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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/11/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 785 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
e , Parte_1 Controparte_1 rappresentate e difese, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Nicola Gaudenzi e Teresa Guerrisi ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo;
ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.; convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, le ricorrenti indicate in epigrafe, premesso di avere lavorato dal 30.10.2023 al 3.5.2024 – data in cui si dimetteva per Parte_1 giusta causa – e dal 26.2.2024 al 2.5.2024 – data in cui veniva Controparte_1 licenziata – alle dipendenze di come, Controparte_2 rispettivamente, impiegata part time al 75% inquadrata nel livello 4 del CCNL Commercio e apprendista impiegata full time inquadrata nel livello 4 del CCNL Commercio, hanno lamentato di non avere percepito la retribuzione relativa ai mesi di gennaio, febbraio, maggio 2024, le spettanze di fine rapporto e il TFR, la prima, e la retribuzione relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2024, le spettanze di fine rapporto e il TFR, la seconda. Hanno aggiunto che la convenuta ometteva, altresì, di consegnare loro le buste paga relative ai mesi successivi a quello di dicembre 2023 per e a quello di marzo 2024 per Parte_1
. Controparte_1
Hanno concluso, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva lorda di euro 6.275,09, di cui euro 790,08 a titolo di TFR, in favore di Parte_1
e della somma complessiva lorda di euro 4.118,91, di cui euro 305,58 a titolo di TFR, in
[...] favore di . Controparte_1
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e dell'ordinanza del 15.7.2025,
non si è costituita in giudizio e, Controparte_2 pertanto, è stata dichiarata contumace.
***********
La domanda di pagamento delle ricorrenti è fondata e deve essere accolta nei limiti del percorso motivazionale che segue.
Va rilevato in diritto che detta domanda postula la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c. con le mansioni, gli orari e la durata dedotti in ricorso.
Giova rammentare che grava su chi agisce in giudizio, secondo la previsione generale dell'art. 2697
c.c. – “onus probandi incumbit ei qui dicit” – l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, in quanto elemento costitutivo della pretesa azionata.
In ambito contrattuale, si evidenzia, poi, che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001).
In particolare, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima e quattordicesima mensilità (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) - cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985.
Parte ricorrente ha dato prova della fonte negoziale del suo diritto, ossia lo svolgimento della prestazione e la maturazione dei crediti per il periodo dedotto, versando in atti copia: dei contratti di lavoro a tempo indeterminato (sub docc. 2 e 8); delle buste paga di entrambe le ricorrenti (sub docc.
4 e 10); del modulo di recesso dal rapporto di lavoro di e della lettera di Parte_1 licenziamento di (sub docc. 3 e 9). Documenti dai quali risulta, Controparte_1 appunto, la durata dei rapporti di lavoro, gli inquadramenti attribuiti ai lavoratori e il CCNL applicato ai rapporti di lavoro (pure prodotto in stralcio sub doc. 5).
Di contro la parte datoriale, processualmente onerata, nel restare contumace si è sottratta dall'offrire prova liberatoria in suo favore ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. Cass., sez. un. civ., n.
13533 del 30/10/2001).
E infatti, se è vero che la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese attoree, è altrettanto vero che la convenuta, sottraendosi al processo, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, di cui era onerata, oltre che di contestare i documenti e i conteggi prodotti in giudizio dalle ricorrenti.
La mancata dimostrazione da parte della società datrice di fatti estintivi delle pretese attoree determina l'accoglimento della domanda.
Dall'accertamento del rapporto di lavoro e dell'inadempimento datoriale discende: il riconoscimento del diritto di alla retribuzione dei mesi di gennaio, febbraio, Parte_1 maggio 2024, alle spettanze di fine rapporto e al TFR e il riconoscimento del diritto
[...]
alla retribuzione dei mesi di marzo, aprile, maggio 2024, alle spettanze di fine CP_1 rapporto e al TFR.
I conteggi sviluppati dalle ricorrenti sono corretti, in quanto effettuati in base alla retribuzione risultante dalle buste paga e alle voci spettanti alle lavoratrici come da contratto individuale e contratto collettivo nazionale.
Dalle somme quantificate nei conteggi, tuttavia, deve essere diffalcata la somma di euro 756,33 per la ricorrente , in quanto la ricorrente non ha provato che alla data della Parte_1 risoluzione del rapporto di lavoro ella aveva un residuo di ferie e permessi non goduti. La ricorrente, pur avendo prodotto l'ultima busta paga consegnatale dal datore di lavoro, di dicembre 2023, non ha allegato e provato di avere lavorato per tutti i mesi dell'anno 2024 senza godere di alcun giorno di ferie e di ore di permessi.
Ne consegue che viene condannata a Controparte_2 pagare a la somma complessiva lorda di euro 5.518,76, di cui euro 790,08 a Parte_1 titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, nonché a la somma complessiva Controparte_1 lorda di euro 4.118,91, di cui euro 305,58 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo – tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fasi di studio, introduttiva e decisionale) – seguono la soccombenza di Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna a pagare a Controparte_2 Parte_1
la somma complessiva lorda di euro 5.518,76, di cui euro 790,08 a titolo di TFR, oltre
[...] rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, nonché a la somma complessiva lorda di euro 4.118,91, di Controparte_1 cui euro 305,58 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
2) condanna alla refusione delle spese Controparte_2 processuali, in favore delle ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 2.800,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 20.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 785 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
e , Parte_1 Controparte_1 rappresentate e difese, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Nicola Gaudenzi e Teresa Guerrisi ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo;
ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.; convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, le ricorrenti indicate in epigrafe, premesso di avere lavorato dal 30.10.2023 al 3.5.2024 – data in cui si dimetteva per Parte_1 giusta causa – e dal 26.2.2024 al 2.5.2024 – data in cui veniva Controparte_1 licenziata – alle dipendenze di come, Controparte_2 rispettivamente, impiegata part time al 75% inquadrata nel livello 4 del CCNL Commercio e apprendista impiegata full time inquadrata nel livello 4 del CCNL Commercio, hanno lamentato di non avere percepito la retribuzione relativa ai mesi di gennaio, febbraio, maggio 2024, le spettanze di fine rapporto e il TFR, la prima, e la retribuzione relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2024, le spettanze di fine rapporto e il TFR, la seconda. Hanno aggiunto che la convenuta ometteva, altresì, di consegnare loro le buste paga relative ai mesi successivi a quello di dicembre 2023 per e a quello di marzo 2024 per Parte_1
. Controparte_1
Hanno concluso, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva lorda di euro 6.275,09, di cui euro 790,08 a titolo di TFR, in favore di Parte_1
e della somma complessiva lorda di euro 4.118,91, di cui euro 305,58 a titolo di TFR, in
[...] favore di . Controparte_1
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e dell'ordinanza del 15.7.2025,
non si è costituita in giudizio e, Controparte_2 pertanto, è stata dichiarata contumace.
***********
La domanda di pagamento delle ricorrenti è fondata e deve essere accolta nei limiti del percorso motivazionale che segue.
Va rilevato in diritto che detta domanda postula la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c. con le mansioni, gli orari e la durata dedotti in ricorso.
Giova rammentare che grava su chi agisce in giudizio, secondo la previsione generale dell'art. 2697
c.c. – “onus probandi incumbit ei qui dicit” – l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, in quanto elemento costitutivo della pretesa azionata.
In ambito contrattuale, si evidenzia, poi, che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001).
In particolare, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima e quattordicesima mensilità (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) - cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985.
Parte ricorrente ha dato prova della fonte negoziale del suo diritto, ossia lo svolgimento della prestazione e la maturazione dei crediti per il periodo dedotto, versando in atti copia: dei contratti di lavoro a tempo indeterminato (sub docc. 2 e 8); delle buste paga di entrambe le ricorrenti (sub docc.
4 e 10); del modulo di recesso dal rapporto di lavoro di e della lettera di Parte_1 licenziamento di (sub docc. 3 e 9). Documenti dai quali risulta, Controparte_1 appunto, la durata dei rapporti di lavoro, gli inquadramenti attribuiti ai lavoratori e il CCNL applicato ai rapporti di lavoro (pure prodotto in stralcio sub doc. 5).
Di contro la parte datoriale, processualmente onerata, nel restare contumace si è sottratta dall'offrire prova liberatoria in suo favore ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. Cass., sez. un. civ., n.
13533 del 30/10/2001).
E infatti, se è vero che la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese attoree, è altrettanto vero che la convenuta, sottraendosi al processo, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, di cui era onerata, oltre che di contestare i documenti e i conteggi prodotti in giudizio dalle ricorrenti.
La mancata dimostrazione da parte della società datrice di fatti estintivi delle pretese attoree determina l'accoglimento della domanda.
Dall'accertamento del rapporto di lavoro e dell'inadempimento datoriale discende: il riconoscimento del diritto di alla retribuzione dei mesi di gennaio, febbraio, Parte_1 maggio 2024, alle spettanze di fine rapporto e al TFR e il riconoscimento del diritto
[...]
alla retribuzione dei mesi di marzo, aprile, maggio 2024, alle spettanze di fine CP_1 rapporto e al TFR.
I conteggi sviluppati dalle ricorrenti sono corretti, in quanto effettuati in base alla retribuzione risultante dalle buste paga e alle voci spettanti alle lavoratrici come da contratto individuale e contratto collettivo nazionale.
Dalle somme quantificate nei conteggi, tuttavia, deve essere diffalcata la somma di euro 756,33 per la ricorrente , in quanto la ricorrente non ha provato che alla data della Parte_1 risoluzione del rapporto di lavoro ella aveva un residuo di ferie e permessi non goduti. La ricorrente, pur avendo prodotto l'ultima busta paga consegnatale dal datore di lavoro, di dicembre 2023, non ha allegato e provato di avere lavorato per tutti i mesi dell'anno 2024 senza godere di alcun giorno di ferie e di ore di permessi.
Ne consegue che viene condannata a Controparte_2 pagare a la somma complessiva lorda di euro 5.518,76, di cui euro 790,08 a Parte_1 titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, nonché a la somma complessiva Controparte_1 lorda di euro 4.118,91, di cui euro 305,58 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo – tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fasi di studio, introduttiva e decisionale) – seguono la soccombenza di Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna a pagare a Controparte_2 Parte_1
la somma complessiva lorda di euro 5.518,76, di cui euro 790,08 a titolo di TFR, oltre
[...] rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, nonché a la somma complessiva lorda di euro 4.118,91, di Controparte_1 cui euro 305,58 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
2) condanna alla refusione delle spese Controparte_2 processuali, in favore delle ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 2.800,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 20.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino