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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13708/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PAPADIA FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BASILE GIUSEPPE CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno/pensione di invalidità civile
***
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione o, in via subordinata, all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%); in base al successivo art. 13 (modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, la rende attualmente invalida civile in misura pari al 75% con decorrenza da . Parte_2
Il CTU ha così concluso: “L'esame clinico di , di anni 60, integrato dai dati Persona_1 della documentazione medica in atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente
è affetto da: CARDIOPATIA IPERTENSIVA CON VALVULOPATIA MITRALICA E RIGURGITO MITRALICO;
POLIARTROSI CON DISCOPATIA MULTIPLE ED ESITI DI CROLLO SOMATICO OSTEOMALACICO DI L4 CON
RISENTIMENTO RADICOLARE;
DISTURBO ANSIOSO-DEPRESSIVA; PSORIASI CUTANEA IN FASE DI REMISSIONE. In conclusione, la perizianda è da considerare invalida civile nella misura del 75% - settantacinque per cento. Tanto a far data dal Maggio del 2024, tenuto conto della documentazione
e della storia naturale delle patologie in diagnosi.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti. Pertanto, sussiste il requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); pertanto, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere demandato all' ed il pagamento della prestazione richiesta è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . CP_2
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 11.12.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Persona_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza da MAGGIO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre accessori come CP_1 per legge, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo