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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 30/10/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 343/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice CE CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 343/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GUIZZETTI ALICE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e contro c.f. , con l'avv. MARCO RODOLFI Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento Controparte_1 dannoso, quale responsabile civile del sinistro, e per l'effetto CONDANNARE il sunnominato CP_1
in solido con l'assicurazione al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore
[...] Controparte_2 quantificati in €.38.768,00, dedotta la somma di €.5.500,00 corrisposta da ed accettata a Controparte_2 titolo di acconto, ovvero nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa ed al conseguente pagamento della suddetta somma in favore dell'attore.
Spese, diritti, onorari, rifusi.”
pagina 1 di 12 Per parte convenuta Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ecc.mo adito, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, dato atto che CP_3 ha formulato ante causam offerta risarcitoria per l'importo di € 5.500,00 in favore del signor
[...] Pt_1 respingere ogni sua ulteriore pretesa avanzata nei confronti di in quanto destituita di Controparte_2 fondamento in fatto ed in diritto. Con la vittoria dei compensi di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedendo al Tribunale di Sondrio di condannare i convenuti, in solido, al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti, quantificati in € 44.268,00, in relazione al sinistro stradale avvenuto a Livigno in data 11 luglio 2021.
In particolare, l'attore esponeva che:
- il giorno 11 luglio 2021, alle ore 2.45, transitava alla guida della propria bicicletta in Via LO all'altezza della chiesetta del LO nel Comune di Livigno;
- lungo il margine della strada erano posizionati dei parcheggi;
- in uno di questi parcheggi si trovava in sosta veicolo Suzuki JTD44V 5mt, targato DE685AB, di proprietà del sig. , su cui era installato un portabiciclette verticale aperto che Controparte_1 invadeva la corsia di marcia;
- stante l'ora notturna, non si avvedeva del portabiciclette che era completamente aperto e invadeva la corsia di marcia;
- urtava violentemente in pieno volto, petto, spalla sinistra, braccio e polso destro, il braccio del porta biciclette aperto e sporgente che invadeva la corsia di percorrenza della bicicletta e rovinava a terra;
- intervenivano i soccorsi e veniva ricoverato presso l'Ospedale di Sondalo per procedere con le opportune cure immediate;
- intervenivano sul posto i Carabinieri di Livigno (carabiniere ), che trasmettevano Persona_1
rapporto di sinistro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio mediante nota
59/2-2/2021 del 06/08/2021;
- presentava denuncia querela in seguito alla quale la Procura apriva il fascicolo rubricato al numero 2147/2021 Registro Generale Ignoti. riunito al proc. penale n.23/23 a carico di e;
Controparte_1 Parte_2
pagina 2 di 12 - il giorno successivo veniva dimesso dall'Ospedale di Sondalo con diagnosi di “frattura nasale, ferite lacerocontuse naso e labbro superiore, avulsione dentarie 11, 12 e verosimilmente 13, policontusione” e prognosi di giorni 20 s.c.;
- in seguito, si rivolgeva al proprio odontoiatra, il quale formulava, per addivenire alla guarigione, preventivo allegato che prevedeva l'estrazione di n.8 elementi dentari e il posizionamento di n.5 impianti osteointegrati ed elementi mobili per i restanti tre elementi dentari;
- al termine delle cure si sottoponeva a visita medico legale presso il dottor il quale Persona_2
certificava “postumi dolorosi di trauma cranio facciale con avulsioni dentarie multiple, esiti cicatriziali di ferite lacero contuse al volto, frattura scomposta delle ossa nasali e trauma contusivo distorsivo della spalla sinistra a seguito di caduta dalla bicicletta per scontro con ostacolo imprevisto”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_2 infondate in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta esponeva che:
- la vettura Suzuki targata JTD44V, al momento dell'accaduto, si trovava regolarmente parcheggiata in Via LO in Livigno;
- la notte del 12.7.2021, alle ore 02:45, con luci pubbliche accese e visibilità buona, il sig.
, in stato d'ebbrezza ed in sella al proprio velocipede, nel percorrere la via Parte_1
LO non si avvedeva del “porta-biciclette” posto nella parte retrostante della vettura Suzuki targata JTD44V ed andava ad impattarci contro con il viso;
- i Carabinieri intervenuti sul posto non elevavano alcuna contravvenzione al signor CP_1
proprietario del veicolo;
- il sig. complice anche (e soprattutto) il suo stato d'alterazione psicofisica dovuto Pt_1
all'assunzione di alcol in una concentrazione di 2,01 g/l (ben sopra dei limiti di legge) non vide il “porta-biciclette” e nemmeno pose in essere alcuna manovra di emergenza per evitare la collisione.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarato contumace. Controparte_1
All'esito dell'udienza ex articolo 183 c.p.c., con ordinanza del 16.10.2023 venivano ammesse le prove orali, che venivano assunte all'udienza del 16.01.2024 e del 07.05.2024.
Successivamente, veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
pagina 3 di 12 Veniva quindi fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza del 23.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
conveniva in giudizio e , chiedendo il Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti in relazione al sinistro stradale occorso in Livigno (SO) in data
11.07.2021.
In particolare, come si evince dal rapporto dei Carabinieri giunti sul posto, in data 11.07.2025 alle ore
3.30 gli operatori intervenivano a Livigno, in via LO perché un ciclista, ovvero l'attore, aveva impattato contro un auto in sosta: “l'infortunato riferiva che mentre percorreva la suddetta via a bordo della sua bici di colore giallo, impattava contro il porta bici dell'auto posteggiata al lato destro della carreggiata, ovvero una Grand Vitara targata DE685AB, con sul retro montato un porta bici. La bici e
l'autovettura in questione non riportavano danni visibili. (…) Al suolo, bagnato dalla pioggia in atto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti. (…) Si evidenzia che non è stato effettuato alcun controllo sullo stato psicofisico del conducente” (cfr. relazione sinistro stradale sub. doc. 3 fascicolo attore).
L'attore veniva quindi trasportato presso l'Ospedale di Sondalo (SO), ove veniva rilevato il tasso alcolemico del medesimo, che alle ore 05.17 (dunque due ore dopo il sinistro) risultava di 2,01 g/l (cfr. doc. 2 fascicolo convenuta . Controparte_2
Parte convenuta, a seguito della notifica dell'atto di citazione, corrispondeva all'attore la somma di €
5.500,00, che veniva accettata a titolo di mero acconto sul dovuto (cfr. doc. 18 fascicolo attore).
Ebbene, a fronte della prospettazione attorea secondo cui i danni occorsi in relazione al sinistro per cui
è causa sarebbero ascrivibili unicamente alla condotta del proprietario del veicolo per aver lasciato il portabiciclette aperto, così da invadere la corsia di marcia e costituire pericolo per la circolazione,
l'assicurazione convenuta ha eccepito che la responsabilità del sinistro sarebbe attribuibile in via esclusiva, o quantomeno la largamente prevalente, al sig. in considerazione del suo stato di Pt_1 alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol, risultante dagli esami effettuati presso l'Ospedale di Sondalo.
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha chiarito che "la circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione iuris tantum della sua responsabilità nella causazione dell'evento, che può essere superata
pagina 4 di 12 attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente". (Cass., 14 marzo 2013, n. 6548). In altri termini, la presunzione iuris et de iure - posta alla base della norma sanzionatoria ed incriminatrice di cui all'art. 186 cod. strada (che unicamente assume rilievo nella fattispecie, per il rapporto di specialità che sussiste tra essa e la generica norma incriminatrice di cui all'art. 688 c.p.) - secondo cui lo stato di ebbrezza sussiste ogni qual volta venga superato il tasso soglia, non legittima affatto " il ricorso a schemi presuntivi di alcun genere nell' indagine sulle cause di un incidente, posto che il carattere indiziante del superamento del tasso soglia può essere completamente svalutato nel concorso di altri fattori indicativi della sua sostanziale inoffensività" (cosi la citata Cass. n. 6548 del 2013). L'apprezzamento rimesso al giudice di merito in siffatto contesto è di fatto e, dunque, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 17/07/2014) 20/10/2014, n. 22238).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che le condizioni psico - fisiche dell'attore, determinate dallo stato di ubriachezza sussistente al momento dell'evento dannoso, abbiano concorso a cagionare il danno nella misura del 50%.
In primo luogo, si noti infatti che, dalle analisi effettuate sulla persona dell'attore presso l'Ospedale di
Sondalo alle ore 05.17 (dunque circa due ore dopo il sinistro), il tasso alcolemico del medesimo risultava pari ad 2,01 g/l (cfr. doc. 2 fascicolo convenuta . Controparte_2
A questo proposito, il C.T.U. ha affermato che non era possibile quantificare i livelli di alcolemia presenti al momento dell'evento, in quanto l'attore aveva dichiarato all'ausiliario che, nelle ore precedenti al sinistro, si era recato in un bar intorno alle 22.30, dove aveva bevuto alcune birre, rimanendo fino alle 2.45 circa e, poco prima di uscire dal bar e prendere la sua bicicletta per tornare al domicilio, aveva concluso la serata bevendo un bicchierino di assenzio. Dunque, il CTU, sulla base di tali dichiarazioni, aveva stimato che gli effetti sull'alcolemia dell'assunzione di assenzio, potente superalcolico, non potevano essersi riverberati al momento del sinistro, allorché l'attore era alla guida della sua bicicletta (momento in cui non era stato eseguito un alcoltest), stante l'assunzione del superalcolico poco prima di guidarla, ma a distanza, intervenendo pertanto sul livello di alcolemia determinato dopo due ore e mezza dall'evento, rilevato dall'analisi effettuata in ospedale (cfr. pag. 21
CTU). Il CTU riteneva, quindi, che non si potesse stabilire con adeguata approssimazione quale fosse l'effettivo dosaggio dell'alcolemia al momento dell'evento basandosi sic et simpliciter solo sul dosaggio effettuato in ambiente ospedaliero e a distanza, sia perché questo esame non era stato eseguito pagina 5 di 12 nell'immediatezza, sia per la presenza di molteplici variabili individuali, che intervengono nell'assorbimento e nel metabolismo dell'alcol.
Orbene, giova in primo luogo rilevare che le dichiarazioni dell'attore riportate dal CTU nel proprio elaborato peritale in ordine all'assunzione dell'assenzio poco prima del verificarsi dell'evento dannoso sono rimaste del tutto indimostrate, non essendo peraltro tale circostanza stata oggetto, prima ancora che di prova, di tempestiva allegazione nel presente giudizio.
Ciò premesso, non può condividersi l'affermazione del CTU secondo cui non era dato sapere quali fossero i livelli dell'alcolemia al momento dell'evento e dunque se, alla guida della bici, l'attore fosse in stato di ebbrezza.
Infatti, applicando il criterio causale civilistico del “più probabile che non”, secondo cui una tesi è provata se ha maggiori probabilità della tesi secondaria, in considerazione del fatto che a circa due ore dall'evento il tasso alcolemico dell'attore era di molto superiore a quello consentito dalla legge (2,01
g/l, a fronte del tasso consentito pari a 0,5 g/l), risulta più che probabile che, al momento del sinistro, il tasso alcolemico del sig. fosse superiore ai limiti di legge e dunque che l'attore si fosse posto Pt_1 alla guida della bicicletta in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol.
Infatti, tenuto conto della dell'iniziale andamento crescente della curva di (tra i 20 e i 60 Pt_3 minuti circa dall'assunzione, fino a raggiungere il picco massimo di assorbimento, che rimane in fase di stasi per circa mezz'ora) assume valore altamente significativo il fatto che, al momento del prelievo del sangue in ospedale, ad oltre due ore dal sinistro, il tasso alcolemico, che presumibilmente doveva essere in fase discendente (anche qualora, in via puramente ipotetica, si ritenesse provata l'affermazione dell'attore di aver bevuto assenzio poco prima di uscire dal bar e del verificarsi dell'incidente), avesse ancora un elevato valore (2,01 g/l), di talché si ritiene più che probabile che il tasso alcolemico risultasse superiore ai limiti di legge anche al momento della condotta di guida e abbia avuto incidenza sulla medesima.
Ebbene, si ritiene che l'attore non abbia fornito la prova né del fatto che il proprio stato di ebbrezza non aveva influito causalmente sulla verificazione del sinistro né del fatto che il tasso alcolemico superiore al livello consentito non aveva, in concreto, avuto incidenza sulla sua condotta di guida della bicicletta.
A questo proposito, non risulta dirimente quanto dichiarato dalla moglie dell'attore (“mio marito non mi sembrava in stato di ebbrezza”), trattandosi di una mera valutazione, che in quanto tale è priva di valore.
pagina 6 di 12 Allo stesso modo, non si ritiene dirimente quanto evidenziato dal CTU, ovvero che “sul referto della visita di p.s. a Sondalo nella parte dedicata all'esame obiettivo (eseguito pochi minuti prima del prelievo per il dosaggio dell'alcolemia) il ricorrente è descritto come “ , cosciente e Per_3 collaborante. ” (cfr. orientato nello spazio e nel tempo)”. Invero, il fatto che l'attore sia CP_4 stato descritto in questi termini nel momento in cui il suo tasso di alcolemia era di 2,01 g/l, avendo gli operatori sanitari eseguito tale esame obiettivo poco prima del prelievo per il dosaggio dell'alcolemia, non rende meno probabile la conclusione che l'attore si sia messo alla guida del proprio velocipede in stato di ebbrezza.
Venendo poi ad esaminare le circostanze di tempo e luogo del sinistro, si evidenzia in primo luogo che sul suolo, che risultava bagnato dalla pioggia in atto, non erano visibili tracce di frenata della bicicletta condotta dall'attore e che l'evento dannoso era avvenuto di notte (cfr. relazione incidente sub. doc. 1 fascicolo convenuta).
Orbene, come precisato dall'operante intervenuto sul posto (teste , escusso all'udienza del Per_1
16.01.2024, la strada teatro dello scontro non era completamente buia, bensì debolmente illuminata da luci comunali a bassa intensità (circostanza che trova conferma anche nelle foto allegate alla relazione del sinistro, sub. doc. 2 fascicolo convenuta).
Ebbene, considerato che sul suolo non sono stati trovati segni di frenata della bici, è evidente che l'attore non ha frenato con il proprio mezzo, né dall'altro canto ha allegato di aver attuato altre manovre di emergenza che gli avrebbero consentito di schivare, in tutto o in parte, il “braccio” del porta biciclette aperto. L'assenza di segni di frenata non consente di ritenere superata, da parte dell'attore, la presunzione iuris tantum di responsabilità nella causazione del sinistro derivante dalla sussistenza dello stato di ebbrezza, in quanto è più che probabile che l'attore, a causa dello stato di alterazione derivante dall'assunzione di alcol in cui si trovava al momento della guida, non abbia percepito il pericolo imminente costituito braccio del portabiciclette rimasto aperto, posizionato sulla vettura in sosta.
D'altro canto, non può ascriversi l'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta dell'attore, avendo il medesimo soltanto concorso a cagionare l'evento dannoso.
Infatti, come si evince dalle foto allegate alla relazione del sinistro stradale (cfr. doc. 3 fascicolo attore)
l'autovettura di proprietà di si trovava in sosta in uno dei parcheggi posizionati ai Controparte_1 margini della strada ove è avvenuto il sinistro con il portabiciclette aperto, che invadeva la corsia di marcia, creando così una situazione di pericolo.
pagina 7 di 12 Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che
“il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (cfr. Cass. S.U. 8620/2015, Cass. sentenza 10024/2020).
Dunque, anche in caso di veicolo in sosta, trova applicazione l'articolo 2054 c.c..
Passando alla quantificazione del danno, nel corso del giudizio è stata esperita CTU medico legale sulla persona dell'attore, che ha stimato una inabilità temporanea parziale al 75% pari a 20 (venti) giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% pari a 10 (dieci) giorni e una inabilità temporanea parziale al
25% pari a 10 (dieci) giorni. Inoltre, “per ciò che attiene alle attività quotidiane, da intendersi come le attività che un individuo adulto compie in autonomia e senza assistenza per prendersi cura di sé, esse sono state limitate per ciò che attiene l'alimentazione, in considerazione del trauma facciale riportato
e durante il periodo di inabilità temporanea parziale, per poi riprendere secondo le normali dinamiche. Per ciò che riguarda il consequenziale grado di sofferenza psico-fisica, sempre nel corso dell'inabilità temporanea parziale e secondo una scala da 1 a 5, può essere identificato come pari a 1.
Il quadro clinico si è quindi stabilizzato con postumi, così qualificabili: “Esiti di trauma policontusivo con stenosi nasale dx e deviazione del setto, cicatrici nasale e labiale superiore, esiti di lesioni odontoiatriche arcata superiore su protesi (ponte) pregressa”. Detti postumi si possono quantificare, con riferimento ai criteri tabellari in uso e con particolare riferimento alle tabelle delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti percentuali, di cui al DM 3 luglio 2003, pubblicato su GU dell'11 settembre 2003 n° 211, ed all'art. 139 del Dlgs 209/2005 e seguenti, nella misura del
6,5 (sei virgola cinque). La tipologia dei postumi stessi permette di sostenere come allo stato non si identifichi una sofferenza psico-fisica conseguente ai postumi stessi”.
Si ritiene di condividere la valutazione del CTU in quanto logica e motivata.
Ebbene, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione in base alle tabelle ministeriali di cui all'art. 139 Cod. Ass., trattandosi di lesioni micropermanenti connesse a circolazione stradale.
Pertanto, sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti, tenuto conto del concorso colposo dell'attore accertato nella misura del 50%, il danno non patrimoniale subìto dall'attore (anni 48 al momento del sinistro) va liquidato in euro pagina 8 di 12 5.216,60 (€ 9.169,16 per il danno permanente ed € 1.264,05 per il danno temporaneo) in valori monetari attuali.
Nel caso di specie, non si ritiene di applicare alcuna personalizzazione del danno riconosciuto, non avendo l'attore provato che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali ovvero abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità (cfr. articolo 139 Codice Assicurazioni, comma 3).
Parimenti, non si ritiene congruo riconoscere in via autonoma alcun danno morale, condividendo la giurisprudenza di legittimità secondo cui “questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione
e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale
(Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 1 marzo 2024) (…) La possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10.11.2020, n. 25164) deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr., su questo specifico aspetto, Cass., Sez. 3, ord. 6444 del 03/03/2023)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
03/03/2025) 20/05/2025, n. 13383)
In particolare, l'attore non ha fornito prova della sussistenza di specifiche circostanze di fatto da cui desumere l'esistenza di conseguenze quali sofferenze interiori, idonee a giustificare la richiesta di danno morale.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute all'attore vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto
pagina 9 di 12 riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso (11.07.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, occorre considerare che l'attore ha allegato di aver sostenuto, a seguito del sinistro per cui è causa, spese odontoiatriche pari ad € 12.905,00 (cfr. fatture sub. doc. 8 fascicolo attore).
Il CTU ha ritenuto congrua quale spesa la più limitata somma di € 7.000,00. Ebbene, non si condivide tale valutazione del CTU, in quanto motivata in modo generico;
si ritiene invece che l'attore abbia adeguatamente provato l'avvenuto esborso della somma di € 12.905,00 a titolo di spese odontoiatriche eziologicamente riconducibili alla verificazione del sinistro per cui è causa, come documentato dalle fatture allegate sub. doc. 8.
Dunque, considerato l'importo di € 12.905,00 nonché il concorso dell'attore nella causazione del sinistro nella misura del 50%, l'importo del danno patrimoniale da riconoscere all'attore risulta pari ad
€ 6.452,50.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulla somma riconosciuta all'attore vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso (11.07.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Alla luce delle superiori considerazioni, e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannati, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale in favore dell'attore , nei limiti e termini sopra esposti. Parte_1
pagina 10 di 12 Dalla somma spettante all'attore deve essere detratto l'acconto corrisposto dalla compagnia assicuratrice pari ad € 5.500,00.
Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento con l'utilizzo degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, e Controparte_2 Controparte_1 devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che Parte_1 si liquidano ex dm 55/2014 (sulla base del valore accertato) in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti e , in solido. Controparte_2 Controparte_1
I convenuti devono altresì essere condannati, in solido, a rimborsare all'attore le spese di CTP pari ad €
610,00 (cfr. fattura dottor allegata sub. doc. 20 fascicolo attore). Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la responsabilità per il 50% a carico del convenuto e per il residuo 50% Controparte_1
a carico dell'attore per il sinistro occorso in data 11.07.2021; Parte_1
2) condanna e in solido, al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 Controparte_2 da in conseguenza del sinistro, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella Parte_1 misura del 50% e quindi a corrispondere allo stesso:
✓ a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 5.216,60, oltre accessori come in parte motiva;
✓ a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 6.452,50, oltre accessori come in parte motiva;
✓ tenuto conto dell'acconto pari ad € 5.500,00 corrisposto da che va Controparte_2 detratto secondo i criteri di imputazione di cui in parte motiva;
3) condanna e in solido, alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 Controparte_2 favore di , liquidate in motivazione in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso Parte_1 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, definitivamente a carico di e di , in solido;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 11 di 12 5) condanna e Controparte_1 spese di CTP pari ad € 610,00.
Sondrio, 30 ottobre 2025.
in solido, a rimborsare a le Controparte_2 Parte_1
Il Giudice
CE CC
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice CE CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 343/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GUIZZETTI ALICE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e contro c.f. , con l'avv. MARCO RODOLFI Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento Controparte_1 dannoso, quale responsabile civile del sinistro, e per l'effetto CONDANNARE il sunnominato CP_1
in solido con l'assicurazione al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore
[...] Controparte_2 quantificati in €.38.768,00, dedotta la somma di €.5.500,00 corrisposta da ed accettata a Controparte_2 titolo di acconto, ovvero nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa ed al conseguente pagamento della suddetta somma in favore dell'attore.
Spese, diritti, onorari, rifusi.”
pagina 1 di 12 Per parte convenuta Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ecc.mo adito, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, dato atto che CP_3 ha formulato ante causam offerta risarcitoria per l'importo di € 5.500,00 in favore del signor
[...] Pt_1 respingere ogni sua ulteriore pretesa avanzata nei confronti di in quanto destituita di Controparte_2 fondamento in fatto ed in diritto. Con la vittoria dei compensi di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedendo al Tribunale di Sondrio di condannare i convenuti, in solido, al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti, quantificati in € 44.268,00, in relazione al sinistro stradale avvenuto a Livigno in data 11 luglio 2021.
In particolare, l'attore esponeva che:
- il giorno 11 luglio 2021, alle ore 2.45, transitava alla guida della propria bicicletta in Via LO all'altezza della chiesetta del LO nel Comune di Livigno;
- lungo il margine della strada erano posizionati dei parcheggi;
- in uno di questi parcheggi si trovava in sosta veicolo Suzuki JTD44V 5mt, targato DE685AB, di proprietà del sig. , su cui era installato un portabiciclette verticale aperto che Controparte_1 invadeva la corsia di marcia;
- stante l'ora notturna, non si avvedeva del portabiciclette che era completamente aperto e invadeva la corsia di marcia;
- urtava violentemente in pieno volto, petto, spalla sinistra, braccio e polso destro, il braccio del porta biciclette aperto e sporgente che invadeva la corsia di percorrenza della bicicletta e rovinava a terra;
- intervenivano i soccorsi e veniva ricoverato presso l'Ospedale di Sondalo per procedere con le opportune cure immediate;
- intervenivano sul posto i Carabinieri di Livigno (carabiniere ), che trasmettevano Persona_1
rapporto di sinistro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio mediante nota
59/2-2/2021 del 06/08/2021;
- presentava denuncia querela in seguito alla quale la Procura apriva il fascicolo rubricato al numero 2147/2021 Registro Generale Ignoti. riunito al proc. penale n.23/23 a carico di e;
Controparte_1 Parte_2
pagina 2 di 12 - il giorno successivo veniva dimesso dall'Ospedale di Sondalo con diagnosi di “frattura nasale, ferite lacerocontuse naso e labbro superiore, avulsione dentarie 11, 12 e verosimilmente 13, policontusione” e prognosi di giorni 20 s.c.;
- in seguito, si rivolgeva al proprio odontoiatra, il quale formulava, per addivenire alla guarigione, preventivo allegato che prevedeva l'estrazione di n.8 elementi dentari e il posizionamento di n.5 impianti osteointegrati ed elementi mobili per i restanti tre elementi dentari;
- al termine delle cure si sottoponeva a visita medico legale presso il dottor il quale Persona_2
certificava “postumi dolorosi di trauma cranio facciale con avulsioni dentarie multiple, esiti cicatriziali di ferite lacero contuse al volto, frattura scomposta delle ossa nasali e trauma contusivo distorsivo della spalla sinistra a seguito di caduta dalla bicicletta per scontro con ostacolo imprevisto”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_2 infondate in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta esponeva che:
- la vettura Suzuki targata JTD44V, al momento dell'accaduto, si trovava regolarmente parcheggiata in Via LO in Livigno;
- la notte del 12.7.2021, alle ore 02:45, con luci pubbliche accese e visibilità buona, il sig.
, in stato d'ebbrezza ed in sella al proprio velocipede, nel percorrere la via Parte_1
LO non si avvedeva del “porta-biciclette” posto nella parte retrostante della vettura Suzuki targata JTD44V ed andava ad impattarci contro con il viso;
- i Carabinieri intervenuti sul posto non elevavano alcuna contravvenzione al signor CP_1
proprietario del veicolo;
- il sig. complice anche (e soprattutto) il suo stato d'alterazione psicofisica dovuto Pt_1
all'assunzione di alcol in una concentrazione di 2,01 g/l (ben sopra dei limiti di legge) non vide il “porta-biciclette” e nemmeno pose in essere alcuna manovra di emergenza per evitare la collisione.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarato contumace. Controparte_1
All'esito dell'udienza ex articolo 183 c.p.c., con ordinanza del 16.10.2023 venivano ammesse le prove orali, che venivano assunte all'udienza del 16.01.2024 e del 07.05.2024.
Successivamente, veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
pagina 3 di 12 Veniva quindi fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza del 23.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
conveniva in giudizio e , chiedendo il Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti in relazione al sinistro stradale occorso in Livigno (SO) in data
11.07.2021.
In particolare, come si evince dal rapporto dei Carabinieri giunti sul posto, in data 11.07.2025 alle ore
3.30 gli operatori intervenivano a Livigno, in via LO perché un ciclista, ovvero l'attore, aveva impattato contro un auto in sosta: “l'infortunato riferiva che mentre percorreva la suddetta via a bordo della sua bici di colore giallo, impattava contro il porta bici dell'auto posteggiata al lato destro della carreggiata, ovvero una Grand Vitara targata DE685AB, con sul retro montato un porta bici. La bici e
l'autovettura in questione non riportavano danni visibili. (…) Al suolo, bagnato dalla pioggia in atto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti. (…) Si evidenzia che non è stato effettuato alcun controllo sullo stato psicofisico del conducente” (cfr. relazione sinistro stradale sub. doc. 3 fascicolo attore).
L'attore veniva quindi trasportato presso l'Ospedale di Sondalo (SO), ove veniva rilevato il tasso alcolemico del medesimo, che alle ore 05.17 (dunque due ore dopo il sinistro) risultava di 2,01 g/l (cfr. doc. 2 fascicolo convenuta . Controparte_2
Parte convenuta, a seguito della notifica dell'atto di citazione, corrispondeva all'attore la somma di €
5.500,00, che veniva accettata a titolo di mero acconto sul dovuto (cfr. doc. 18 fascicolo attore).
Ebbene, a fronte della prospettazione attorea secondo cui i danni occorsi in relazione al sinistro per cui
è causa sarebbero ascrivibili unicamente alla condotta del proprietario del veicolo per aver lasciato il portabiciclette aperto, così da invadere la corsia di marcia e costituire pericolo per la circolazione,
l'assicurazione convenuta ha eccepito che la responsabilità del sinistro sarebbe attribuibile in via esclusiva, o quantomeno la largamente prevalente, al sig. in considerazione del suo stato di Pt_1 alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol, risultante dagli esami effettuati presso l'Ospedale di Sondalo.
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha chiarito che "la circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione iuris tantum della sua responsabilità nella causazione dell'evento, che può essere superata
pagina 4 di 12 attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente". (Cass., 14 marzo 2013, n. 6548). In altri termini, la presunzione iuris et de iure - posta alla base della norma sanzionatoria ed incriminatrice di cui all'art. 186 cod. strada (che unicamente assume rilievo nella fattispecie, per il rapporto di specialità che sussiste tra essa e la generica norma incriminatrice di cui all'art. 688 c.p.) - secondo cui lo stato di ebbrezza sussiste ogni qual volta venga superato il tasso soglia, non legittima affatto " il ricorso a schemi presuntivi di alcun genere nell' indagine sulle cause di un incidente, posto che il carattere indiziante del superamento del tasso soglia può essere completamente svalutato nel concorso di altri fattori indicativi della sua sostanziale inoffensività" (cosi la citata Cass. n. 6548 del 2013). L'apprezzamento rimesso al giudice di merito in siffatto contesto è di fatto e, dunque, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 17/07/2014) 20/10/2014, n. 22238).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che le condizioni psico - fisiche dell'attore, determinate dallo stato di ubriachezza sussistente al momento dell'evento dannoso, abbiano concorso a cagionare il danno nella misura del 50%.
In primo luogo, si noti infatti che, dalle analisi effettuate sulla persona dell'attore presso l'Ospedale di
Sondalo alle ore 05.17 (dunque circa due ore dopo il sinistro), il tasso alcolemico del medesimo risultava pari ad 2,01 g/l (cfr. doc. 2 fascicolo convenuta . Controparte_2
A questo proposito, il C.T.U. ha affermato che non era possibile quantificare i livelli di alcolemia presenti al momento dell'evento, in quanto l'attore aveva dichiarato all'ausiliario che, nelle ore precedenti al sinistro, si era recato in un bar intorno alle 22.30, dove aveva bevuto alcune birre, rimanendo fino alle 2.45 circa e, poco prima di uscire dal bar e prendere la sua bicicletta per tornare al domicilio, aveva concluso la serata bevendo un bicchierino di assenzio. Dunque, il CTU, sulla base di tali dichiarazioni, aveva stimato che gli effetti sull'alcolemia dell'assunzione di assenzio, potente superalcolico, non potevano essersi riverberati al momento del sinistro, allorché l'attore era alla guida della sua bicicletta (momento in cui non era stato eseguito un alcoltest), stante l'assunzione del superalcolico poco prima di guidarla, ma a distanza, intervenendo pertanto sul livello di alcolemia determinato dopo due ore e mezza dall'evento, rilevato dall'analisi effettuata in ospedale (cfr. pag. 21
CTU). Il CTU riteneva, quindi, che non si potesse stabilire con adeguata approssimazione quale fosse l'effettivo dosaggio dell'alcolemia al momento dell'evento basandosi sic et simpliciter solo sul dosaggio effettuato in ambiente ospedaliero e a distanza, sia perché questo esame non era stato eseguito pagina 5 di 12 nell'immediatezza, sia per la presenza di molteplici variabili individuali, che intervengono nell'assorbimento e nel metabolismo dell'alcol.
Orbene, giova in primo luogo rilevare che le dichiarazioni dell'attore riportate dal CTU nel proprio elaborato peritale in ordine all'assunzione dell'assenzio poco prima del verificarsi dell'evento dannoso sono rimaste del tutto indimostrate, non essendo peraltro tale circostanza stata oggetto, prima ancora che di prova, di tempestiva allegazione nel presente giudizio.
Ciò premesso, non può condividersi l'affermazione del CTU secondo cui non era dato sapere quali fossero i livelli dell'alcolemia al momento dell'evento e dunque se, alla guida della bici, l'attore fosse in stato di ebbrezza.
Infatti, applicando il criterio causale civilistico del “più probabile che non”, secondo cui una tesi è provata se ha maggiori probabilità della tesi secondaria, in considerazione del fatto che a circa due ore dall'evento il tasso alcolemico dell'attore era di molto superiore a quello consentito dalla legge (2,01
g/l, a fronte del tasso consentito pari a 0,5 g/l), risulta più che probabile che, al momento del sinistro, il tasso alcolemico del sig. fosse superiore ai limiti di legge e dunque che l'attore si fosse posto Pt_1 alla guida della bicicletta in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol.
Infatti, tenuto conto della dell'iniziale andamento crescente della curva di (tra i 20 e i 60 Pt_3 minuti circa dall'assunzione, fino a raggiungere il picco massimo di assorbimento, che rimane in fase di stasi per circa mezz'ora) assume valore altamente significativo il fatto che, al momento del prelievo del sangue in ospedale, ad oltre due ore dal sinistro, il tasso alcolemico, che presumibilmente doveva essere in fase discendente (anche qualora, in via puramente ipotetica, si ritenesse provata l'affermazione dell'attore di aver bevuto assenzio poco prima di uscire dal bar e del verificarsi dell'incidente), avesse ancora un elevato valore (2,01 g/l), di talché si ritiene più che probabile che il tasso alcolemico risultasse superiore ai limiti di legge anche al momento della condotta di guida e abbia avuto incidenza sulla medesima.
Ebbene, si ritiene che l'attore non abbia fornito la prova né del fatto che il proprio stato di ebbrezza non aveva influito causalmente sulla verificazione del sinistro né del fatto che il tasso alcolemico superiore al livello consentito non aveva, in concreto, avuto incidenza sulla sua condotta di guida della bicicletta.
A questo proposito, non risulta dirimente quanto dichiarato dalla moglie dell'attore (“mio marito non mi sembrava in stato di ebbrezza”), trattandosi di una mera valutazione, che in quanto tale è priva di valore.
pagina 6 di 12 Allo stesso modo, non si ritiene dirimente quanto evidenziato dal CTU, ovvero che “sul referto della visita di p.s. a Sondalo nella parte dedicata all'esame obiettivo (eseguito pochi minuti prima del prelievo per il dosaggio dell'alcolemia) il ricorrente è descritto come “ , cosciente e Per_3 collaborante. ” (cfr. orientato nello spazio e nel tempo)”. Invero, il fatto che l'attore sia CP_4 stato descritto in questi termini nel momento in cui il suo tasso di alcolemia era di 2,01 g/l, avendo gli operatori sanitari eseguito tale esame obiettivo poco prima del prelievo per il dosaggio dell'alcolemia, non rende meno probabile la conclusione che l'attore si sia messo alla guida del proprio velocipede in stato di ebbrezza.
Venendo poi ad esaminare le circostanze di tempo e luogo del sinistro, si evidenzia in primo luogo che sul suolo, che risultava bagnato dalla pioggia in atto, non erano visibili tracce di frenata della bicicletta condotta dall'attore e che l'evento dannoso era avvenuto di notte (cfr. relazione incidente sub. doc. 1 fascicolo convenuta).
Orbene, come precisato dall'operante intervenuto sul posto (teste , escusso all'udienza del Per_1
16.01.2024, la strada teatro dello scontro non era completamente buia, bensì debolmente illuminata da luci comunali a bassa intensità (circostanza che trova conferma anche nelle foto allegate alla relazione del sinistro, sub. doc. 2 fascicolo convenuta).
Ebbene, considerato che sul suolo non sono stati trovati segni di frenata della bici, è evidente che l'attore non ha frenato con il proprio mezzo, né dall'altro canto ha allegato di aver attuato altre manovre di emergenza che gli avrebbero consentito di schivare, in tutto o in parte, il “braccio” del porta biciclette aperto. L'assenza di segni di frenata non consente di ritenere superata, da parte dell'attore, la presunzione iuris tantum di responsabilità nella causazione del sinistro derivante dalla sussistenza dello stato di ebbrezza, in quanto è più che probabile che l'attore, a causa dello stato di alterazione derivante dall'assunzione di alcol in cui si trovava al momento della guida, non abbia percepito il pericolo imminente costituito braccio del portabiciclette rimasto aperto, posizionato sulla vettura in sosta.
D'altro canto, non può ascriversi l'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta dell'attore, avendo il medesimo soltanto concorso a cagionare l'evento dannoso.
Infatti, come si evince dalle foto allegate alla relazione del sinistro stradale (cfr. doc. 3 fascicolo attore)
l'autovettura di proprietà di si trovava in sosta in uno dei parcheggi posizionati ai Controparte_1 margini della strada ove è avvenuto il sinistro con il portabiciclette aperto, che invadeva la corsia di marcia, creando così una situazione di pericolo.
pagina 7 di 12 Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che
“il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (cfr. Cass. S.U. 8620/2015, Cass. sentenza 10024/2020).
Dunque, anche in caso di veicolo in sosta, trova applicazione l'articolo 2054 c.c..
Passando alla quantificazione del danno, nel corso del giudizio è stata esperita CTU medico legale sulla persona dell'attore, che ha stimato una inabilità temporanea parziale al 75% pari a 20 (venti) giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% pari a 10 (dieci) giorni e una inabilità temporanea parziale al
25% pari a 10 (dieci) giorni. Inoltre, “per ciò che attiene alle attività quotidiane, da intendersi come le attività che un individuo adulto compie in autonomia e senza assistenza per prendersi cura di sé, esse sono state limitate per ciò che attiene l'alimentazione, in considerazione del trauma facciale riportato
e durante il periodo di inabilità temporanea parziale, per poi riprendere secondo le normali dinamiche. Per ciò che riguarda il consequenziale grado di sofferenza psico-fisica, sempre nel corso dell'inabilità temporanea parziale e secondo una scala da 1 a 5, può essere identificato come pari a 1.
Il quadro clinico si è quindi stabilizzato con postumi, così qualificabili: “Esiti di trauma policontusivo con stenosi nasale dx e deviazione del setto, cicatrici nasale e labiale superiore, esiti di lesioni odontoiatriche arcata superiore su protesi (ponte) pregressa”. Detti postumi si possono quantificare, con riferimento ai criteri tabellari in uso e con particolare riferimento alle tabelle delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti percentuali, di cui al DM 3 luglio 2003, pubblicato su GU dell'11 settembre 2003 n° 211, ed all'art. 139 del Dlgs 209/2005 e seguenti, nella misura del
6,5 (sei virgola cinque). La tipologia dei postumi stessi permette di sostenere come allo stato non si identifichi una sofferenza psico-fisica conseguente ai postumi stessi”.
Si ritiene di condividere la valutazione del CTU in quanto logica e motivata.
Ebbene, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione in base alle tabelle ministeriali di cui all'art. 139 Cod. Ass., trattandosi di lesioni micropermanenti connesse a circolazione stradale.
Pertanto, sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti, tenuto conto del concorso colposo dell'attore accertato nella misura del 50%, il danno non patrimoniale subìto dall'attore (anni 48 al momento del sinistro) va liquidato in euro pagina 8 di 12 5.216,60 (€ 9.169,16 per il danno permanente ed € 1.264,05 per il danno temporaneo) in valori monetari attuali.
Nel caso di specie, non si ritiene di applicare alcuna personalizzazione del danno riconosciuto, non avendo l'attore provato che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali ovvero abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità (cfr. articolo 139 Codice Assicurazioni, comma 3).
Parimenti, non si ritiene congruo riconoscere in via autonoma alcun danno morale, condividendo la giurisprudenza di legittimità secondo cui “questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione
e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale
(Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 1 marzo 2024) (…) La possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10.11.2020, n. 25164) deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr., su questo specifico aspetto, Cass., Sez. 3, ord. 6444 del 03/03/2023)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
03/03/2025) 20/05/2025, n. 13383)
In particolare, l'attore non ha fornito prova della sussistenza di specifiche circostanze di fatto da cui desumere l'esistenza di conseguenze quali sofferenze interiori, idonee a giustificare la richiesta di danno morale.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute all'attore vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto
pagina 9 di 12 riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso (11.07.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, occorre considerare che l'attore ha allegato di aver sostenuto, a seguito del sinistro per cui è causa, spese odontoiatriche pari ad € 12.905,00 (cfr. fatture sub. doc. 8 fascicolo attore).
Il CTU ha ritenuto congrua quale spesa la più limitata somma di € 7.000,00. Ebbene, non si condivide tale valutazione del CTU, in quanto motivata in modo generico;
si ritiene invece che l'attore abbia adeguatamente provato l'avvenuto esborso della somma di € 12.905,00 a titolo di spese odontoiatriche eziologicamente riconducibili alla verificazione del sinistro per cui è causa, come documentato dalle fatture allegate sub. doc. 8.
Dunque, considerato l'importo di € 12.905,00 nonché il concorso dell'attore nella causazione del sinistro nella misura del 50%, l'importo del danno patrimoniale da riconoscere all'attore risulta pari ad
€ 6.452,50.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulla somma riconosciuta all'attore vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso (11.07.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Alla luce delle superiori considerazioni, e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannati, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale in favore dell'attore , nei limiti e termini sopra esposti. Parte_1
pagina 10 di 12 Dalla somma spettante all'attore deve essere detratto l'acconto corrisposto dalla compagnia assicuratrice pari ad € 5.500,00.
Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento con l'utilizzo degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, e Controparte_2 Controparte_1 devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che Parte_1 si liquidano ex dm 55/2014 (sulla base del valore accertato) in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti e , in solido. Controparte_2 Controparte_1
I convenuti devono altresì essere condannati, in solido, a rimborsare all'attore le spese di CTP pari ad €
610,00 (cfr. fattura dottor allegata sub. doc. 20 fascicolo attore). Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la responsabilità per il 50% a carico del convenuto e per il residuo 50% Controparte_1
a carico dell'attore per il sinistro occorso in data 11.07.2021; Parte_1
2) condanna e in solido, al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 Controparte_2 da in conseguenza del sinistro, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella Parte_1 misura del 50% e quindi a corrispondere allo stesso:
✓ a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 5.216,60, oltre accessori come in parte motiva;
✓ a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 6.452,50, oltre accessori come in parte motiva;
✓ tenuto conto dell'acconto pari ad € 5.500,00 corrisposto da che va Controparte_2 detratto secondo i criteri di imputazione di cui in parte motiva;
3) condanna e in solido, alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 Controparte_2 favore di , liquidate in motivazione in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso Parte_1 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, definitivamente a carico di e di , in solido;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 11 di 12 5) condanna e Controparte_1 spese di CTP pari ad € 610,00.
Sondrio, 30 ottobre 2025.
in solido, a rimborsare a le Controparte_2 Parte_1
Il Giudice
CE CC
pagina 12 di 12