Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, con riferimento all'inidoneità del luogo di abitazione sul piano igienico-sanitario, ha un valore assorbente e pregiudiziale rispetto alla possibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen., trattandosi di una valutazione che, in difetto di altre possibili sistemazioni, preclude ogni possibilità concreta di una custodia domiciliare.
Commentario • 1
- 1. Gli arresti domiciliari richiedono un'abitazione idoneaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 marzo 2018
Si deve essere escludere che, nel concetto di inesistenza di uno dei luoghi ove scontare gli arresti domiciliari, possa rientrare anche l'eventuale inadeguatezza della abitazione sotto il profilo della regolarità dell'occupazione della medesima ovvero della regolarità edilizia. (Annullamento con rinvio) Novità nomofilattica. (Normativa di riferimento: C.p.p., artt. 275, c. 2, 284) Il fatto Con ordinanza in data 27 ottobre 2017 il Tribunale per il riesame di Milano respingeva l'appello proposto nell'interesse di A.H. avverso il provvedimento del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere in atto allo stesso inflitta. Riteneva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2015, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
94 3 69 6/ 1 6 86 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati SENTENZA N. 2395 dott. Mario Gentile Presidente - dott. Ugo De Crescenzo - Consigliere - dott. Piercamillo Davigo - Consigliere REGISTRO GENERALE In caso di diffusione del N. 41616/2015 dott. Luciano Imperiali - Rel. Consigliere presente provvedimento dott. Giuseppe Sgadari - Consigliere - omettere le gencrall e gli altri dati i n ha pronunciato la seguente a norma d.lgs. 19; SENTENZA ☐ dispost ☐ a richies ✓ Imposto dalla sul ricorso proposto da: AN DI NE quali genitori esercenti la potestà A.M. e H.S. genitoriale sulla minore H.S. nata a [...] avverso l'ordinanza n. 14/2015 del TRIBUNALE per i MINORENNI di BARI, in funzione di Tribunale del Riesame in data 25/09/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Gabriele Mastrotta, che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
s RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/09/2013 il Tribunale per i Minorenni di Bari, in funzione di Tribunale del Riesame, rigettando il ricorso proposto nell'interesse della minore H.S. confermava l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 9/9/2015, con la quale era stata applicata nei confronti della predetta H.S. la misura coercitiva della custodia cautelare presso OMISSIS in relazione ai reati di rapina pluriaggravata (artt. 110, 628 commi n. 1 e 3 nn. 1, 3 quater e 3 quinques cod. pen) e lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.).
2. Avverso tale provvedimento ricorrevano per Cassazione i genitori della minore indagata, nell'interesse di questa, sollevando quali motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e la violazione o erronea applicazione del comma 2-bis e del comma 3-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione sul punto. Si lamenta, in particolare, nel ricorso che l'ordinanza impugnata ha ritenuto non poter essere irrogata una pena inferiore a tre anni di reclusione senza in alcun modo considerare il possibile beneficio di attenuanti o del rito abbreviato, la diminuente della minore età e la possibilità di un percorso riabilitativo della minore in sede di giudizio, in caso di disponibilità ad intraprendere un periodo di messa alla prova, ed altresì si contesta che il tribunale ha disposto la misura più afflittiva ritenendo inadeguata quella meno gravosa della permanenza in casa di persona che si era resa disponibile all'accoglimento di tutta la famiglia della minore, ritenendo i OMISSIS H.S. inidonei al controllo di questa eventuale messa alla prova, nel difetto di dichiarazione di disponibilità al controllo da parte del proprietario dell'abitazione, senza alcuna motivazione, invece, in ordine alle ragioni che inducevano a ritenere che le esigenze cautelari non potessero essere tutelate nemmeno con l'impiego del cd. "braccialetto elettronico". CONSIDERATO IN DIRITTO H.S.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
3.1 In primo luogo deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non presenta i lamentati vizi della motivazione con riferimento ai presupposti indicati dal comma 2-bis dell'art. 274 cod. proc. pen., risultando esposto con congrue 2 argomentazioni il percorso logico che ha indotto il Tribunale del riesame a ritenere improbabile, allo stato, che all'esito del giudizio possa essere irrogata all'indagata una pena in concreto non superiore a tre anni di reclusione, prognosi esplicitamente fondata su dati concreti, quali il riferimento alle elevate pene edittali previsti per i reati ascrittile e la configurabilità di più aggravanti: si tratta di elementi idonei di per sé ad escludere anche implicitamente la rilevanza, ai fini che interessano, della futura applicazione della diminuente per la minore età (basti considerare che per il reato di rapina aggravata contestato è prevista la pena minima di anni quattro e mesi sei di reclusione, e che anche per il reato non aggravato è prevista, comunque, una pena minima di anni tre di reclusione), sicché non può contestarsi la mancata valutazione di eventualità che, al momento dell'adozione del provvedimento, si presentavano come assolutamente ipotetiche e prive di qualsiasi concretezza, quali la scelta del rito abbreviato, o la disponibilità ad intraprendere un periodo di messa alla prova, che allo stato non risulta in alcun modo manifestata dalla minore.
3.2 Infondata è anche la censura con la quale si contesta che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura della permanenza in casa con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis comma 1 cod. proc. pen. Invero, come già ritenuto da questa Corte, con affermazione condivisa dal Collegio, in tema di misure cautelari, il Tribunale del riesame, nel valutare la inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di recidivanza deve adeguatamente motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere tutelate con l'impiego del cosiddetto "braccialetto elettronico", che consente di monitorare continuamente la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi, e tale necessaria motivazione è espressamente prescritta dall'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. (sez. 2 n. 52747 del 9/12/2014, Rv. 261718). Nel caso di specie, però, il Tribunale per i Minorenni ha diffusamente indicato, con una pluralità di argomentazioni, le ragioni che inducevano a ritenere impraticabile l'ipotesi di applicazione della misura della permanenza in casa, evidenziando a tal fine, in primo luogo, la dubbia idoneità sul piano igienico-sanitario dell'abitazione di due vani nella quale OMISSIS OMISSIS un imprenditore si impegnerebbe ad ospitare l'indagata, i suoi ed OMISSIS inoltre, il Tribunale ha menzionato anche l'ubicazione dell'alloggio, ritenuta tale da consentire H.S. di sottrarsi ad efficaci controlli da parte delle Forze dell'ordine, ed il difetto di dichiarazione di disponibilità al controllo da parte del proprietario dell'abitazione: per quanto non siano state esplicitamente 3 menzionate nel provvedimento le procedure di controllo del cd. "braccialetto elettronico", anche laddove il Tribunale si è diffuso su valutazioni di contorno rispetto al primo e principale motivo sul quale si fonda la valutazione di impraticabilità della misura invocata, tale motivo appare però assorbente ed insuperabile: "una siffatta sistemazione abitativa si presenta di dubbia idoneità sul piano igienico-sanitario in considerazione del numero di persone ospitate in rapporto agli ambienti disponibili (tanto più che la H.S. ha riferito di avere in realtà almeno altri quattro fratelli)...". Si tratta di valutazione che, nel difetto di altre possibili sistemazioni, esplicitamente preclude ogni possibilità concreta di applicazione di una custodia domiciliare, con o senza strumenti elettronici di controllo, ed è pertanto da ritenersi assorbente e pregiudiziale anche rispetto ad ogni valutazione circa l'idoneità di tali strumenti elettronici a prevenire il pericolo di recidive.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri atti identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. ciano Imperiali Dott. Mario Gentile Mario Gentib DEPOSITATO IN ANLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 27 GEN. 2016 Cancelliere DI Pianelli 4