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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/09/2025, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario, dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al R.G.N. 49/ 2024 promossa da:
(C.F.: , rapp.to e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, giusta delega in atti, dall'avv. Marilena Puglisi e dall'avv. stabilito Alessandro Russo ed elettivamente domiciliato in Paternò, Viale Dell'Unità D' Italia n. 50, presso lo studio dall'Avv. Marilena Puglisi
ATTORE
CONTRO
( P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania Via Novara 34 presso lo studio dell'Avv.
Giampiero M. Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: contratto di assicurazione contro i danni. Furto auto
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
per sentire accertare il suo inadempimento contrattuale e sentirla Controparte_2 condannare al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza sottoscritta.
Ha esposto:
- di avere subito il furto totale della propria autovettura “Jaguar F - Pace” tg. FF301SL avvenuto tra le ore
22:30 circa del 23.08.2022 e le ore 13:30 del 24.08.2022;
- che l'autovettura, per tale rischio, era garantita dalla compagnia con la Polizza Controparte_1
n. 10069200266709;
- di avere sporto denunzia di furto, in data 24.08.2022, presso il Comando dei Carabinieri di San Giovanni La
Punta;
- di avere comunicato l'avvenuto furto alla compagnia di assicurazioni convenuta e richiesto il pagamento dell'indennizzo quantificato in € 24.000,00, come da valore assicurato in polizza;
- di avere trasmesso alla suddetta compagnia di assicurazioni la documentazione necessaria al fine di istruire la pratica e procedere al pagamento dell'indennizzo.
Ha lamentato che la compagnia assicuratrice, dopo avere aperto una posizione amministrativa, alla quale è stato assegnato il n. 239.203220065, non ha dato seguito alla pratica e non ha corrisposto l'indennizzo;
Ha evidenziato di avere intrapreso, infruttuosamente, la procedura di mediazione che si è conclusa negativamente per la mancata partecipazione della società chiamata.
Ha prodotto in giudizio la copia della denuncia di furto, la copia della mail certificata con la quale ha comunicato l'avvenuto furto alla compagnia di assicurazione ed ha richiesto la liquidazione dell'indennizzo, la copia della carta di circolazione, la certificazione di denuncia di perdita di possesso, le chiavi dell'autovettura.
La convenuta si è costituita in giudizio, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa.
In particolare non ha contestato l'accadimento del furto limitandosi ad eccepire l'inoperatività della polizza a causa del mancato adempimento da parte dell'assicurato delle condizioni contrattuali che prevedevano, in caso di furto, la trasmissione alla compagnia di assicurazione di numerosi documenti e la consegna delle chiavi dell'automobile.
Ha altresì ritenuto eccessiva la somma richiesta da parte attrice a titolo di indennizzo.
Istruita con la produzione documentazione versata in atti ed espletata la prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie e le repliche.
Dall'esame degli atti di causa si evince
-che è pacifico, tra le parti, il rapporto assicurativo su cui l'attore fonda le sue pretese creditorie;
- che è incontestato dalla convenuta che l'autovettura “Jaguar F - Pace”, targata FF301SL di proprietà dell'attore, nelle circostanze descritte in citazione, è stata oggetto di furto commesso da ignoti.
Si evince altresì che l'assicurato, nella fase stragiudiziale:
- ha trasmesso alla compagnia di assicurazioni la comunicazione dell'avvenuto furto richiedendo la liquidazione dell'indennizzo quantificato € 24.000,00 ma ha omesso di produrre la documentazione richiesta dall'assicuratore al quale non ha consegnato le chiavi dell'autovettura.
Si evidenzia che l'attore, contestualmente all'introduzione di questo giudizio, ha prodotto, allegandola all'atto introduttivo, la documentazione essenziale, sopra indicata, riguardo l'evento furto ed ha depositato in cancelleria le chiavi dell'autovettura.
In merito alla prova testimoniale si rileva che il teste escusso, dell'attendibilità del quale non vi è motivo di dubitare, ha confermato che la sera del 23 Agosto 2022 alle 20:30 l'attore ha parcheggiato l'autovettura
Jaguar F. Pace in via Carmelitani in San Giovanni la Punta (CT) provvedendo a chiuderla con le chiavi che ha portato con se. Ha precisato che lui e l'attore si sono allontanati insieme dal luogo dove l'auto era stata parcheggiata. Ha precisato altresì di non essere stato presente nel momento in cui l'attore ha scoperto che l'auto era stata asportata dal luogo dove la sera precedente era stata parcheggiata e di essere stato informato tempestivamente del furto dall'attore.
Si evidenzia che è massima consolidata in giurisprudenza che, in linea di principio, “poiché il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo nell'assicurazione contro i danni consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, l'onere probatorio incombente sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., è quello di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si chiede il ristoro”;
Si osserva che nel caso in esame l'attore ha assolto l'onere probatorio a suo carico sia riguardo il verificarsi dell'evento furto, essendo ciò incontestato tra le parti, sia riguardo l'operatività della garanzia, avendo prodotto la polizza assicurativa. Inoltre ciò è pacifico in quanto dagli atti di causa risulta incontestato che al momento del furto, l'auto era garantita per tale rischio dalla compagnia , giusta Controparte_1
polizza n. 10069200266709, versata in atti.
Deve quindi ritenersi provato, in quanto incontestato, il furto totale dell'autovettura di proprietà dell'assicurato, odierno attore, avvenuto tra le ore22:30 del 23 Agosto 2022 e le ore 13:30 del 24 Agosto
2022 avendo parte convenuta eccepito esclusivamente l'inoperatività della polizza sottoscritta dall'attore sostenendo che questi, nella fase stragiudiziale, non abbia trasmesso alla compagnia di assicurazioni la documentazione, formalmente richiestagli, necessaria per potere procedere alla liquidazione dell'indennizzo.
Alla luce di tali evidenze la domanda attorea deve essere accolta e la società convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice l'indennizzo richiesto quantificato come da valore indicato in polizza dal quale va detratto il 10% a titolo di franchigia (all. n. 3 Fascicolo di parte convenuta). Pertanto la società convenuta dovrà corrispondere a parte attrice la somma di € 21.600,00 (€ 24.000 – 2400 di frachigia=
21.600,00)
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il quale ha dichiarato di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che , in persona del legale rappresentante pro tempore, è Controparte_1 contrattualmente tenuta e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore della parte attrice,
[...]
, della somma di euro 21.600,00 come specificata in parte motiva a titolo di indennizzo Parte_1
per il furto subito oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per quanto in motivazione;
2) condanna parte convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte attrice, , che liquida in Parte_1 complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei difensori, avv. Marilena Puglisi e avv. stabilito Alessandro Russo ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per quanto in motivazione.
Così deciso il 12.09.2025
La Giudice Onoraria
Carmela Rosetta Rita Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario, dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al R.G.N. 49/ 2024 promossa da:
(C.F.: , rapp.to e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, giusta delega in atti, dall'avv. Marilena Puglisi e dall'avv. stabilito Alessandro Russo ed elettivamente domiciliato in Paternò, Viale Dell'Unità D' Italia n. 50, presso lo studio dall'Avv. Marilena Puglisi
ATTORE
CONTRO
( P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania Via Novara 34 presso lo studio dell'Avv.
Giampiero M. Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: contratto di assicurazione contro i danni. Furto auto
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
per sentire accertare il suo inadempimento contrattuale e sentirla Controparte_2 condannare al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza sottoscritta.
Ha esposto:
- di avere subito il furto totale della propria autovettura “Jaguar F - Pace” tg. FF301SL avvenuto tra le ore
22:30 circa del 23.08.2022 e le ore 13:30 del 24.08.2022;
- che l'autovettura, per tale rischio, era garantita dalla compagnia con la Polizza Controparte_1
n. 10069200266709;
- di avere sporto denunzia di furto, in data 24.08.2022, presso il Comando dei Carabinieri di San Giovanni La
Punta;
- di avere comunicato l'avvenuto furto alla compagnia di assicurazioni convenuta e richiesto il pagamento dell'indennizzo quantificato in € 24.000,00, come da valore assicurato in polizza;
- di avere trasmesso alla suddetta compagnia di assicurazioni la documentazione necessaria al fine di istruire la pratica e procedere al pagamento dell'indennizzo.
Ha lamentato che la compagnia assicuratrice, dopo avere aperto una posizione amministrativa, alla quale è stato assegnato il n. 239.203220065, non ha dato seguito alla pratica e non ha corrisposto l'indennizzo;
Ha evidenziato di avere intrapreso, infruttuosamente, la procedura di mediazione che si è conclusa negativamente per la mancata partecipazione della società chiamata.
Ha prodotto in giudizio la copia della denuncia di furto, la copia della mail certificata con la quale ha comunicato l'avvenuto furto alla compagnia di assicurazione ed ha richiesto la liquidazione dell'indennizzo, la copia della carta di circolazione, la certificazione di denuncia di perdita di possesso, le chiavi dell'autovettura.
La convenuta si è costituita in giudizio, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa.
In particolare non ha contestato l'accadimento del furto limitandosi ad eccepire l'inoperatività della polizza a causa del mancato adempimento da parte dell'assicurato delle condizioni contrattuali che prevedevano, in caso di furto, la trasmissione alla compagnia di assicurazione di numerosi documenti e la consegna delle chiavi dell'automobile.
Ha altresì ritenuto eccessiva la somma richiesta da parte attrice a titolo di indennizzo.
Istruita con la produzione documentazione versata in atti ed espletata la prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie e le repliche.
Dall'esame degli atti di causa si evince
-che è pacifico, tra le parti, il rapporto assicurativo su cui l'attore fonda le sue pretese creditorie;
- che è incontestato dalla convenuta che l'autovettura “Jaguar F - Pace”, targata FF301SL di proprietà dell'attore, nelle circostanze descritte in citazione, è stata oggetto di furto commesso da ignoti.
Si evince altresì che l'assicurato, nella fase stragiudiziale:
- ha trasmesso alla compagnia di assicurazioni la comunicazione dell'avvenuto furto richiedendo la liquidazione dell'indennizzo quantificato € 24.000,00 ma ha omesso di produrre la documentazione richiesta dall'assicuratore al quale non ha consegnato le chiavi dell'autovettura.
Si evidenzia che l'attore, contestualmente all'introduzione di questo giudizio, ha prodotto, allegandola all'atto introduttivo, la documentazione essenziale, sopra indicata, riguardo l'evento furto ed ha depositato in cancelleria le chiavi dell'autovettura.
In merito alla prova testimoniale si rileva che il teste escusso, dell'attendibilità del quale non vi è motivo di dubitare, ha confermato che la sera del 23 Agosto 2022 alle 20:30 l'attore ha parcheggiato l'autovettura
Jaguar F. Pace in via Carmelitani in San Giovanni la Punta (CT) provvedendo a chiuderla con le chiavi che ha portato con se. Ha precisato che lui e l'attore si sono allontanati insieme dal luogo dove l'auto era stata parcheggiata. Ha precisato altresì di non essere stato presente nel momento in cui l'attore ha scoperto che l'auto era stata asportata dal luogo dove la sera precedente era stata parcheggiata e di essere stato informato tempestivamente del furto dall'attore.
Si evidenzia che è massima consolidata in giurisprudenza che, in linea di principio, “poiché il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo nell'assicurazione contro i danni consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, l'onere probatorio incombente sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., è quello di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si chiede il ristoro”;
Si osserva che nel caso in esame l'attore ha assolto l'onere probatorio a suo carico sia riguardo il verificarsi dell'evento furto, essendo ciò incontestato tra le parti, sia riguardo l'operatività della garanzia, avendo prodotto la polizza assicurativa. Inoltre ciò è pacifico in quanto dagli atti di causa risulta incontestato che al momento del furto, l'auto era garantita per tale rischio dalla compagnia , giusta Controparte_1
polizza n. 10069200266709, versata in atti.
Deve quindi ritenersi provato, in quanto incontestato, il furto totale dell'autovettura di proprietà dell'assicurato, odierno attore, avvenuto tra le ore22:30 del 23 Agosto 2022 e le ore 13:30 del 24 Agosto
2022 avendo parte convenuta eccepito esclusivamente l'inoperatività della polizza sottoscritta dall'attore sostenendo che questi, nella fase stragiudiziale, non abbia trasmesso alla compagnia di assicurazioni la documentazione, formalmente richiestagli, necessaria per potere procedere alla liquidazione dell'indennizzo.
Alla luce di tali evidenze la domanda attorea deve essere accolta e la società convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice l'indennizzo richiesto quantificato come da valore indicato in polizza dal quale va detratto il 10% a titolo di franchigia (all. n. 3 Fascicolo di parte convenuta). Pertanto la società convenuta dovrà corrispondere a parte attrice la somma di € 21.600,00 (€ 24.000 – 2400 di frachigia=
21.600,00)
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il quale ha dichiarato di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che , in persona del legale rappresentante pro tempore, è Controparte_1 contrattualmente tenuta e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore della parte attrice,
[...]
, della somma di euro 21.600,00 come specificata in parte motiva a titolo di indennizzo Parte_1
per il furto subito oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per quanto in motivazione;
2) condanna parte convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte attrice, , che liquida in Parte_1 complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei difensori, avv. Marilena Puglisi e avv. stabilito Alessandro Russo ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per quanto in motivazione.
Così deciso il 12.09.2025
La Giudice Onoraria
Carmela Rosetta Rita Torrisi