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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1351/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
3.7.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOLA MARTINA e ZEFFIN ALBERTO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, via Trieste n. 23
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
– resistente -
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAPPELLUTI FRANCESCO e SCHIAVULLI
PASQUALE, giusta procura generale alle liti rep. n 118151, racc. n. 33798, in data 29.8.2024,
del Notaio di Venezia, con domicilio eletto in S. Croce 712 - Venezia Persona_1
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. La ricorrente agiva in giudizio nei confronti di per il riconoscimento dell'origine CP_1
professionale della patologia “Discopatia lombare multipla da L2 a S1” fonte di invalidità
complessiva del 9% a fronte di rigetto in sede amministrativa.
2. L' negava fondatezza alla domanda. CP_1
3. La causa veniva istruita mediane assunzione di alcune deposizioni testimoniali e CTU
medico-legale, e perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La CTU medico-legale esperita in corso di causa ha, con adeguata e coerente motivazione,
concluso nel senso dell'origine prevalentemente professionale della patologia per cui é
causa, ravvisando in capo alla ricorrente una inabilità dell'8%.
5. Aderendo alle conclusioni del CTU – non contestate da alcuna delle parti -, che tengono anche conto di quanto emerso nell'istruttoria testimoniale a proposito della esposizione della ricorrente a rischio quantomeno nel periodo di utilizzo quale addetta alla mensa,
va condannato ad erogare alla ricorrente le conseguenti prestazioni di legge, oltre CP_1
ad interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori della ricorrente che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.
7. Spese di CTU definitivamente in capo al , per l'importo di cui al decreto di CP_1
liquidazione provvisoria del 30.6.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata in capo alla ricorrente inabilità
dell'8%, condanna a corrisponderle le provvidenze di legge, oltre interessi legali dal CP_1
121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Condanna altresì parte resistente a rifondere al procuratore ai procuratori della ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre ad
2 IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato di € 43,00.
Spese di CTU definitivamente in capo ad . CP_1
Venezia, 16/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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