Articolo 30 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
Articolo 29Articolo 31
Versione
22 aprile 1979
Art. 30. Ruoli organici

Nella prima applicazione della presente legge, le dotazioni organiche delle singole categorie e dei due raggruppamenti in cui si articola la categoria VII risultano, sia per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sia per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalla somma dei posti di organico previsti per le attuali qualifiche e tabelle organiche alle quali appartiene il personale che, ai sensi del precedente articolo 29, viene inquadrato nelle categorie o raggruppamenti medesimi.
Contestualmente alla definizione dei profili professionali si procede, con le modalita' di cui al penultimo comma del precedente articolo 1 e nell'ambito della complessiva dotazione organica vigente, alla rideterminazione della dotazione organica delle singole categorie e dei due raggruppamenti della categoria VII. In attesa di tale rideterminazione le dotazioni organiche della VII categoria, raggruppamento a) e della VIII categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite, con effetto dal 1 gennaio 1979, in misura pari, rispettivamente, allo 0,75 per cento e allo 0,50 per cento della dotazione complessiva, alla stessa data, degli organici del personale dell'esercizio.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1979 le dotazioni organiche della VII categoria, raggruppamento a) e della VIII categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 60 per cento ed al 40 per cento delle dotazioni delle qualifiche non dirigenziali delle carriere direttive dell'Azienda stessa.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979