Art. 1. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato o la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue:
Articolo unico.
E' convertito, in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226 , concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1934 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - JUNG - ERCOLE
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato o la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue:
Articolo unico.
E' convertito, in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226 , concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1934 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - JUNG - ERCOLE
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.