Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott. ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 161/2021 promossa da:
, nata in [...]-BRUNTAL il 14/02/1991, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. ESPOSITO ELISA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
MATTRELLA LORIS e dall'Avv. ANTONELLA DELLO STRITTO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Per parte ricorrente:
“Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
Controparte_1
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre con facoltà per il padre di vederli ed intrattenersi con loro nei tempi e nei modi che il Tribunale vorrà indicare, tenuto conto dell'interesse dei minori e della loro età, previo ascolto, se del caso, dei minori stessi e con modalità che limitino, per quanto possibile, il contatto tra la ricorrente e l'ex coniuge;
in ragione dei comportamenti violenti e mortificanti di quest'ultimo posti in danno della ricorrente;
porre a carico di un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio Controparte_1 dell'importo di € 400 mensili ciascuno (importo elevato ad € 500 mensili nella udienza di precisazione delle conclusioni); tale somma dovrà essere versata alla ricorrente tramite bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. I coniugi inoltre dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno , a tutte le spese straordinarie dei figli da individuare sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, nonché a quelle mediche, sia di studio (ivi comprese eventuali ripetizioni, se si renderanno necessarie), sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive ed artistiche, hobbies e quant'altro) in particolare quelle legate allo sport, e nello specifico alla danza e alla piscina per la figlia , ed al calcio ed alla piscina Per_1 Pe per il figlio;
condannare, infine, il al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente CP_1 procedimento da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”
Per parte resistente:
“Voglia l'On. le Tribunale di Terni adito rigettare le richieste avanzate dalla con Parte_1
i propri atti defensionali in quanto del tutto infondate e pretestuose.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni, a parziale modifica del provvedimento presidenziale in materia di provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con ordinanza del 19 aprile 2021, adottare le decisioni che di seguito si indicano:
1) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i coniugi Persona_3 Persona_4 con collocazione presso la madre e con possibilità per il padre di vederli e tenerli Parte_1 con sé con le modalità che vorrà determinare al riguardo il Tribunale nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori nonché di quelle lavorative del resistente;
2) disporre che il non debba alcunché alla sig.ra quale Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della medesima tenuto conto del fatto che la separazione risulta addebitabile in via esclusiva a questa per grave violazione degli obblighi scaturenti dal rapporto di coniugio, sia della assoluta situazione di eguaglianza economica tra i coniugi;
Pe 3) disporre che il contribuisca al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_1 mediante il versamento di una somma di denaro pari a complessivi Euro 200,00, così suddivisa,
Euro 100,00 per IV ed Euro 100,00 per la figlia;
Per_1 4) disporre altresì che le spese scolastiche, per le attività sportive e ricreative, per le eventuali spese mediche non coperte dal S.S.N. (visite specialistiche, ricoveri, etc.) ed ogni altra spesa di Pe natura eccezionale che si dovesse rendere necessaria per i figli e siano ripartite Per_1 tra i coniugi al 50%;
Nel merito, in via riconvenzionale:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito della stessa in via esclusiva alla moglie Controparte_1 Parte_1
, a causa dei comportamenti contrari ai principi fondanti del matrimonio ed ai Parte_1 doveri conseguenti al rapporto di coniugio descritti in parte narrativa e che si avrà cura di dimostrare in corso di causa, confermando per il resto i provvedimenti adottati dal Presidente, come sopra richiesti, con condanna della sig.ra al risarcimento dei danni Parte_1 biologici morali ed sistenziali sofferti dal a causa del comportamento della Controparte_1 di lui coniuge, da liquidarsi nella misura di Euro 5.000,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, nonché con condanna della al pagamento delle Parte_1 spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
Pubblico Ministero:
“CONCLUDE per la pronuncia di separazione con conferma dei provvedimenti provvisori in atto”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/01/2021, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, esponendo che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 Per e entrambi minori e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i Per_1 coniugi si erano gravemente deteriorati per condotte aggressive, controllanti e denigratorie poste in essere dal resistente. La ricorrente, in particolare ha esposto:
-di aver contratto matrimonio con in data 24.05.2014, in Amelia;
Controparte_1
Per
-che dall'unione sono nati il 24.07.2013, la figlia il 16.04.2015 il figlio;
Per_1
-che dal 16.01.2018, la ricorrente ha lavorato come dipendente presso un bar sito in Amelia, di proprietà della società il cui capitale sociale era di proprietà in pari Parte_2 quota di , madre del e della ricorrente stessa, senza Persona_5 CP_1 percepire alcun utile dalla gestione della società riconducibile al marito, in quanto dallo stesso amministrata e gestita;
- di aver percepito reddito per importo pari a circa €10.619,00 annui;
-che il resistente, imprenditore, percepirebbe redditi elevati “gestendo” società riconducibili al suo nucleo familiare ed alla di lui madre, di gran lunga superiori a quelli percepiti dalla ricorrente, essendo titolare di un night club (“Piper Night Club Terni”) sito in Otricoli;
-che nel settembre 2018 il si sarebbe allontanato dalla casa familiare andando ad abitare CP_1 con la madre;
-che il resistente avrebbe tenuto condotte ingiuriose, aggressive e controllanti in danno della moglie anche in presenza dei figli minori delle parti;
-che in particolare il resistente si sarebbe recato più volte nel bar dove la ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa, offendendo la moglie con pesanti frasi, alla presenza degli avventori del locale e in alcuni casi dei figli;
- che il resistente avrebbe assunto condotte controllanti in danno della moglie, anche dopo la cessazione della convivenza e che in data 23.12.2020 la stessa ricorrente avrebbe rinvenuto nella propria automobile dispositivo di controllo satellitare finalizzato a registrare i movimenti e la localizzazione dell'auto;
- che nel maggio del 2019, la aveva dovuto abbandonare l'abitazione coniugale, sita Pt_1 in Amelia, poiché l'immobile – intestato ad una società gestita (e/o riconducibile al marito), nello specifico la Soc. consortile S.A.T.A. RL era stato oggetto di procedura esecutiva ed era stato venduto all'asta;
- che a seguito di tale evento la ricorrente aveva trasferito il proprio domicilio e quello dei figli minori in Amelia, in una piccola abitazione in locazione con canone mensile di € 360,00;
- che dal momento della cessazione della convivenza il non avrebbe corrisposto somme CP_1 di denaro per il mantenimento per dei figli, né aiuti economici per il pagamento del canone di locazione, malgrado la difficile situazione economico reddituale della costretta in Pt_1 alcune occasioni a far fronte con i propri denari al pagamento delle bollette relative alle utenze
(nello specifico quella elettrica per un importo di circa 2.000,00), ovvero dei fornitori dell'attività commerciale, senza ottenere rimborsi;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della seprazione con addebito al marito, con affidamento condiviso dei figli e collocamento presso di sé, con ampia disciplina delle frequentazioni tra i minori ed il resistente e con imposizione a carico dello stesso di contributo al mantenimento dei figli per € 400 mensili ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli, con richiesta di porre a carico del resistente le spese di locazioni sostenute dalla ricorrente per € 360 mensili;
con vittoria di spese (conclusioni modificate nel corso del giudizio nei termini riportati in epigrafe).
i è costituito non opponendosi alla domanda di seprazione contestando Controparte_1 le allegazioni della controparte e formulando proprie richieste in ordine alle pronunce accessorie. Il resistente ha esposto:
- che il matrimonio, dopo un felice inizio, sarebbe stato compromesso dalla condotta tenuta dalla che, a far data dal gennaio 2018, veniva assunta come dipendente nel bar gestito Pt_1 dallo stesso resistente, percependo dal marito quale socia-lavoratrice a fine di ogni turno lavorativo, la somma di Euro 80,00 in contanti;
-che nel giugno 2019 il cedeva alla il 50% delle quote societarie della CP_1 Pt_1 [...]
Parte_3 - che nel corso dell'anno 2020, il resistente si vedeva costretto a ricorrere alle proprie risorse economico-patrimoniali personali per saldare le numerose esposizioni debitorie della
[...]
consentendo così alla di poter continuare la gestione del locale bar, che Parte_3 Pt_1 di fatto diveniva dalla stessa totalmente ed esclusivamente gestito a far dal settembre 2020;
-che il era legale rappresentante e amministratore pro-tempore della CP_1 CP_2
Società di gestione di locale notturno con insegna Piper, che a far data dal marzo 2020 cessava ogni attività a causa delle disposizioni normative inerenti l'emergenza pandemica;
- che nel corso dell'anno 2018 veniva totalmente meno l'affectio maritalis a causa di condotte della ricorrente, la quale, oltre ad essere poco incline alla vita di coppia ed essere dedita ai suoi interessi, trascurando quelli familiari, avrebbe iniziato una relazione extraconiugale stabile e continuativa con;
Controparte_3
-che tale relazione extra-coniugale emergeva pubblicamente nel mese di Gennaio 2018 e sarebbe stata la causa esclusiva della frattura della relazione coniugale;
- che a partire dai primi mesi dell'anno 2018 la avrebbe assunto un atteggiamento di Pt_1 completo distacco e disinteresse nei confronti del marito, evitando recisamente ogni contatto fisico con il coniuge;
- che il resistente sarebbe stato quindi costretto, anche in ragione della tutela prioritaria della tranquillità e serenità psico-emotiva della prole minore, ad allontanarsi dalla casa coniugale e trasferirsi presso l'abitazione della di lui madre, sita in Amelia, continuando tuttavia ad occuparsi delle esigenze dei due figli minori, saldando mensilmente le rate delle scuole Per (materna ed elementare) frequentate da e occupandosi personalmente dell'acquisto Per_1 di capi d'abbigliamento e di generi alimentari e facendosi carico sino all'agosto 2020 delle spese di locazione dell'appartamento ove si trasferiva la unitamente alla prole;
Parte_1
-che nel febbraio 2019, a causa del forte stress determinato dalla fine della propria tranquillità
e serenità familiare dall'umiliazione conseguente alla propagazione delle vicende coniugali nell'ambito cittadino e dal comportamento ostile ed aggressivo mantenuto dalla coniuge il pativa un infarto del miocardio, con successivo intervento di angioplastica, Controparte_1 con conseguente sussistenza dei presupposti per la richiesta di condanna della ricorrente;
- che la condotta della ricorrente sarebbe stata aggravata dal rifiuto di aderire a tutti i tentativi posti in essere dal resistente per riprendere la normale vita coniugale;
tanto premesso il resistente ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
All'udienza presidenziale del 29.3.2021 sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di risiedere con i figli in immobile in locazione con canone di 360,00, di percepire coma barista € 270,00 stante la crisi pandemica;
di non avere proprietà immobiliari;
e di avere risparmi per circa 10.000,00 sul conto corrente;
il resistente di risiedere presso l'abitazione della madre, di non percepire redditi come imprenditore a causa della chiusura dei locali dallo stesso gestiti;
di non avere risparmi (asseritamente utilizzati per far fronte ai mancati redditi conseguenti alla crisi pandemica). All'esito dell'udienza sono stati emessi i provvedimenti presidenziali disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e ampia disciplina delle frequentazioni padre figli (due volte la settimana e ai fine settimana alternati oltre che per i periodi di vacanza), determinando in 500,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, oltre ISTAT annuale, e contributo del 50% per le spese straordinarie. Nel corso del giudizio sono stati acquisiti i documenti depositati dalle parti, sono state ammesse le istanze istruttorie con interrogatorio formale della resistente sulle circostanze ammesse ed escussione dei testi;
sono stati formulati ordini di esibizione con l'ordinanza del 10/12/2021, ed acquisiti i documenti oggetto dell'ordine stesso;
preso atto dei costi della locazione e dell'intervenuta mancanza di redditi in capo alla ricorrente il contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli è stato elevato ad € 800 mensili.
Terminata l'istruttoria la decisione è stata rimessa al Collegio, sulle conclusioni formulate nelle parti, come modificate rispetto a quelle iniziali, e come riportate in epigrafe, concedendo termini ex art. 190 c.p.c..
Domanda di separazione
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione tra le parti.
Domanda di addebito della separazione
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione all'altro coniuge.
La ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito condotte persecutorie, ingiuriose denigratorie del resistente poste in essere anche in presenza dei minori. Il resistente ha posto a fondamento della domanda di addebito la violazione dei doveri di fedeltà da parte della moglie, che nel corso del matrimonio avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con altro uomo sottraendosi da quel momento ai doveri coniugali.
La domanda di addebito della separazione al resistente deve essere accolta.
Numerosi testi escussi hanno confermato di aver percepito direttamente insulti, minacce e aggressioni verbali proferite dal in danno della moglie. CP_1
La teste a conoscenza dei fatti perché dipendente, dal novembre 2016 al Testimone_1
2019, del bar di cui era titolare la società del resistente, nel quale ha lavorato dal gennaio 2018 anche la ricorrente, ha dichiarato: “Si è vero l'ho sentito io personalmente dire alla ricorrente che era una poco di buono e che si vestiva in maniera provocante anche perché sosteneva che sua moglie mi emulava nel vestire;
l'ho sentito molto spesso fare queste affermazioni all'interno del bar;
tali affermazioni il le ha dette dopo un po' di tempo che la
CP_1 ricorrente lavorava al bar in quanto era diventato molto geloso della moglie…. Io sono andata via dal bar nel 2019 e quindi posso dire con riferimento al periodo in cui ho lavorato che ho sentito il insultare la moglie pesantemente;
posso dire che sovente usava le parole che
CP_1 mi si leggono nel capitolo…..si è vero mi sono trovata presente in occasioni in cui il
CP_1 insultava la moglie al bar con le parole sopradette, anche di fronte ai bambini, …quando io lavoravo al bar ho constatato che la il controllava la moglie ed i suoi spostamenti: a
CP_1 me telefonava per sapere dove la moglie fosse andata, se era passata al Bar, come era vestita e chi era presente in quel momento al bar….ho ricevuto gli sms dal che mi chiedeva CP_1 informazioni sulla moglie come ho sopra riferito;
con gli sms non mi chiedeva informazioni sulle frequentazioni della moglie”.
Il teste avventore del bar (che ha denunciato il resistente perché Testimone_2 minacciato dallo stesso per una presunta relazione tra il teste e la ricorrente, costituendosi parte civile nel relativo procedimento) ha confermato di aver sentito il resistente insultare la moglie nel bar (“Io frequentavo il Bar giornalmente e non ho notato che la signora si Pt_2 Pt_1 rivolgeva in modo sgarbato al marito a partire dal 2018; ricordo che il faceva scenate CP_1 alla moglie ma ricordo che la moglie non rispondeva mai, stava sempre zitta;
lui faceva scenate di gelosia, io direttamente ho visto che la insultava perche' parlava con noi clienti del bar e Le diceva “ vergognati, mi fai vergognare davanti ai clienti….. “. Non ho assistito ad altro tipo di scenate….. Al bar notavo che tra i coniugi vi era una tensione tra i coniugi per i motivi che ho riferito nel precedente capitolo;
io ho notato che il marito umiliava la moglie e non viceversa”)
Il teste , che ha avuto relazione con la ricorrente iniziata nel luglio 2021 Tes_3
(denunciato dal per lesioni, con processo in corso) ha parimenti confermato di aver
CP_1 assistito ad episodi in cui il resistente insultava pesantemente la moglie nel bar anche alla presenza dei figli, oltre a dichiarare di aver visto il trattenersi a giocare alle slot
CP_1 machine alla presenza dei figli stessi (“Io frequentavo il bar ed ho sentito il dire alla
CP_1 moglie “ TA, troia, ZO…”Io andavo al bar spesso i fine settimana, a volte anche durante la settimana, posso dire tre volte a settimana…ho sentito personalmente il
CP_1 dire alla moglie le frasi che mi si leggono nel capitolo;
in particolare l'ho sentito nei primi mesi del 2021, quando sono stato accusato dal di uscire con sua moglie, in quel
CP_1 Part periodo però non era vero. Io la la conoscevo dal 2018 ma la salutavo appena. Poi la storia cominciata nel 2021 luglio…si vero ho assistito che il insultava la moglie alla
CP_1 presenza dei figli;
mi ricordo un sabato che i figli non andavano a scuola e stavano al Bar……. l'ho visto giocare anche per una ora intera, anche alla presenza dei figli”).
La teste dipendente del bar dal 19 maggio 2019 al Testimone_4 Parte_3 luglio 2021, ha confermato di aver sentito il insultare pesantemente la moglie anche
CP_1 alla presenza dei figli, e controllarne gli spostamenti (“E' vero ho sentito personalmente il all'interno del bar dove lavoravo insultare la moglie con parolacce ( “ZO,
CP_1 troia..”) e che le diceva di “ vestire come una TA… Posso confermare che quando i coniugi discutevano ed il marito proferiva le parole offensive che ho richiamato a volte erano presenti anche i figli minori. Mi sono trovata personalmente anche io in quelle occasioni;
anche lei si difendeva, era un battibecco reciproco…. Il signor mi chiamava al telefono quando
CP_1 ero al lavoro per avere conferma degli spostamenti della moglie, mi chiedeva se lei era passata al Bar e se sapevo dove era diretta… si è vero mi mandava anche degli sms per chiedere gli spostamenti della moglie e le sue frequentazioni;
preciso che la signora lavorava Pt_1 Part all'interno del Bar con dei turni fissi, era l'amministratore unico del .)
CP_1
Anche altri testi hanno confermato condotte controllanti del nei confronti della moglie CP_1 finalizzate a verificare l'esistenza di relazioni, e le pesanti interferenze del resistente nella vita della ricorrente anche dopo la cessazione della convivenza (il teste ha Testimone_5 dichiarato: “Preciso che il signor mi ha mandato un signore albanese di cui non CP_1 Part conosco il nome, al lavoro e mi ha chiesto se frequentavo e mi ha invitato a non frequentare Part più il Bar. Io tra l'altro il lo frequentavo raramente”) Per tali condotte nei confronti del è stata emessa in data 3.6.2021 misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento alla ricorrente e al di lei nuovo compagno dell'epoca ( ), Tes_3 nell'ambito del procedimento penale nel quale sono stati contestati reati di cui agli artt. 612 bis e 61, n.11 quinquies c.p.. In tale procedimento è stata emessa sentenza di condanna (n.
1323/2024) alla pena di 4 mesi di arresto, previa riqualificazione della imputazione in molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p..
Dalle risultanze sopra riportate risulta provato che il ha violato l'obbligo di rispetto CP_1 reciproco che grava sui coniugi ingiuriando, denigrando e seguendo la moglie in più occasioni.
In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto, comunque necessaria e doverosa per la considerazione della personalità del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda. La particolare offensività delle espressioni usate impone di ritenere che le stesse siano da valutare come idonea causa della frattura della comunione spirituale tra i coniugi. Il disvalore che l'ordinamento connette a determinate condotte (ingiuria, minacce, condotte persecutorie) tanto da prevedere sanzioni civili (ingiuria) o penali (minacce, atti persecutori) nel caso di loro accertamento, impone di ritenere che la commissione di condotte analoghe nell'ambito di un rapporto matrimoniale esoneri da un puntuale accertamento del nesso di causalità, potendo essere applicata una presunzione in merito alla incidenza delle stesse sul venir meno della comunione spirituale tra i coniugi. Né può dirsi che l'eventuale pregressa compromissione della relazione coniugale possa giustificare condotte aggressive o denigratorie, comunque non tollerabili nel corso di una relazione matrimoniale, anche dopo la cessazione della convivenza, soprattutto quando come nel caso di specie sono presenti minori, dinanzi ai quali parti di tali condotte sono state poste in essere. Sul punto, il Collegio aderisce agli orientamenti della giurisprudenza di merito che hanno ritenuto causa di addebito proprio condotte offensive e denigranti poste in essere da un coniuge nei confronti dell'altro (cfr. Sent. Trib. Milano del 15.4.2015; Sent. Trib. Roma del 19.1.2018; richiamando sul punto precedenti specifici dell'intestato tribunale tra i quali Trib. Terni sent. del 31.5.2022).
Per quanto esposto la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
La domanda di addebito della separazione formulata dal resistente deve essere al contrario respinta.
Dall'escussione dei testi risulta provata l'istaurazione da parte della di una relazione Pt_1 sentimentale con un altro uomo ( ). Il escusso quale teste ha Controparte_3 CP_3 confermato di aver istaurato una relazione con la ricorrente nel 2018, circostanza confermata anche dalla di lui mogie escussa come teste ). Testimone_6
A fronte di tale accertamento, dalle altre risultanze probatorie è emerso che già prima dell'istaurazione della relazione tra la e il il marito era solito insultare, Pt_1 CP_3 denigrare e controllare la moglie anche in presenza di estranei e degli stessi figli delle parti.
In tale quadro, l'istaurazione da parte della moglie di una relazione con altro uomo, non può dirsi causa ma effetto della pregressa disgregazione della relazione matrimoniale.
Per consolidata giurisprudenza: “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di re-gola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.” (Cass. sent. n. 25618/2007).
Dalle dichiarazioni dei testi è emerso che il rapporto era già deteriorato a causa delle condotte ingiuriose, denigratorie e persecutorie del marito.
Pertanto la domanda di addebito della separazione proposta dal resistente non può, trovare accoglimento in quanto non è stata fornita la prova del nesso di causalità tra la frattura dell'unione coniugale ed i comportamenti dedotti, essendo stato al contrario accertato che fattore causale della compromissione dell'affectio coniugalis siano state le condotte del marito, oggetto di puntuale accertamento nel presente giudizio (cfr. dichiarazioni dei testi escussi) e di condanna penale pronunciata in primo grado (sul punto cfr. SIT depositate negli atti del giudizio).
Affidamento dei figli minori
In merito alle condizioni di affidamento dei figli entrambi i genitori già dagli atti introduttivi hanno chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso dei figli.
Pur in presenza di concorde richiesta delle parti, trattandosi di diritti indisponibili, il Collegio deve interrogarsi sulla compatibilità dell'affidamento condiviso con le condotte poste in essere dal resistente oggetto di accertamento nel presente giudizio e di condanna penale pronunciata in primo grado. Risulta accertato, infatti, che il ha proferito frasi profondamento CP_1 offensive e poste in essere condotte controllanti in danno della moglie dal 2018 al 2021. Tali condotte possono essere sicuramente ricondotte nell'alveo della violenza domestica come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, con conseguente applicazione dell'art. 31 della medesima Convenzione (applicabile nel nostro ordinamento dal momento della entrata in vigore dello strumento con la legge di ratifica cfr. sul punto Cass. n. 11631/2024: “Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la
l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del
d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria”). Questa norma impone di considerare le condotte violente ai fini della determinazione delle modalità di affidamento e di frequentazione dei figli.
Nel caso di specie pur in presenza di tali condotte, l'attuale situazione fa ritenere superate le criticità derivanti dalle condotte del resistente. Nel corso del giudizio nessuna difficoltà è emersa quanto alla gestione della genitorialità condivisa, non avendo la formulato Pt_1 alcuna osservazione in merito ed avendo al contrario richiesto in ogni circostanza la conferma dell'affidamento condiviso. La situazione accertata nell'istruttoria, fa ritenere che nel caso di specie non si sia realizzata la condizione specifica della violenza domestica che impone interventi, anche di ufficio, per evitare i tali comportamenti aggressivi possano produrre danno nella gestione condivisa della genitorialità. La violenza domestica può infatti concretizzare tra le parti l'istaurazione di una relazione non paritetica, che si verifica quando una parte ponga in essere condotte di sopraffazione e di supremazia (anche solo psicologica) nei confronti dell'altra, tale da inibire l'autonomia decisionale e il compimento delle scelte da parte della vittima di violenza. Nella presente fattispecie, malgrado le pesanti offese e le denigrazioni subite, la ricorrente ha sempre mantenuto piena autonomia decisionale, quanto alla gestione dei figli, trasferendosi con gli stessi prima in immobile in locazione e poi nella abitazione dell'attuale compagno, decisioni non impedite né ostacolate dal resistente;
nessuna ulteriore denigrazione è stata evidenziata nel periodo dell'istruttoria, nessuna tensione è stata posta all'attenzione del Tribunale.
Inoltre, i rapporti tra i genitori dopo la separazione pur permanendo la conflittualità si sono sviluppati senza che possa ravvisarsi alcuna sopraffazione. All'esito della vigenza dei provvedimenti presidenziali che hanno disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non sono emerse difficoltà di crescita e di relazione dei figli.
Deve, pertanto, essere confermato affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori che, in presenza di piena capacità genitoriale delle parti, è la forma di affidamento che meglio garantisce l'interesse della prole.
Deve essere confermata la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione materna, e le modalità di frequentazione padre figli in essere dal momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, come riportate in dispositivo che non hanno evidenziato criticità.
Mantenimento prole
Quanto alle modalità di mantenimento del minore il Collegio deve verificare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti;
in particolare, per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente nel corso del procedimento ha svolto diversi lavori precari, prima come barista da ultimo come OSS percependo redditi oscillanti.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge la percezione dei seguenti redditi: dichiarazione dei redditi 2019 reddito complessivo lordo € 10.619 dichiarazione dei redditi 2024 reddito complessivo lordo € 7.803 da ultimo la ricorrente ha svolto attività lavorativa come OSS (cfr. contratto di lavoro in atti, ottobre 2023) percependo reddito mensile di € 1.300,00, attività cessata con successiva percezione di NASPI per circa € 1000 mensili (fino per quanto dichiarato ma non documentato dalla resistente a dicembre 2024). Quanto alla situazione abitativa nel corso delle ultime fasi del matrimonio la resistente viveva in casa di proprietà di società del resistente, immobile che è stato rilasciato (in conseguenza di procedura esecutiva); la si è quindi trasferita a vivere con i figli in immobile in Pt_1 locazione con canone di € 360 mensili;
nel corso del giudizio la ricorrente ha iniziato una conviveva con nuovo compagno ( ) nel 2024, in abitazione di proprietà dello Persona_6 stesso (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 27.3.2024). Per_6
Il resistente nel corso del matrimonio svolgeva attività di imprenditore ed era titolare ed amministratore della società che gestiva un locale notturno, e del bar nel quale CP_2 lavorava la moglie entrambe le società sono cessate nel 2023 e il resistente Parte_2 afferma di essere da allora privo di redditi, e di proprietà immobiliari. Al momento dell'istaurazione del giudizio viveva presso l'abitazione della madre, nel corso del giudizio si è trasferito con la nuova compagna in immobile in locazione condividendo con la stessa i costi (nella misura di € 230 pro capire come dichiarato dalla compagna del resistente escussa come teste). Il ha affermato di vivere con l'aiuto economico della madre, mentre la ricorrente CP_1 ha contestato contesta tale allegazione affermando che il gestirebbe le numerose CP_1 proprietà della madre (oltre ad una cospicua eredità) traendone parte dei profitti.
Nell'esaminare la situazione come sopra rappresentata il Collegio deve rilevare l'assoluta incongruenza tra il tenore di vita del e dell'affermata totale assenza di redditi percepiti. CP_1
In primo luogo dall'esame dei conti correnti emergono numerosi e costanti accrediti di contanti senza che sia stata data prova delle provenienza di tali somme (asseritamente provenienti da elargizioni della madre, circostanza comunque non provata). Un ulteriore dato appare poco congruente il utilizza un'auto di grossa cilindrata, in leasing con contratto facente capo CP_1
a , il quale escusso come teste ha affermato di aver messo a disposizione Persona_7 quest'auto (del costo di € 30 giornaliere) al a titolo di pregressa amicizia. Tale CP_1 affermazione non appare congruente.
Il ha corrisposto per i figli nel corso del giudizio il contributo ordinario inizialmente CP_1 determinato per il mantenimento degli stessi (pari ad € 500 mensili), oltre ad aver sostenuto alcune spese straordinarie. Con ordinanza del 20.12.2021 il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli è stato elevato ad € 800 mensili (in considerazione della perdita dell'attività lavorativa della ricorrente e dei costi sulla stessa gravanti per la locazione dell'immobile di residenza dei figli minori delle parti). Per il mancato pagamento della differenza dovuta il è stato rinviato a giudizio ex art. 570 cp, venendo assolto in CP_1 considerazione dell'assolvimento di diversi obblighi di mantenimento.
Alla luce di queste risultanze, in merito alla quantificazione dell'assegno da porre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli il Collegio rispetto all'importo determinato da ultimo nel corso del giudizio (ordinanza del 15/20 dicembre 2021), quantificato sulla base delle presunte disponibilità del come desumibili dal di lui tenore di vita e dalle spese CP_1 sostenute, deve rilevare il miglioramento della situazione della non più gravata del Pt_1 canone di locazione per la casa di residenza, da quando si è trasferita a vivere nell'abitazione del nuovo compagno senza costi (cfr. dichiarazioni testimoniali dello stesso ) Persona_6 con risparmio di spesa di € 360 mensili, mentre la pur allegata assenza di attuali redditi non appare rilevante avendo la dimostrato nel corso del giudizio di avere capacità Pt_1 lavorativa idonea a consentirle di reperire attività lavorative, con reddito corrispondente a circa
€ 1000 mensili. Tenuto conto delle potenzialità reddituali della ricorrente, dei presunti redditi del resistente delle presumibili esigenze economiche dei figli, rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, ed infine dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti su entrambi i genitori, il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli deve essere determinato in € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio) con decorrenza dal mese di aprile 2024 data della convivenza della ricorrente nell'abitazione del nuovo compagno, con il venir meno dei costi di locazione, fermi per il periodo pregressi i provvedimenti provvisori. L'importo, sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Le spese straordinarie determinate secondo quanto previsto nel
Protocollo concluso tra il Tribunale di Terni e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, da intendersi richiamato, devono essere ripartite nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
Domande restitutorie
La domanda di risarcimento del danno formulata dal resistente deve essere dichiarata inammissibile.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ.
(eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Non potendosi ravvisare nel caso di specie i presupposti per la trattazione congiunta della domanda risarcitoria proposta dal resistente rispetto alla domanda di separazione, stante la diversità di rito propria della domanda di separazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile. Spese di giudizio
Viste le ragioni della decisione e la materia trattata le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i signori e Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in AMELIA (TR) in data 24/05/2014 ; dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AMELIA (TR) (atto 19, parte II, serie A, dell'anno 2014);
accoglie la domanda di addebito della separazione a Controparte_1
rigetta la domanda di addebito della seprazione a;
Parte_1
affida i figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi, disponendone il collocamento prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé i minori, in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità:
- due volte alla settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 con accompagnamento dei minori a casa della madre;
- a fine settimane alterni: dal venerdì alla domenica sera;
- per tre giorni durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, è per tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- per 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la madre entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
- la festa della mamma e del papà verrà trascorsa con il rispettivo genitore, così come i compleanni della mamma e del papà. I bambini trascorreranno invece il proprio compleanno con i genitori, ad anni alterni;
determina in 500,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024 (fermi per i periodi pregressi i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli secondo quanto indicato in motivazione;
dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dal resistente;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 15 aprile 2025
Presidente estensore
dr.ssa Monica Velletti