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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2189/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CH SE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8031/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1 Indirizzo_2Equitalia Giustizia Spa - Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000537 2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1607/2026 depositato il 12/02/2026 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 17 aprile 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento in epigrafe, notificato da Equitalia Giustizia s.p.a., per contributo unificato dovuto in relazione ad una causa iscritta a ruolo nel 2024 innanzi al Giudice di pace di Roma, affidando il gravame ad un unico mezzo.
Equitalia Giustizia s.p.a. si è costituita in giudizio, assumendo di avere annullato in autotutela l'atto impugnato e concludendo perché sia dichiarata cessata la materia del contendere. Il ricorso può essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere, avendo la resistente annullato in autotutela l'atto impugnato. Le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso che il pagamento del contributo dovuto è effettivamente avvenuto in ritardo, indicando nel documento digitale depositato una causale che ha indotto l'Amministrazione nell'errore.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
SE CH
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CH SE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8031/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1 Indirizzo_2Equitalia Giustizia Spa - Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000537 2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1607/2026 depositato il 12/02/2026 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 17 aprile 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento in epigrafe, notificato da Equitalia Giustizia s.p.a., per contributo unificato dovuto in relazione ad una causa iscritta a ruolo nel 2024 innanzi al Giudice di pace di Roma, affidando il gravame ad un unico mezzo.
Equitalia Giustizia s.p.a. si è costituita in giudizio, assumendo di avere annullato in autotutela l'atto impugnato e concludendo perché sia dichiarata cessata la materia del contendere. Il ricorso può essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere, avendo la resistente annullato in autotutela l'atto impugnato. Le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso che il pagamento del contributo dovuto è effettivamente avvenuto in ritardo, indicando nel documento digitale depositato una causale che ha indotto l'Amministrazione nell'errore.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
SE CH