Articolo 1 della Legge 29 gennaio 1934, n. 304
Versione
7 marzo 1934
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598 , contenente disposizioni sulla disciplina delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione e sulle societa' fiduciarie, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 e del presente R. decreto-legge non si applicano alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti di previdenza amministrati per legge dalla Cassa depositi e prestiti, agli Enti di cui ai comma a), b), g) dell'art. 2 del citato decreto-legge ed all' art. 5 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146 , nonche' agli Enti e Societa' di mutuo soccorso che provvedano al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a L. 2000 o di rendite non maggiori di L. 400 annue. Restano abrogate le altre disposizioni derogative contenute nel predetto art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966 ».

In fine dell'art. 12 e' aggiunto il seguente comma:

«Resta pure inalterata la disciplina delle Casse di soccorso dei ferro-tranvieri istituite per effetto della legge 14 luglio 1912, n. 835 , e disciplinate dal R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 , sostituito dal R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - De Francisci.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 7 marzo 1934