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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1733/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 3 luglio 2025.
Sono presenti l'avv. Silvia Andreuccetti in sostituzione dell'avv. Rossella Quarta per parte attrice opponente e l'avv. Gualtiero Bracali per il convenuto sig. L'avv. Andreuccetti insiste in CP_1 tutto quanto in atti e in particolare per il pagamento delle spese legali del presente procedimento di opposizione. Per il resto concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex artt. 615 e 618 c.p.c. l' (di Controparte_2 seguito: INPS) ricorreva in opposizione avverso un atto di precetto recante l'intimazione al pagamento di euro 5.181,58 in favore dell'opposto . Il precetto era stato Parte_1 notificato in relazione alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 102/24, notificata a mezzo p.e.c. in pari data 22.05.2024, con la quale sentenza l'INPS era stata condannata al pagamento delle spese di lite nel procedimento R.G. 459/21.
L'INPS motivava la propria opposizione in ragione dell'improponibilità dell'intimazione di pagamento e dell'inammissibilità dell'esecuzione forzata per mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per l'intimazione di pagamento e l'inizio dell'azione esecutiva nei confronti di un Ente
Pubblico, con conseguente nullità del precetto e dell'intimazione di pagamento. Lamentava altresì
l'infondatezza nel merito della riscossione dei diritti maturati a seguito del precetto. Concludeva per la declaratoria di nullità del precetto e in subordine per la declaratoria di non debenza dei diritti successivi all'atto di precetto, il tutto con condanna di controparte alle spese, diritti e onorari del giudizio di opposizione.
Si costituiva con memoria difensiva il resistente opposto , il quale rilevava Parte_1 innanzitutto come l'INPS avesse pagato la somma di cui alla sentenza e il vesse del Parte_1 pari rinunciato al precetto come da pec che allegava. Eccepiva inoltre l'incompetenza funzionale del Giudice adito in quanto trattavasi di controversia in tema lavoro, la nullità delle notificazioni ricevute in data 26/08/2024 e in data 20/02/2025 in quanto risultava omessa la data di udienza e gli atti non risultavano corredati dalle attestazioni di conformità richieste dalla legge. Rilevava
1 altresì l'assoluta carenza di interesse ad agire in quanto il precetto opposto era stato rinunciato già in data 26/08/2024. Rilevava infine la cessazione della materia del contendere e domandava la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese processuali in ragione della soccombenza virtuale della stessa INPS che aveva agito inutilmente opponendosi ad un atto di precetto già rinunciato.
Il processo si svolgeva previa sospensione preliminare dell'atto di precetto e quindi mediante precisazione delle conclusioni e rinvio ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Passando all'esame del ricorso si osserva la fondatezza della prima eccezione di parte resistente, relativa alla competenza funzionale del Giudice del Lavoro riguardo alla presente opposizione, che ha ad oggetto un precetto fondato su sentenza dello stesso Giudice del Lavoro. Recita infatti l'art. 618/bis c.p.c. che per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
Nella fattispecie ora in esame, la materia è in piena evidenza rientrante tra quelle trattate nei capi indicati dall'articolo citato, tuttavia risulta spiegata anche l'eccezione relativa alla cessazione della materia del contendere, risultando la stessa suffragata da incontestata prova scritta.
Dovrà, di conseguenza, darsi la prevalenza, nell'ordine della decisione, alla cessazione della materia del contendere, in quanto la decisione sulla competenza del Giudice adito si rivela, alla luce della manifesta cessazione, del tutto superflua e, anzi, aggravante il carico del lavoro, portando alla stessa decisione ancorché pronunciata da altro Giudice.
La cessazione della materia del contendere non implica, tuttavia, il venir meno della decisione sulle spese processuali, come rilevato dalla S.C., dovendo il Giudice applicare, nella fattispecie ora in esame, il criterio della soccombenza virtuale, alla cui stregua il soccombente virtuale deve essere individuato nella ricorrente INPS, che ha dato origine al presente giudizio pur essendo il precetto rinunciato. Non avendo depositato tempestivamente la nota spese, queste ultime saranno infine liquidate ai minimi tariffari in ragione del valore della controversia, così come meglio indicato in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna parte ricorrente, INPS, alla rifusione delle spese processuali di parte resistente,
, che liquida in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. Parte_1
– se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 3 luglio 2025.
Sono presenti l'avv. Silvia Andreuccetti in sostituzione dell'avv. Rossella Quarta per parte attrice opponente e l'avv. Gualtiero Bracali per il convenuto sig. L'avv. Andreuccetti insiste in CP_1 tutto quanto in atti e in particolare per il pagamento delle spese legali del presente procedimento di opposizione. Per il resto concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex artt. 615 e 618 c.p.c. l' (di Controparte_2 seguito: INPS) ricorreva in opposizione avverso un atto di precetto recante l'intimazione al pagamento di euro 5.181,58 in favore dell'opposto . Il precetto era stato Parte_1 notificato in relazione alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 102/24, notificata a mezzo p.e.c. in pari data 22.05.2024, con la quale sentenza l'INPS era stata condannata al pagamento delle spese di lite nel procedimento R.G. 459/21.
L'INPS motivava la propria opposizione in ragione dell'improponibilità dell'intimazione di pagamento e dell'inammissibilità dell'esecuzione forzata per mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per l'intimazione di pagamento e l'inizio dell'azione esecutiva nei confronti di un Ente
Pubblico, con conseguente nullità del precetto e dell'intimazione di pagamento. Lamentava altresì
l'infondatezza nel merito della riscossione dei diritti maturati a seguito del precetto. Concludeva per la declaratoria di nullità del precetto e in subordine per la declaratoria di non debenza dei diritti successivi all'atto di precetto, il tutto con condanna di controparte alle spese, diritti e onorari del giudizio di opposizione.
Si costituiva con memoria difensiva il resistente opposto , il quale rilevava Parte_1 innanzitutto come l'INPS avesse pagato la somma di cui alla sentenza e il vesse del Parte_1 pari rinunciato al precetto come da pec che allegava. Eccepiva inoltre l'incompetenza funzionale del Giudice adito in quanto trattavasi di controversia in tema lavoro, la nullità delle notificazioni ricevute in data 26/08/2024 e in data 20/02/2025 in quanto risultava omessa la data di udienza e gli atti non risultavano corredati dalle attestazioni di conformità richieste dalla legge. Rilevava
1 altresì l'assoluta carenza di interesse ad agire in quanto il precetto opposto era stato rinunciato già in data 26/08/2024. Rilevava infine la cessazione della materia del contendere e domandava la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese processuali in ragione della soccombenza virtuale della stessa INPS che aveva agito inutilmente opponendosi ad un atto di precetto già rinunciato.
Il processo si svolgeva previa sospensione preliminare dell'atto di precetto e quindi mediante precisazione delle conclusioni e rinvio ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Passando all'esame del ricorso si osserva la fondatezza della prima eccezione di parte resistente, relativa alla competenza funzionale del Giudice del Lavoro riguardo alla presente opposizione, che ha ad oggetto un precetto fondato su sentenza dello stesso Giudice del Lavoro. Recita infatti l'art. 618/bis c.p.c. che per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
Nella fattispecie ora in esame, la materia è in piena evidenza rientrante tra quelle trattate nei capi indicati dall'articolo citato, tuttavia risulta spiegata anche l'eccezione relativa alla cessazione della materia del contendere, risultando la stessa suffragata da incontestata prova scritta.
Dovrà, di conseguenza, darsi la prevalenza, nell'ordine della decisione, alla cessazione della materia del contendere, in quanto la decisione sulla competenza del Giudice adito si rivela, alla luce della manifesta cessazione, del tutto superflua e, anzi, aggravante il carico del lavoro, portando alla stessa decisione ancorché pronunciata da altro Giudice.
La cessazione della materia del contendere non implica, tuttavia, il venir meno della decisione sulle spese processuali, come rilevato dalla S.C., dovendo il Giudice applicare, nella fattispecie ora in esame, il criterio della soccombenza virtuale, alla cui stregua il soccombente virtuale deve essere individuato nella ricorrente INPS, che ha dato origine al presente giudizio pur essendo il precetto rinunciato. Non avendo depositato tempestivamente la nota spese, queste ultime saranno infine liquidate ai minimi tariffari in ragione del valore della controversia, così come meglio indicato in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna parte ricorrente, INPS, alla rifusione delle spese processuali di parte resistente,
, che liquida in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. Parte_1
– se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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