Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2015, n. 3696
CASS
Sentenza 15 dicembre 2015

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Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, con riferimento all'inidoneità del luogo di abitazione sul piano igienico-sanitario, ha un valore assorbente e pregiudiziale rispetto alla possibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen., trattandosi di una valutazione che, in difetto di altre possibili sistemazioni, preclude ogni possibilità concreta di una custodia domiciliare.

Commentario1

  • 1Gli arresti domiciliari richiedono un'abitazione idonea
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 marzo 2018

    Si deve essere escludere che, nel concetto di inesistenza di uno dei luoghi ove scontare gli arresti domiciliari, possa rientrare anche l'eventuale inadeguatezza della abitazione sotto il profilo della regolarità dell'occupazione della medesima ovvero della regolarità edilizia. (Annullamento con rinvio) Novità nomofilattica. (Normativa di riferimento: C.p.p., artt. 275, c. 2, 284) Il fatto Con ordinanza in data 27 ottobre 2017 il Tribunale per il riesame di Milano respingeva l'appello proposto nell'interesse di A.H. avverso il provvedimento del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere in atto allo stesso inflitta. Riteneva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2015, n. 3696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3696
Data del deposito : 15 dicembre 2015

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