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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 138/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BERNARDINI ANTONIO e dell'avv. GALLAVOTTI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA PO 9 00198 ROMA presso il difensore avv. BERNARDINI
ANTONIO.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GARUTI FABRIZIO, elettivamente P.IVA_2
pagina 1 di 5 domiciliato in VIA CAVALLERINI 11 MODENA presso il difensore avv. GARUTI
FABRIZIO.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in data 21 e 26 febbraio
2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, il Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni : Controparte_2
“In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza ex art. 283 c.p.c., da disporre immediatamente inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza per la discussione;
nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integrale della sentenza n. 1570/2022 emessa dal Tribunale di Modena in data 15 dicembre 2022 ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito del giudizio R.G.N. 2290/2022, pubblicata in pari data e Contro notificata dal Fall. in data 16 dicembre 2022 a mezzo PEC e, conseguentemente: rigettare la domanda proposta ex art. 702 bis dal Controparte_2
in quanto infondata in fatto e in diritto, mancando i presupposti di legge
[...]
per revocare ex art. 67L.Fall. i pagamenti ricevuti da per Controparte_1
l'importo complessivo di € 161.921,60 ovvero per il diverso importo, maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
In via istruttoria, ammettere le seguenti istanze istruttorie: Contro 3) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'istanza ex art. 6 L. Fall. depositata da nel procedimento R.G.N. 50/2020 del Tribunale di Modena, definito con sentenza dichiarativa di fallimento n. 27/2020 del 27 febbraio 2020, pubblicata in data 3 marzo
2020, in quanto necessaria a verificare le ragioni del dissesto e, quindi, contribuire ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di presupposto CP_1
pagina 2 di 5 soggettivo dell'azione invocata ex art. 67 L. Fall.; 4) Prova orale per testi, nonché per interrogatorio formale sui seguenti capitoli, da intendersi preceduti dalla locuzione ”vero Contro è che”: (vii) in data 6 maggio 2019 ha inviato a il contratto firmato per la CP_1 rappresentazione dello spettacolo musicale “Mary Poppins” presso il Teatro Nazionale di Milano a partire dal 28 gennaio 2020, come da email che si rammostra (cfr. doc.
3.a);
(viii) la notizia dell'annullamento dello spettacolo teatrale dal titolo “Mary Poppins” è stata resa pubblica soltanto in data 26 gennaio 2020; (ix) sino al mese di gennaio 2020 Contro
ha continuato ad intrattenere rapporti con in vista dell'avvio delle CP_1
rappresentazioni teatrali previste per il 28 gennaio 2020; (x) sino al mese di gennaio
2020 continuavano ad essere venduti regolarmente in prevendita una grande quantità di biglietti dello Spettacolo;
(xi) lo spettacolo teatrale “Mary Poppins” ha avuto un andamento dei dati di botteghino molto superiore rispetto ad altre rappresentazioni Contro teatrali dello stesso tipo;
(xii) ha intrattenuto rapporti unicamente con in CP_1
Contro relazione allo spettacolo teatrale “Mary Poppins”; (xiii) godeva di un ottimo avviamento e reputazione internazionale, avendo superato gli stringenti controlli del e ottenuto la licenza per realizzare e rappresentare lo spettacolo CP_4 teatrale.”
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, il Controparte_2
si costituiva nel presente giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la
[...]
fondatezza delle domande formulate da controparte, ha concluso chiedendo, testualmente, “rigettare l'appello principale spiegato da Controparte_1
perché infondato in ogni suo capo;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n.1570/2022 resa inter partes, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al e per
[...] CP_2
esso al Curatore le spese di lite del giudizio di 1° grado e precisamente euro 786,00 per anticipazioni e euro 14.000,00 per compensi (se liquidati in misura pari ai parametri medi, arrotondati per difetto), oltre 15% per rim-borso spese generali e accessori contributivi e fiscali di legge;
pagina 3 di 5 fermo, per il resto, quanto statuito dalla gravata sentenza;
con vittoria nelle spese anche del presente grado d'appello.
In via istruttoria, la difesa del : CP_2
− si oppone alle istanze istruttorie (prove per testi, interrogatorio formale ed istanza di esibizione ex art.210 c.p.c) formulate dall'appellante per i motivi esposti nel presente atto al par. C.1.3.; − chiede l'espunzione dell'avverso doc.n.14, siccome inammissibile ex art.345 comma 3 cpc”.
Nel corso del giudizio, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta in data 09/05/2023, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente, con note difensive depositate, rispettivamente, in data 21 e 26 febbraio 2025, i difensori delle parti, a ciò abilitati in procura, hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare, in conformità, la suddetta rinuncia, con conseguente concorde richiesta di estinzione del presente procedimento, a spese di lite integralmente compensate.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, nel caso di specie, in ragione della ritualità delle dichiarazioni sopra riportate, ricorrano le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'invocata estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio.
Si comunichi.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'appello, il 4/03/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 138/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BERNARDINI ANTONIO e dell'avv. GALLAVOTTI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA PO 9 00198 ROMA presso il difensore avv. BERNARDINI
ANTONIO.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GARUTI FABRIZIO, elettivamente P.IVA_2
pagina 1 di 5 domiciliato in VIA CAVALLERINI 11 MODENA presso il difensore avv. GARUTI
FABRIZIO.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in data 21 e 26 febbraio
2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, il Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni : Controparte_2
“In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza ex art. 283 c.p.c., da disporre immediatamente inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza per la discussione;
nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integrale della sentenza n. 1570/2022 emessa dal Tribunale di Modena in data 15 dicembre 2022 ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito del giudizio R.G.N. 2290/2022, pubblicata in pari data e Contro notificata dal Fall. in data 16 dicembre 2022 a mezzo PEC e, conseguentemente: rigettare la domanda proposta ex art. 702 bis dal Controparte_2
in quanto infondata in fatto e in diritto, mancando i presupposti di legge
[...]
per revocare ex art. 67L.Fall. i pagamenti ricevuti da per Controparte_1
l'importo complessivo di € 161.921,60 ovvero per il diverso importo, maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
In via istruttoria, ammettere le seguenti istanze istruttorie: Contro 3) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'istanza ex art. 6 L. Fall. depositata da nel procedimento R.G.N. 50/2020 del Tribunale di Modena, definito con sentenza dichiarativa di fallimento n. 27/2020 del 27 febbraio 2020, pubblicata in data 3 marzo
2020, in quanto necessaria a verificare le ragioni del dissesto e, quindi, contribuire ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di presupposto CP_1
pagina 2 di 5 soggettivo dell'azione invocata ex art. 67 L. Fall.; 4) Prova orale per testi, nonché per interrogatorio formale sui seguenti capitoli, da intendersi preceduti dalla locuzione ”vero Contro è che”: (vii) in data 6 maggio 2019 ha inviato a il contratto firmato per la CP_1 rappresentazione dello spettacolo musicale “Mary Poppins” presso il Teatro Nazionale di Milano a partire dal 28 gennaio 2020, come da email che si rammostra (cfr. doc.
3.a);
(viii) la notizia dell'annullamento dello spettacolo teatrale dal titolo “Mary Poppins” è stata resa pubblica soltanto in data 26 gennaio 2020; (ix) sino al mese di gennaio 2020 Contro
ha continuato ad intrattenere rapporti con in vista dell'avvio delle CP_1
rappresentazioni teatrali previste per il 28 gennaio 2020; (x) sino al mese di gennaio
2020 continuavano ad essere venduti regolarmente in prevendita una grande quantità di biglietti dello Spettacolo;
(xi) lo spettacolo teatrale “Mary Poppins” ha avuto un andamento dei dati di botteghino molto superiore rispetto ad altre rappresentazioni Contro teatrali dello stesso tipo;
(xii) ha intrattenuto rapporti unicamente con in CP_1
Contro relazione allo spettacolo teatrale “Mary Poppins”; (xiii) godeva di un ottimo avviamento e reputazione internazionale, avendo superato gli stringenti controlli del e ottenuto la licenza per realizzare e rappresentare lo spettacolo CP_4 teatrale.”
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, il Controparte_2
si costituiva nel presente giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la
[...]
fondatezza delle domande formulate da controparte, ha concluso chiedendo, testualmente, “rigettare l'appello principale spiegato da Controparte_1
perché infondato in ogni suo capo;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n.1570/2022 resa inter partes, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al e per
[...] CP_2
esso al Curatore le spese di lite del giudizio di 1° grado e precisamente euro 786,00 per anticipazioni e euro 14.000,00 per compensi (se liquidati in misura pari ai parametri medi, arrotondati per difetto), oltre 15% per rim-borso spese generali e accessori contributivi e fiscali di legge;
pagina 3 di 5 fermo, per il resto, quanto statuito dalla gravata sentenza;
con vittoria nelle spese anche del presente grado d'appello.
In via istruttoria, la difesa del : CP_2
− si oppone alle istanze istruttorie (prove per testi, interrogatorio formale ed istanza di esibizione ex art.210 c.p.c) formulate dall'appellante per i motivi esposti nel presente atto al par. C.1.3.; − chiede l'espunzione dell'avverso doc.n.14, siccome inammissibile ex art.345 comma 3 cpc”.
Nel corso del giudizio, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta in data 09/05/2023, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente, con note difensive depositate, rispettivamente, in data 21 e 26 febbraio 2025, i difensori delle parti, a ciò abilitati in procura, hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare, in conformità, la suddetta rinuncia, con conseguente concorde richiesta di estinzione del presente procedimento, a spese di lite integralmente compensate.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, nel caso di specie, in ragione della ritualità delle dichiarazioni sopra riportate, ricorrano le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'invocata estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio.
Si comunichi.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'appello, il 4/03/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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