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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17003 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37471/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
LL Di LL Presidente
Silvia Albano Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...] Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Troiano, nei confronti del C.F._1
di rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Il ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento del 24.11.2023 e notificato il
07.03.2024 con cui la Questura di ha rigettato la sua domanda di permesso di soggiorno CP_2 per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di
Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito limitandosi alle seguenti conclusioni:“Rinviare la causa e, in subordine, CP_1 il rigetto del ricorso”.
In diritto
Il ricorso è inammissibile. L'art. 19-ter del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, al comma 4 prevede il termine di trenta giorni dalla notifica per l'impugnazione dei provvedimenti di diniego o revoca di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, pena l'inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, la notifica del provvedimento di rigetto risale al 07.03.2024 e il ricorso avanti a questo Tribunale è stato incardinato con atto depositato il 27.07.2025, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni per impugnazione previsto dalla normativa richiamata.
Il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini, giustificando l'istanza per la difficoltà di comprensione della lingua italiana.
Ebbene, dal ricorso emerge che il ricorrente soggiorna regolarmente in Italia da 5 anni e si è da subito inserito nel tessuto lavorativo. Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che il provvedimento sia stato tradotto in lingua veicolare. Alla luce di tali emergenze, appare implausibile che il ricorrente non sia in grado di comprendere, neppure sommariamente, il contenuto del diniego.
Dunque, non può trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termini, non essendo possibile ravvisare un errore scusabile nelle circostanze addotte a sostegno della rimessione in termini.
Nulla sulle spese in ragione dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
-il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2025
La Presidente
LL Di LL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
LL Di LL Presidente
Silvia Albano Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...] Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Troiano, nei confronti del C.F._1
di rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Il ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento del 24.11.2023 e notificato il
07.03.2024 con cui la Questura di ha rigettato la sua domanda di permesso di soggiorno CP_2 per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di
Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito limitandosi alle seguenti conclusioni:“Rinviare la causa e, in subordine, CP_1 il rigetto del ricorso”.
In diritto
Il ricorso è inammissibile. L'art. 19-ter del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, al comma 4 prevede il termine di trenta giorni dalla notifica per l'impugnazione dei provvedimenti di diniego o revoca di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, pena l'inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, la notifica del provvedimento di rigetto risale al 07.03.2024 e il ricorso avanti a questo Tribunale è stato incardinato con atto depositato il 27.07.2025, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni per impugnazione previsto dalla normativa richiamata.
Il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini, giustificando l'istanza per la difficoltà di comprensione della lingua italiana.
Ebbene, dal ricorso emerge che il ricorrente soggiorna regolarmente in Italia da 5 anni e si è da subito inserito nel tessuto lavorativo. Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che il provvedimento sia stato tradotto in lingua veicolare. Alla luce di tali emergenze, appare implausibile che il ricorrente non sia in grado di comprendere, neppure sommariamente, il contenuto del diniego.
Dunque, non può trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termini, non essendo possibile ravvisare un errore scusabile nelle circostanze addotte a sostegno della rimessione in termini.
Nulla sulle spese in ragione dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
-il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2025
La Presidente
LL Di LL