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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11109 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 5790 dell'anno 2025
, vertente
TRA
, con l'Avv.to STRANIERI BENEDETTO GIOVANNI per Parte_1
procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.t.p. con l'Avv.to PUZO Controparte_1
AR
Resistente
Nonché
in p. del l.r.p.t con l'Avv.to Paola Scarlato per procura generale alle liti in atti CP_2
Resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver ricevuto in data 20 gennaio 2025 intimazione di pagamento n. 097 2024 91315475 02/000 contenente anche Ava n. 39720220015413072000
1 per l' importo di euro 27.472,30 recante data di ricezione del 15 febbraio 2022 per crediti contributivi vantati da per gli anni dal 2015 al 2020, ha dedotto di non aver mai CP_2
ricevuto l'Ava suddetto e di essersi pertanto prescritto il credito vantato da Ha CP_2 chiesto pertanto al Tribunale di accertare l'inesistenza del credito suddetto.
Si è tempestivamente costituito l' che ha prodotto ( doc. 1 – 1 bis CP_2
fascicolo di parte ) copie di avviso di addebito e cartolina ricevimento dello stesso alla data indicata nell'intimazione di pagamento, con indicazione di data e firma apposta dal ricevente in data 15 settembre 2022, nonché copia iscrizione di ufficio della ricorrente operata sempre dall' nella gestione CP_2
commercianti con decorrenza dal 1 settembre 2015, ricevuta in data 14 aprile 2020 ( doc.
2-2 bis). Parte ha richiamato l'indirizzo più volte CP_2
espresso nella giurisprudenza di legittimità sia sulla ritualità delle comunicazioni semplificate di atti impositivi sia sul definitivo accertamento del credito contenuto nell'Ava ove non impugnato tempestivamente ed ha chiesto il rigetto delle domande.
ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e nel Controparte_1
merito chiesto il rigetto delle domande, in assenza di maturata prescrizione del credito.
Disposta sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, parte ricorrente ha chiesto ordinarsi all' l'esibizione del doc. 1 CP_2 bis al fine “ di verificare l'esattezza della firma apposta “ e nel merito ha ribadito l'assenza di obbligo contributivo per assenza di attività lavorativa prestata in favore della società Prive srl, di cui era stata solo legale rappresentate.
Al fine di valutare la richiesta esibizione si osserva che la stessa non è dirimente al fine del decidere e pertanto non merita di essere accolta.
Si richiama al riguardo l'orientamento costante espresso in argomento dalla
Suprema Corte riportato dall' in memoria di costituzione sulla ritualità CP_2
della ricezione dell'Ava da parte ricorrente;
in particolare parte ha CP_2 dedotto che la notifica dell'Ava è stata eseguita ex art. 26 comma 1
2 seconda parte DPR 602/1973 in via diretta e detta disposizione prevede che
“la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”
La stessa Corte di Cassazione con indirizzo costante ( Cassazione n. 12083/2016;
28872/18 e 10037/19 ) ha ritenuto che in tutti i casi di notifica postale diretta di cartella esattoriale non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi. Sempre la Corte Suprema con le indicate pronunce che richiamano anche la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 175 del 2018, ha ritenuto che in ipotesi di notifica semplificata della cartella esattoriale non si applicano nemmeno le norme riguardanti la notifiche di atti ex lege n. 890/92.
Si osserva pertanto che l'avviso dei addebito impugnato, ricevuto all'indirizzo di residenza della ricorrente riportato in ricorso di Via Copenaghen 10, in assenza di allegazione e prove offerte da parte ricorrente di segno contrario pertinenti al difetto di conoscenza senza colpa dell'Ava, si presume regolarmente ricevuto dalla ricorrente stessa alla data riportata nella cartolina dal ricevente ( 15 settembre 2022).
In assenza di tempestiva impugnazione dell'Ava da parte della ricorrente nei 40 giorni successivi ex art. 24 D.Legs. 46/99, il credito ivi contenuto è divenuto incontrovertibile
3 alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale più volte espresso dalla Suprema Corte in argomento, richiamato in memoria dall' ( Cass. SEZ Unite 4506/07) con la CP_2 conseguenza che le deduzioni svolte da parte ricorrente sull'assenza di obbligo contributivo non possono essere esaminate in questa sede. Né può ritenersi maturata prescrizione per il periodo successivo alla notifica dell'Ava, attesa la tempestività della comunicazione dell'intimazione di pagamento da parte di Controparte_1
, nel quinquennio successivo, in data cioè 20 gennaio 2025.
[...]
In ragione delle considerazioni sopra espresse, le domande di parte ricorrente non meritano di essere accolte ed alla sua soccombenza segue condanna alle spese in favore delle parti resistenti, come in dispositivo, in applicazione del DM 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 19 gennaio 2025 ogni diversa istanza disattesa, così provvede :
1. Respinge le domande;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite che liquida, per Controparte_1
in euro 2000 oltre 15% per spese generali, iva e
[...] cpa e per in euro 2500. CP_2
Si comunichi
Roma, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 5790 dell'anno 2025
, vertente
TRA
, con l'Avv.to STRANIERI BENEDETTO GIOVANNI per Parte_1
procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.t.p. con l'Avv.to PUZO Controparte_1
AR
Resistente
Nonché
in p. del l.r.p.t con l'Avv.to Paola Scarlato per procura generale alle liti in atti CP_2
Resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver ricevuto in data 20 gennaio 2025 intimazione di pagamento n. 097 2024 91315475 02/000 contenente anche Ava n. 39720220015413072000
1 per l' importo di euro 27.472,30 recante data di ricezione del 15 febbraio 2022 per crediti contributivi vantati da per gli anni dal 2015 al 2020, ha dedotto di non aver mai CP_2
ricevuto l'Ava suddetto e di essersi pertanto prescritto il credito vantato da Ha CP_2 chiesto pertanto al Tribunale di accertare l'inesistenza del credito suddetto.
Si è tempestivamente costituito l' che ha prodotto ( doc. 1 – 1 bis CP_2
fascicolo di parte ) copie di avviso di addebito e cartolina ricevimento dello stesso alla data indicata nell'intimazione di pagamento, con indicazione di data e firma apposta dal ricevente in data 15 settembre 2022, nonché copia iscrizione di ufficio della ricorrente operata sempre dall' nella gestione CP_2
commercianti con decorrenza dal 1 settembre 2015, ricevuta in data 14 aprile 2020 ( doc.
2-2 bis). Parte ha richiamato l'indirizzo più volte CP_2
espresso nella giurisprudenza di legittimità sia sulla ritualità delle comunicazioni semplificate di atti impositivi sia sul definitivo accertamento del credito contenuto nell'Ava ove non impugnato tempestivamente ed ha chiesto il rigetto delle domande.
ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e nel Controparte_1
merito chiesto il rigetto delle domande, in assenza di maturata prescrizione del credito.
Disposta sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, parte ricorrente ha chiesto ordinarsi all' l'esibizione del doc. 1 CP_2 bis al fine “ di verificare l'esattezza della firma apposta “ e nel merito ha ribadito l'assenza di obbligo contributivo per assenza di attività lavorativa prestata in favore della società Prive srl, di cui era stata solo legale rappresentate.
Al fine di valutare la richiesta esibizione si osserva che la stessa non è dirimente al fine del decidere e pertanto non merita di essere accolta.
Si richiama al riguardo l'orientamento costante espresso in argomento dalla
Suprema Corte riportato dall' in memoria di costituzione sulla ritualità CP_2
della ricezione dell'Ava da parte ricorrente;
in particolare parte ha CP_2 dedotto che la notifica dell'Ava è stata eseguita ex art. 26 comma 1
2 seconda parte DPR 602/1973 in via diretta e detta disposizione prevede che
“la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”
La stessa Corte di Cassazione con indirizzo costante ( Cassazione n. 12083/2016;
28872/18 e 10037/19 ) ha ritenuto che in tutti i casi di notifica postale diretta di cartella esattoriale non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi. Sempre la Corte Suprema con le indicate pronunce che richiamano anche la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 175 del 2018, ha ritenuto che in ipotesi di notifica semplificata della cartella esattoriale non si applicano nemmeno le norme riguardanti la notifiche di atti ex lege n. 890/92.
Si osserva pertanto che l'avviso dei addebito impugnato, ricevuto all'indirizzo di residenza della ricorrente riportato in ricorso di Via Copenaghen 10, in assenza di allegazione e prove offerte da parte ricorrente di segno contrario pertinenti al difetto di conoscenza senza colpa dell'Ava, si presume regolarmente ricevuto dalla ricorrente stessa alla data riportata nella cartolina dal ricevente ( 15 settembre 2022).
In assenza di tempestiva impugnazione dell'Ava da parte della ricorrente nei 40 giorni successivi ex art. 24 D.Legs. 46/99, il credito ivi contenuto è divenuto incontrovertibile
3 alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale più volte espresso dalla Suprema Corte in argomento, richiamato in memoria dall' ( Cass. SEZ Unite 4506/07) con la CP_2 conseguenza che le deduzioni svolte da parte ricorrente sull'assenza di obbligo contributivo non possono essere esaminate in questa sede. Né può ritenersi maturata prescrizione per il periodo successivo alla notifica dell'Ava, attesa la tempestività della comunicazione dell'intimazione di pagamento da parte di Controparte_1
, nel quinquennio successivo, in data cioè 20 gennaio 2025.
[...]
In ragione delle considerazioni sopra espresse, le domande di parte ricorrente non meritano di essere accolte ed alla sua soccombenza segue condanna alle spese in favore delle parti resistenti, come in dispositivo, in applicazione del DM 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 19 gennaio 2025 ogni diversa istanza disattesa, così provvede :
1. Respinge le domande;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite che liquida, per Controparte_1
in euro 2000 oltre 15% per spese generali, iva e
[...] cpa e per in euro 2500. CP_2
Si comunichi
Roma, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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