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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 660/2024 R.G.; promossa da
, (C.F. ), già denominata , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ombrone n 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfio Lo Vecchio (C.F. ), giusta procura in atti, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Via G. D'Annunzio n. 62;
- Appellante - nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2
- Appellata contumace -
All'udienza di discussione dell'1.7.2025, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2082/2024 pubblicata il 30.04.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 6215/2018
R.G.), il Tribunale di Catania, III Sez. Civile, in composizione monocratica, (adito da Controparte_1 al fine di accertare e dichiarare la responsabilità di in via principale ai sensi
[...] Parte_1 dell'art. 2051 c.c., in subordine ai sensi dell'art. 2050 c.c. e dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente quantificati in € 9.192,41, oltre interessi. si costituiva in giudizio eccependo Parte_1
l'infondatezza delle domande di parte attrice), così statuiva:
1 “Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6215/2018 R.G. accoglie la domanda attorea, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Parte_1 dei danni subiti da a seguito dell'evento dannoso verificatosi il 21 luglio 2017 Controparte_1
e, per l'effetto, la condanna al pagamento dell'importo di euro 6.774,94, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione nei termini di cui alla motivazione.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida, in complessivi euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio della controversia, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase trattazione e/o istruttoria ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti”.
Con atto di citazione regolarmente notificato il 20.05.2024, proponeva appello Parte_1 avverso la menzionata sentenza. non si costituiva in giudizio, seppure regolarmente citata. Controparte_1
Con ordinanza del 14.11.2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da Parte_1
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. dell'1.7.2025, all'esito delle note conclusive depositate da parte appellante, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi, seppure Controparte_1 regolarmente citata.
Con il primo motivo d'appello, lamenta l'erronea valutazione delle risultanze Parte_1 istruttorie, il travisamento dei fatti per cui è causa, la contraddittorietà delle argomentazioni poste a suffragio della decisione, nonché la mancata indicazione delle motivazioni di natura tecnica che hanno indotto il primo decidente a disattendere le risultanze del CTU.
Il motivo è da ritenersi infondato per le ragioni che seguono.
Il Giudice di prime cure ha correttamente qualificato la fattispecie oggetto di lite nel paradigma normativo dell'art. 2050 c.c., il quale regola la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
E' stato accertato il nesso eziologico tra l'esercizio di tale attività e l'evento pregiudizievole subito dalla così come ritenuto dal CTU Ing. il quale ha chiarito che: “Nel Controparte_1 Per_1
2 tabulato trasmesso dall'avvocato di parte convenuta in data 20.08.2019 a mezzo pec alla sottoscritta dietro richiesta della stessa è riportato come in data 21.07.2017 si sia verificata una interruzione della fornitura dell'energia elettrica presso la linea D43040029 denominata Don Minzoni che alimenta, tra le altre, anche la fornitura intestata alla società attrice. L'interruzione ha avuto inizio alle ore
19:02:43 del 21.07.2017 e si è conclusa alle ore 19:33:09 dello stesso giorno, per una durata pari a 30 minuti e 23 secondi. Nel documento è indicato come l'interruzione non sia proseguita ulteriormente
(Proseg.=N), come sia stata di classe permanente, ovvero un'interruzione di tipo lungo (CL=P), come
l'origine sia avvenuta a monte della cabina in un tratto di cavo in media tensione (O=M), come la causa sia stata localizzata (T=C) e come la causa stessa sia stata di natura accidentale (C=A)” (v. pag. 13 CTU), e che “i danni accertati siano dovuti alla rottura dei condensatori attraversati da una corrente di intensità elevata generata da fenomeni di variazioni rapide della tensione di rete” (v. pag.
19 CTU).
Una volta accertata la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta e l'evento, grava sull'esercente l'attività pericolosa l'onere probatorio “di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”, ai sensi dell'art. 2050 c.c.
A tal proposito, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, va ritenuto che: “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile
l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate.” (v. Cass. Civ., Sez. III, n. 15465 del 10.6.2025; Cass. Civ., Sez. III, n. 16903 del 13.6.2023; Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord. n. 16170 del
19.5.2022).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su in quanto non è stata adeguatamente documentata Parte_1
l'assunzione di ogni mezzo necessario ad impedire il pregiudizio.
Difatti, sebbene la CTU abbia chiarito che: “il distributore non ha l'obbligo di inserire in cabina automatismi per proteggere gli utenti da variazioni di tensione o interruzioni di fase causate da manovre sulla rete di media tensione che sta a monte della cabina” (v. pp. 19-20 CTU), tale
3 circostanza non è idonea ad escludere la responsabilità dell'esercente attività pericolosa, non essendo sufficiente la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione di legge.
Inoltre, è rilevante la circostanza che “il 21.07.2017 si sia verificata l'apertura accidentale di un interruttore installato nella cabina di proprietà della società convenuta a causa di un guasto occorso sulla linea di media tensione. La manovra eseguita ha determinato un'interruzione della tensione in maniera istantanea e, dunque, una variazione rapida della tensione di rete.” (v. pag. 10 integrazione alla CTU) e che l'evento pregiudizievole sia “sicuramente dipeso da una elevata corrente che ha bruciato i condensatori installati negli alimentatori che hanno subito i danni” (v. pag. 5 risposta del
CTU alle osservazioni di parte attrice).
Dunque, tenuto conto che l'origine dell'evento è stata rinvenuta in un danno verificatosi su un cavo di media tensione, ed essendo noto che la manutenzione, ma più in generale la disponibilità dei predetti cavi rientra nella sfera di competenza di non vi è dubbio che la responsabilità Parte_1 ricada su quest'ultima.
A ciò si aggiunga che l'utilizzo del termine “accidentale” da parte del consulente (v. pag. 13 CTU e pag. 2 risposta del CTU alle osservazioni di parte attrice), con riguardo alla natura della causa dell'interruzione di energia elettrica, è da intendere non nel senso che l'origine del danno sia qualificabile come “caso fortuito”, ma semplicemente mira ad escludere la natura dolosa della condotta e/o l'eventuale intervento di terzi.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa attribuzione di un concorso di colpa a carico della società l'erronea ed eccessiva quantificazione del quantum, e la non Controparte_1 debenza del disposto cumulo di interessi legali con la rivalutazione monetaria.
Anche il predetto motivo è da ritenersi infondato in quanto non sussistono i presupposti del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
In seno alla C.T.U., il consulente ha constatato che le apparecchiature danneggiate non erano munite di strumenti idonei a proteggerle da variazioni rapide della tensione di rete, in particolare specificando che: “per quanto riguarda le apparecchiature del sistema per l'automazione del cancello ad Pt_3 ante battenti, oggetto di alcuni dei danni accertati dalla sottoscritta, queste erano collegate direttamente al quadro generale di distribuzione (sotto un interruttore non presente nella documentazione di impianto) sprovvisto di dispositivi di protezione dalle variazioni di tensione. Per quanto attiene al DVR e alla cassa automatica, oggetto degli altri danni accertati dalla sottoscritta, questi erano collegati alla sezione UPS del quadro generale di autorimessa. Tuttavia, come Contr diffusamente spiegato nelle sezioni precedenti, l' che alimenta la sezione continuità del quadro generale di autorimessa non è di tipo online a doppia semionda e non è quindi in grado di proteggere
4 le apparecchiature a valle dello stesso da variazioni improvvise della tensione di rete;
esso è in grado di funzionare in modalità da batteria in assenza della tensione di rete ma non è in grado di filtrare le alterazioni improvvise della tensione di rete. Pertanto, le apparecchiature oggetto dei danni lamentati dalla società attrice non erano protette da alcun dispositivo in grado di filtrare le variazioni brusche della tensione di rete.” (v. pag. 20 CTU).
Ciononostante, il consulente ha evidenziato che: “fino al Febbraio 2019 tuttavia l'installazione di sistemi di protezione presso l'impianto dell'utente non era obbligatoria” (v. pag. 20 CTU), e che:
“all'epoca in cui si sono verificati i danni lamentati da parte attrice non costituisse un obbligo per la società attorea installare dei dispositivi in grado di proteggere l'impianto dalle variazioni di tensione derivanti da manovre eseguite sulla linea di media tensione” (v. pag. 29 CTU).
Dunque, l'assenza di specifici obblighi di prevenzione in capo alla al momento Controparte_1 del verificarsi dei fatti oggetto di controversia esclude ogni forma di responsabilità esclusiva o di eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'odierna appellata.
Inoltre, va confermata la condanna ad € 6.774,94 così come quantificata dal Giudice di prime cure, in ragione della documentazione allegata dall'attrice in primo grado, nonché la condanna al pagamento degli interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria in quanto trattasi di debito di valore e di natura risarcitoria, derivante da responsabilità extracontrattuale, in conformità alla giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui: “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione” (Cass. Civ., Sez. III, n. 19063 del 5.7.2023; Cass. Civ., Sez. VI, n. 3018 del 01.02.2023, n. 3018; Cass. Civ., Sez. VI, n. 36878 del 26.11.2021).
Infine, in parziale accoglimento del motivo d'appello attinente al capo della sentenza di primo grado sulla condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite, sussistono i presupposti per porre le spese di primo grado a carico di nella misura di 2/3, compensando la Parte_1 restante quota di 1/3 tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure accolto soltanto alcune delle domande risarcitorie avanzate dalla società attrice (nella misura di € 6.774,94), rigettando le altre domande inerenti al c.d. “lucro cessante” e ai danni non patrimoniali.
In tal senso, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 32061 del 31.10.2022 hanno asserito il seguente principio secondo cui: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di 5 un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.”.
Per quanto concerne la prova testimoniale chiesta da parte appellante in primo grado e riproposta in questo giudizio, i tre articolati di prova, così come individuati in seno alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c., sono da ritenersi non ammissibili e non rilevanti in quanto, in parte, inerenti a fatti già accertati dal consulente tecnico d'ufficio (n. 1) e, per il resto, di natura meramente valutativa (nn. 2 e 3).
Nulla va disposto sulle spese del presente grado di giudizio, in ragione della contumacia di parte appellata e tenuto conto del sostanziale rigetto nel merito dei motivi di impugnazione.
Le spese già liquidate in primo grado per la consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. Per_2 vanno poste definitivamente a carico di secondo il principio della
[...] Parte_1 prevalente e sostanziale soccombenza, in ragione del suo contenuto e dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 660/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 2082/2024 Parte_1 del 30.04.2024 emessa dal Tribunale di Catania, III Sez. Civile, nel procedimento iscritto al n.
6215/2018 R.G., condanna alla rifusione in favore di dei Parte_1 Controparte_1
2/3 delle spese processuali del giudizio di primo grado, come già liquidate per l'intero in sentenza, compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 15.7.2025, nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 660/2024 R.G.; promossa da
, (C.F. ), già denominata , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ombrone n 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfio Lo Vecchio (C.F. ), giusta procura in atti, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Via G. D'Annunzio n. 62;
- Appellante - nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2
- Appellata contumace -
All'udienza di discussione dell'1.7.2025, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2082/2024 pubblicata il 30.04.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 6215/2018
R.G.), il Tribunale di Catania, III Sez. Civile, in composizione monocratica, (adito da Controparte_1 al fine di accertare e dichiarare la responsabilità di in via principale ai sensi
[...] Parte_1 dell'art. 2051 c.c., in subordine ai sensi dell'art. 2050 c.c. e dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente quantificati in € 9.192,41, oltre interessi. si costituiva in giudizio eccependo Parte_1
l'infondatezza delle domande di parte attrice), così statuiva:
1 “Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6215/2018 R.G. accoglie la domanda attorea, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Parte_1 dei danni subiti da a seguito dell'evento dannoso verificatosi il 21 luglio 2017 Controparte_1
e, per l'effetto, la condanna al pagamento dell'importo di euro 6.774,94, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione nei termini di cui alla motivazione.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida, in complessivi euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio della controversia, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase trattazione e/o istruttoria ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti”.
Con atto di citazione regolarmente notificato il 20.05.2024, proponeva appello Parte_1 avverso la menzionata sentenza. non si costituiva in giudizio, seppure regolarmente citata. Controparte_1
Con ordinanza del 14.11.2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da Parte_1
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. dell'1.7.2025, all'esito delle note conclusive depositate da parte appellante, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi, seppure Controparte_1 regolarmente citata.
Con il primo motivo d'appello, lamenta l'erronea valutazione delle risultanze Parte_1 istruttorie, il travisamento dei fatti per cui è causa, la contraddittorietà delle argomentazioni poste a suffragio della decisione, nonché la mancata indicazione delle motivazioni di natura tecnica che hanno indotto il primo decidente a disattendere le risultanze del CTU.
Il motivo è da ritenersi infondato per le ragioni che seguono.
Il Giudice di prime cure ha correttamente qualificato la fattispecie oggetto di lite nel paradigma normativo dell'art. 2050 c.c., il quale regola la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
E' stato accertato il nesso eziologico tra l'esercizio di tale attività e l'evento pregiudizievole subito dalla così come ritenuto dal CTU Ing. il quale ha chiarito che: “Nel Controparte_1 Per_1
2 tabulato trasmesso dall'avvocato di parte convenuta in data 20.08.2019 a mezzo pec alla sottoscritta dietro richiesta della stessa è riportato come in data 21.07.2017 si sia verificata una interruzione della fornitura dell'energia elettrica presso la linea D43040029 denominata Don Minzoni che alimenta, tra le altre, anche la fornitura intestata alla società attrice. L'interruzione ha avuto inizio alle ore
19:02:43 del 21.07.2017 e si è conclusa alle ore 19:33:09 dello stesso giorno, per una durata pari a 30 minuti e 23 secondi. Nel documento è indicato come l'interruzione non sia proseguita ulteriormente
(Proseg.=N), come sia stata di classe permanente, ovvero un'interruzione di tipo lungo (CL=P), come
l'origine sia avvenuta a monte della cabina in un tratto di cavo in media tensione (O=M), come la causa sia stata localizzata (T=C) e come la causa stessa sia stata di natura accidentale (C=A)” (v. pag. 13 CTU), e che “i danni accertati siano dovuti alla rottura dei condensatori attraversati da una corrente di intensità elevata generata da fenomeni di variazioni rapide della tensione di rete” (v. pag.
19 CTU).
Una volta accertata la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta e l'evento, grava sull'esercente l'attività pericolosa l'onere probatorio “di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”, ai sensi dell'art. 2050 c.c.
A tal proposito, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, va ritenuto che: “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile
l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate.” (v. Cass. Civ., Sez. III, n. 15465 del 10.6.2025; Cass. Civ., Sez. III, n. 16903 del 13.6.2023; Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord. n. 16170 del
19.5.2022).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su in quanto non è stata adeguatamente documentata Parte_1
l'assunzione di ogni mezzo necessario ad impedire il pregiudizio.
Difatti, sebbene la CTU abbia chiarito che: “il distributore non ha l'obbligo di inserire in cabina automatismi per proteggere gli utenti da variazioni di tensione o interruzioni di fase causate da manovre sulla rete di media tensione che sta a monte della cabina” (v. pp. 19-20 CTU), tale
3 circostanza non è idonea ad escludere la responsabilità dell'esercente attività pericolosa, non essendo sufficiente la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione di legge.
Inoltre, è rilevante la circostanza che “il 21.07.2017 si sia verificata l'apertura accidentale di un interruttore installato nella cabina di proprietà della società convenuta a causa di un guasto occorso sulla linea di media tensione. La manovra eseguita ha determinato un'interruzione della tensione in maniera istantanea e, dunque, una variazione rapida della tensione di rete.” (v. pag. 10 integrazione alla CTU) e che l'evento pregiudizievole sia “sicuramente dipeso da una elevata corrente che ha bruciato i condensatori installati negli alimentatori che hanno subito i danni” (v. pag. 5 risposta del
CTU alle osservazioni di parte attrice).
Dunque, tenuto conto che l'origine dell'evento è stata rinvenuta in un danno verificatosi su un cavo di media tensione, ed essendo noto che la manutenzione, ma più in generale la disponibilità dei predetti cavi rientra nella sfera di competenza di non vi è dubbio che la responsabilità Parte_1 ricada su quest'ultima.
A ciò si aggiunga che l'utilizzo del termine “accidentale” da parte del consulente (v. pag. 13 CTU e pag. 2 risposta del CTU alle osservazioni di parte attrice), con riguardo alla natura della causa dell'interruzione di energia elettrica, è da intendere non nel senso che l'origine del danno sia qualificabile come “caso fortuito”, ma semplicemente mira ad escludere la natura dolosa della condotta e/o l'eventuale intervento di terzi.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa attribuzione di un concorso di colpa a carico della società l'erronea ed eccessiva quantificazione del quantum, e la non Controparte_1 debenza del disposto cumulo di interessi legali con la rivalutazione monetaria.
Anche il predetto motivo è da ritenersi infondato in quanto non sussistono i presupposti del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
In seno alla C.T.U., il consulente ha constatato che le apparecchiature danneggiate non erano munite di strumenti idonei a proteggerle da variazioni rapide della tensione di rete, in particolare specificando che: “per quanto riguarda le apparecchiature del sistema per l'automazione del cancello ad Pt_3 ante battenti, oggetto di alcuni dei danni accertati dalla sottoscritta, queste erano collegate direttamente al quadro generale di distribuzione (sotto un interruttore non presente nella documentazione di impianto) sprovvisto di dispositivi di protezione dalle variazioni di tensione. Per quanto attiene al DVR e alla cassa automatica, oggetto degli altri danni accertati dalla sottoscritta, questi erano collegati alla sezione UPS del quadro generale di autorimessa. Tuttavia, come Contr diffusamente spiegato nelle sezioni precedenti, l' che alimenta la sezione continuità del quadro generale di autorimessa non è di tipo online a doppia semionda e non è quindi in grado di proteggere
4 le apparecchiature a valle dello stesso da variazioni improvvise della tensione di rete;
esso è in grado di funzionare in modalità da batteria in assenza della tensione di rete ma non è in grado di filtrare le alterazioni improvvise della tensione di rete. Pertanto, le apparecchiature oggetto dei danni lamentati dalla società attrice non erano protette da alcun dispositivo in grado di filtrare le variazioni brusche della tensione di rete.” (v. pag. 20 CTU).
Ciononostante, il consulente ha evidenziato che: “fino al Febbraio 2019 tuttavia l'installazione di sistemi di protezione presso l'impianto dell'utente non era obbligatoria” (v. pag. 20 CTU), e che:
“all'epoca in cui si sono verificati i danni lamentati da parte attrice non costituisse un obbligo per la società attorea installare dei dispositivi in grado di proteggere l'impianto dalle variazioni di tensione derivanti da manovre eseguite sulla linea di media tensione” (v. pag. 29 CTU).
Dunque, l'assenza di specifici obblighi di prevenzione in capo alla al momento Controparte_1 del verificarsi dei fatti oggetto di controversia esclude ogni forma di responsabilità esclusiva o di eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'odierna appellata.
Inoltre, va confermata la condanna ad € 6.774,94 così come quantificata dal Giudice di prime cure, in ragione della documentazione allegata dall'attrice in primo grado, nonché la condanna al pagamento degli interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria in quanto trattasi di debito di valore e di natura risarcitoria, derivante da responsabilità extracontrattuale, in conformità alla giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui: “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione” (Cass. Civ., Sez. III, n. 19063 del 5.7.2023; Cass. Civ., Sez. VI, n. 3018 del 01.02.2023, n. 3018; Cass. Civ., Sez. VI, n. 36878 del 26.11.2021).
Infine, in parziale accoglimento del motivo d'appello attinente al capo della sentenza di primo grado sulla condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite, sussistono i presupposti per porre le spese di primo grado a carico di nella misura di 2/3, compensando la Parte_1 restante quota di 1/3 tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure accolto soltanto alcune delle domande risarcitorie avanzate dalla società attrice (nella misura di € 6.774,94), rigettando le altre domande inerenti al c.d. “lucro cessante” e ai danni non patrimoniali.
In tal senso, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 32061 del 31.10.2022 hanno asserito il seguente principio secondo cui: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di 5 un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.”.
Per quanto concerne la prova testimoniale chiesta da parte appellante in primo grado e riproposta in questo giudizio, i tre articolati di prova, così come individuati in seno alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c., sono da ritenersi non ammissibili e non rilevanti in quanto, in parte, inerenti a fatti già accertati dal consulente tecnico d'ufficio (n. 1) e, per il resto, di natura meramente valutativa (nn. 2 e 3).
Nulla va disposto sulle spese del presente grado di giudizio, in ragione della contumacia di parte appellata e tenuto conto del sostanziale rigetto nel merito dei motivi di impugnazione.
Le spese già liquidate in primo grado per la consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. Per_2 vanno poste definitivamente a carico di secondo il principio della
[...] Parte_1 prevalente e sostanziale soccombenza, in ragione del suo contenuto e dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 660/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 2082/2024 Parte_1 del 30.04.2024 emessa dal Tribunale di Catania, III Sez. Civile, nel procedimento iscritto al n.
6215/2018 R.G., condanna alla rifusione in favore di dei Parte_1 Controparte_1
2/3 delle spese processuali del giudizio di primo grado, come già liquidate per l'intero in sentenza, compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 15.7.2025, nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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