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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 2.12.2025
Causa n. 1374 2022
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Ferretti in sostituzione dell'avv. D'Eramo e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
L'avv. Ferrarello dà atto che la causa r.g. 808/2023 proposta da Pt_1
e ei confronti di questo ispettorato, avente ad oggetto
[...] Parte_2
analoga fattispecie di disconoscimento dei contratti di distacco, veniva definita con sentenza n. 761/2024, con la quale venivano confermate le ordinanze ingiunzioni opposte.
L'avv. Ferretti rileva che avverso tale sentenza è pendente appello dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia con udienza fissata a giugno 2026. Rileva in ogni caso, che i distacchi ritenuti illeciti erano riferiti ad altra società distaccante.
I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti alla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 2.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1374 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il 16.9.2022 da
(C.F. Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. D'ERAMO MARIA CINZIA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. D'ERAMO MARIA
CINZIA
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.9.2022 la
[...]
in persona dell'amministratore unico, sig. Parte_3
ed in proprio, hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_2
avverso le ordinanze ingiunzioni n. 344/2022 e n. 345/2022, notificate alla
1 prima il 22.8.2022 in qualità di obbligato in solido ed al secondo il
Co 19.8.2022 in qualità di trasgressore, con le quali l di ha CP_1
richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 50.021,00 a titolo di sanzioni amministrative e spese, per la violazione dell'art. 30, comma 1
e art.18, comma 5 bis, D. Lgs. 276/2003, modificato dall'art. 1, comma 1,
D. Lgs. N. 8/2016, per aver utilizzato in propri cantieri, con un distacco privo dei requisiti previsti dalla norma, i lavoratori dipendenti della società
New OR Construction (WC) srl nel periodo da luglio 2015 a novembre
20017 per complessive 7499 giornate di lavoro. Le ordinanze ingiunzioni opposte trovano origine nel verbale unico di accertamento e notificazione n. VR00002020-212-01 del 17.2.2020 richiamato nelle ordinanze e notificato a l 27.2.2020. Parte_2
Parte opponente ha ritenuto violato l'art. 14 L. 689/81 con conseguente decadenza dalla potestà sanzionatoria dell'ente, poiché il verbale unico di accertamento è stato notificato oltre il termine perentorio previsto dalla norma, ritenendo che l'accertamento dovesse ritenersi concluso il 28 giugno 2019, data di ritrasmissione della documentazione all'INPS che lo
Co aveva intrapreso, mentre il verbale dell è stato notificato solo nel febbraio 2020, dunque oltre i 90 giorni dall'accertamento.
Ha contestato la qualificazione del distacco come illecito, sostenendone la sua genuinità, rilevando in merito ai requisiti di legittimità del distacco che l'interesse del distaccante (WC) era quello di acquisire competenze e capacità tecnico-produttive necessarie per ottenere in futuro la qualificazione ed essere iscritta nell'Elenco operatori qualificati di RFI
Parte (Rete Ferroviaria Italiana), un settore altamente specializzato in cui è già qualificata ed ha consentito alle maestranze di WC di operare in cantieri ferroviari peculiari al fine di acquisire esperienza in lavorazioni
2 specifiche dell'armamento ferroviario sotto la supervisione di personale
GCF specializzato, nel pieno rispetto della temporaneità, in quanto i lavoratori hanno operato in distacco per periodi limitati e non continuativi.
Parte Ha dedotto in merito alla buona fede di la quale è venuta a conoscenza dell'omissione contributiva di WC ed ha immediatamente provveduto a sanare tale omissione, accollandosi il pagamento di €
192.128,97.
Ha rilevato inoltre la mancanza di prova dei fatti contestati e dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 L. 689/81.
Ha chiesto in via cautelare la sospensione immediata dell'efficacia delle ordinanze ingiunzioni opposte e, in rito, l'estinzione del diritto all'obbligazione per violazione dell'art. 14 L. 689/81, nel merito,
l'accertamento dell'insussistenza del fatto contestato e/o, in subordine, la mancanza di prova dell'elemento soggettivo, annullando e/o revocando le ordinanze ingiunzioni opposte.
Co Si è costituito l di ed ha dedotto che: l'accertamento è iniziato CP_1
su incarico della Procura della Repubblica di Verona nell'ottobre 2017 ed
è stato condotto congiuntamente da funzionari INPS e dal Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di;
il 15 CP_1
marzo 2018 è stato eseguito un Decreto di Perquisizione Locale e
Sequestro presso la sede a Roma, durante il quale sono stati Parte_1
acquisiti 15 accordi per il distacco temporaneo di lavoratori (anni 2015,
2016, 2017), fatture di N.W.C. Srl verso , schede contabili, Parte_1
registri, e supporti informatici (inclusi backup dei sistemi); sebbene WC, attiva nella fabbricazione di strutture metalliche, avesse dichiarato nelle premesse contrattuali l'interesse ad "acquisire nuove metodologie di lavoro" o a "salvaguardare l'integrità professionale" della forza lavoro, è
3 emerso che la maggioranza (più dei due terzi) dei lavoratori distaccati veniva assunta da WC il giorno stesso o pochi giorni prima dell'inizio del
Parte distacco presso e che spesso si trattava di personale disoccupato e privo di specializzazione, a dimostrazione che WC non possedeva in organico la professionalità richiesta, ma assumeva strumentalmente per
Parte onorare gli accordi con gli accordi di distacco erano generici, in quanto non erano specificati i nominativi, le mansioni o le metodologie di lavoro da acquisire;
le dichiarazioni dei lavoratori erano convergenti nel riferire che il loro lavoro era quello di manovali, che ricevevano ordini direttamente dal capo cantiere di GCF) o di altre ditte committenti e Pt_2
Parte che lavoravano in squadra con gli operai nei cantieri non era presente alcun referente della New OR Construction;
per il pagamento della retribuzione era stata pattuita una paga netta fissa di € 10,00 per ogni ora lavorata, indipendentemente che fosse ordinaria, straordinaria, notturna o festiva;
WC registrava sul LUL (Libro Unico del Lavoro) voci esenti da contribuzione (come indennità di trasferta o BONUS D.L. 66/14), abbattendo in tal modo il costo reale ed omettendo di versare la contribuzione sulle somme esposte come esenti;
la WC Srl aveva stipulato contratti di noleggio di attrezzature con inesistenti, Parte_1
atteso che dall'esame del libro dei beni ammortizzabili era emerso che
WC non possedeva tali beni;
la somma degli imponibili delle fatture per
"costi del distacco" e per "noleggio attrezzatura" era aritmeticamente pari al numero di ore lavorate moltiplicato per € 25,00 all'ora, cifra ritenuta essere il compenso pattuito per la somministrazione di lavoro, mascherando il guadagno illecito di WC;
la ha integralmente Pt_1
pagato le somme contestate dall'INPS (relative a contributi omessi dalla
Parte WC e addebitati a per effetto della riqualificazione del rapporto),
4 ritenendo che tale pagamento costituisce pieno riconoscimento della fondatezza degli accertamenti.
In merito alla eccezione di estinzione dell'obbligazione per tardiva notifica del verbale, ha dedotto che il termine di 90 giorni per la notifica decorre dal momento dell'avvenuta piena conoscenza del fatto illecito, comprensiva di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi idonei a giustificare la contestazione e che nel caso in esame la mole di documenti, i diversi soggetti giuridici coinvolti (INPS, GDF, ITL) e la necessità di coordinare con l'indagine penale giustificano la tempistica;
nello specifico l'informativa
Co INPS è pervenuta all'ITL il 9 dicembre 2019 e il verbale è stato redatto il 17 febbraio 2020 e notificato a fine febbraio 2020, rispettando il termine di 90 giorni dal completamento degli accertamenti definiti dall'INPS (6 dicembre 2019).
Nel merito della violazione contestata ha ribadito che il distacco è lecito solo se soddisfa l'interesse del distaccante, interesse che deve essere qualificato dai requisiti di specificità, rilevanza, concretezza e persistenza e, pertanto, risultando il difetto degli elementi costitutivi del distacco, ha ritenuto la correttezza dell'operato degli ispettori.
Quanto alla mancanza dell'elemento soggettivo, ha rilevato che, per le sanzioni amministrative (Art. 3 L. 689/81), è sufficiente la prova della condotta cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, spettando al trasgressore provare di aver agito incolpevolmente.
Ha infine concluso per il rigetto integrale del ricorso e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva delle ordinanze.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento delle prove orali articolate da entrambe le parti.
5 All'esito è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Co L'accertamento su cui l di fonda la pretesa di cui alle CP_1
ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede è stato condotto congiuntamente da funzionari INPS e dal Nucleo di Polizia Economico-
Finanziaria della Guardia di Finanza di su richiesta della Procura CP_1
della Repubblica presso il Tribunale di Verona nei confronti della società attuale opponente.
All'esito della definizione dell'accertamento, l'Inps ha notificato il verbale conclusivo INPS 2018019473/DDL del 6.12.19 a mezzo pec alla società
C in pari data e lo ha trasmesso all' per gli adempimenti di Pt_1
C competenza il successivo 9.12.2019 (doc. 27 dell' .
La ha regolarizzato la posizione debitoria evidenziata nel verbale Pt_1
conclusivo mediante il pagamento dell'importo di euro 192.128,97 a titolo
Co di contributi e somme aggiuntive con F24 del 19.12.2019 (doc. 28 ), prestando in tal modo acquiescenza alle risultanze ivi contenute.
Parte opponente, in questa sede, lamenta la violazione dell'art. 14 L.
689/81, la mancanza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 L. 689/81 e la mancanza di prova dei fatti contestati.
Alcuna violazione dell'art. 14 L. 689/81 è ravvisabile in ordine alla tempestività della notifica del verbale unico di accertamento e contestuale diffida avvenuta in data 21.2.2020 alla società obbligata in solido e in data
Co 27.2.2020 al trasgressore (doc. 29 ) e dunque nel termine di 90 giorni
6 Co previsto dalla norma, decorrenti dalla data di trasmissione all del verbale conclusivo dell'Inps (9.12.2019 – doc. 27).
L'art. 3 della legge n. 689/1981 (rubricato “Elemento soggettivo”), prevede che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 postula una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, sicché costituisce un consolidato principio quello per cui, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa o dell'esimente della buona fede (cfr. Cass. civ. S.U., 6.10.1995, n. 10508; più di recente, ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. 18.06.2020, n. 11777;
Cass. civ., Sez. 2, 11.06.2007, n. 13610; Cass. civ., Sez. 5, 4.07.2003, n.
10607; Cass. civ., Sez. I, 23.09.2003, n. 14107; Cass. civ., Sez. I,
21.01.2000, n. 664).
A tal fine la qualità di amministratore di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione iuris tantum di colpa, con la conseguenza della legittimità della “irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica
7 ricoperta” (Cass. civ., 4.11.2019, n. 28287; Cass. civ., 25.05.2001, n.
7143).
L'onere della prova, nel caso di specie, non risulta essere stato assolto dalla parte opponente, stante la genericità delle deduzioni difensive sul punto.
Peraltro le risultanze istruttorie, stante le descritte modalità di assunzione da parte di WC, finalizzate esclusivamente alle esigenze dell'utilizzatore,
e la riscontrata assenza di competenze tecniche specifiche del personale distaccato, di cui l'utilizzatrice doveva essere a conoscenza, nonché la genericità dei contratti stipulati proprio su un elemento legittimante il distacco stesso, costituiscono indizi gravi, precisi e concordati, idonei a far ritenere sussistente la colpa dell'amministratore unico e legale rappresentante per non avere effettuato adeguati controlli e verifiche circa le modalità di utilizzo nei propri cantieri dei lavoratori distaccati, anche alla luce del numero di rapporti contrattuali susseguitisi nel tempo e l'entità numerica dei lavoratori stessi coinvolti nell'operazione.
Dall'esame della documentazione prodotta e da quello delle testimonianze rese in giudizio, tutte le circostanze di fatto rilevate dagli ispettori dell'Inps
Co durante l'accertamento sulle quali si fonda l'accertamento dell' per quanto di propria competenza, sono state provate.
Co Con le ordinanze ingiunzioni opposte l ha sanzionato la violazione dell'art. 30, comma 1 e art.18, comma 5 bis, D. Lgs. 276/2003, modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016.
L'ipotesi del distacco si configura, ai sensi dell'art. 30, comma 1,
D.Lgs.276/2003, “quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
8 L'interesse del distaccante e il suo carattere temporaneo, costituiscono requisiti qualificanti della fattispecie (Cass., 7517/2012 e 18959/2020). Si
è infatti affermato, in giurisprudenza, che: «il legislatore abbia avuto cura di precisare con puntualità non solo che il distacco deve soddisfare un
"interesse proprio" del datore di lavoro, ma anche che il lavoratore possa essere messo a disposizione presso altro soggetto solo
"temporaneamente" e per l'esecuzione di una "determinata attività lavorativa". Precisazioni tutte che appaiono strumentali a sottolineare il carattere eccezionale, e, comunque, rigorosamente nominato, che assumono, pur in un contesto normativo particolarmente sensibile alle esigenze di flessibilità organizzativa delle imprese, le ipotesi di deviazione dalla normale coincidenza fra la titolarità del rapporto di lavoro e la utilizzazione e destinazione della prestazione di lavoro e la perdurante rilevanza che assume tale criterio rispetto alla ricostruzione della fattispecie lavoristica. In ogni caso, resta fermo che l'esistenza di un interesse qualificato del datore di lavoro a che il dipendente svolga la prestazione di lavoro presso altro soggetto costituisce requisito qualificante della fattispecie del distacco e presuppone che tale interesse sussista non solo allorché il provvedimento organizzativo venga adottato, ma anche nel corso della sua esecuzione, dovendo trovare il soddisfacimento dell'interesse del terzo a utilizzare la prestazione del lavoratore distaccato perdurante giustificazione causale nell'esistenza di un interesse organizzativo proprio del datore di lavoro distaccante” (punto
2 sentenza 7517/2012).
Nel caso di specie, tali requisiti legittimanti difettano palesemente.
Innanzitutto, come rilevato in sede ispettiva, il personale assunto da CP_3
9
[...] e poi distaccato veniva assunto a termine e la durata dei rapporti era
Parte breve ed evidentemente funzionale alle esigenze della tanto che è emerso un significativo turn-over dei lavoratori, che si pone in contraddizione con l'asserita esigenza di distaccare il proprio personale per formarlo. La tesi degli opponenti, e cioè che WC aveva interesse a far acquisire al proprio personale ulteriori competenze con riguardo alle
Parte metodologie di lavoro impiegate da risulta del tutto disancorato dalla realtà dei fatti, essendo stato assunto personale privo di specializzazione ed in cerca di occupazione, il giorno stesso o pochi giorni prima del distacco. La maggior parte dei lavoratori poi, si occupava di mansioni semplici o comunque generiche.
Il teste ha dichiarato: “Attualmente sono giardiniere. Nel i mesi Tes_1
di febbraio e marzo 2016 ho lavorato per la WC nel cantiere di Como come manovale. Mai prima avevo fatto quel lavoro. In quel periodo ero senza lavoro ed il mio amico mi ha chiamato e siamo andati Per_1
insieme.”
Il teste ha dichiarato: “Il mio lavoro, quando ho compiuto Testimone_2
18 anni, è stato per la GCF ed ero stato assunto dalla WC di CP_4
. Tramite conoscenze mio padre ed io siamo andati
[...] CP_4
insieme a lavorare per Giardino. Io non avevo mai lavorato prima mentre mio padre ovviamente veniva da un altro lavoro ma non in questo settore, era muratore. Mio padre ha lavorato per la WC per un paio di mesi e poi
è tornato a fare il suo lavoro, mentre io ho lavorato per circa sei mesi e
Parte sono andato in un cantiere della in Danimarca, poi a Milano.” Ed ancora “Le mie mansioni erano di manovale alla prima esperienza. Sui
Parte cantieri lavoravamo insieme ai lavoratori della e non so se ci fossero altri lavoratori di altre ditte”.
10 Il teste ha dichiarato: “Un giorno di tanti anni fa poiché Tes_3
cercavo lavoro, tramite un mio amico albanese che si chiama , sono Pt_4
andato in un ufficio verso la Grande Mela e lì ho parlato con un ragazzo alto di cui non ricordo il nome che mi ha detto che mi avrebbe assunto e di farmi trovare davanti alla stazione di dove un furgone avrebbe CP_1
preso me e altri lavoratori e ci avrebbe condotti sul posto di lavoro. Ho lavorato per questa azienda per due anni ma non ricordo il nome della ditta né ricordo il nome delle persone che mi davano indicazioni né ricordo il nome dei colleghi con cui lavoravo.
Prima di lavorare per questa ditta lavoravo così in giro. Non sono mai
Parte andato all'estero. I cantieri erano della Il mio lavoro consisteva in
“lascia qua, vai di là, prendi le traverse, apri la ghiaia, lavoravo con le mani, tiravo le molle con la mazzetta per uscire”.”
Il teste è apparso reticente e, incalzato dal giudice, ha così proseguito la sua dichiarazione: “Adesso ricordo che la ditta era di . Controparte_4
Venivo pagato 10 euro all'ora. Venivano segnate otto ore ma non ho mai controllato la corrispondenza in busta paga.
Le indicazioni del lavoro da fare me le dava il responsabile sul cantiere
Parte della Non c'era un referente per la ditta con cui io lavoravo che adesso mi sembra di ricordare che si chiamasse New Word Construction.
Il primo giorno di lavoro sia il caposquadra della GCF sia un collega della
WC mi hanno spiegato cosa fare e di fare attenzione. Nei due anni di permanenza al lavoro presso la WC il mio lavoro è stato sempre lo stesso, non è cambiato in nulla. Sui cantieri eravamo sempre noi della
Parte WC e i lavoratori della anche se loro utilizzavano i macchinari a differenza nostra che eravamo tutti manovali”.
11 Anche le dichiarazioni rese dai testimoni chiamati dalla parte opponente hanno sostanzialmente confermato che i lavori svolti dai “distaccati” erano semplici e soltanto di ausilio alle lavorazioni degli addetti ai cantieri ferroviari.
La lettura congiunta delle testimonianze rese e delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai numerosi lavoratori sentiti che le hanno confermate in questa sede, conferma che nei vari cantieri i lavoratori distaccati non fossero chiamati a svolgere lavori propri di un operaio specializzato armatore ferroviario, escludendo quindi in radice la configurabilità dell'asserito interesse di WC alla formazione del personale stesso.
Co D'altronde le premesse degli accordi di distacco (doc. 26 ), ove veniva data per presupposta la disponibilità in organico di personale portatore di professionalità richiesta dal distaccatario, non corrisponde alla realtà dei fatti poiché, come detto, la società WC procedeva ad assumere personale proprio per soddisfare le esigenze del distaccatario di affiancare al proprio personale specializzato, operai generici e spesso alla prima esperienza lavorativa. Gli accordi di distacco stessi non recano alcun richiamo né alle metodologie lavorative da acquisire, né alle mansioni alle quali i lavoratori sarebbero stati adibiti.
Come emerge dal verbale ispettivo, confermato in udienza dall'ispettrice
, in base alla consultazione della documentazione acquisita Per_2
(circostanza non contestata), l'interesse dell'impresa distaccante si è concretizzata nel mero fine di lucro, a fronte della somministrazione illecita di manodopera: gli importi indicati sulle fatture emesse dalla WC, esaminati dagli ispettori alla luce dei dati esposti sul LUL aziendale, evidenziano una significativa sproporzione tra i costi addebitati a vario titolo alla e le spese effettivamente sostenute per i lavoratori inviati Pt_1
12 presso i cantieri alla stessa riconducibili;
negli allegati alle fatture emesse dalla WC, alla voce addebito costi personale in distacco, venivano elencati, mese per mese, i dipendenti in distacco e i costi che la WC dichiarava di aver sostenuto a fronte del loro impiego: il raffronto tra i dati esposti in tali allegati e la sezione paghe del LUL della WC evidenziava come ai lavoratori non fosse erogata la retribuzione ivi esposta né quella prevista dal CCNL teoricamente applicato (industria metalmeccanica e installazione impianti) essendo stata pattuita, per quasi tutti i lavoratori, una paga netta di € 10,00 per ogni ora lavorata (sia ordinaria che straordinaria, notturna, festiva ecc.): tale importo veniva artificiosamente ottenuto dalla WC registrando sul LUL voci esenti da contribuzione
(indennità di trasferta, bonus D.L. 66/14) che consentivano di raggiungere la somma netta concordata. Il costo medio per lavoratore come indicato negli allegati alle fatture risultava di tal guisa significativamente superiore a quello effettivamente sostenuto dalla WC, anche in considerazione del fatto che il costo reale veniva ulteriormente abbattuto dal mancato versamento della contribuzione sulle somme esposte come voci esenti.
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione deve essere rigettata e le ordinanze ingiunzioni opposte devono essere confermate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi in base al valore della causa
(euro 50.000), con applicazione della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9
L. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso e conferma le ordinanze ingiunzioni opposte;
13 2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.800 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
14
SEZIONE LAVORO
Udienza del 2.12.2025
Causa n. 1374 2022
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Ferretti in sostituzione dell'avv. D'Eramo e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
L'avv. Ferrarello dà atto che la causa r.g. 808/2023 proposta da Pt_1
e ei confronti di questo ispettorato, avente ad oggetto
[...] Parte_2
analoga fattispecie di disconoscimento dei contratti di distacco, veniva definita con sentenza n. 761/2024, con la quale venivano confermate le ordinanze ingiunzioni opposte.
L'avv. Ferretti rileva che avverso tale sentenza è pendente appello dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia con udienza fissata a giugno 2026. Rileva in ogni caso, che i distacchi ritenuti illeciti erano riferiti ad altra società distaccante.
I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti alla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 2.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1374 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il 16.9.2022 da
(C.F. Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. D'ERAMO MARIA CINZIA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. D'ERAMO MARIA
CINZIA
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.9.2022 la
[...]
in persona dell'amministratore unico, sig. Parte_3
ed in proprio, hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_2
avverso le ordinanze ingiunzioni n. 344/2022 e n. 345/2022, notificate alla
1 prima il 22.8.2022 in qualità di obbligato in solido ed al secondo il
Co 19.8.2022 in qualità di trasgressore, con le quali l di ha CP_1
richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 50.021,00 a titolo di sanzioni amministrative e spese, per la violazione dell'art. 30, comma 1
e art.18, comma 5 bis, D. Lgs. 276/2003, modificato dall'art. 1, comma 1,
D. Lgs. N. 8/2016, per aver utilizzato in propri cantieri, con un distacco privo dei requisiti previsti dalla norma, i lavoratori dipendenti della società
New OR Construction (WC) srl nel periodo da luglio 2015 a novembre
20017 per complessive 7499 giornate di lavoro. Le ordinanze ingiunzioni opposte trovano origine nel verbale unico di accertamento e notificazione n. VR00002020-212-01 del 17.2.2020 richiamato nelle ordinanze e notificato a l 27.2.2020. Parte_2
Parte opponente ha ritenuto violato l'art. 14 L. 689/81 con conseguente decadenza dalla potestà sanzionatoria dell'ente, poiché il verbale unico di accertamento è stato notificato oltre il termine perentorio previsto dalla norma, ritenendo che l'accertamento dovesse ritenersi concluso il 28 giugno 2019, data di ritrasmissione della documentazione all'INPS che lo
Co aveva intrapreso, mentre il verbale dell è stato notificato solo nel febbraio 2020, dunque oltre i 90 giorni dall'accertamento.
Ha contestato la qualificazione del distacco come illecito, sostenendone la sua genuinità, rilevando in merito ai requisiti di legittimità del distacco che l'interesse del distaccante (WC) era quello di acquisire competenze e capacità tecnico-produttive necessarie per ottenere in futuro la qualificazione ed essere iscritta nell'Elenco operatori qualificati di RFI
Parte (Rete Ferroviaria Italiana), un settore altamente specializzato in cui è già qualificata ed ha consentito alle maestranze di WC di operare in cantieri ferroviari peculiari al fine di acquisire esperienza in lavorazioni
2 specifiche dell'armamento ferroviario sotto la supervisione di personale
GCF specializzato, nel pieno rispetto della temporaneità, in quanto i lavoratori hanno operato in distacco per periodi limitati e non continuativi.
Parte Ha dedotto in merito alla buona fede di la quale è venuta a conoscenza dell'omissione contributiva di WC ed ha immediatamente provveduto a sanare tale omissione, accollandosi il pagamento di €
192.128,97.
Ha rilevato inoltre la mancanza di prova dei fatti contestati e dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 L. 689/81.
Ha chiesto in via cautelare la sospensione immediata dell'efficacia delle ordinanze ingiunzioni opposte e, in rito, l'estinzione del diritto all'obbligazione per violazione dell'art. 14 L. 689/81, nel merito,
l'accertamento dell'insussistenza del fatto contestato e/o, in subordine, la mancanza di prova dell'elemento soggettivo, annullando e/o revocando le ordinanze ingiunzioni opposte.
Co Si è costituito l di ed ha dedotto che: l'accertamento è iniziato CP_1
su incarico della Procura della Repubblica di Verona nell'ottobre 2017 ed
è stato condotto congiuntamente da funzionari INPS e dal Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di;
il 15 CP_1
marzo 2018 è stato eseguito un Decreto di Perquisizione Locale e
Sequestro presso la sede a Roma, durante il quale sono stati Parte_1
acquisiti 15 accordi per il distacco temporaneo di lavoratori (anni 2015,
2016, 2017), fatture di N.W.C. Srl verso , schede contabili, Parte_1
registri, e supporti informatici (inclusi backup dei sistemi); sebbene WC, attiva nella fabbricazione di strutture metalliche, avesse dichiarato nelle premesse contrattuali l'interesse ad "acquisire nuove metodologie di lavoro" o a "salvaguardare l'integrità professionale" della forza lavoro, è
3 emerso che la maggioranza (più dei due terzi) dei lavoratori distaccati veniva assunta da WC il giorno stesso o pochi giorni prima dell'inizio del
Parte distacco presso e che spesso si trattava di personale disoccupato e privo di specializzazione, a dimostrazione che WC non possedeva in organico la professionalità richiesta, ma assumeva strumentalmente per
Parte onorare gli accordi con gli accordi di distacco erano generici, in quanto non erano specificati i nominativi, le mansioni o le metodologie di lavoro da acquisire;
le dichiarazioni dei lavoratori erano convergenti nel riferire che il loro lavoro era quello di manovali, che ricevevano ordini direttamente dal capo cantiere di GCF) o di altre ditte committenti e Pt_2
Parte che lavoravano in squadra con gli operai nei cantieri non era presente alcun referente della New OR Construction;
per il pagamento della retribuzione era stata pattuita una paga netta fissa di € 10,00 per ogni ora lavorata, indipendentemente che fosse ordinaria, straordinaria, notturna o festiva;
WC registrava sul LUL (Libro Unico del Lavoro) voci esenti da contribuzione (come indennità di trasferta o BONUS D.L. 66/14), abbattendo in tal modo il costo reale ed omettendo di versare la contribuzione sulle somme esposte come esenti;
la WC Srl aveva stipulato contratti di noleggio di attrezzature con inesistenti, Parte_1
atteso che dall'esame del libro dei beni ammortizzabili era emerso che
WC non possedeva tali beni;
la somma degli imponibili delle fatture per
"costi del distacco" e per "noleggio attrezzatura" era aritmeticamente pari al numero di ore lavorate moltiplicato per € 25,00 all'ora, cifra ritenuta essere il compenso pattuito per la somministrazione di lavoro, mascherando il guadagno illecito di WC;
la ha integralmente Pt_1
pagato le somme contestate dall'INPS (relative a contributi omessi dalla
Parte WC e addebitati a per effetto della riqualificazione del rapporto),
4 ritenendo che tale pagamento costituisce pieno riconoscimento della fondatezza degli accertamenti.
In merito alla eccezione di estinzione dell'obbligazione per tardiva notifica del verbale, ha dedotto che il termine di 90 giorni per la notifica decorre dal momento dell'avvenuta piena conoscenza del fatto illecito, comprensiva di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi idonei a giustificare la contestazione e che nel caso in esame la mole di documenti, i diversi soggetti giuridici coinvolti (INPS, GDF, ITL) e la necessità di coordinare con l'indagine penale giustificano la tempistica;
nello specifico l'informativa
Co INPS è pervenuta all'ITL il 9 dicembre 2019 e il verbale è stato redatto il 17 febbraio 2020 e notificato a fine febbraio 2020, rispettando il termine di 90 giorni dal completamento degli accertamenti definiti dall'INPS (6 dicembre 2019).
Nel merito della violazione contestata ha ribadito che il distacco è lecito solo se soddisfa l'interesse del distaccante, interesse che deve essere qualificato dai requisiti di specificità, rilevanza, concretezza e persistenza e, pertanto, risultando il difetto degli elementi costitutivi del distacco, ha ritenuto la correttezza dell'operato degli ispettori.
Quanto alla mancanza dell'elemento soggettivo, ha rilevato che, per le sanzioni amministrative (Art. 3 L. 689/81), è sufficiente la prova della condotta cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, spettando al trasgressore provare di aver agito incolpevolmente.
Ha infine concluso per il rigetto integrale del ricorso e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva delle ordinanze.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento delle prove orali articolate da entrambe le parti.
5 All'esito è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Co L'accertamento su cui l di fonda la pretesa di cui alle CP_1
ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede è stato condotto congiuntamente da funzionari INPS e dal Nucleo di Polizia Economico-
Finanziaria della Guardia di Finanza di su richiesta della Procura CP_1
della Repubblica presso il Tribunale di Verona nei confronti della società attuale opponente.
All'esito della definizione dell'accertamento, l'Inps ha notificato il verbale conclusivo INPS 2018019473/DDL del 6.12.19 a mezzo pec alla società
C in pari data e lo ha trasmesso all' per gli adempimenti di Pt_1
C competenza il successivo 9.12.2019 (doc. 27 dell' .
La ha regolarizzato la posizione debitoria evidenziata nel verbale Pt_1
conclusivo mediante il pagamento dell'importo di euro 192.128,97 a titolo
Co di contributi e somme aggiuntive con F24 del 19.12.2019 (doc. 28 ), prestando in tal modo acquiescenza alle risultanze ivi contenute.
Parte opponente, in questa sede, lamenta la violazione dell'art. 14 L.
689/81, la mancanza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 L. 689/81 e la mancanza di prova dei fatti contestati.
Alcuna violazione dell'art. 14 L. 689/81 è ravvisabile in ordine alla tempestività della notifica del verbale unico di accertamento e contestuale diffida avvenuta in data 21.2.2020 alla società obbligata in solido e in data
Co 27.2.2020 al trasgressore (doc. 29 ) e dunque nel termine di 90 giorni
6 Co previsto dalla norma, decorrenti dalla data di trasmissione all del verbale conclusivo dell'Inps (9.12.2019 – doc. 27).
L'art. 3 della legge n. 689/1981 (rubricato “Elemento soggettivo”), prevede che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 postula una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, sicché costituisce un consolidato principio quello per cui, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa o dell'esimente della buona fede (cfr. Cass. civ. S.U., 6.10.1995, n. 10508; più di recente, ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. 18.06.2020, n. 11777;
Cass. civ., Sez. 2, 11.06.2007, n. 13610; Cass. civ., Sez. 5, 4.07.2003, n.
10607; Cass. civ., Sez. I, 23.09.2003, n. 14107; Cass. civ., Sez. I,
21.01.2000, n. 664).
A tal fine la qualità di amministratore di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione iuris tantum di colpa, con la conseguenza della legittimità della “irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica
7 ricoperta” (Cass. civ., 4.11.2019, n. 28287; Cass. civ., 25.05.2001, n.
7143).
L'onere della prova, nel caso di specie, non risulta essere stato assolto dalla parte opponente, stante la genericità delle deduzioni difensive sul punto.
Peraltro le risultanze istruttorie, stante le descritte modalità di assunzione da parte di WC, finalizzate esclusivamente alle esigenze dell'utilizzatore,
e la riscontrata assenza di competenze tecniche specifiche del personale distaccato, di cui l'utilizzatrice doveva essere a conoscenza, nonché la genericità dei contratti stipulati proprio su un elemento legittimante il distacco stesso, costituiscono indizi gravi, precisi e concordati, idonei a far ritenere sussistente la colpa dell'amministratore unico e legale rappresentante per non avere effettuato adeguati controlli e verifiche circa le modalità di utilizzo nei propri cantieri dei lavoratori distaccati, anche alla luce del numero di rapporti contrattuali susseguitisi nel tempo e l'entità numerica dei lavoratori stessi coinvolti nell'operazione.
Dall'esame della documentazione prodotta e da quello delle testimonianze rese in giudizio, tutte le circostanze di fatto rilevate dagli ispettori dell'Inps
Co durante l'accertamento sulle quali si fonda l'accertamento dell' per quanto di propria competenza, sono state provate.
Co Con le ordinanze ingiunzioni opposte l ha sanzionato la violazione dell'art. 30, comma 1 e art.18, comma 5 bis, D. Lgs. 276/2003, modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016.
L'ipotesi del distacco si configura, ai sensi dell'art. 30, comma 1,
D.Lgs.276/2003, “quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
8 L'interesse del distaccante e il suo carattere temporaneo, costituiscono requisiti qualificanti della fattispecie (Cass., 7517/2012 e 18959/2020). Si
è infatti affermato, in giurisprudenza, che: «il legislatore abbia avuto cura di precisare con puntualità non solo che il distacco deve soddisfare un
"interesse proprio" del datore di lavoro, ma anche che il lavoratore possa essere messo a disposizione presso altro soggetto solo
"temporaneamente" e per l'esecuzione di una "determinata attività lavorativa". Precisazioni tutte che appaiono strumentali a sottolineare il carattere eccezionale, e, comunque, rigorosamente nominato, che assumono, pur in un contesto normativo particolarmente sensibile alle esigenze di flessibilità organizzativa delle imprese, le ipotesi di deviazione dalla normale coincidenza fra la titolarità del rapporto di lavoro e la utilizzazione e destinazione della prestazione di lavoro e la perdurante rilevanza che assume tale criterio rispetto alla ricostruzione della fattispecie lavoristica. In ogni caso, resta fermo che l'esistenza di un interesse qualificato del datore di lavoro a che il dipendente svolga la prestazione di lavoro presso altro soggetto costituisce requisito qualificante della fattispecie del distacco e presuppone che tale interesse sussista non solo allorché il provvedimento organizzativo venga adottato, ma anche nel corso della sua esecuzione, dovendo trovare il soddisfacimento dell'interesse del terzo a utilizzare la prestazione del lavoratore distaccato perdurante giustificazione causale nell'esistenza di un interesse organizzativo proprio del datore di lavoro distaccante” (punto
2 sentenza 7517/2012).
Nel caso di specie, tali requisiti legittimanti difettano palesemente.
Innanzitutto, come rilevato in sede ispettiva, il personale assunto da CP_3
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[...] e poi distaccato veniva assunto a termine e la durata dei rapporti era
Parte breve ed evidentemente funzionale alle esigenze della tanto che è emerso un significativo turn-over dei lavoratori, che si pone in contraddizione con l'asserita esigenza di distaccare il proprio personale per formarlo. La tesi degli opponenti, e cioè che WC aveva interesse a far acquisire al proprio personale ulteriori competenze con riguardo alle
Parte metodologie di lavoro impiegate da risulta del tutto disancorato dalla realtà dei fatti, essendo stato assunto personale privo di specializzazione ed in cerca di occupazione, il giorno stesso o pochi giorni prima del distacco. La maggior parte dei lavoratori poi, si occupava di mansioni semplici o comunque generiche.
Il teste ha dichiarato: “Attualmente sono giardiniere. Nel i mesi Tes_1
di febbraio e marzo 2016 ho lavorato per la WC nel cantiere di Como come manovale. Mai prima avevo fatto quel lavoro. In quel periodo ero senza lavoro ed il mio amico mi ha chiamato e siamo andati Per_1
insieme.”
Il teste ha dichiarato: “Il mio lavoro, quando ho compiuto Testimone_2
18 anni, è stato per la GCF ed ero stato assunto dalla WC di CP_4
. Tramite conoscenze mio padre ed io siamo andati
[...] CP_4
insieme a lavorare per Giardino. Io non avevo mai lavorato prima mentre mio padre ovviamente veniva da un altro lavoro ma non in questo settore, era muratore. Mio padre ha lavorato per la WC per un paio di mesi e poi
è tornato a fare il suo lavoro, mentre io ho lavorato per circa sei mesi e
Parte sono andato in un cantiere della in Danimarca, poi a Milano.” Ed ancora “Le mie mansioni erano di manovale alla prima esperienza. Sui
Parte cantieri lavoravamo insieme ai lavoratori della e non so se ci fossero altri lavoratori di altre ditte”.
10 Il teste ha dichiarato: “Un giorno di tanti anni fa poiché Tes_3
cercavo lavoro, tramite un mio amico albanese che si chiama , sono Pt_4
andato in un ufficio verso la Grande Mela e lì ho parlato con un ragazzo alto di cui non ricordo il nome che mi ha detto che mi avrebbe assunto e di farmi trovare davanti alla stazione di dove un furgone avrebbe CP_1
preso me e altri lavoratori e ci avrebbe condotti sul posto di lavoro. Ho lavorato per questa azienda per due anni ma non ricordo il nome della ditta né ricordo il nome delle persone che mi davano indicazioni né ricordo il nome dei colleghi con cui lavoravo.
Prima di lavorare per questa ditta lavoravo così in giro. Non sono mai
Parte andato all'estero. I cantieri erano della Il mio lavoro consisteva in
“lascia qua, vai di là, prendi le traverse, apri la ghiaia, lavoravo con le mani, tiravo le molle con la mazzetta per uscire”.”
Il teste è apparso reticente e, incalzato dal giudice, ha così proseguito la sua dichiarazione: “Adesso ricordo che la ditta era di . Controparte_4
Venivo pagato 10 euro all'ora. Venivano segnate otto ore ma non ho mai controllato la corrispondenza in busta paga.
Le indicazioni del lavoro da fare me le dava il responsabile sul cantiere
Parte della Non c'era un referente per la ditta con cui io lavoravo che adesso mi sembra di ricordare che si chiamasse New Word Construction.
Il primo giorno di lavoro sia il caposquadra della GCF sia un collega della
WC mi hanno spiegato cosa fare e di fare attenzione. Nei due anni di permanenza al lavoro presso la WC il mio lavoro è stato sempre lo stesso, non è cambiato in nulla. Sui cantieri eravamo sempre noi della
Parte WC e i lavoratori della anche se loro utilizzavano i macchinari a differenza nostra che eravamo tutti manovali”.
11 Anche le dichiarazioni rese dai testimoni chiamati dalla parte opponente hanno sostanzialmente confermato che i lavori svolti dai “distaccati” erano semplici e soltanto di ausilio alle lavorazioni degli addetti ai cantieri ferroviari.
La lettura congiunta delle testimonianze rese e delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai numerosi lavoratori sentiti che le hanno confermate in questa sede, conferma che nei vari cantieri i lavoratori distaccati non fossero chiamati a svolgere lavori propri di un operaio specializzato armatore ferroviario, escludendo quindi in radice la configurabilità dell'asserito interesse di WC alla formazione del personale stesso.
Co D'altronde le premesse degli accordi di distacco (doc. 26 ), ove veniva data per presupposta la disponibilità in organico di personale portatore di professionalità richiesta dal distaccatario, non corrisponde alla realtà dei fatti poiché, come detto, la società WC procedeva ad assumere personale proprio per soddisfare le esigenze del distaccatario di affiancare al proprio personale specializzato, operai generici e spesso alla prima esperienza lavorativa. Gli accordi di distacco stessi non recano alcun richiamo né alle metodologie lavorative da acquisire, né alle mansioni alle quali i lavoratori sarebbero stati adibiti.
Come emerge dal verbale ispettivo, confermato in udienza dall'ispettrice
, in base alla consultazione della documentazione acquisita Per_2
(circostanza non contestata), l'interesse dell'impresa distaccante si è concretizzata nel mero fine di lucro, a fronte della somministrazione illecita di manodopera: gli importi indicati sulle fatture emesse dalla WC, esaminati dagli ispettori alla luce dei dati esposti sul LUL aziendale, evidenziano una significativa sproporzione tra i costi addebitati a vario titolo alla e le spese effettivamente sostenute per i lavoratori inviati Pt_1
12 presso i cantieri alla stessa riconducibili;
negli allegati alle fatture emesse dalla WC, alla voce addebito costi personale in distacco, venivano elencati, mese per mese, i dipendenti in distacco e i costi che la WC dichiarava di aver sostenuto a fronte del loro impiego: il raffronto tra i dati esposti in tali allegati e la sezione paghe del LUL della WC evidenziava come ai lavoratori non fosse erogata la retribuzione ivi esposta né quella prevista dal CCNL teoricamente applicato (industria metalmeccanica e installazione impianti) essendo stata pattuita, per quasi tutti i lavoratori, una paga netta di € 10,00 per ogni ora lavorata (sia ordinaria che straordinaria, notturna, festiva ecc.): tale importo veniva artificiosamente ottenuto dalla WC registrando sul LUL voci esenti da contribuzione
(indennità di trasferta, bonus D.L. 66/14) che consentivano di raggiungere la somma netta concordata. Il costo medio per lavoratore come indicato negli allegati alle fatture risultava di tal guisa significativamente superiore a quello effettivamente sostenuto dalla WC, anche in considerazione del fatto che il costo reale veniva ulteriormente abbattuto dal mancato versamento della contribuzione sulle somme esposte come voci esenti.
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione deve essere rigettata e le ordinanze ingiunzioni opposte devono essere confermate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi in base al valore della causa
(euro 50.000), con applicazione della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9
L. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso e conferma le ordinanze ingiunzioni opposte;
13 2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.800 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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