TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott . Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2962/2024 R.G. promossa da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente dom. presso lo studio dell'avv. Giuseppe Furnari che rapp. e dif. per procura in atti
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2
dom. presso lo studio dell'avv. Giuseppe Furnari che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza camerale innanzi al Giudice delegato in data
17/12/2024 le parti chiedono concordemente la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio celebrato in Biancavilla il
1 26/2/2009, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il depositato ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Pt_2
chiedevano al Tribunale di Catania la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio celebrato in Biancavilla il 26/2/200.
Esponevano di essersi separati sin dall'anno 2023 e di non essersi più riconciliati.
Davanti al Giudice delegato alla udienza in data 17/12/2024 i coniugi personalmente comparsi insistevano nel ricorso, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun modo oggetto di condizionamento, coartazione o costringimento”, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza emanata inter partes dal tribunale di Catania il 14/3/2023, né risulta eccepita la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
2 Tanto premesso, a tenore dell'accordo dei coniugi, il divorzio procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso:
1) pronunziare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Biancavilla in data 26.2.2009 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Biancavilla al n. 4, parte I, anno 2009 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Biancavilla di procedere alla relativa trascrizione della emananda sentenza;
2) ritenere e dichiarare che le figlie minori e sono affidate Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella propria residenza in Valguarnera Caropepe (EN) via Goldoni n. 32; 3) ritenere e dichiarare che il padre trascorrerà con le figlie: - un pomeriggio alla settimana dalle 17:00 alle 20:00, in mancanza di diversi accordi tra le parti, si stabilisce l'incontro per il mercoledì pomeriggio;
- due fine settimana al mese, alternati, dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 20:00; - cinque giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno la festa di
Natale con quella di Capodanno;
- tre giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in anno la festa di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - trenta giorni, anche non consecutivi, in estate, da concordarsi di anno in anno il periodo almeno un mese prima per le vacanze estive;
4) ritenere e dichiarare che il sig. Parte_1
dovrà versare alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento delle figlie minori e entro il giorno 15 di Per_1 Per_2
ogni mese un assegno perequativo mensile di € 200,00 per ciascuna figlia, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, e quindi un assegno mensile complessivo per entrambe le figlie di € 400,00 in esso compreso anche l'assegno unico, che verrà riscosso per intero dal sig.
, il quale contribuirà anche alle spese Parte_1
3 straordinarie (quali, a titolo esemplificativo: spese mediche, interventi chirurgici, spese scolastiche, sportive, per il tempo libero, etc.) in ragione del 50%; 5) ritenere e dichiarare che nessun contributo economico per il loro mantenimento e per nessun'altro titolo e/o ragione sarà dovuto dall'un coniuge verso l'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti;
6) ritenere e dichiarare che non permane tra i coniugi alcuna comunione avendo diviso tra di loro ogni bene e di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente.
Nulla sulle spese di lite. congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ed art. 91 cpc
PTM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Biancavilla il 26/2/2009 tra
, nato in [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata in [...] il [...]e trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Biancavilla, anno 2009, n. 4, parte I, alle condizioni in parte motiva specificate;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 10/1/2025
Il presidente Il giudice estensore
Massimo Escher Cannata Baratta
4