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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AT - Piazza Vittorio Veneto 3 97010 AT RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 17303260 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 17303260 IMU 2014 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 15632574 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 02/10/2023 e depositato in data 29/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso con istanza di reclamo mediazione nei confronti del Comune di AT quale mandante, e di RE S.r.l. quale mandatario, avverso i seguenti atti:
- preavviso di fermo amministrativo ex art 86 D.P.R. 601/1973 n. 17303260, notificato in data 03/07/2023, recante l'importo di € 1.578,09 per tributo e accessori a seguito di avviso di accertamento Imu 2016 n. 388 notificato il 27/12/2021;
- fermo amministrativo n. 234364 notificato in data 26/08/2023, recante l'importo di € 1.630,00, a seguito di preavviso di fermo n. 381365, derivante da omesso o parziale pagamento Imu 2014.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'esenzione Imu per l'immobile oggetto del tributo, trattandosi di prima casa dove la ricorrente risiede stabilmente;
● l'illegittimità del fermo sulla sola autovettura di proprietà, che rappresenta l'unico mezzo per potersi muovere e recarsi al lavoro.
Conclude perché la Corte voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di preavviso di fermo amministrativo n. 17303260 del 3/07/2023 per omesso parziale pagamento Imu 2016 e del fermo amministrativo n. 234364 per i motivi di cui in narrativa previa, se del caso, disapplicazione degli atti regolamentari ex art 2, comma 3, D.lgs. 546/92; dichiarare l'illegittima della richiesta di pagamento per l'Imu 2014 e Imu 2016 in quanto trattasi di abitazione principale di proprietà e residenza e pertanto le somme richieste e ingiunte non sono dovute;
dichiarare che nulla è dovuto;
dichiarare non dovute oltre che illegittime le sanzioni irrogate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Contestualmente parte ricorrente deposita istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con controdeduzioni depositate in data 21/02/2024 si costituisce RE S.r.l., già REriscossioni s.r.l., con sede legale in Mondovì, Indirizzo_1, (C.F. 02971560046), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Nominativo_1, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa da Difensore_3
, rilevando:
● la inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini perentori per l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. 808086/2022 emessa da RE S.r.l. (per quel che riguarda IMU 2014), e dell'avviso di accertamento esecutivo n. 388/2021 emesso dal Comune di AT (per quel che riguarda IMU 2016);
● la tardività della eccezione relativa alla esenzione dell'immobile quale prima casa, comunque di competenza dell'ente impositore;
● la inammissibilità della eccezione relativa alla strumentalità del veicolo oggetto di fermo per tardività ed in assenza del previo esperimento del tentativo stragiudiziale previsto dalla norma, nonché la infondatezza della suddetta eccezione, in assenza di prova della asserita strumentalità.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie non aventi ad oggetto vizi propri dell'atto opposto nel presente procedimento, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via principale respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto;
in via di estremo subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze ex adverso proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad RE s.r.l., accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne
RE s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli;
con il favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con controdeduzioni depositate in data 15/03/2024 si costituisce il Comune di AT, il quale chiede di rigettare la richiesta di sospensione del provvedimento di AREA srl e di confermare l'operato del Comune di AT e di AREA srl.
All'udienza del 19/03/2024 la Corte, ritenuto che non risulta allegato e provato il periculum in mora, rigetta l'istanza di sospensione, con spese nel giudizio di merito.
Con decreto n. 16/2024 del 10/05/2024 la Commissione ammette provvisoriamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
In data 26/01/2026 parte ricorrente deposita memorie conclusive ed istanza di liquidazione onorari.
In data 27/01/26 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che gli atti prodromici al preavviso di fermo ed al provvedimento di fermo impugnati, regolarmente notificati
(circostanza questa non in contestazione) e non impugnati nei termini di legge, sono oramai divenuti definitivi, con conseguente inammissibilità di doglianze tardivamente proposte;
invero “Il preavviso di fermo, che fa seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per quelli relativi all'atto presupposto, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa fiscale solo con la notificazione dell'atto impugnato” (Cass. Ordinanza n. 32062 del 12/12/2024), e tanto vale anche per il provvedimento di fermo;
■ che l'art. 86 del D.P.R. 602/1973 prevede l'esecuzione del fermo “salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”;
nel caso di specie il veicolo di proprietà della ricorrente non risulta essere strumentale all'esercizio di alcuna attività di impresa o professione;
peraltro non risulta strumentale neppure per una qualsivoglia attività lavorativa della ricorrente, atteso che questa dichiara in ricorso che l'autovettura “rappresenta altresì l'unica fonte per muoversi e cercare un lavoro, visto l'attività di badante che la stessa svolgeva”;
■ che per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità degli atti impugnati, con conseguente rigetto del ricorso;
le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta;
■ che va infine disposta, ai sensi dell'art. 136 del D.P.R n. 115 del 30/05/2002, la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta dall'apposita Commissione, avendo l'interessata agito in giudizio con colpa grave, stante la evidente regolarità degli atti impugnati;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 400,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario di RE S.r.l., ed in € 200,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di AT.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AT - Piazza Vittorio Veneto 3 97010 AT RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 17303260 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 17303260 IMU 2014 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 15632574 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 02/10/2023 e depositato in data 29/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso con istanza di reclamo mediazione nei confronti del Comune di AT quale mandante, e di RE S.r.l. quale mandatario, avverso i seguenti atti:
- preavviso di fermo amministrativo ex art 86 D.P.R. 601/1973 n. 17303260, notificato in data 03/07/2023, recante l'importo di € 1.578,09 per tributo e accessori a seguito di avviso di accertamento Imu 2016 n. 388 notificato il 27/12/2021;
- fermo amministrativo n. 234364 notificato in data 26/08/2023, recante l'importo di € 1.630,00, a seguito di preavviso di fermo n. 381365, derivante da omesso o parziale pagamento Imu 2014.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'esenzione Imu per l'immobile oggetto del tributo, trattandosi di prima casa dove la ricorrente risiede stabilmente;
● l'illegittimità del fermo sulla sola autovettura di proprietà, che rappresenta l'unico mezzo per potersi muovere e recarsi al lavoro.
Conclude perché la Corte voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di preavviso di fermo amministrativo n. 17303260 del 3/07/2023 per omesso parziale pagamento Imu 2016 e del fermo amministrativo n. 234364 per i motivi di cui in narrativa previa, se del caso, disapplicazione degli atti regolamentari ex art 2, comma 3, D.lgs. 546/92; dichiarare l'illegittima della richiesta di pagamento per l'Imu 2014 e Imu 2016 in quanto trattasi di abitazione principale di proprietà e residenza e pertanto le somme richieste e ingiunte non sono dovute;
dichiarare che nulla è dovuto;
dichiarare non dovute oltre che illegittime le sanzioni irrogate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Contestualmente parte ricorrente deposita istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con controdeduzioni depositate in data 21/02/2024 si costituisce RE S.r.l., già REriscossioni s.r.l., con sede legale in Mondovì, Indirizzo_1, (C.F. 02971560046), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Nominativo_1, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa da Difensore_3
, rilevando:
● la inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini perentori per l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. 808086/2022 emessa da RE S.r.l. (per quel che riguarda IMU 2014), e dell'avviso di accertamento esecutivo n. 388/2021 emesso dal Comune di AT (per quel che riguarda IMU 2016);
● la tardività della eccezione relativa alla esenzione dell'immobile quale prima casa, comunque di competenza dell'ente impositore;
● la inammissibilità della eccezione relativa alla strumentalità del veicolo oggetto di fermo per tardività ed in assenza del previo esperimento del tentativo stragiudiziale previsto dalla norma, nonché la infondatezza della suddetta eccezione, in assenza di prova della asserita strumentalità.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie non aventi ad oggetto vizi propri dell'atto opposto nel presente procedimento, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via principale respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto;
in via di estremo subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze ex adverso proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad RE s.r.l., accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne
RE s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli;
con il favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con controdeduzioni depositate in data 15/03/2024 si costituisce il Comune di AT, il quale chiede di rigettare la richiesta di sospensione del provvedimento di AREA srl e di confermare l'operato del Comune di AT e di AREA srl.
All'udienza del 19/03/2024 la Corte, ritenuto che non risulta allegato e provato il periculum in mora, rigetta l'istanza di sospensione, con spese nel giudizio di merito.
Con decreto n. 16/2024 del 10/05/2024 la Commissione ammette provvisoriamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
In data 26/01/2026 parte ricorrente deposita memorie conclusive ed istanza di liquidazione onorari.
In data 27/01/26 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che gli atti prodromici al preavviso di fermo ed al provvedimento di fermo impugnati, regolarmente notificati
(circostanza questa non in contestazione) e non impugnati nei termini di legge, sono oramai divenuti definitivi, con conseguente inammissibilità di doglianze tardivamente proposte;
invero “Il preavviso di fermo, che fa seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per quelli relativi all'atto presupposto, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa fiscale solo con la notificazione dell'atto impugnato” (Cass. Ordinanza n. 32062 del 12/12/2024), e tanto vale anche per il provvedimento di fermo;
■ che l'art. 86 del D.P.R. 602/1973 prevede l'esecuzione del fermo “salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”;
nel caso di specie il veicolo di proprietà della ricorrente non risulta essere strumentale all'esercizio di alcuna attività di impresa o professione;
peraltro non risulta strumentale neppure per una qualsivoglia attività lavorativa della ricorrente, atteso che questa dichiara in ricorso che l'autovettura “rappresenta altresì l'unica fonte per muoversi e cercare un lavoro, visto l'attività di badante che la stessa svolgeva”;
■ che per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità degli atti impugnati, con conseguente rigetto del ricorso;
le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta;
■ che va infine disposta, ai sensi dell'art. 136 del D.P.R n. 115 del 30/05/2002, la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta dall'apposita Commissione, avendo l'interessata agito in giudizio con colpa grave, stante la evidente regolarità degli atti impugnati;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 400,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario di RE S.r.l., ed in € 200,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di AT.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico