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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 6219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6219 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6913 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa PA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo di sopra riportato
TRA
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Via Borgo Giannotti n. 109, Lucca (LU) presso lo studio degli avv.ti
NT DE e LI DE, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente;
-ricorrente-
E
(oggi (C.F./ P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore ing. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Simone, presso il cui Controparte_3 studio è elettivamente domiciliata;
-resistente-
OGGETTO: Contratti e obbligazioni varie (contratti atipici).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali ritualmente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio verte sulle vicende afferenti all'esecuzione del contratto stipulato fra la ricorrente società operante nella commercializzazione di carta da macero e plastica recuperata, e la Parte_1 società (oggi , con la stipula del quale quest'ultima si è obbligata verso la CP_1 Controparte_2 prima a rendere i servizi di lavorazione e messa a disposizione di materie prime secondarie, a fronte dell'aggiudicazione, da parte della società della procedura d'asta indetta dal Parte_1 [...]
a base cellulosica (Comieco) nel maggio 2022. Controparte_4 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la società ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
chiedendo all'adito Tribunale, in via principale, di dichiarare la risoluzione per inadempimento
[...] del contratto in essere, nonché la restituzione delle somme pagate dalla ricorrente per le lavorazioni e la consegna della merce (asseritamente inadempiute) di cui alle fatture nn. 458/2022 e 469/2022, per un totale di € 20.755,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in via subordinata, di dichiarare la risoluzione del medesimo contratto ai sensi della diversa disciplina di cui all'art. 1463 c.c. e, per l'effetto, condannare comunque alla restituzione della somma complessiva di € 20.755,70. In ogni caso, la ricorrente ha proposto altresì domanda di risarcimento del danno, costituito, per quanto riguarda il danno emergente, dalle somme pagate a Comieco per l'acquisto della merce lavorata da CP_1 come individuate nelle fatture contestate e, per quanto riguarda il lucro cessante, dalla maggior somma che la società avrebbe ottenuto se avesse potuto commerciare la merce in parola, per un Parte_1 totale complessivo di € 97.511,50.
Parte resistente, costituitasi mediante deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta in data 13.9.2024, ha contestato l'inadempimento dedotto dalla società deducendo di aver Parte_1 integralmente effettuato i servizi di lavorazione e messa a disposizione del materiale oggetto delle fatture nn. 458/2022 e 469/2022.
All'udienza di prima comparizione parte ricorrente ha chiesto il mutamento del rito o, in subordine,
l'assegnazione del termine di cui al quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c.; la Giudice rigettate le suddette istanze e ritenuta la causa di natura documentale, ha rinviato per la decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Quindi, all'esito della discussione orale, tenutasi nell'udienza del 01.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma c.p.c.
***
1. Sulle domande di risoluzione del contratto
Entrambe le domande di risoluzione del contratto formulate, in via principale, sulla base dell'art. 1453
c.c. e, in via subordinata, sulla base dell'art. 1463 c.c., sono infondate e meritano di essere respinte, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve essere rilevato che, nonostante la diversa natura delle due domande e i diversi presupposti applicativi (l'inadempimento grave e imputabile, da una parte, e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, dall'altra), entrambe hanno come minimo comune denominatore la mancata esecuzione, da parte di , della prestazione dedotta in contratto. CP_1
In particolare, la mancata esecuzione della prestazione viene ricondotta dalla ricorrente alla circostanza che, a fronte del divampare di un incendio nello stabilimento di in data 06.08.2022, CP_1
2 quest'ultima abbia omesso di mettere a disposizione di una parte del materiale del lotto n. Parte_1
028, il cui corrispettivo è stato comunque saldato con il pagamento, tramite bonifico, delle fatture nn.
458/2022 e 469/2022, per un totale di €20.755,70. Tale circostanza viene qualificata dalla ricorrente, in via principale, alla stregua di un inadempimento grave e imputabile e, in via subordinata, quale causa di estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (in ragione dell'incendio occorso).
Le allegazioni di parte ricorrente sono state però smentite da quanto emerge per tabulas dalle produzioni documentali in atti, atteso che le lavorazioni oggetto delle fatture sopra menzionate riguardano servizi resi nei periodi temporali che vanno dal 07.07.2022 al 29.07.2022 (fattura n.
458/2022) e dal 01.08.2022 al 05.08.2022 (fattura n. 469/2022), quindi prima del verificarsi dell'incendio che, secondo l'iniziale ricostruzione di parte ricorrente, avrebbe determinato la mancata consegna del materiale lavorato da parte di CP_1
Tale sfasamento temporale viene riconosciuto dalla stessa soltanto in sede di precisazione Parte_1 delle conclusioni.
Resta nondimeno tardiva e privo di rilievo il tentativo della ricorrente, in limine litis, di correggere la domanda fondandola sulla generica affermazione di un mancato completamento, non meglio precisato, della consegna della merce. Come noto, infatti, la precisazione delle conclusioni ha natura semplicemente illustrativa, volendo consentire alle parti di riassumere, coordinare e svolgere le proprie difese, finanche modificando la domanda originaria, purché ciò non si traduca in una modifica sostanziale della stessa. Nel caso in esame, invece, la ricorrente deduce, con la precisazione delle conclusioni, un nuovo e non ben circostanziato inadempimento di prestazioni diverse da quelle fatte valere nell'atto introduttivo, sia pur nascenti dal medesimo contratto di durata.
L'esatto adempimento delle prestazioni in relazione al cui corrispettivo è avvenuta l'emissione delle fatture 458/2022 e 469/2022 oggetto dell'odierno contendere, invece, risulta non solo provato da parte resistente, ma persino non contestato dalla ricorrente, determinando de plano il rigetto sia della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. sia della domanda di risoluzione ex art. 1463 c.c.
2. Sulla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo
Non avendo accolto le domande volte a determinare lo scioglimento del contratto, deve rigettarsi, altresì, la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. con riguardo alla somma complessiva di
€ 20.755,70 in pagamento delle fatture nn. 458/2022 e 469/2022.
Tale corrispettivo risulta, infatti, giustificato dall'esatta e non contestata esecuzione della controprestazione da parte della resistente.
3
3. Sulla domanda di risarcimento del danno
Dall'accertamento dell'infondatezza dell'allegato inadempimento imputato a discende altresì il CP_1 rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente, questa – pur essendo stata ridotta, in sede di precisazione delle conclusioni, nella sua quantificazione – ha ad oggetto, a titolo di danno emergente, il prezzo pagato da a Comieco per la parte di merce asseritamente non Parte_1 lavorata e non consegnata da nonché, a titolo di lucro cessate, il mancato guadagno che CP_1 avrebbe potuto incamerare dalla sua vendita. Parte_1
4. Sulla domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente di condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma primo, c.p.c., occorre rilevare che questa
– avendo finalità riparatoria – può essere accolta solo laddove si riesca a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di controparte, nonché la ricorrenza del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza dovuta a negligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso in esame, pur emergendo dagli atti l'erronea indicazione delle fatture e delle prestazioni oggetto dell'allegato inadempimento, non si ritiene sussistere quella colpa grave, né quel dolo in presenza dei quali, soltanto, è possibile riconoscere il diritto alla condanna della controparte per lite temeraria;
del resto, parte resistente non ha dato prova di aver subito alcun danno – sia pur di difficile quantificazione – a seguito della condotta processuale della ricorrente. La domanda deve essere, dunque, rigettata.
5. Sulle spese legali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, e dell'attività processuale effettivamente svolta.
La natura documentale della controversia – in forza della quale la fase di trattazione si è limitata alla sola redazione degli atti introduttivi e delle memorie di precisazione delle conclusioni e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto – nonché l'assenza di questioni di diritto e di fatto di particolare complessità comportano l'applicazione dei valori minimi
4 della fase introduttiva, istruttoria e decisionale e, altresì, una riduzione 30% ai sensi dell'art. 4, comma quarto del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta ogni domanda attorea, proposta in via principale e in via subordinata;
2) rigetta la domanda di parte resistente di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate, quanto al presente procedimento, in euro 5.829,60 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Milano, 24 luglio 2025
La Giudice
PA RE
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dalla M.O.T. dott.ssa Noemi Comito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa PA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo di sopra riportato
TRA
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Via Borgo Giannotti n. 109, Lucca (LU) presso lo studio degli avv.ti
NT DE e LI DE, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente;
-ricorrente-
E
(oggi (C.F./ P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore ing. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Simone, presso il cui Controparte_3 studio è elettivamente domiciliata;
-resistente-
OGGETTO: Contratti e obbligazioni varie (contratti atipici).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali ritualmente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio verte sulle vicende afferenti all'esecuzione del contratto stipulato fra la ricorrente società operante nella commercializzazione di carta da macero e plastica recuperata, e la Parte_1 società (oggi , con la stipula del quale quest'ultima si è obbligata verso la CP_1 Controparte_2 prima a rendere i servizi di lavorazione e messa a disposizione di materie prime secondarie, a fronte dell'aggiudicazione, da parte della società della procedura d'asta indetta dal Parte_1 [...]
a base cellulosica (Comieco) nel maggio 2022. Controparte_4 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la società ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
chiedendo all'adito Tribunale, in via principale, di dichiarare la risoluzione per inadempimento
[...] del contratto in essere, nonché la restituzione delle somme pagate dalla ricorrente per le lavorazioni e la consegna della merce (asseritamente inadempiute) di cui alle fatture nn. 458/2022 e 469/2022, per un totale di € 20.755,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in via subordinata, di dichiarare la risoluzione del medesimo contratto ai sensi della diversa disciplina di cui all'art. 1463 c.c. e, per l'effetto, condannare comunque alla restituzione della somma complessiva di € 20.755,70. In ogni caso, la ricorrente ha proposto altresì domanda di risarcimento del danno, costituito, per quanto riguarda il danno emergente, dalle somme pagate a Comieco per l'acquisto della merce lavorata da CP_1 come individuate nelle fatture contestate e, per quanto riguarda il lucro cessante, dalla maggior somma che la società avrebbe ottenuto se avesse potuto commerciare la merce in parola, per un Parte_1 totale complessivo di € 97.511,50.
Parte resistente, costituitasi mediante deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta in data 13.9.2024, ha contestato l'inadempimento dedotto dalla società deducendo di aver Parte_1 integralmente effettuato i servizi di lavorazione e messa a disposizione del materiale oggetto delle fatture nn. 458/2022 e 469/2022.
All'udienza di prima comparizione parte ricorrente ha chiesto il mutamento del rito o, in subordine,
l'assegnazione del termine di cui al quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c.; la Giudice rigettate le suddette istanze e ritenuta la causa di natura documentale, ha rinviato per la decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Quindi, all'esito della discussione orale, tenutasi nell'udienza del 01.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma c.p.c.
***
1. Sulle domande di risoluzione del contratto
Entrambe le domande di risoluzione del contratto formulate, in via principale, sulla base dell'art. 1453
c.c. e, in via subordinata, sulla base dell'art. 1463 c.c., sono infondate e meritano di essere respinte, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve essere rilevato che, nonostante la diversa natura delle due domande e i diversi presupposti applicativi (l'inadempimento grave e imputabile, da una parte, e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, dall'altra), entrambe hanno come minimo comune denominatore la mancata esecuzione, da parte di , della prestazione dedotta in contratto. CP_1
In particolare, la mancata esecuzione della prestazione viene ricondotta dalla ricorrente alla circostanza che, a fronte del divampare di un incendio nello stabilimento di in data 06.08.2022, CP_1
2 quest'ultima abbia omesso di mettere a disposizione di una parte del materiale del lotto n. Parte_1
028, il cui corrispettivo è stato comunque saldato con il pagamento, tramite bonifico, delle fatture nn.
458/2022 e 469/2022, per un totale di €20.755,70. Tale circostanza viene qualificata dalla ricorrente, in via principale, alla stregua di un inadempimento grave e imputabile e, in via subordinata, quale causa di estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (in ragione dell'incendio occorso).
Le allegazioni di parte ricorrente sono state però smentite da quanto emerge per tabulas dalle produzioni documentali in atti, atteso che le lavorazioni oggetto delle fatture sopra menzionate riguardano servizi resi nei periodi temporali che vanno dal 07.07.2022 al 29.07.2022 (fattura n.
458/2022) e dal 01.08.2022 al 05.08.2022 (fattura n. 469/2022), quindi prima del verificarsi dell'incendio che, secondo l'iniziale ricostruzione di parte ricorrente, avrebbe determinato la mancata consegna del materiale lavorato da parte di CP_1
Tale sfasamento temporale viene riconosciuto dalla stessa soltanto in sede di precisazione Parte_1 delle conclusioni.
Resta nondimeno tardiva e privo di rilievo il tentativo della ricorrente, in limine litis, di correggere la domanda fondandola sulla generica affermazione di un mancato completamento, non meglio precisato, della consegna della merce. Come noto, infatti, la precisazione delle conclusioni ha natura semplicemente illustrativa, volendo consentire alle parti di riassumere, coordinare e svolgere le proprie difese, finanche modificando la domanda originaria, purché ciò non si traduca in una modifica sostanziale della stessa. Nel caso in esame, invece, la ricorrente deduce, con la precisazione delle conclusioni, un nuovo e non ben circostanziato inadempimento di prestazioni diverse da quelle fatte valere nell'atto introduttivo, sia pur nascenti dal medesimo contratto di durata.
L'esatto adempimento delle prestazioni in relazione al cui corrispettivo è avvenuta l'emissione delle fatture 458/2022 e 469/2022 oggetto dell'odierno contendere, invece, risulta non solo provato da parte resistente, ma persino non contestato dalla ricorrente, determinando de plano il rigetto sia della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. sia della domanda di risoluzione ex art. 1463 c.c.
2. Sulla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo
Non avendo accolto le domande volte a determinare lo scioglimento del contratto, deve rigettarsi, altresì, la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. con riguardo alla somma complessiva di
€ 20.755,70 in pagamento delle fatture nn. 458/2022 e 469/2022.
Tale corrispettivo risulta, infatti, giustificato dall'esatta e non contestata esecuzione della controprestazione da parte della resistente.
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3. Sulla domanda di risarcimento del danno
Dall'accertamento dell'infondatezza dell'allegato inadempimento imputato a discende altresì il CP_1 rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente, questa – pur essendo stata ridotta, in sede di precisazione delle conclusioni, nella sua quantificazione – ha ad oggetto, a titolo di danno emergente, il prezzo pagato da a Comieco per la parte di merce asseritamente non Parte_1 lavorata e non consegnata da nonché, a titolo di lucro cessate, il mancato guadagno che CP_1 avrebbe potuto incamerare dalla sua vendita. Parte_1
4. Sulla domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente di condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma primo, c.p.c., occorre rilevare che questa
– avendo finalità riparatoria – può essere accolta solo laddove si riesca a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di controparte, nonché la ricorrenza del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza dovuta a negligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso in esame, pur emergendo dagli atti l'erronea indicazione delle fatture e delle prestazioni oggetto dell'allegato inadempimento, non si ritiene sussistere quella colpa grave, né quel dolo in presenza dei quali, soltanto, è possibile riconoscere il diritto alla condanna della controparte per lite temeraria;
del resto, parte resistente non ha dato prova di aver subito alcun danno – sia pur di difficile quantificazione – a seguito della condotta processuale della ricorrente. La domanda deve essere, dunque, rigettata.
5. Sulle spese legali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, e dell'attività processuale effettivamente svolta.
La natura documentale della controversia – in forza della quale la fase di trattazione si è limitata alla sola redazione degli atti introduttivi e delle memorie di precisazione delle conclusioni e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto – nonché l'assenza di questioni di diritto e di fatto di particolare complessità comportano l'applicazione dei valori minimi
4 della fase introduttiva, istruttoria e decisionale e, altresì, una riduzione 30% ai sensi dell'art. 4, comma quarto del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta ogni domanda attorea, proposta in via principale e in via subordinata;
2) rigetta la domanda di parte resistente di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate, quanto al presente procedimento, in euro 5.829,60 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Milano, 24 luglio 2025
La Giudice
PA RE
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dalla M.O.T. dott.ssa Noemi Comito
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