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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott.ssa Simona Lo Iacono Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1028/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Grassi, per procura in atti
-appellante-
E
in persona del suo legale rappresentante, con sede in Controparte_1
Bologna, nella via Stalingrado n°45, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
NO G. Distefano, per procura in atti
-appellata-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 27.10.2025, la causa, sulle note conclusive scritte già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 5.11.2019 citava davanti il Tribunale Parte_1 di Catania la compagnia TI , esponendo: di essere Controparte_1 proprietario della motociclo marca Ducati modello Multistrada 1200, targata EF62828, assicurato anche contro il furto con la compagnia convenuta, in virtù di polizza nr.1/57608/30/1612586 stipulata presso l'agenzia di Giarre;
che in data 7.8.2018 circa intorno alle ore 16.30 giungeva a bordo del suddetto motociclo nella piazza Michelangelo
Buonarroti di Catania e dopo averlo parcheggiato e chiuso a chiave, per recarsi ad un appuntamento, facendo ritorno intorno alle ore 18.20 circa, non lo ritrovava, perché sottratto da anonimi malfattori. Riferiva di aver subito telefonato all'operatore, che
1 gestiva il rilevatore satellitare montato sul motociclo, che gli comunicava di non essere in grado di individuare la posizione del mezzo in quanto il dispositivo di rilevazione risultava disattivato;
di essersi recato subito dopo presso la caserma dei Carabinieri di
Catania, sita in piazza Verga, per sporgere formale denuncia di furto;
che rimasto senza mezzo di trasporto per fare ritorno, nella città di provenienza, Giarre, aveva telefonato ad un parente, al quale dopo aver raccontato l'accaduto, chiedeva di Controparte_2 venirlo a prendere per riaccompagnarlo a Giarre. Riferiva, altresì, di aver il giorno successivo provveduto a denunciare l'avvenuto furto presso la propria agenzia assicurativa, che aveva aperto il sinistro con il numero 1-8101- 2018-0676770 e di aver trasmesso la propria richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa, ottenendo in risposta il diniego. Per quanto esposto concludeva nel modo seguente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente domanda, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dall'attore in virtù della polizza nr.1/57608/30/1612586 e a seguito del furto totale del proprio mezzo Moto DUCATI MULTISTRADA 1200 targato.: EF62828 nella misura indicata nel contratto assicurativo per furto e rapina di € 14.000,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro de quo, o di quelle maggiore o minore somma che. risulterà dalla facienda istruzione, oltre ad interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria secondi gli indici Istat.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. per averli il sottoscritto difensore anticipate”.
Si costituiva la che eccepiva non provato il dedotto furto Controparte_1 del veicolo;
mostrava forti perplessità sulla veridicità dei fatti esposti in citazione, evidenziando sospette alcune discrasie nella rappresentazione fattuale esposta in giudizio, in particolare indicava singolare l'omessa segnalazione da parte del alle Forze Pt_1 dell'Ordine, in sede di denuncia, che il veicolo era dotato del sistema di rilevazione satellitare e deduceva anche dubbie le mancate risposte da parte sua alle domande rivoltegli dall' accertatore, che la compagnia assicurativa aveva inviato per assumere maggiori informazioni sul sinistro, in particolare riteneva sospetta la circostanza che il non ricordasse la data del sinistro mentre ricordava di aver di aver parcheggiato Pt_1 il motociclo nella parte centrale della zona a pagamento, tra due veicoli e ben in vista.
Deduceva che dal report del segnale GPS la localizzazione del motociclo nei tempi riferiti dall'attore non coincideva con il luogo di parcheggio, indicato nei pressi del bar posto su piazza Michelangelo (così come riferito dall'attore ai Carabinieri) in quanto la scatola nera collocava il motociclo a motore spento nella piazza G. Falcone all'orario indicato
2 dall'attore, zona in cui il segnale GPS era assolutamente affidabile. Contestava anche il quantum del risarcimento richiesto in quanto ai sensi dell'art 1908 del cc, il valore assicurato non equivaleva alla stima effettiva del bene e non vi erano evidenze che potessero far desumere il valore reale del veicolo. Concludeva per il rigetto della domanda con il favore delle spese processuali. Produceva le dichiarazioni spontanee rese dall'attore all'accertatore inviato dalla compagnia assicurativa;
le risultanze del dispositivo satellitare installato sul motociclo;
il certificato PRA cronologico del motociclo.
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 comma VI cpc, disposta ed espletata la prova testimoniale, richiesta dall'attore, all'udienza dell'8.2.2023, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art 281sexies cpc. A tale udienza la causa veniva decisa dal tribunale con la sentenza n. 2626/2023 che ha rigettato la domanda, in quanto non provata, ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposito appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 19.7.2023.
Si è costituita la che ha resistito all'appello chiedendone il Controparte_1 rigetto per infondatezza nel merito.
Alla udienza collegiale dell'8.1.2023, sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza avanzata dall'appellante, la Corte si è riservata e, a scioglimento della riserva, con ordinanza pubblicata il 15.1.2024 ha accolto la predetta istanza ed ha rinviato per discussione e decisione della causa all'udienza del 14.10.2024, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per deposito di note difensive conclusionali.
A tale udienza la Corte ha dato atto a verbale che il giudice relatore nominato, era stato frattanto trasferito presso altro ufficio giudiziario e, quindi, disposto il cambio del relatore, la causa dopo il rinvio d'ufficio, è stata chiamata all'udienza del 27ottobre 2025 per essere decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e complesso motivo la parte censura la decisione del giudice di prime cure, per aver, con motivazione contraddittoria ed illogica, rigettato la propria domanda a causa dell'errata valutazione dei fatti di causa. Osserva l'appellante che in difformità al decisum, egli aveva assolto all'onere probatorio posto a proprio carico, dimostrando, attraverso le prove documentali ed orali: di essere proprietario del veicolo oggetto di furto;
che il motociclo gli era stato sottratto da malviventi rimasti ignoti;
il valore del motociclo attraverso la polizza assicurativa prodotta.
3 Osserva l'appellante che nessun rilievo poteva assumere per la decisione, l'errore di trascrizione compiuto dal Carabiniere che aveva verbalizzato la propria denuncia di furto che -per mera dimenticanza- aveva omesso di trascrivere che il veicolo era munito di sistema di geolocalizzazione satellitare. Deduce l'appellante che “nessuna rilevanza né giuridica né fattuale comporta tale circostanza, soprattutto in assenza di prove o indizi contrari” e che non avrebbe avuto alcun interesse a celare alle forze dell'Ordine tale informazione che, comunque, sarebbe emersa dalla polizza assicurativa ed era stata anche puntualmente dedotta nell'atto introduttivo.
Ritiene l'appellante che se “ il Giudice avesse attentamente letto gli atti di causa, l'atto di citazione, documenti prodotti e memorie istruttorie, avrebbe compreso che ciò appunto era frutto di un mero refuso dell'atto”; che “Pertanto è del tutto logico ritenere che la presunta omessa dichiarazione della non presenza del dispositivo nel corpo della denuncia sia da addebitare ad una svista nella rilettura della denuncia da parte del ma Pt_1 soprattutto è da attribuire alla stereotipata stesura di tali tipi di atti, con le domande rituali già precompilate, e infatti a ben vedere a chiusura dell'atto si legge: antifurto satellitare no, chiavi a bordo no dispositivo chiusura inserito si, tipo veicolo motoveicolo, trasporto merce no”.
Altra censura viene mossa alla sentenza per aver utilizzato le proprie dichiarazioni, rese all'accertatore inviato dalla compagnia assicurativa e ritenute erroneamente dissonanti dalle altre, per giungere alla conclusione che non era stato provato il furto del mezzo.
Osserva in contrario la parte che il primo giudice non avrebbe potuto/dovuto entrare nel merito delle citate dichiarazioni in quanto rese ad un soggetto terzo, estraneo al giudizio e pertanto quelle dichiarazioni erano prive di rilievo probatorio se non meramente indiziario. In ogni caso le dimenticanze, ritenute sospette, dal primo giudice, trovavano logica spiegazione nel fatto che la conversazione avuta con l'incaricato dall'
[...]
è avvenuta in data 12 febbraio 2019, ovvero dopo circa sei mesi dal furto CP_1 ed è comprensibile, e non anomalo, che a distanza di tempo egli potesse non ricordare il giorno e la data esatta del furto. Pertanto, conclude l'appellante che le suddette dichiarazioni non avrebbero dovuto avere alcun peso nella decisione, peraltro sarebbe stato anche contrario ai propri interessi riferire circostanze inesatte, senza considerare che nella sostanza e negli aspetti essenziali queste erano perfettamente coincidenti con quanto dedotto in causa e con le circostanze riferite nell'immediatezza del furto ai Carabinieri e all'indomani all'agenzia assicurativa.
Censura, inoltre, il capo della sentenza ove si afferma: “le percorrenze del satellitare
4 escludono che il motociclo sia stato posteggiato nei pressi del bar posto su piazza
Michelangelo, in quanto la scatola nera colloca il motociclo a motore spento su piazzaG.
Falcone all'orario indicato dal ”. Pt_1
Deduce l'appellante contraddittoria la suddetta motivazione in quanto tralascia di considerare che: scoperto il furto egli aveva immediatamente contattato il numero verde che gestisce il geolocalizzatore satellitare;
subito dopo si era recato dai Carabinieri per denunciare il furto subito;
l'indomani si era recato presso l'agenzia TI per denunciare il sinistro consegnando entrambe le due copie di chiavi in possesso e, ciò di per sé rendeva credibile l'asportazione illecita del mezzo e la sua idonea custodia;
infine aveva provato con la testimonianza di teste escusso, che necessitava di Controparte_2 essere riaccompagnato a Giarre rimasto senza veicolo. Critica l'appellante le discrasie rinvenute dal giudice di prime cure con la tempistica illustrata e la localizzazione dei segnali GPS emessi dal motociclo.
In particolare, osserva che le minime differenze temporali tra i tempi che aveva indicato e le posizioni del motociclo rilevate dal sistema satellitare, trovano spiegazione nel fatto che i primi non erano certissimi al minuto, tanto che nelle denunce e in citazione aveva usato l'avverbio “circa”. Di conseguenza non poteva essere sospettato di aver detto il falso quando ha riferito di aver parcheggiato la moto nella piazza Michelangelo di Catania intorno le ore 16, 30 circa tant'è che alle ore 16.52 la moto risultava localizzata in via
FF IO, il successivo spegnimento del veicolo veniva localizzato alle 17.03, nella via Vagliasindi, vie queste che costeggiano la piazza Michelangelo. Di conseguenza sarebbe anche contraddittoria la sentenza quando, per un verso dà atto che effettivamente tanto la via Vagliasindi che la via FF IO si incrociano sulla piazza
Michelangelo e che lo strumento GPS non può essere assolutamente certo e preciso nell'indicare la posizione, essendo possibile uno scarto temporale, dall'altro contraddittoriamente, il medesimo giudicante ha riposto affidamento agli orari registrati dal geolocalizzatore per dichiarare non veritiera la propria rappresentazione del sinistro.
Sul punto l'appellante censura la successiva affermazione del giudice di prime cure, il quale dopo aver presuntivamente circoscritto l'azione furtiva tra le 16.30 e le ore 17.03, orari compatibili con le proprie allegazioni e con il dettaglio delle posizioni satellitari, ha poi affermato, per dichiarare inverosimile il furto, che il furto del motociclo “si sarebbe praticamente verificato mentre l'attore girava le spalle per entrare al bar”.
Deduce l'appellante che nella veste di assicurato l'unico dato certo che poteva riferire, come aveva fatto, era l'orario in cui aveva lasciato il mezzo e quello in cui era tornato a riprenderlo e in detto lasso di tempo che va dalle ore 16.30 e le 18.20 circa, il furto è
5 sicuramente avvenuto mentre non vi è alcuna certezza, come invece si legge in sentenza che il furto sarebbe avvenuto alle 17.05, in quanto dalla scheda depositata dalla controparte si rileva soltanto che a tale momento c'era stata l'accensione del motore, senza ulteriori indicazioni su eventuali spostamenti successivi.
Infine, censura l'altra motivazione che attiene alla mancata prova del valore concreto della moto, e rileva come la somma assicurata, in caso di furto, corrisponde al valore commerciale del mezzo al momento della sottoscrizione della polizza, al quale valore possono per contratto applicarsi le franchigie o le scoperture;
che nel caso in esame detta valutazione di €14.000,00(Iva inclusa) era stato indicata nella polizza stipulata recentemente in data 16.5.2018. In ogni caso l'assenza di certezza sul valore reale del motociclo non poteva costituire motivo di rigetto della domanda avendo richiesto a tal fine al tribunale la nomina del ctu, domanda che reitera nel grado.
L'ultima censura attiene alla condanna al pagamento delle spese processuali che andavano compensate o in subordine liquidate al minimo avendo agito a tutela del proprio diritto all'indennizzo assicurativo.
&&&&&
Premesso che questo Collegio, reputa non pienamente condivisibile il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure per rigettare la domanda di indennizzo, tuttavia, esaminate le doglianze, queste ultime non sono in grado di modificare l'esito della sentenza, che rimane corretta nel merito.
Ed infatti, per quanto l'appellante abbia cercato in questo grado di fornire risposte alle incongruenze evidenziate nella sentenza e tentato persino di rappresentarle come apparenti e prive di rilievo, da tale confutazione della ratio decidenti non si perviene alla conclusione che il furto del motociclo sia stato provato.
Ed infatti ritiene la Corte di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione e che in difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione del mezzo ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa. Ne discende che sull'assicurato incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dedotto a rischio. Con l'ulteriore precisazione che non è sufficiente a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alle forze dell'Ordine, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo. Occorre infatti ricordare che la denuncia alle Autorità, quale atto unilaterale reso dall'assicurato,
6 non integra una prova favorevole al denunciante, ma unicamente il prerequisito della copertura indennitaria, il quale, quando contestato, come nella fattispecie, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa. Sul punto la Cassazione afferma che in tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda, in primo luogo l'effettivo verificarsi del sinistro, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, e che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo
(Cass. n. 1946/1998; n. 6108/2006; n. 4426/1997).
Nel caso in specie nessuna prova è stata offerta e/o raggiunta atteso che la mera allegazione della denuncia del furto alle autorità, ove contestata, viene giudicata di per sé sola inidonea a provare il diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo. E ciò perché essendo «atto unilaterale dell'assicurato» la denuncia viene considerata non sufficiente ad integrare una prova favorevole al denunciante, rimanendo pertanto tale documento mero prerequisito della copertura indennitaria. Ed infatti, sul punto la Suprema Corte è concorde da tempo nell'affermare che «la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale (Cass.
n. 6267/2012; n. 10262/1992).
Nell'eguale solco rimangono anche le altre considerazioni che per ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un veicolo , l'assicurato deve dimostrare che il predetto veicolo al momento del denunciato furto esisteva effettivamente ed era idoneo a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione, deve essere cioè dimostrata la così detta "preesistenza" del veicolo e che lo stesso era funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alle forze dell'ordine per le ragioni anzidette.
Ed infatti si è affermato che “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un
7 evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati (respinta, nella specie, la richiesta di indennizzo avanzata da una società di noleggio veicoli a seguito del furto di una autovettura, atteso che la mera denuncia penale relativa al furto non era di per sé sufficiente per ottenere il corrispondente indennizzo dalla compagnia assicurativa) (Cass.
n.32637/2022).
Inoltre, è anche necessario che la denuncia sia quanto più possibile circostanziata e descriva con dovizia di particolari l'esistenza e applicazione da parte del danneggiato di tutti quei presidi normalmente idonei a scoraggiare il reato ovvero quanto meno ad ostacolarlo. Nel caso in esame la denuncia penale non contiene l'indicazione che il motociclo era dotato di sistema di geolocalizzazione, e non convince la spiegazione fornita nel grado dall'appellante secondo la quale si sarebbe trattato di errore di verbalizzazione commesso dall'incaricato nel raccogliere la propria denuncia poiché a tale iniziale errore si sarebbe aggiunta anche la svista, non giustificata, del denunciante che l'ha sottoscritta in calce nonostante l'importanza di tale informazione per la ricerca del mezzo tant'è che la prima attività che il ha riferito aver svolto non appena Pt_1 scoperto il furto sarebbe stata quella di telefonare alla società che gestiva la geolocalizzazione del dispositivo montato sul motociclo.
Applicati i suddetti principi al caso in esame si deve concludere che. contrariamente a quanto deduce l'appellante nessuna idonea ed efficace prova è stata fornita per dimostrare l'avveramento del rischio assicurato. Ed infatti sono anche irrilevanti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste il quale ha soltanto riferito di essere stato Controparte_2 contattato telefonicamente dal nipote, odierno appellante, il giorno 7.8.2018, intorno alle ore 20,00 rappresentandogli di trovarsi presso la caserma dei Carabinieri di Catania per denunciare il furto del proprio motociclo e che rimasto privo di mezzo aveva necessità di essere accompagnato alla propria abitazione sita in località Macchia di Giarre. Segue che l'unica informazione che si può trarre dalla predetta testimonianza è che il dopo Pt_1 aver presentato la denuncia di furto è ritornato alla propria abitazione accompagnato dal proprio parente, ma tutto ciò nulla rileva sul furto del motociclo, inteso come fatto/evento né sulle modalità sul suo svolgimento.
Ed invero è rimasta sguarnita di prova tutta l'intera vicenda rappresentata in causa, a partire dall'allegazione che l'odierno appellante si trovasse il giorno 7.8.2018, dalle
16,30 circa alle 18,20 circa, nei pressi della Piazza Michelangelo di Catania per un appuntamento che aveva dentro un bar prospiciente la suddetta piazza con delle persone
8 che, tuttavia, non ha citato per testimoniare che in detto lasso di tempo ( circa due ore) si erano con lui intrattenute, eppure sarebbe stato utile raggiungere quantomeno la prova che il era fisicamente presente nell'area in cui è avvenuto il dedotto furto dal Pt_1 momento che i segnali emessi dal GPS montato sul motociclo potevano rilevare la posizione del veicolo non certo l'identità del conducente .
Sul valore probatorio dei segnali registrati dalle scatole nere si è di recente pronunciata la
Corte di Cassazione che ha tratto il seguente principio di diritto: Poiché «l'art. 145-bis cod. ass. è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132- bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri» (Cass n.
13725/2024).
In applicazione del suddetto principio dovremmo giungere alla conclusione che per l'assenza di valore probatorio dei segnali emessi da tali dispositivi elettronici nel caso in specie non vi sarebbe neppure la certezza del luogo in cui sarebbe avvenuto il dedotto furto.
Tuttavia, se il report del sistema satellitare di geolocalizzazione dei veicoli non può assurgere a prova legale, come sostenuto dalla Corte di Legittimità, va detto che di avviso diverso è stata in precedenza la giurisprudenza di merito, che muovendo dal presupposto che ormai è suffragata l'affidabilità dei rilevatori GPS, quantomeno in termini percentuali, ha ritenuto in passato di poter attribuire valore di prova a tali sistemi di rilevazione. Ed infatti alcuni giudici in applicazione del contenuto dell'art. 145-bis codice assicurazione, come modificato dalla L. n. 124/2017 che espressamente dispone che “.le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”, hanno tratto la conclusione che a tali risultanze debba essere attribuito valore probatorio e che l'unica modalità possibile, come indicato dallo stesso art. 145-bis cod. ass., consiste nel provare il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo» (Così ad esempio si è espresso il Giudice di Pace di Palermo con la sentenza n. 2611/2021).
Nel caso in esame, anche a voler conferire valore probatorio al documento che annota le registrazioni dei movimenti del motociclo nella giornata del 7.8.2018, dalle percorrenze registrate non trova comunque conferma la narrazione dell'odierno appellante in quanto collocano lo spegnimento del motociclo alle ore 16,31.59 nella piazza G. Falcone;
seguito dall'accensione alle ore 16,47.42; in seguito alle ore 16,52.14collocano il veicolo
9 nella via FF IO;
registrano il successivo suo spegnimento alle ore 17,03.17 nella via Vagliasindi seguito dall' accensione nella predetta via alle ore 17.05.01 e da tale momento viene meno il segnale GPS, che non trova altra spiegazione plausibile se non con la disattivazione del rilevatore del segnale, collocato all'interno della scatola nera.
Partendo e ragionando su tali dati e pur tenendo conto del dato pacifico che le piazze e la vie citate, sono vicine tra loro, per cui il sistema di rilevazione satellitare potrebbe aver per la vicinanza topografica collocato il segnale in una piazza piuttosto che nell'altra adiacente o in una via prossima alla Piazza Michelangelo, rimane comunque l'incongruenza dell'orario di arrivo al parcheggio e di spegnimento della moto indicato dal nell'imminenza del dedotto furto ai Carabinieri nelle ore 16,30 circa, che Pt_1 non può equipararsi, come suggerisce l'appellante, con le ore 17,03.17 quando il motociclo, dopo brevissime e ravvicinate soste e messe in moto si è fermato nella via
Vagliasindi. Pertanto anche ad ipotizzare che il sistema di rilevazione satellitare abbia errato nel localizzare il luogo dell'arresto del veicolo nella via Vagliasindi al posto della
Piazza Michelangelo si dovrebbe ipotizzare l'inverosimile evenienza che i ladri ( o ladro) possano aver sottratto furtivamente il motociclo (ore 17.05.01) dopo 104 secondi dal momento in cui il lo aveva parcheggiato (ore 17,03.17) con il rischio di Pt_1 essere visti dallo stesso, appena allontanatosi e/o dai passanti, considerando altresì
l'attività di disattivazione dalla scatola nera del dispositivo di trasmissione del segnale
GPS. Anche l'altra ipotesi non appare probabile. Ed infatti anche supponendo che il sistema satellitare abbia localizzato l'arresto del veicolo alle ore 16, 31.59 nella piazza G.
Falcone invece che nella piazza Michelangelo sarebbe altrettanto inverosimile che i malfattori dopo aver sottratto furtivamente alle ore 16,47.42 il motociclo, poi sarebbero rimasti a circolare per circa venti minuti nella stessa zona del compiuto furto, con il rischio di essere avvistatati dal proprietario.
In definitiva, l'odierno appellante non ha offerto la prova che si è verificato l'evento assicurato e ancor meno nelle modalità descritte, con l'effetto che resta assorbita l'altra censura che attiene alla mancata dimostrazione del valore del motociclo. Con la precisazione che l'espletamento della chiesta ctu, già formulata nel grado precedente, e, riproposta nel grado, è inammissibile, poiché il motociclo non è stato ritrovato e sarebbe impossibile periziare un bene dalle condizioni ignote, peraltro, a supporto di detta richiesta, l'appellante non ha prodotto alcun supporto documentale (foto, rapporto revisione) dal quale desumere lo stato di conservazione e di efficienza del motociclo nel periodo antecedente al riferito furto.
10 Per quanto esposto l'appello è rigettato.
&&&&
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da € 5.201,00 ad
€ 26.000,00) in applicazione dei valori medi tariffari.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vi-gore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n.1028/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2626/2023 pubblicata il 19. 6.2023, così provvede rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania. n. 2626/2023 pubblicata in data 19.6.2023, che conferma;
condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante, che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.809,00 (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921.00 per la fase introduttiva,
€ 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott.ssa Simona Lo Iacono
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott.ssa Simona Lo Iacono Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1028/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Grassi, per procura in atti
-appellante-
E
in persona del suo legale rappresentante, con sede in Controparte_1
Bologna, nella via Stalingrado n°45, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
NO G. Distefano, per procura in atti
-appellata-
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All'udienza di discussione collegiale del 27.10.2025, la causa, sulle note conclusive scritte già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 5.11.2019 citava davanti il Tribunale Parte_1 di Catania la compagnia TI , esponendo: di essere Controparte_1 proprietario della motociclo marca Ducati modello Multistrada 1200, targata EF62828, assicurato anche contro il furto con la compagnia convenuta, in virtù di polizza nr.1/57608/30/1612586 stipulata presso l'agenzia di Giarre;
che in data 7.8.2018 circa intorno alle ore 16.30 giungeva a bordo del suddetto motociclo nella piazza Michelangelo
Buonarroti di Catania e dopo averlo parcheggiato e chiuso a chiave, per recarsi ad un appuntamento, facendo ritorno intorno alle ore 18.20 circa, non lo ritrovava, perché sottratto da anonimi malfattori. Riferiva di aver subito telefonato all'operatore, che
1 gestiva il rilevatore satellitare montato sul motociclo, che gli comunicava di non essere in grado di individuare la posizione del mezzo in quanto il dispositivo di rilevazione risultava disattivato;
di essersi recato subito dopo presso la caserma dei Carabinieri di
Catania, sita in piazza Verga, per sporgere formale denuncia di furto;
che rimasto senza mezzo di trasporto per fare ritorno, nella città di provenienza, Giarre, aveva telefonato ad un parente, al quale dopo aver raccontato l'accaduto, chiedeva di Controparte_2 venirlo a prendere per riaccompagnarlo a Giarre. Riferiva, altresì, di aver il giorno successivo provveduto a denunciare l'avvenuto furto presso la propria agenzia assicurativa, che aveva aperto il sinistro con il numero 1-8101- 2018-0676770 e di aver trasmesso la propria richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa, ottenendo in risposta il diniego. Per quanto esposto concludeva nel modo seguente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente domanda, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dall'attore in virtù della polizza nr.1/57608/30/1612586 e a seguito del furto totale del proprio mezzo Moto DUCATI MULTISTRADA 1200 targato.: EF62828 nella misura indicata nel contratto assicurativo per furto e rapina di € 14.000,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro de quo, o di quelle maggiore o minore somma che. risulterà dalla facienda istruzione, oltre ad interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria secondi gli indici Istat.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. per averli il sottoscritto difensore anticipate”.
Si costituiva la che eccepiva non provato il dedotto furto Controparte_1 del veicolo;
mostrava forti perplessità sulla veridicità dei fatti esposti in citazione, evidenziando sospette alcune discrasie nella rappresentazione fattuale esposta in giudizio, in particolare indicava singolare l'omessa segnalazione da parte del alle Forze Pt_1 dell'Ordine, in sede di denuncia, che il veicolo era dotato del sistema di rilevazione satellitare e deduceva anche dubbie le mancate risposte da parte sua alle domande rivoltegli dall' accertatore, che la compagnia assicurativa aveva inviato per assumere maggiori informazioni sul sinistro, in particolare riteneva sospetta la circostanza che il non ricordasse la data del sinistro mentre ricordava di aver di aver parcheggiato Pt_1 il motociclo nella parte centrale della zona a pagamento, tra due veicoli e ben in vista.
Deduceva che dal report del segnale GPS la localizzazione del motociclo nei tempi riferiti dall'attore non coincideva con il luogo di parcheggio, indicato nei pressi del bar posto su piazza Michelangelo (così come riferito dall'attore ai Carabinieri) in quanto la scatola nera collocava il motociclo a motore spento nella piazza G. Falcone all'orario indicato
2 dall'attore, zona in cui il segnale GPS era assolutamente affidabile. Contestava anche il quantum del risarcimento richiesto in quanto ai sensi dell'art 1908 del cc, il valore assicurato non equivaleva alla stima effettiva del bene e non vi erano evidenze che potessero far desumere il valore reale del veicolo. Concludeva per il rigetto della domanda con il favore delle spese processuali. Produceva le dichiarazioni spontanee rese dall'attore all'accertatore inviato dalla compagnia assicurativa;
le risultanze del dispositivo satellitare installato sul motociclo;
il certificato PRA cronologico del motociclo.
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 comma VI cpc, disposta ed espletata la prova testimoniale, richiesta dall'attore, all'udienza dell'8.2.2023, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art 281sexies cpc. A tale udienza la causa veniva decisa dal tribunale con la sentenza n. 2626/2023 che ha rigettato la domanda, in quanto non provata, ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposito appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 19.7.2023.
Si è costituita la che ha resistito all'appello chiedendone il Controparte_1 rigetto per infondatezza nel merito.
Alla udienza collegiale dell'8.1.2023, sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza avanzata dall'appellante, la Corte si è riservata e, a scioglimento della riserva, con ordinanza pubblicata il 15.1.2024 ha accolto la predetta istanza ed ha rinviato per discussione e decisione della causa all'udienza del 14.10.2024, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per deposito di note difensive conclusionali.
A tale udienza la Corte ha dato atto a verbale che il giudice relatore nominato, era stato frattanto trasferito presso altro ufficio giudiziario e, quindi, disposto il cambio del relatore, la causa dopo il rinvio d'ufficio, è stata chiamata all'udienza del 27ottobre 2025 per essere decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e complesso motivo la parte censura la decisione del giudice di prime cure, per aver, con motivazione contraddittoria ed illogica, rigettato la propria domanda a causa dell'errata valutazione dei fatti di causa. Osserva l'appellante che in difformità al decisum, egli aveva assolto all'onere probatorio posto a proprio carico, dimostrando, attraverso le prove documentali ed orali: di essere proprietario del veicolo oggetto di furto;
che il motociclo gli era stato sottratto da malviventi rimasti ignoti;
il valore del motociclo attraverso la polizza assicurativa prodotta.
3 Osserva l'appellante che nessun rilievo poteva assumere per la decisione, l'errore di trascrizione compiuto dal Carabiniere che aveva verbalizzato la propria denuncia di furto che -per mera dimenticanza- aveva omesso di trascrivere che il veicolo era munito di sistema di geolocalizzazione satellitare. Deduce l'appellante che “nessuna rilevanza né giuridica né fattuale comporta tale circostanza, soprattutto in assenza di prove o indizi contrari” e che non avrebbe avuto alcun interesse a celare alle forze dell'Ordine tale informazione che, comunque, sarebbe emersa dalla polizza assicurativa ed era stata anche puntualmente dedotta nell'atto introduttivo.
Ritiene l'appellante che se “ il Giudice avesse attentamente letto gli atti di causa, l'atto di citazione, documenti prodotti e memorie istruttorie, avrebbe compreso che ciò appunto era frutto di un mero refuso dell'atto”; che “Pertanto è del tutto logico ritenere che la presunta omessa dichiarazione della non presenza del dispositivo nel corpo della denuncia sia da addebitare ad una svista nella rilettura della denuncia da parte del ma Pt_1 soprattutto è da attribuire alla stereotipata stesura di tali tipi di atti, con le domande rituali già precompilate, e infatti a ben vedere a chiusura dell'atto si legge: antifurto satellitare no, chiavi a bordo no dispositivo chiusura inserito si, tipo veicolo motoveicolo, trasporto merce no”.
Altra censura viene mossa alla sentenza per aver utilizzato le proprie dichiarazioni, rese all'accertatore inviato dalla compagnia assicurativa e ritenute erroneamente dissonanti dalle altre, per giungere alla conclusione che non era stato provato il furto del mezzo.
Osserva in contrario la parte che il primo giudice non avrebbe potuto/dovuto entrare nel merito delle citate dichiarazioni in quanto rese ad un soggetto terzo, estraneo al giudizio e pertanto quelle dichiarazioni erano prive di rilievo probatorio se non meramente indiziario. In ogni caso le dimenticanze, ritenute sospette, dal primo giudice, trovavano logica spiegazione nel fatto che la conversazione avuta con l'incaricato dall'
[...]
è avvenuta in data 12 febbraio 2019, ovvero dopo circa sei mesi dal furto CP_1 ed è comprensibile, e non anomalo, che a distanza di tempo egli potesse non ricordare il giorno e la data esatta del furto. Pertanto, conclude l'appellante che le suddette dichiarazioni non avrebbero dovuto avere alcun peso nella decisione, peraltro sarebbe stato anche contrario ai propri interessi riferire circostanze inesatte, senza considerare che nella sostanza e negli aspetti essenziali queste erano perfettamente coincidenti con quanto dedotto in causa e con le circostanze riferite nell'immediatezza del furto ai Carabinieri e all'indomani all'agenzia assicurativa.
Censura, inoltre, il capo della sentenza ove si afferma: “le percorrenze del satellitare
4 escludono che il motociclo sia stato posteggiato nei pressi del bar posto su piazza
Michelangelo, in quanto la scatola nera colloca il motociclo a motore spento su piazzaG.
Falcone all'orario indicato dal ”. Pt_1
Deduce l'appellante contraddittoria la suddetta motivazione in quanto tralascia di considerare che: scoperto il furto egli aveva immediatamente contattato il numero verde che gestisce il geolocalizzatore satellitare;
subito dopo si era recato dai Carabinieri per denunciare il furto subito;
l'indomani si era recato presso l'agenzia TI per denunciare il sinistro consegnando entrambe le due copie di chiavi in possesso e, ciò di per sé rendeva credibile l'asportazione illecita del mezzo e la sua idonea custodia;
infine aveva provato con la testimonianza di teste escusso, che necessitava di Controparte_2 essere riaccompagnato a Giarre rimasto senza veicolo. Critica l'appellante le discrasie rinvenute dal giudice di prime cure con la tempistica illustrata e la localizzazione dei segnali GPS emessi dal motociclo.
In particolare, osserva che le minime differenze temporali tra i tempi che aveva indicato e le posizioni del motociclo rilevate dal sistema satellitare, trovano spiegazione nel fatto che i primi non erano certissimi al minuto, tanto che nelle denunce e in citazione aveva usato l'avverbio “circa”. Di conseguenza non poteva essere sospettato di aver detto il falso quando ha riferito di aver parcheggiato la moto nella piazza Michelangelo di Catania intorno le ore 16, 30 circa tant'è che alle ore 16.52 la moto risultava localizzata in via
FF IO, il successivo spegnimento del veicolo veniva localizzato alle 17.03, nella via Vagliasindi, vie queste che costeggiano la piazza Michelangelo. Di conseguenza sarebbe anche contraddittoria la sentenza quando, per un verso dà atto che effettivamente tanto la via Vagliasindi che la via FF IO si incrociano sulla piazza
Michelangelo e che lo strumento GPS non può essere assolutamente certo e preciso nell'indicare la posizione, essendo possibile uno scarto temporale, dall'altro contraddittoriamente, il medesimo giudicante ha riposto affidamento agli orari registrati dal geolocalizzatore per dichiarare non veritiera la propria rappresentazione del sinistro.
Sul punto l'appellante censura la successiva affermazione del giudice di prime cure, il quale dopo aver presuntivamente circoscritto l'azione furtiva tra le 16.30 e le ore 17.03, orari compatibili con le proprie allegazioni e con il dettaglio delle posizioni satellitari, ha poi affermato, per dichiarare inverosimile il furto, che il furto del motociclo “si sarebbe praticamente verificato mentre l'attore girava le spalle per entrare al bar”.
Deduce l'appellante che nella veste di assicurato l'unico dato certo che poteva riferire, come aveva fatto, era l'orario in cui aveva lasciato il mezzo e quello in cui era tornato a riprenderlo e in detto lasso di tempo che va dalle ore 16.30 e le 18.20 circa, il furto è
5 sicuramente avvenuto mentre non vi è alcuna certezza, come invece si legge in sentenza che il furto sarebbe avvenuto alle 17.05, in quanto dalla scheda depositata dalla controparte si rileva soltanto che a tale momento c'era stata l'accensione del motore, senza ulteriori indicazioni su eventuali spostamenti successivi.
Infine, censura l'altra motivazione che attiene alla mancata prova del valore concreto della moto, e rileva come la somma assicurata, in caso di furto, corrisponde al valore commerciale del mezzo al momento della sottoscrizione della polizza, al quale valore possono per contratto applicarsi le franchigie o le scoperture;
che nel caso in esame detta valutazione di €14.000,00(Iva inclusa) era stato indicata nella polizza stipulata recentemente in data 16.5.2018. In ogni caso l'assenza di certezza sul valore reale del motociclo non poteva costituire motivo di rigetto della domanda avendo richiesto a tal fine al tribunale la nomina del ctu, domanda che reitera nel grado.
L'ultima censura attiene alla condanna al pagamento delle spese processuali che andavano compensate o in subordine liquidate al minimo avendo agito a tutela del proprio diritto all'indennizzo assicurativo.
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Premesso che questo Collegio, reputa non pienamente condivisibile il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure per rigettare la domanda di indennizzo, tuttavia, esaminate le doglianze, queste ultime non sono in grado di modificare l'esito della sentenza, che rimane corretta nel merito.
Ed infatti, per quanto l'appellante abbia cercato in questo grado di fornire risposte alle incongruenze evidenziate nella sentenza e tentato persino di rappresentarle come apparenti e prive di rilievo, da tale confutazione della ratio decidenti non si perviene alla conclusione che il furto del motociclo sia stato provato.
Ed infatti ritiene la Corte di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione e che in difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione del mezzo ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa. Ne discende che sull'assicurato incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dedotto a rischio. Con l'ulteriore precisazione che non è sufficiente a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alle forze dell'Ordine, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo. Occorre infatti ricordare che la denuncia alle Autorità, quale atto unilaterale reso dall'assicurato,
6 non integra una prova favorevole al denunciante, ma unicamente il prerequisito della copertura indennitaria, il quale, quando contestato, come nella fattispecie, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa. Sul punto la Cassazione afferma che in tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda, in primo luogo l'effettivo verificarsi del sinistro, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, e che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo
(Cass. n. 1946/1998; n. 6108/2006; n. 4426/1997).
Nel caso in specie nessuna prova è stata offerta e/o raggiunta atteso che la mera allegazione della denuncia del furto alle autorità, ove contestata, viene giudicata di per sé sola inidonea a provare il diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo. E ciò perché essendo «atto unilaterale dell'assicurato» la denuncia viene considerata non sufficiente ad integrare una prova favorevole al denunciante, rimanendo pertanto tale documento mero prerequisito della copertura indennitaria. Ed infatti, sul punto la Suprema Corte è concorde da tempo nell'affermare che «la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale (Cass.
n. 6267/2012; n. 10262/1992).
Nell'eguale solco rimangono anche le altre considerazioni che per ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un veicolo , l'assicurato deve dimostrare che il predetto veicolo al momento del denunciato furto esisteva effettivamente ed era idoneo a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione, deve essere cioè dimostrata la così detta "preesistenza" del veicolo e che lo stesso era funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alle forze dell'ordine per le ragioni anzidette.
Ed infatti si è affermato che “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un
7 evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati (respinta, nella specie, la richiesta di indennizzo avanzata da una società di noleggio veicoli a seguito del furto di una autovettura, atteso che la mera denuncia penale relativa al furto non era di per sé sufficiente per ottenere il corrispondente indennizzo dalla compagnia assicurativa) (Cass.
n.32637/2022).
Inoltre, è anche necessario che la denuncia sia quanto più possibile circostanziata e descriva con dovizia di particolari l'esistenza e applicazione da parte del danneggiato di tutti quei presidi normalmente idonei a scoraggiare il reato ovvero quanto meno ad ostacolarlo. Nel caso in esame la denuncia penale non contiene l'indicazione che il motociclo era dotato di sistema di geolocalizzazione, e non convince la spiegazione fornita nel grado dall'appellante secondo la quale si sarebbe trattato di errore di verbalizzazione commesso dall'incaricato nel raccogliere la propria denuncia poiché a tale iniziale errore si sarebbe aggiunta anche la svista, non giustificata, del denunciante che l'ha sottoscritta in calce nonostante l'importanza di tale informazione per la ricerca del mezzo tant'è che la prima attività che il ha riferito aver svolto non appena Pt_1 scoperto il furto sarebbe stata quella di telefonare alla società che gestiva la geolocalizzazione del dispositivo montato sul motociclo.
Applicati i suddetti principi al caso in esame si deve concludere che. contrariamente a quanto deduce l'appellante nessuna idonea ed efficace prova è stata fornita per dimostrare l'avveramento del rischio assicurato. Ed infatti sono anche irrilevanti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste il quale ha soltanto riferito di essere stato Controparte_2 contattato telefonicamente dal nipote, odierno appellante, il giorno 7.8.2018, intorno alle ore 20,00 rappresentandogli di trovarsi presso la caserma dei Carabinieri di Catania per denunciare il furto del proprio motociclo e che rimasto privo di mezzo aveva necessità di essere accompagnato alla propria abitazione sita in località Macchia di Giarre. Segue che l'unica informazione che si può trarre dalla predetta testimonianza è che il dopo Pt_1 aver presentato la denuncia di furto è ritornato alla propria abitazione accompagnato dal proprio parente, ma tutto ciò nulla rileva sul furto del motociclo, inteso come fatto/evento né sulle modalità sul suo svolgimento.
Ed invero è rimasta sguarnita di prova tutta l'intera vicenda rappresentata in causa, a partire dall'allegazione che l'odierno appellante si trovasse il giorno 7.8.2018, dalle
16,30 circa alle 18,20 circa, nei pressi della Piazza Michelangelo di Catania per un appuntamento che aveva dentro un bar prospiciente la suddetta piazza con delle persone
8 che, tuttavia, non ha citato per testimoniare che in detto lasso di tempo ( circa due ore) si erano con lui intrattenute, eppure sarebbe stato utile raggiungere quantomeno la prova che il era fisicamente presente nell'area in cui è avvenuto il dedotto furto dal Pt_1 momento che i segnali emessi dal GPS montato sul motociclo potevano rilevare la posizione del veicolo non certo l'identità del conducente .
Sul valore probatorio dei segnali registrati dalle scatole nere si è di recente pronunciata la
Corte di Cassazione che ha tratto il seguente principio di diritto: Poiché «l'art. 145-bis cod. ass. è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132- bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri» (Cass n.
13725/2024).
In applicazione del suddetto principio dovremmo giungere alla conclusione che per l'assenza di valore probatorio dei segnali emessi da tali dispositivi elettronici nel caso in specie non vi sarebbe neppure la certezza del luogo in cui sarebbe avvenuto il dedotto furto.
Tuttavia, se il report del sistema satellitare di geolocalizzazione dei veicoli non può assurgere a prova legale, come sostenuto dalla Corte di Legittimità, va detto che di avviso diverso è stata in precedenza la giurisprudenza di merito, che muovendo dal presupposto che ormai è suffragata l'affidabilità dei rilevatori GPS, quantomeno in termini percentuali, ha ritenuto in passato di poter attribuire valore di prova a tali sistemi di rilevazione. Ed infatti alcuni giudici in applicazione del contenuto dell'art. 145-bis codice assicurazione, come modificato dalla L. n. 124/2017 che espressamente dispone che “.le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”, hanno tratto la conclusione che a tali risultanze debba essere attribuito valore probatorio e che l'unica modalità possibile, come indicato dallo stesso art. 145-bis cod. ass., consiste nel provare il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo» (Così ad esempio si è espresso il Giudice di Pace di Palermo con la sentenza n. 2611/2021).
Nel caso in esame, anche a voler conferire valore probatorio al documento che annota le registrazioni dei movimenti del motociclo nella giornata del 7.8.2018, dalle percorrenze registrate non trova comunque conferma la narrazione dell'odierno appellante in quanto collocano lo spegnimento del motociclo alle ore 16,31.59 nella piazza G. Falcone;
seguito dall'accensione alle ore 16,47.42; in seguito alle ore 16,52.14collocano il veicolo
9 nella via FF IO;
registrano il successivo suo spegnimento alle ore 17,03.17 nella via Vagliasindi seguito dall' accensione nella predetta via alle ore 17.05.01 e da tale momento viene meno il segnale GPS, che non trova altra spiegazione plausibile se non con la disattivazione del rilevatore del segnale, collocato all'interno della scatola nera.
Partendo e ragionando su tali dati e pur tenendo conto del dato pacifico che le piazze e la vie citate, sono vicine tra loro, per cui il sistema di rilevazione satellitare potrebbe aver per la vicinanza topografica collocato il segnale in una piazza piuttosto che nell'altra adiacente o in una via prossima alla Piazza Michelangelo, rimane comunque l'incongruenza dell'orario di arrivo al parcheggio e di spegnimento della moto indicato dal nell'imminenza del dedotto furto ai Carabinieri nelle ore 16,30 circa, che Pt_1 non può equipararsi, come suggerisce l'appellante, con le ore 17,03.17 quando il motociclo, dopo brevissime e ravvicinate soste e messe in moto si è fermato nella via
Vagliasindi. Pertanto anche ad ipotizzare che il sistema di rilevazione satellitare abbia errato nel localizzare il luogo dell'arresto del veicolo nella via Vagliasindi al posto della
Piazza Michelangelo si dovrebbe ipotizzare l'inverosimile evenienza che i ladri ( o ladro) possano aver sottratto furtivamente il motociclo (ore 17.05.01) dopo 104 secondi dal momento in cui il lo aveva parcheggiato (ore 17,03.17) con il rischio di Pt_1 essere visti dallo stesso, appena allontanatosi e/o dai passanti, considerando altresì
l'attività di disattivazione dalla scatola nera del dispositivo di trasmissione del segnale
GPS. Anche l'altra ipotesi non appare probabile. Ed infatti anche supponendo che il sistema satellitare abbia localizzato l'arresto del veicolo alle ore 16, 31.59 nella piazza G.
Falcone invece che nella piazza Michelangelo sarebbe altrettanto inverosimile che i malfattori dopo aver sottratto furtivamente alle ore 16,47.42 il motociclo, poi sarebbero rimasti a circolare per circa venti minuti nella stessa zona del compiuto furto, con il rischio di essere avvistatati dal proprietario.
In definitiva, l'odierno appellante non ha offerto la prova che si è verificato l'evento assicurato e ancor meno nelle modalità descritte, con l'effetto che resta assorbita l'altra censura che attiene alla mancata dimostrazione del valore del motociclo. Con la precisazione che l'espletamento della chiesta ctu, già formulata nel grado precedente, e, riproposta nel grado, è inammissibile, poiché il motociclo non è stato ritrovato e sarebbe impossibile periziare un bene dalle condizioni ignote, peraltro, a supporto di detta richiesta, l'appellante non ha prodotto alcun supporto documentale (foto, rapporto revisione) dal quale desumere lo stato di conservazione e di efficienza del motociclo nel periodo antecedente al riferito furto.
10 Per quanto esposto l'appello è rigettato.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da € 5.201,00 ad
€ 26.000,00) in applicazione dei valori medi tariffari.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vi-gore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n.1028/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2626/2023 pubblicata il 19. 6.2023, così provvede rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania. n. 2626/2023 pubblicata in data 19.6.2023, che conferma;
condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante, che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.809,00 (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921.00 per la fase introduttiva,
€ 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott.ssa Simona Lo Iacono
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