Art. 1. Articolo unico.
Gli ordini di accreditamento emessi dalla Azienda nazionale autonoma della strada a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo purche' non siano stati emessi in conto residui.
Gli ordini di accreditamento emessi dalla Azienda nazionale autonoma della strada a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo purche' non siano stati emessi in conto residui.