Articolo 1 della Legge 16 marzo 1951, n. 232
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3 maggio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Gli ordini di accreditamento emessi dalla Azienda nazionale autonoma della strada a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo purche' non siano stati emessi in conto residui.

Entrata in vigore il 3 maggio 1951