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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CASSANO PAOLO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 08029732024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 080/2973/2024, notificatogli il 2.1.2025 per l'anno d'imposta 2019, relativo allo stabilimento balneare sito in Marina di Lesina, da lui gestito, della estensione di mq 1.375.
Ha eccepito che l'avviso opposto è la duplicazione dell'avviso di accertamento n. 080/641/2024, riguardante la stessa imposta TARI per l'anno 2019, relativa allo stabilimento balneare sopra detto. Per tale accertamento,
l'istante ha in corso il pagamento delle relative rate, alle scadenze determinate dalla Amministrazione opposta, come da documentazione prodotta. L'atto opposto, pertanto, costituisce una inammissibile ripetizione della richiesta di pagamento che, come tale, contrasta con il principio del ne bis in idem.
Ha eccepito, altresì, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'illegittimità dello stesso in quanto il Comune ha sottoposto a tassazione la superficie dello stabilimento balneare nella sua interezza, incurante dell'esistenza di aree non sfruttate per l'esercizio e quindi improduttive di rifiuti.
Il Comune di Lesina ha replicato che l'avviso di accertamento in esame si fonda sull'infedele denuncia del contribuente in merito alle aree tassabili. Ha soggiunto che l'atto è adeguatamente motivato in quanto il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che non sussiste l'eccepita duplicazione d'imposta.
L'accertamento impugnato contesta l'infedele dichiarazione del contribuente in merito all'estensione delle aree tassabili mentre il pregresso accertamento richiamato dal ricorrente è stato emesso a causa dell'inadempienza del contribuente nel versamento del tributo.
A fronte di una superficie dichiarata di mq 295 l'ente impositore ha accertato, con l'atto oggetto di impugnazione, una maggiore superficie di mq 1.375. Dall'ammontare dell'imposta, rideterminata nell'accertamento impugnato in euro 1.224,87, è stata detratta la somma di euro 262,79 richiesta col precedente accertamento n. 080/641/2024 del 28.9.2024, per un totale dovuto di euro 962,08.
L'atto è adeguatamente motivato sì da consentire al contribuente di conoscere gli estremi della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti.
L'onere della prova dell'esistenza di superfici improduttive di rifiuti è a carico del contribuente e non risulta assolto.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Lesina, liquidate in euro 500, oltre accessori alle condizioni di legge.
Così deciso in Foggia il 19 dicembre 2025
Il giudice monocratico
LO SS
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CASSANO PAOLO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 08029732024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 080/2973/2024, notificatogli il 2.1.2025 per l'anno d'imposta 2019, relativo allo stabilimento balneare sito in Marina di Lesina, da lui gestito, della estensione di mq 1.375.
Ha eccepito che l'avviso opposto è la duplicazione dell'avviso di accertamento n. 080/641/2024, riguardante la stessa imposta TARI per l'anno 2019, relativa allo stabilimento balneare sopra detto. Per tale accertamento,
l'istante ha in corso il pagamento delle relative rate, alle scadenze determinate dalla Amministrazione opposta, come da documentazione prodotta. L'atto opposto, pertanto, costituisce una inammissibile ripetizione della richiesta di pagamento che, come tale, contrasta con il principio del ne bis in idem.
Ha eccepito, altresì, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'illegittimità dello stesso in quanto il Comune ha sottoposto a tassazione la superficie dello stabilimento balneare nella sua interezza, incurante dell'esistenza di aree non sfruttate per l'esercizio e quindi improduttive di rifiuti.
Il Comune di Lesina ha replicato che l'avviso di accertamento in esame si fonda sull'infedele denuncia del contribuente in merito alle aree tassabili. Ha soggiunto che l'atto è adeguatamente motivato in quanto il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che non sussiste l'eccepita duplicazione d'imposta.
L'accertamento impugnato contesta l'infedele dichiarazione del contribuente in merito all'estensione delle aree tassabili mentre il pregresso accertamento richiamato dal ricorrente è stato emesso a causa dell'inadempienza del contribuente nel versamento del tributo.
A fronte di una superficie dichiarata di mq 295 l'ente impositore ha accertato, con l'atto oggetto di impugnazione, una maggiore superficie di mq 1.375. Dall'ammontare dell'imposta, rideterminata nell'accertamento impugnato in euro 1.224,87, è stata detratta la somma di euro 262,79 richiesta col precedente accertamento n. 080/641/2024 del 28.9.2024, per un totale dovuto di euro 962,08.
L'atto è adeguatamente motivato sì da consentire al contribuente di conoscere gli estremi della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti.
L'onere della prova dell'esistenza di superfici improduttive di rifiuti è a carico del contribuente e non risulta assolto.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Lesina, liquidate in euro 500, oltre accessori alle condizioni di legge.
Così deciso in Foggia il 19 dicembre 2025
Il giudice monocratico
LO SS