamente autonoma. Persona_2
La ricorrente non lavora dal 2012, subito dopo la nascita della secondogenita e, in ricorso, si deduce che tale decisione sia stato il frutto di una scelta condivisa col marito, circostanza che pare credibile alla luce della nascita di una seconda figlia e dell'impegno che ne deriva.
è dipendente della società La Service e percepisce una retribuzione di € 1800,00 Controparte_1
mensili, per cui appare congruo l'obbligo, posto a suo carico, nell'ordinanza presidenziale, di versare alla moglie un assegno di € 500, per il mantenimento delle figlie, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie ed un assegno di € 200,00 per il mantenimento della moglie.
La ricorrente ha dedotto il protratto inadempimento del marito all'obbligo di versarle il mantenimento, disposto in ordinanza presidenziale, per cui si accoglie la domanda di versamento diretto da parte del datore di lavoro.
Va rigettata la domanda di condanna dell' al pagamento della rata del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto della casa destinata ad abitazione familiare, in quanto trattasi di un contratto stipulato fra le parti ed un terzo estraneo al presente giudizio e il giudice della separazione non può modificare tali condizioni contrattuali, potendo solo tenere conto di tale onere nella determinazione dell'importo del mantenimento.
Non può essere accolta neanche la domanda di obbligare l' a mutare la residenza, ancora fissata CP_1
nella casa familiare: si tratta di un adempimento anagrafico che deve conseguire ad un effettivo allontanamento e trasferimento del domicilio abituale, oggetto di accertamento da parte del Comune.
pagina 4 di 5 In applicazione delle regole sulla soccombenza, va condannato a rifondere a Controparte_1
controparte le spese del presente giudizio e, essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato, la condanna va pronunciata in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia di , pronuncia la separazione fra i coniugi CP_2 Parte_1
e , con addebito all' ,
[...] Controparte_1 CP_1
affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui assegna la Persona_1
casa coniugale;
regolamenta i periodi di permanenza della minore con il padre come stabilito con l'ordinanza del
Giudice Istruttore dell'8.9.2022 pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un Controparte_1 assegno di € 500 per il mantenimento delle figlie, oltre al 70% delle spese straordinarie, ed un assegno di € 200, per il mantenimento della moglie, dispone che tali somme siano versate direttamente alla dalla ditta La Service s.r.l. via del Frassino 6 Catania, detraendoli dalla maggior somma Pt_1
dovuta ad , a titolo di retribuzione, Controparte_1 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2008, atto n. 574, parte II serie A ) rigetta le altre domande condanna a rifondere all'Erario le spese del presente giudizio che liquida in € 3000, Controparte_1
oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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