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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 775/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2362/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.p. - Palermo - Via Giacomo Cusmano, 24 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250028311273000 TICKET SANITARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620250028311273000, notificata in data 09/06/2025 e relativa al recupero di somme per esenzione ticket sanitario riferite all'anno 2015, il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa impositiva, affermando di appartenere a categorie esenti dal pagamento del ticket in ragione di patologia cronica e del relativo stato invalidante, riconosciuto a seguito di accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica Integrata dell'INPS.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, affermando l'assenza di documentazione attestante l'esenzione.
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, pur regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Oggetto della controversia è la cartella esattoriale emessa per il recupero di somme dovute a titolo di ticket sanitario per prestazioni fruite nell'anno 2015, in relazione alle quali il sig. Ric._1 deduceva il proprio diritto all'esenzione in quanto affetto da patologia cronica (malattia policistica renale ed epatica con insufficienza renale cronica) riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
Il ricorrente ha provveduto, nel corso del giudizio, a depositare documentazione rilevante, tra cui:
Attestato di esenzione ticket per patologia rilasciato dall'ASP di Palermo in data 6/6/2012 (n. esenzione
82206098194), che indica specificamente l'esenzione per le patologie codificate (inclusa patologia 585) senza limiti temporali;
Verbale sanitario INPS – Commissione Medica Integrata del 4/5/2015, che accerta l'invalidità civile con percentuale del 75% per “malattia policistica renale ed epatica con IRC”, patologia che rientra nell'elenco di quelle che danno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ai sensi del D.M. 329/1999 e ss. mm.ii. e D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Tale documentazione, emessa dall'ente sanitario competente (ASP) e da organo accertatore pubblico (INPS), ha efficacia costitutiva del diritto all'esenzione. In base alla normativa vigente nella Regione Siciliana,
l'esenzione per patologia deve risultare da apposito certificato dell'ASP ovvero da attestazioni assimilabili rilasciate da enti pubblici competenti, come nel caso dell'INPS – Commissione Medica Integrata. La giurisprudenza ha chiarito che in caso di contestazione dell'addebito, è sufficiente che il contribuente produca attestazione idonea e riferita al periodo contestato (cfr. Cass. civ., sez. trib., ord. n. 10120/2020). Risulta pertanto documentalmente dimostrata la sussistenza del diritto all'esenzione per patologia, come richiesto dalla normativa sanitaria e tributaria applicabile.
La pretesa contenuta nella cartella impugnata è dunque infondata, essendo stato il contribuente correttamente esentato dal pagamento del ticket sanitario nell'anno di riferimento (2015).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da separato decreto a favore dello Stato, ai sensi dell'art.133 T.U. delle spese di giustizia, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio con ordinanza della sezione per l'assistenza tecnica gratuita del 10.11.25
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale mero esecutore della riscossione, non ha concorso alla formazione della pretesa, sicché le spese vanno compensate nei suoi confronti. Residua la condanna alle spese per l'ente impositore rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 135,00 (pari all'importo di € 270,00 ridotto della metà ex art. 130 D.P.R. citato), oltre Iva, Cpa
e rimborso spese forfettarie come per legge in quanto la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il pagamento della somma dovrà essere eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del medesimo
D.P.R.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio con AD
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2362/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.p. - Palermo - Via Giacomo Cusmano, 24 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250028311273000 TICKET SANITARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620250028311273000, notificata in data 09/06/2025 e relativa al recupero di somme per esenzione ticket sanitario riferite all'anno 2015, il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa impositiva, affermando di appartenere a categorie esenti dal pagamento del ticket in ragione di patologia cronica e del relativo stato invalidante, riconosciuto a seguito di accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica Integrata dell'INPS.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, affermando l'assenza di documentazione attestante l'esenzione.
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, pur regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Oggetto della controversia è la cartella esattoriale emessa per il recupero di somme dovute a titolo di ticket sanitario per prestazioni fruite nell'anno 2015, in relazione alle quali il sig. Ric._1 deduceva il proprio diritto all'esenzione in quanto affetto da patologia cronica (malattia policistica renale ed epatica con insufficienza renale cronica) riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
Il ricorrente ha provveduto, nel corso del giudizio, a depositare documentazione rilevante, tra cui:
Attestato di esenzione ticket per patologia rilasciato dall'ASP di Palermo in data 6/6/2012 (n. esenzione
82206098194), che indica specificamente l'esenzione per le patologie codificate (inclusa patologia 585) senza limiti temporali;
Verbale sanitario INPS – Commissione Medica Integrata del 4/5/2015, che accerta l'invalidità civile con percentuale del 75% per “malattia policistica renale ed epatica con IRC”, patologia che rientra nell'elenco di quelle che danno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ai sensi del D.M. 329/1999 e ss. mm.ii. e D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Tale documentazione, emessa dall'ente sanitario competente (ASP) e da organo accertatore pubblico (INPS), ha efficacia costitutiva del diritto all'esenzione. In base alla normativa vigente nella Regione Siciliana,
l'esenzione per patologia deve risultare da apposito certificato dell'ASP ovvero da attestazioni assimilabili rilasciate da enti pubblici competenti, come nel caso dell'INPS – Commissione Medica Integrata. La giurisprudenza ha chiarito che in caso di contestazione dell'addebito, è sufficiente che il contribuente produca attestazione idonea e riferita al periodo contestato (cfr. Cass. civ., sez. trib., ord. n. 10120/2020). Risulta pertanto documentalmente dimostrata la sussistenza del diritto all'esenzione per patologia, come richiesto dalla normativa sanitaria e tributaria applicabile.
La pretesa contenuta nella cartella impugnata è dunque infondata, essendo stato il contribuente correttamente esentato dal pagamento del ticket sanitario nell'anno di riferimento (2015).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da separato decreto a favore dello Stato, ai sensi dell'art.133 T.U. delle spese di giustizia, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio con ordinanza della sezione per l'assistenza tecnica gratuita del 10.11.25
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale mero esecutore della riscossione, non ha concorso alla formazione della pretesa, sicché le spese vanno compensate nei suoi confronti. Residua la condanna alle spese per l'ente impositore rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 135,00 (pari all'importo di € 270,00 ridotto della metà ex art. 130 D.P.R. citato), oltre Iva, Cpa
e rimborso spese forfettarie come per legge in quanto la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il pagamento della somma dovrà essere eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del medesimo
D.P.R.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio con AD
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo