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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/09/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G. n. 1926/2023 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Beraldo e Valter Beraldo, giusta mandato in calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito a Treviso, in Via
A. Canova 41;
- appellante - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
(p. iva: ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia, giusta mandato allegato telematicamente in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Treviso, in Viale G. Verdi n. 21;
- appellata - contro
(c.f.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
- appellata contumace-
e anche contro (c.f.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
- appellato contumace-
* * * in punto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 28/2023 del 10/01/2023, depositata il 17/01/2023.
Per l'appellante:
Nel merito:
Ad integrale riforma della sentenza n. 28/2023 del 10.01.2023 dep. il 17.01.2023, del Giudice di Pace di Treviso,
- Previo ogni accertamento e declaratoria occorrendi, condannarsi i convenuti in solido a risarcire all'attore tutti i danni patrimoniali subiti, nella misura di € 2.341,40, già detratto l'acconto versato di € 900,00, od in quella diversa, anche maggiore, che verrà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dall'evento alla domanda giudiziale, e con gli interessi legali determinati ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
- In via subordinata, condannarsi i convenuti risarcire all'attore tutti i danni patrimoniali subiti, nella misura di € 720,70, già detratto l'acconto versato di € 900,00, od in quella diversa, anche maggiore, che verrà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dall'evento alla domanda giudiziale, e con gli interessi legali determinati ex art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
- In via di estremo subordine, riformarsi il capo di sentenza di primo grado, ai sensi del motivo di gravame sub 3.
- Spese e compenso professionale di causa di entrambi i gradi integralmente rifusi.
In via istruttoria:
Si chiede venga disposta CTU tendente a quantificare il valore commerciale del mezzo nonché, ai fini di accertarne
l'antieconomicità, i costi per la riparazione del medesimo
Per l'appellata:
In via preliminare
Accertarsi e pronunciarsi l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione in questa sede discussa non ha ragionevole probabilità di accoglimento, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la condanna dell'appellante al ristoro delle spese di lite sostenute dalla deducente in questa sede. Nel Merito
Rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di primo grado dalla deducente qui puntualmente richiamate Controparte_1
e riproposte e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 28/2023 del Giudice di Pace di Treviso, pubblicata il 17.01.2023, nel procedimento n. 4448/2022 R.G.; in subordine, ridursi le pretese avversarie in base alle risultanze di giustizia.
Con rimborso di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria in ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie si richiama il contenuto delle memorie ex art. 320 c.p.c. a prova diretta e contraria, insistendo per le istanze istruttorie ivi formulate.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha citato Parte_1 [...]
avanti il Giudice di Pace di Treviso, per ottenere il riconoscimento e la condanna Controparte_1
della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore in seguito al sinistro accaduto in data 13/05/2021, in località Caerano San Marco (TV), quando la Sig.ra alla Parte_2
guida dell'autovettura Fiat 600 tg. BE700AS, di proprietà dell'attore , in Parte_1
fase di svolta a sinistra tra Via Moresca e Via Mure, è stata urtata dal veicolo Fiat Punto tg. ET158XS, di proprietà di e condotto dal Sig. , il quale, secondo il ricorrente, stava Controparte_2 Controparte_3
effettuando un sorpasso in tratto non consentito, omettendo la dovuta prudenza e diligenza alla guida.
Nel costituirsi in giudizio la compagnia ha contestato la dinamica del Controparte_1
sinistro fornita da parte attrice e si è opposta a qualunque richiesta attorea.
Con sentenza n. 28/2023 del 10/01/2023, depositata il 17/01/2023, pronunciata a definizione del procedimento R.G. n. 4448/2022, il Giudice di Pace di Treviso ha rigettato la domanda attorea e condannato di conseguenza l'attore al pagamento delle spese di lite della per € 900,00 Controparte_4 (di cui 100,00 per spese ed il resto per onorari) oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza il sig. ha proposto appello ai sensi dell'art. 288 c.p.c. per i seguenti motivi: Pt_1
1. in punto An Debeatur. Sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione delle relative responsabilità.
Erronea applicazione dell'art. 2054 c.c.. Responsabilità esclusiva e/o assolutamente prevalente in capo al convenuto, Omessa applicazione dell'art. 232 c.p.c.;
2. in punto Quantum Debeatur. In via subordinata. Sulla natura satisfattiva dell'offerta della compagnia (€
900,00). Omessa valutazione delle risultanze documentali e degli elementi di diritto;
3. erronea determinazione e liquidazione delle spese vive a favore di parte convenuta (€ 100,00).
Illegittimo il capo di sentenza relativo alla condanna delle spese processuali.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della suindicata sentenza.
I Sigg.ri e sono rimasti contumaci, mentre nel costituirsi, ha resistito CP_2 CP_3 CP_1
all'appello chiedendo il rigetto del gravame.
Sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 22/06/2023, il Giudice, ritenuto di non accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata, ritenuta superflua la ctu richiesta da parte appellante, ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.1.2025, in esito alla quale, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
* * *
L'appello è infondato e va rigettato.
1. Con riguardo al primo motivo di appello l'attrice contesta la dinamica del sinistro come riportata in sentenza e la conseguente attribuzione delle relative responsabilità, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva o assolutamente prevalente in capo al convenuto.
Rispetto alla dinamica del sinistro il giudice di prime cure ha ritenuto che “le prove documentali e orali assunte in giudizio non siano sufficienti per confermare la dinamica del sinistro per come esposta in citazione dall'attrice (la testimonianza della che è parsa credibile, ha precisato che entrambi i veicoli han effettuato l'uno la svolta a sx Tes_1
e l'altro il sorpasso contemporaneamente e pertanto la conducente del veicolo attoreo non ha adottato tutte le cautele impostele prima di effettuare la svolta a sx, compreso il controllo dei veicoli provenienti da tergo, mentre il nulla poteva fare CP_3 per evitare l'urto) ed in conseguenza la somma offerta dall'assicurazione sulla base dei documenti prodotti (meri preventivi)
e sulla base di una ricostruzione del sinistro sulla base di una responsabilità ex art. 2054 c.c. al 50%, son da ritenersi più che satisfattive”.
Secondo l'appellante la testimonianza della sig.ra citata da entrambe le parti avrebbe Tes_1
dimostrato che:
- le manovre dei veicoli erano state eseguite contemporaneamente;
- il veicolo attoreo aveva presegnalato la svolta a sinistra con l'apposito indicatore di direzione e, all'inizio della propria manovra, ispezionando la strada, non poteva vedere il veicolo del convenuto, non ancora entrato nel campo visivo della medesima;
- il veicolo della convenuta si accingeva ad effettuare il sorpasso di due veicoli incolonnati - quello attoreo e quello della Sig.ra che lo seguiva-, di qui l'impossibilità per la conducente del veicolo attoreo Tes_1
di scorgere il veicolo del convenuto, stante la presenza, a tergo, del veicolo dell;
Tes_1
- la manovra di sorpasso è stata eseguita in prossimità di intersezione (tra Via Moresca e Via Mure) e superando la linea longitudinale continua.
Queste circostanze escluderebbero eventuali profili di responsabilità in capo alla conducente del veicolo attoreo, e la responsabilità presuntiva al 50% ex art. 2054 c.c. a carico di ciascuno dei conducenti.
Secondo la convenuta appellata, invece, l'incidente avrebbe trovato la propria causa nel conflitto tra la manovra di conversione a sinistra, posta in essere dalla conducente del veicolo attoreo e la manovra di sorpasso a sinistra eseguita dal convenuto . La conducente del veicolo attoreo non Controparte_3
avrebbe adottato quelle necessarie cautele imposte nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, quali quelle di guardare negli specchietti retrovisori e anche a fianco del veicolo dalla stessa condotto, sulla sua sinistra, dove si trovava la Fiat Punto dei convenuti, che stava completando la manovra di sorpasso.
Per tali ragioni, non sarebbe possibile escludere la responsabilità della signora Parte_2
nella causazione del sinistro, avendo la medesima eseguito manovra di svolta a sinistra senza aver verificato se sopraggiungessero veicoli e comunque se sussistessero le condizioni di sicurezza per effettuare la svolta in totale sicurezza. Il primo motivo di appello non è fondato e deve essere rigettato.
L'art. 154, co.1, C.d.S. espressamente stabilisce che “I conducenti che intendono eseguire una manovra … per voltare a destra o sinistra devono … assicurarsi di poter effettuare la manovra senza pericolo o intralcio agli altri utenti della strada tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi … segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”
La teste ha riferito che le manovre delle due vetture in collisione sono state contemporanee; deve Tes_1
potersi comunque ritenere che l'affermazione possa essere indicativa, in ragione del fatto che la percezione visiva della teste possa aver registrato come contemporanei due comportamenti pur avvenuti a qualche secondo di distanza.
L'indicazione comunque porta a concludere quanto segue.
Proprio in ragione del fatto che il veicolo della parte convenuta stava effettuando il sorpasso di due veicoli incolonnati - quello della Sig.ra che lo precedeva e quello attoreo successivamente-, Tes_1
principiato il primo sorpasso, del veicolo della , il veicolo di parte convenuta deve essere Tes_1
entrato nel campo visivo dell'attrice, che, nell'intraprendere la manovra di svolta a sinistra, azionando l'indicatore di direzione, contemporaneamente all'inizio del sorpasso (come dichiarato dalla teste), si sarebbe dovuta avvedere del veicolo in sorpasso, in una frazione di secondo già collocato sulla sinistra e quindi ben visibile.
La sig.ra avrebbe quindi anche potuto interrompere la manovra. Pt_1
La sig.ra quindi, non ha tenuto sufficiente attenzione, dal momento che si sarebbe ben potuta Pt_1
avvedere dell'incedere del veicolo sorpassante, che, nel momento in cui la prima ha iniziato la manovra di svolta, dapprima azionando l'indicatore, si era già verosimilmente portato sulla sinistra.
Entrambi i conducenti hanno quindi violato le norme del codice della strada.
Non può dirsi quindi superata la presunzione del concorso di colpa ex art. 2054 c.c. ai sensi del quale, nel caso di scontro tra veicoli, se non si dimostra il contrario, si presume che ciascun conducente abbia contribuito in egual misura a causare il danno subito dal proprio veicolo. Questa presunzione può infatti essere superata dimostrando una colpa esclusiva di uno dei conducenti, accertata in concreto attraverso le circostanze di fatto del sinistro, oppure provando di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Tale dimostrazione non è stata fornita nel corso del giudizio.
Nè vale a tal fine la mancata comparizione del convenuto sig. per l'interrogatorio Controparte_3
formale: i capitoli di cui alla memoria attorea 21/6/23, infatti, hanno ad oggetto circostanze pacifiche tali da non mutare i termini della responsabilità ex art. 2054 c.c., neppure a volerli considerare come riguardanti circostanze ammesse dalla parte convenuta.
2. Anche il secondo motivo di appello rispetto al quantum debeatur è infondato.
L'appellante lamenta l'omessa valutazione delle risultanze documentali e degli elementi di diritto.
Tali doglianze sono prive di pregio.
Devono anzitutto condividersi le risultanze della perizia di stima dell'assicurazione convenuta che quantifica il valore del mezzo in euro 1.200,00 (da cui detrarre 150 euro per il valore del relitto), documento contestato solo genericamente dall'attore.
La richiesta di ctu al fine di dimostrare il valore dell'auto in 1.500 euro è esplorativa, in quanto l'appellante non allega alcuna circostanza che possa fondare la propria stima, oltretutto di poco superiore a quella definita dal perito dell'assicurazione.
E' stato riconosciuto un risarcimento di euro 900,00 in ragione del concorso di colpa, che si ritiene satisfattivo dei danni subiti, non risultando provate ulteriori diminuzioni patrimoniali.
Quanto versato dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale deve essere ritenuto congruo in ragione del riconosciuto concorso di colpa e delle risultanze probatorie.
Quanto all'assistenza stragiudiziale, infatti, gli allegati doc. 10 e 11 attestano meri preavvisi di fattura, senza fornire prova del relativo pagamento e quindi del danno. L'esibizione di preavvisi e di fatture non può, infatti, fornire piena prova del danno subito, trattandosi di danno emergente e dovendosi fornire piena prova della lamentata lesione patrimoniale.
Quanto alle spese di recupero mezzo e demolizione, il doc. 8 bis, munito di dicitura “pagato” che attesta un avvenuto esborso di spesa, è stato legittimamente contestato da parte convenuta in quanto documento nuovo, tardivamente prodotto nel giudizio di appello e non esibito in primo grado. Parte attrice nulla replica all'eccezione della convenuta.
Tale documento, pertanto, non può essere preso in considerazione ai fini della prova del danno e quindi, anche con riferimento a questa voce di spesa, non può ritersi raggiunta la prova dell'esborso e del conseguente danno.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti neppure per il riconoscimento del FRAM.
Si può chiedere tale risarcimento nel caso in cui il mezzo non possa essere riparato. E' quindi un'ipotesi diversa dal danno da fermo tecnico.
Il risarcimento del ha ad oggetto il danno derivante dal tempo che serve al danneggiato per CP_5
reperire nel mercato un veicolo analogo a quello distrutto.
Pur essendo astrattamente prevista la possibilità di riconoscere tale perdita patrimoniale in via equitativa, nel non è ravvisabile un danno in re ipsa, e lo stesso deve perciò essere dimostrato, anche CP_5
presuntivamente, come richiesto dalla giurisprudenza più recente (Cass. 19 settembre 2022, n. 27389).
La prova, sia pur in via presuntiva, e la quantificazione del danno sono necessarie.
Nessuna allegazione è stata fatta in atti, posto che l'appellante opera una mera quantificazione per ciascun giorno dalla data dell'incidente alla data di acquisto del nuovo veicolo.
Null'altro viene dedotto.
Non è stato chiarito che modello di auto è stato acquistato, se dello stesso tipo di quella distrutta, non è
stata dimostrata la relativa spesa sostenuta, non è stata allegata alcuna spesa per la rinuncia ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto.
La domanda è quindi sfornita di allegazione prima che di prova.
Di qui il rigetto anche del secondo motivo di appello.
3. Con il terzo motivo di appello il ricorrente si duole dell'erronea valutazione del giudice di prime cure nella determinazione e liquidazione delle spese vive a favore di parte convenuta (€ 100,00).
Sul punto la Compagnia appellata non si oppone all'eventuale rideterminazione delle spese di lite a favore di con eliminazione del riferimento all'importo di € 100,00 per spese, indicato dal giudice Controparte_1
di primo grado, ferma la liquidazione delle spese a favore dell'odierna appellata. Le spese di lite del primo grado possono quindi essere liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con condanna al pagamento delle stesse dell'attore in favore di CP_1
4. Delle spese di lite.
In considerazione della soccombenza dell'appellante, ex art 91 cpc, le spese di lite devono essere poste a carico dello stesso, e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del Dm n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (scaglione di riferimento tra € 1.100,00 e fino a € 5.200,00) ed all'attività defensionale espletata.
Le fasi da liquidare sono solo quella di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria, applicando i valori minimi di tariffa in considerazione della difficoltà della causa, sia in diritto che sotto il profilo istruttorio.
Atteso il totale rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti perché la parte soccombente sia tenuta a versare il contributo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- Liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 800,00 oltre accessori di legge, condannando il sig. al pagamento delle stesse in favore di Pt_1 CP_1
- conferma nel resto la sentenza n. 28/2023 del Giudice di Pace di Treviso depositata il 17/01/2023
a definizione del procedimento RG n. 4448/2022;
- condanna (c.f.: ), a rifondere a Parte_1 CodiceFiscale_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente Controparte_6
grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge.
- Dichiara sussistenti i presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare il contributo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Treviso, 26 settembre 2025 Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G. n. 1926/2023 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Beraldo e Valter Beraldo, giusta mandato in calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito a Treviso, in Via
A. Canova 41;
- appellante - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
(p. iva: ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia, giusta mandato allegato telematicamente in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Treviso, in Viale G. Verdi n. 21;
- appellata - contro
(c.f.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
- appellata contumace-
e anche contro (c.f.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
- appellato contumace-
* * * in punto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 28/2023 del 10/01/2023, depositata il 17/01/2023.
Per l'appellante:
Nel merito:
Ad integrale riforma della sentenza n. 28/2023 del 10.01.2023 dep. il 17.01.2023, del Giudice di Pace di Treviso,
- Previo ogni accertamento e declaratoria occorrendi, condannarsi i convenuti in solido a risarcire all'attore tutti i danni patrimoniali subiti, nella misura di € 2.341,40, già detratto l'acconto versato di € 900,00, od in quella diversa, anche maggiore, che verrà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dall'evento alla domanda giudiziale, e con gli interessi legali determinati ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
- In via subordinata, condannarsi i convenuti risarcire all'attore tutti i danni patrimoniali subiti, nella misura di € 720,70, già detratto l'acconto versato di € 900,00, od in quella diversa, anche maggiore, che verrà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dall'evento alla domanda giudiziale, e con gli interessi legali determinati ex art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
- In via di estremo subordine, riformarsi il capo di sentenza di primo grado, ai sensi del motivo di gravame sub 3.
- Spese e compenso professionale di causa di entrambi i gradi integralmente rifusi.
In via istruttoria:
Si chiede venga disposta CTU tendente a quantificare il valore commerciale del mezzo nonché, ai fini di accertarne
l'antieconomicità, i costi per la riparazione del medesimo
Per l'appellata:
In via preliminare
Accertarsi e pronunciarsi l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione in questa sede discussa non ha ragionevole probabilità di accoglimento, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la condanna dell'appellante al ristoro delle spese di lite sostenute dalla deducente in questa sede. Nel Merito
Rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di primo grado dalla deducente qui puntualmente richiamate Controparte_1
e riproposte e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 28/2023 del Giudice di Pace di Treviso, pubblicata il 17.01.2023, nel procedimento n. 4448/2022 R.G.; in subordine, ridursi le pretese avversarie in base alle risultanze di giustizia.
Con rimborso di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria in ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie si richiama il contenuto delle memorie ex art. 320 c.p.c. a prova diretta e contraria, insistendo per le istanze istruttorie ivi formulate.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha citato Parte_1 [...]
avanti il Giudice di Pace di Treviso, per ottenere il riconoscimento e la condanna Controparte_1
della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore in seguito al sinistro accaduto in data 13/05/2021, in località Caerano San Marco (TV), quando la Sig.ra alla Parte_2
guida dell'autovettura Fiat 600 tg. BE700AS, di proprietà dell'attore , in Parte_1
fase di svolta a sinistra tra Via Moresca e Via Mure, è stata urtata dal veicolo Fiat Punto tg. ET158XS, di proprietà di e condotto dal Sig. , il quale, secondo il ricorrente, stava Controparte_2 Controparte_3
effettuando un sorpasso in tratto non consentito, omettendo la dovuta prudenza e diligenza alla guida.
Nel costituirsi in giudizio la compagnia ha contestato la dinamica del Controparte_1
sinistro fornita da parte attrice e si è opposta a qualunque richiesta attorea.
Con sentenza n. 28/2023 del 10/01/2023, depositata il 17/01/2023, pronunciata a definizione del procedimento R.G. n. 4448/2022, il Giudice di Pace di Treviso ha rigettato la domanda attorea e condannato di conseguenza l'attore al pagamento delle spese di lite della per € 900,00 Controparte_4 (di cui 100,00 per spese ed il resto per onorari) oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza il sig. ha proposto appello ai sensi dell'art. 288 c.p.c. per i seguenti motivi: Pt_1
1. in punto An Debeatur. Sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione delle relative responsabilità.
Erronea applicazione dell'art. 2054 c.c.. Responsabilità esclusiva e/o assolutamente prevalente in capo al convenuto, Omessa applicazione dell'art. 232 c.p.c.;
2. in punto Quantum Debeatur. In via subordinata. Sulla natura satisfattiva dell'offerta della compagnia (€
900,00). Omessa valutazione delle risultanze documentali e degli elementi di diritto;
3. erronea determinazione e liquidazione delle spese vive a favore di parte convenuta (€ 100,00).
Illegittimo il capo di sentenza relativo alla condanna delle spese processuali.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della suindicata sentenza.
I Sigg.ri e sono rimasti contumaci, mentre nel costituirsi, ha resistito CP_2 CP_3 CP_1
all'appello chiedendo il rigetto del gravame.
Sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 22/06/2023, il Giudice, ritenuto di non accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata, ritenuta superflua la ctu richiesta da parte appellante, ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.1.2025, in esito alla quale, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
* * *
L'appello è infondato e va rigettato.
1. Con riguardo al primo motivo di appello l'attrice contesta la dinamica del sinistro come riportata in sentenza e la conseguente attribuzione delle relative responsabilità, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva o assolutamente prevalente in capo al convenuto.
Rispetto alla dinamica del sinistro il giudice di prime cure ha ritenuto che “le prove documentali e orali assunte in giudizio non siano sufficienti per confermare la dinamica del sinistro per come esposta in citazione dall'attrice (la testimonianza della che è parsa credibile, ha precisato che entrambi i veicoli han effettuato l'uno la svolta a sx Tes_1
e l'altro il sorpasso contemporaneamente e pertanto la conducente del veicolo attoreo non ha adottato tutte le cautele impostele prima di effettuare la svolta a sx, compreso il controllo dei veicoli provenienti da tergo, mentre il nulla poteva fare CP_3 per evitare l'urto) ed in conseguenza la somma offerta dall'assicurazione sulla base dei documenti prodotti (meri preventivi)
e sulla base di una ricostruzione del sinistro sulla base di una responsabilità ex art. 2054 c.c. al 50%, son da ritenersi più che satisfattive”.
Secondo l'appellante la testimonianza della sig.ra citata da entrambe le parti avrebbe Tes_1
dimostrato che:
- le manovre dei veicoli erano state eseguite contemporaneamente;
- il veicolo attoreo aveva presegnalato la svolta a sinistra con l'apposito indicatore di direzione e, all'inizio della propria manovra, ispezionando la strada, non poteva vedere il veicolo del convenuto, non ancora entrato nel campo visivo della medesima;
- il veicolo della convenuta si accingeva ad effettuare il sorpasso di due veicoli incolonnati - quello attoreo e quello della Sig.ra che lo seguiva-, di qui l'impossibilità per la conducente del veicolo attoreo Tes_1
di scorgere il veicolo del convenuto, stante la presenza, a tergo, del veicolo dell;
Tes_1
- la manovra di sorpasso è stata eseguita in prossimità di intersezione (tra Via Moresca e Via Mure) e superando la linea longitudinale continua.
Queste circostanze escluderebbero eventuali profili di responsabilità in capo alla conducente del veicolo attoreo, e la responsabilità presuntiva al 50% ex art. 2054 c.c. a carico di ciascuno dei conducenti.
Secondo la convenuta appellata, invece, l'incidente avrebbe trovato la propria causa nel conflitto tra la manovra di conversione a sinistra, posta in essere dalla conducente del veicolo attoreo e la manovra di sorpasso a sinistra eseguita dal convenuto . La conducente del veicolo attoreo non Controparte_3
avrebbe adottato quelle necessarie cautele imposte nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, quali quelle di guardare negli specchietti retrovisori e anche a fianco del veicolo dalla stessa condotto, sulla sua sinistra, dove si trovava la Fiat Punto dei convenuti, che stava completando la manovra di sorpasso.
Per tali ragioni, non sarebbe possibile escludere la responsabilità della signora Parte_2
nella causazione del sinistro, avendo la medesima eseguito manovra di svolta a sinistra senza aver verificato se sopraggiungessero veicoli e comunque se sussistessero le condizioni di sicurezza per effettuare la svolta in totale sicurezza. Il primo motivo di appello non è fondato e deve essere rigettato.
L'art. 154, co.1, C.d.S. espressamente stabilisce che “I conducenti che intendono eseguire una manovra … per voltare a destra o sinistra devono … assicurarsi di poter effettuare la manovra senza pericolo o intralcio agli altri utenti della strada tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi … segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”
La teste ha riferito che le manovre delle due vetture in collisione sono state contemporanee; deve Tes_1
potersi comunque ritenere che l'affermazione possa essere indicativa, in ragione del fatto che la percezione visiva della teste possa aver registrato come contemporanei due comportamenti pur avvenuti a qualche secondo di distanza.
L'indicazione comunque porta a concludere quanto segue.
Proprio in ragione del fatto che il veicolo della parte convenuta stava effettuando il sorpasso di due veicoli incolonnati - quello della Sig.ra che lo precedeva e quello attoreo successivamente-, Tes_1
principiato il primo sorpasso, del veicolo della , il veicolo di parte convenuta deve essere Tes_1
entrato nel campo visivo dell'attrice, che, nell'intraprendere la manovra di svolta a sinistra, azionando l'indicatore di direzione, contemporaneamente all'inizio del sorpasso (come dichiarato dalla teste), si sarebbe dovuta avvedere del veicolo in sorpasso, in una frazione di secondo già collocato sulla sinistra e quindi ben visibile.
La sig.ra avrebbe quindi anche potuto interrompere la manovra. Pt_1
La sig.ra quindi, non ha tenuto sufficiente attenzione, dal momento che si sarebbe ben potuta Pt_1
avvedere dell'incedere del veicolo sorpassante, che, nel momento in cui la prima ha iniziato la manovra di svolta, dapprima azionando l'indicatore, si era già verosimilmente portato sulla sinistra.
Entrambi i conducenti hanno quindi violato le norme del codice della strada.
Non può dirsi quindi superata la presunzione del concorso di colpa ex art. 2054 c.c. ai sensi del quale, nel caso di scontro tra veicoli, se non si dimostra il contrario, si presume che ciascun conducente abbia contribuito in egual misura a causare il danno subito dal proprio veicolo. Questa presunzione può infatti essere superata dimostrando una colpa esclusiva di uno dei conducenti, accertata in concreto attraverso le circostanze di fatto del sinistro, oppure provando di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Tale dimostrazione non è stata fornita nel corso del giudizio.
Nè vale a tal fine la mancata comparizione del convenuto sig. per l'interrogatorio Controparte_3
formale: i capitoli di cui alla memoria attorea 21/6/23, infatti, hanno ad oggetto circostanze pacifiche tali da non mutare i termini della responsabilità ex art. 2054 c.c., neppure a volerli considerare come riguardanti circostanze ammesse dalla parte convenuta.
2. Anche il secondo motivo di appello rispetto al quantum debeatur è infondato.
L'appellante lamenta l'omessa valutazione delle risultanze documentali e degli elementi di diritto.
Tali doglianze sono prive di pregio.
Devono anzitutto condividersi le risultanze della perizia di stima dell'assicurazione convenuta che quantifica il valore del mezzo in euro 1.200,00 (da cui detrarre 150 euro per il valore del relitto), documento contestato solo genericamente dall'attore.
La richiesta di ctu al fine di dimostrare il valore dell'auto in 1.500 euro è esplorativa, in quanto l'appellante non allega alcuna circostanza che possa fondare la propria stima, oltretutto di poco superiore a quella definita dal perito dell'assicurazione.
E' stato riconosciuto un risarcimento di euro 900,00 in ragione del concorso di colpa, che si ritiene satisfattivo dei danni subiti, non risultando provate ulteriori diminuzioni patrimoniali.
Quanto versato dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale deve essere ritenuto congruo in ragione del riconosciuto concorso di colpa e delle risultanze probatorie.
Quanto all'assistenza stragiudiziale, infatti, gli allegati doc. 10 e 11 attestano meri preavvisi di fattura, senza fornire prova del relativo pagamento e quindi del danno. L'esibizione di preavvisi e di fatture non può, infatti, fornire piena prova del danno subito, trattandosi di danno emergente e dovendosi fornire piena prova della lamentata lesione patrimoniale.
Quanto alle spese di recupero mezzo e demolizione, il doc. 8 bis, munito di dicitura “pagato” che attesta un avvenuto esborso di spesa, è stato legittimamente contestato da parte convenuta in quanto documento nuovo, tardivamente prodotto nel giudizio di appello e non esibito in primo grado. Parte attrice nulla replica all'eccezione della convenuta.
Tale documento, pertanto, non può essere preso in considerazione ai fini della prova del danno e quindi, anche con riferimento a questa voce di spesa, non può ritersi raggiunta la prova dell'esborso e del conseguente danno.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti neppure per il riconoscimento del FRAM.
Si può chiedere tale risarcimento nel caso in cui il mezzo non possa essere riparato. E' quindi un'ipotesi diversa dal danno da fermo tecnico.
Il risarcimento del ha ad oggetto il danno derivante dal tempo che serve al danneggiato per CP_5
reperire nel mercato un veicolo analogo a quello distrutto.
Pur essendo astrattamente prevista la possibilità di riconoscere tale perdita patrimoniale in via equitativa, nel non è ravvisabile un danno in re ipsa, e lo stesso deve perciò essere dimostrato, anche CP_5
presuntivamente, come richiesto dalla giurisprudenza più recente (Cass. 19 settembre 2022, n. 27389).
La prova, sia pur in via presuntiva, e la quantificazione del danno sono necessarie.
Nessuna allegazione è stata fatta in atti, posto che l'appellante opera una mera quantificazione per ciascun giorno dalla data dell'incidente alla data di acquisto del nuovo veicolo.
Null'altro viene dedotto.
Non è stato chiarito che modello di auto è stato acquistato, se dello stesso tipo di quella distrutta, non è
stata dimostrata la relativa spesa sostenuta, non è stata allegata alcuna spesa per la rinuncia ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto.
La domanda è quindi sfornita di allegazione prima che di prova.
Di qui il rigetto anche del secondo motivo di appello.
3. Con il terzo motivo di appello il ricorrente si duole dell'erronea valutazione del giudice di prime cure nella determinazione e liquidazione delle spese vive a favore di parte convenuta (€ 100,00).
Sul punto la Compagnia appellata non si oppone all'eventuale rideterminazione delle spese di lite a favore di con eliminazione del riferimento all'importo di € 100,00 per spese, indicato dal giudice Controparte_1
di primo grado, ferma la liquidazione delle spese a favore dell'odierna appellata. Le spese di lite del primo grado possono quindi essere liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con condanna al pagamento delle stesse dell'attore in favore di CP_1
4. Delle spese di lite.
In considerazione della soccombenza dell'appellante, ex art 91 cpc, le spese di lite devono essere poste a carico dello stesso, e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del Dm n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (scaglione di riferimento tra € 1.100,00 e fino a € 5.200,00) ed all'attività defensionale espletata.
Le fasi da liquidare sono solo quella di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria, applicando i valori minimi di tariffa in considerazione della difficoltà della causa, sia in diritto che sotto il profilo istruttorio.
Atteso il totale rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti perché la parte soccombente sia tenuta a versare il contributo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- Liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 800,00 oltre accessori di legge, condannando il sig. al pagamento delle stesse in favore di Pt_1 CP_1
- conferma nel resto la sentenza n. 28/2023 del Giudice di Pace di Treviso depositata il 17/01/2023
a definizione del procedimento RG n. 4448/2022;
- condanna (c.f.: ), a rifondere a Parte_1 CodiceFiscale_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente Controparte_6
grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge.
- Dichiara sussistenti i presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare il contributo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Treviso, 26 settembre 2025 Il Giudice
Marina Righi