Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01880/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02602/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2602 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenza Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
all’ordinanza di accoglimento, resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c., n. cronol. -OMISSIS- del 29/05/2025, RG n. -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di Firenze ha ordinato, inaudita altera parte , alla Questura di Firenze di fissare un appuntamento con il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. RE UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che parte ricorrente espone che:
- a) in data 18 aprile 2025, il Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Protezione Internazionale Civile, emetteva in suo favore, sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-, decreto n. -OMISSIS-, con cui si ordinava “ Inaudita altera parte alla Questura di Firenze di fissare un appuntamento con [il ricorrente] per la formalizzazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio ”;
- b) tale decreto veniva confermato con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, resa ai sensi degli artt. 700 e 669 sexies c.p.c.;
- c) nonostante tale ordinanza, la Questura di Firenze emetteva decreto d’irricevibilità dell’istanza del ricorrente, evidenziando che non era più normativamente prevista la possibilità di chiedere direttamente al Questore il rilascio di un permesso per protezione speciale, la quale avrebbe potuto essere resa nell’ambito della procedura per protezione internazionale.
2) Premesso ancora che:
- a) parte ricorrente agisce, innanzi a questo T.A.R., per l’ottemperanza alla suddetta ordinanza del Giudice Ordinario;
- b) l’Amministrazione ha depositato relazione difensiva in data 9 ottobre 2025, precisando di aver invitato il ricorrente “ in Ufficio per presentare la domanda e avviare la procedura per la richiesta di protezione internazionale, in quanto […], a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/2023, non è più possibile presentare l’istanza di protezione speciale senza aver presentato anche la domanda di protezione internazionale ”.
3) Rilevato che:
- a) “ la giurisprudenza, trattando sia dei rimedi ex art. 700 che della relativa esecuzione con le regole dell’attuale e del precedente art. 669-duodecies o del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., conclude, in varia guisa (arg. ex Cass., III, 20 aprile 2018 n. 9830; id., sez. un., 28 febbraio 2019 n. 6039; id., I, 7 ottobre 2019 n. 24939), nel senso che tali provvedimenti sono comunque privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito” (C.d.S. n. 1463 del 17 febbraio 2021);
- b) quindi, il ricorso per l’ottemperanza alle ordinanze rese ex art. 700 c.p.c. è inammissibile, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 112, comma 2, lett. “c”, c.p.a., che fa riferimento all’attuazione “ delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario …”;
- c) non sussiste, al riguardo, un vuoto di tutela, considerato che l’art. 669- duodecies c.p.c. consente alla parte interessata di rivolgersi al Giudice Ordinario per l’esecuzione del provvedimento cautelare dal medesimo emanato.
4) Ritenuto pertanto che:
- a) il ricorso vada dichiarato inammissibile, come da avviso a verbale della camera di consiglio del 18 novembre 2025;
- b) in conseguenza della declaratoria d’inammissibilità, vada revocato il decreto-OMISSIS- del 22 settembre 2025, con cui il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- c) le spese di lite possano essere compensate, per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e revoca l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
RE UC, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE UC | AN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.