Articolo 7 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Articolo 5 bisArticolo 8
Versione
4 gennaio 1991
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Versione
15 gennaio 2000
Art. 7. (( (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie). )) (( 1. Ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni. ))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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