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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FAVARETTO SILVANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 622/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720250007194873000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.a Nominativo_1, nata in [...] il [...], ricorre per l'annullamento della Cartella di Pagamento n° 07720250007194873000, notificata un data 16.07.2025, intimante il pagamento di €.
3.369,44, a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973, relativamente all'anno di imposta 2021. La ripresa riguarda in particolare le spese per interventi di risparmio energetico, per i quali spetta la detrazione di imposta.
Preliminarmente, la ricorrente illustra i confronti intercorsi con l'Agenzia delle Entrate, a seguito dei controlli sulle spese per interventi di risparmio energetico negli anni precedenti, che hanno comportato una serie di rettifiche delle riprese originarie da parte dell'Ufficio e l'annullamento delle Cartelle relative agli anni 2019 e 2020 avvenuto con sentenze della Corte Tributaria di VA, relativamente alle riprese residue.
Rispetto alla Cartella qui impugnata, relativa all'anno 2021, la ricorrente eccepisce:
- la carenza di motivazione: l'Agenzia delle Entrate, con la Cartella impugnata chiede nuovamente il pagamento di importi, che ha già ritenuto non dovuti con il provvedimento di sgravio per gli anni di imposta 2019 e 2020.
- L'illegittimità della Cartella, per violazione di legge ed infondatezza;
il recupero in Cartella è stato preceduto da un controllo meramente formale, senza una motivata contestazione: nel caso di specie, l'avv. Nominativo_1 ha inviato ad Società_1 la richiesta dichiarazione e l'ha esibita all'Agenzia delle Entrate, che ne contesta il contenuto. All'evidenza, questo non si traduce in un mero controllo formale della Dichiarazione, ma si sostanzia in un ben piu' pregnante controllo sulla attività della contribuente, che avrebbe dovuto essere rettificata con apposito Avviso di Accertamento, debitamente. motivato.
- L'intervenuta decadenza: la ricorrente ha esposto per la prima volta i crediti di imposta per i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica per il proprio immobile nella Dichiarazione dei Redditi per l'anno
2019 e, pertanto, al momento della notifica della Cartella (16.07.2025) era già decorso il termine decadenziale, per la ripresa ex art. 36 bis DPR 600/1973, da parte dell'Ufficio.
- L'infondatezza, nel merito, delle specifiche riprese fiscali operate dall'Ufficio, sia perchè già oggetto di sgravio nelle precedenti annualità, sia perchè, per quanto riguarda gli importi di cui al rigo 62 della
Dichiarazione dei Redditi (spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, contestate per mancata asseverazione del tecnico abilitato o del Direttore dei Lavori e per mancata esecuzione del "bonifico dedicato"), la contribuente ha tempestivamente esibito all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione resa ex art. 8, comma 2, DL 195/2005 dal Direttore dei lavori, ing. Nominativo_2, mentre la mancanza del cd bonifico dedicato non giustifica il disconoscimento del credito. Al riguardo, allega la dichiarazione della ditta
Verardo, attestante che i corrispettivi relativi alle fatture di cui trattasi sono stati accreditati alla ditta medesima, mediante bonifico ordinario ed inclusi nella propria contabilità ai fini della concorrenza alla determinazione del reddito.
- L'illegittimità ed infondatezza delle Sanzioni irrogate, stante la difficoltà della materia e le difficoltà interpretative sottese alla stessa, che escludono la possibilità che vi possa essere in capo alla contribuente l'elemento psicologico della colpa. Si costituiscono tempestivamente nel giudizio:
- L'Agenzia delle Entrate-RI, che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le domande proposte dalla ricorrente attengono alle attività di competenza dell'Ufficio impositore, che ha proceduto all'accertamento della pretesa ed alla sua iscrizione a ruolo.
- L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, la quale, in via preliminare, precisa che con
Provvedimento del 10.12.2025 l'Ufficio ha provveduto ad adeguare le rettifiche apportate alla
Dichiarazione per l'anno di imposta 2021 a quelle già operate per i 2 precedenti anni di imposta e ad operare uno sgravio parziale del ruolo n° 250261/2025, riconoscendo dovute le detrazioni di cui ai righi RP61 ed Società_2. Sulla prima parte della contestazione di merito è intervenuto quindi atto di accoglimento parziale delle ragioni della ricorrente, restando in contestazione soltanto le spese riportate al rigo RP62-
Società_3 della Dichiarazione, per mancanza dell'asseverazione del tecnico abilitato o del Direttore dei Lavori, relativa alla conformità delle opere al progetto presentato (contenente l'indice di trasmittanza che gli interventi di risparmio energetico hanno generato nell'edificio); inoltre, il bonifico di pagamento non risulta "dedicato".
Nell'odierna pubblica udienza, le parti si riportano sostanzialmente alle rispettive argomentazioni e conclusioni, già presenti nei rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si ritiene che debba essere respinta l'eccezione di parte ricorrente riguardante il difetto di motivazione, poichè la Cartella impugnata contiene gli elementi essenziali di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, che hanno consentito alla contribuente di comprendere in toto le ragioni dell'Ufficio e di dedurre in modo compiuto, senza lesione del diritto di difesa.
Con riferimento alla asserita decadenza, sul punto ha già avuto modo di pronunciarsi la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza n° 8500/2021, stabilendo che il termine di decadenza va riferito alla data di rettifica della Dichiarazione, riguardante il periodo di imposta nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già al termine per la rettifica della
Dichiarazione nella quale quel componente sia maturato od iscritto per la prima volta.
Nel merito, si deve prendere atto della estinzione parziale delle riprese in Cartella, a seguito dell'intervenuto provvedimento di sgravio da parte dell'Ufficio, riguardante le spese di cui ai righi RP61 ed
Società_2 della Dichiarazione dei redditi, le cui detrazioni sono state riconosciute.
Riguardo alla verifica rimasta in contestazione, attinente al rigo RP62, si osserva che la contribuente ha prodotto la dichiarazione del Direttore dei Lavori, ing. Nominativo_2, , oltre al bonifico ordinario di pagamento (non dedicato) alla ditta Verardo, unitamente a dichiarazione della ditta medesima attestante che i relativi corrispettivisono stati inclusi nella propria contabilità, ai fini della corretta determinazione del suo reddito.
L'Ufficio peraltro contesta, nel merito la dichiarazione del Direttore dei Lavori, ma, cosi' facendo, viola l'art. 36 bis DPR 600 del 1973, atteso che tale attività di controllo non fonda la propria pretesa su un mero raffronto della rispondenza tra i dati esposti in dichiarazione con quelli contenuti nella documentazione di supporto, ma travalica i confini ex lege previsti per tale attività di verifica, compiendo una valutazione nel merito del contenuto documentale, e cosi' della spettanza della deduzione (senza procedere ad alcuna forma di controllo sostanziale).
Si ritiene quindi che la ricorrente abbia adeguatamente motivato il diritto al riconoscimento in deduzione delle spese per gli interventi di risparmio energetico anche per la parte rimasta in contestazione e pertanto il ricorso va accolto per questa parte, ferma restando la cessazione della materia del contendere per gli importi già sgravati dall'Ufficio. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la cessata materia del contendere in relazione ai righi RP
61 ed RP 62 della dichiarazione dei redditi anno 2021. Accoglie il ricorso per il resto e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FAVARETTO SILVANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 622/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720250007194873000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.a Nominativo_1, nata in [...] il [...], ricorre per l'annullamento della Cartella di Pagamento n° 07720250007194873000, notificata un data 16.07.2025, intimante il pagamento di €.
3.369,44, a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973, relativamente all'anno di imposta 2021. La ripresa riguarda in particolare le spese per interventi di risparmio energetico, per i quali spetta la detrazione di imposta.
Preliminarmente, la ricorrente illustra i confronti intercorsi con l'Agenzia delle Entrate, a seguito dei controlli sulle spese per interventi di risparmio energetico negli anni precedenti, che hanno comportato una serie di rettifiche delle riprese originarie da parte dell'Ufficio e l'annullamento delle Cartelle relative agli anni 2019 e 2020 avvenuto con sentenze della Corte Tributaria di VA, relativamente alle riprese residue.
Rispetto alla Cartella qui impugnata, relativa all'anno 2021, la ricorrente eccepisce:
- la carenza di motivazione: l'Agenzia delle Entrate, con la Cartella impugnata chiede nuovamente il pagamento di importi, che ha già ritenuto non dovuti con il provvedimento di sgravio per gli anni di imposta 2019 e 2020.
- L'illegittimità della Cartella, per violazione di legge ed infondatezza;
il recupero in Cartella è stato preceduto da un controllo meramente formale, senza una motivata contestazione: nel caso di specie, l'avv. Nominativo_1 ha inviato ad Società_1 la richiesta dichiarazione e l'ha esibita all'Agenzia delle Entrate, che ne contesta il contenuto. All'evidenza, questo non si traduce in un mero controllo formale della Dichiarazione, ma si sostanzia in un ben piu' pregnante controllo sulla attività della contribuente, che avrebbe dovuto essere rettificata con apposito Avviso di Accertamento, debitamente. motivato.
- L'intervenuta decadenza: la ricorrente ha esposto per la prima volta i crediti di imposta per i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica per il proprio immobile nella Dichiarazione dei Redditi per l'anno
2019 e, pertanto, al momento della notifica della Cartella (16.07.2025) era già decorso il termine decadenziale, per la ripresa ex art. 36 bis DPR 600/1973, da parte dell'Ufficio.
- L'infondatezza, nel merito, delle specifiche riprese fiscali operate dall'Ufficio, sia perchè già oggetto di sgravio nelle precedenti annualità, sia perchè, per quanto riguarda gli importi di cui al rigo 62 della
Dichiarazione dei Redditi (spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, contestate per mancata asseverazione del tecnico abilitato o del Direttore dei Lavori e per mancata esecuzione del "bonifico dedicato"), la contribuente ha tempestivamente esibito all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione resa ex art. 8, comma 2, DL 195/2005 dal Direttore dei lavori, ing. Nominativo_2, mentre la mancanza del cd bonifico dedicato non giustifica il disconoscimento del credito. Al riguardo, allega la dichiarazione della ditta
Verardo, attestante che i corrispettivi relativi alle fatture di cui trattasi sono stati accreditati alla ditta medesima, mediante bonifico ordinario ed inclusi nella propria contabilità ai fini della concorrenza alla determinazione del reddito.
- L'illegittimità ed infondatezza delle Sanzioni irrogate, stante la difficoltà della materia e le difficoltà interpretative sottese alla stessa, che escludono la possibilità che vi possa essere in capo alla contribuente l'elemento psicologico della colpa. Si costituiscono tempestivamente nel giudizio:
- L'Agenzia delle Entrate-RI, che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le domande proposte dalla ricorrente attengono alle attività di competenza dell'Ufficio impositore, che ha proceduto all'accertamento della pretesa ed alla sua iscrizione a ruolo.
- L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, la quale, in via preliminare, precisa che con
Provvedimento del 10.12.2025 l'Ufficio ha provveduto ad adeguare le rettifiche apportate alla
Dichiarazione per l'anno di imposta 2021 a quelle già operate per i 2 precedenti anni di imposta e ad operare uno sgravio parziale del ruolo n° 250261/2025, riconoscendo dovute le detrazioni di cui ai righi RP61 ed Società_2. Sulla prima parte della contestazione di merito è intervenuto quindi atto di accoglimento parziale delle ragioni della ricorrente, restando in contestazione soltanto le spese riportate al rigo RP62-
Società_3 della Dichiarazione, per mancanza dell'asseverazione del tecnico abilitato o del Direttore dei Lavori, relativa alla conformità delle opere al progetto presentato (contenente l'indice di trasmittanza che gli interventi di risparmio energetico hanno generato nell'edificio); inoltre, il bonifico di pagamento non risulta "dedicato".
Nell'odierna pubblica udienza, le parti si riportano sostanzialmente alle rispettive argomentazioni e conclusioni, già presenti nei rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si ritiene che debba essere respinta l'eccezione di parte ricorrente riguardante il difetto di motivazione, poichè la Cartella impugnata contiene gli elementi essenziali di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, che hanno consentito alla contribuente di comprendere in toto le ragioni dell'Ufficio e di dedurre in modo compiuto, senza lesione del diritto di difesa.
Con riferimento alla asserita decadenza, sul punto ha già avuto modo di pronunciarsi la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza n° 8500/2021, stabilendo che il termine di decadenza va riferito alla data di rettifica della Dichiarazione, riguardante il periodo di imposta nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già al termine per la rettifica della
Dichiarazione nella quale quel componente sia maturato od iscritto per la prima volta.
Nel merito, si deve prendere atto della estinzione parziale delle riprese in Cartella, a seguito dell'intervenuto provvedimento di sgravio da parte dell'Ufficio, riguardante le spese di cui ai righi RP61 ed
Società_2 della Dichiarazione dei redditi, le cui detrazioni sono state riconosciute.
Riguardo alla verifica rimasta in contestazione, attinente al rigo RP62, si osserva che la contribuente ha prodotto la dichiarazione del Direttore dei Lavori, ing. Nominativo_2, , oltre al bonifico ordinario di pagamento (non dedicato) alla ditta Verardo, unitamente a dichiarazione della ditta medesima attestante che i relativi corrispettivisono stati inclusi nella propria contabilità, ai fini della corretta determinazione del suo reddito.
L'Ufficio peraltro contesta, nel merito la dichiarazione del Direttore dei Lavori, ma, cosi' facendo, viola l'art. 36 bis DPR 600 del 1973, atteso che tale attività di controllo non fonda la propria pretesa su un mero raffronto della rispondenza tra i dati esposti in dichiarazione con quelli contenuti nella documentazione di supporto, ma travalica i confini ex lege previsti per tale attività di verifica, compiendo una valutazione nel merito del contenuto documentale, e cosi' della spettanza della deduzione (senza procedere ad alcuna forma di controllo sostanziale).
Si ritiene quindi che la ricorrente abbia adeguatamente motivato il diritto al riconoscimento in deduzione delle spese per gli interventi di risparmio energetico anche per la parte rimasta in contestazione e pertanto il ricorso va accolto per questa parte, ferma restando la cessazione della materia del contendere per gli importi già sgravati dall'Ufficio. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la cessata materia del contendere in relazione ai righi RP
61 ed RP 62 della dichiarazione dei redditi anno 2021. Accoglie il ricorso per il resto e compensa le spese.